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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/10/2025, n. 4149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4149 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 22 ottobre 2025, alle ore 11:09, davanti al giudice dott.ssa EL AR,
chiamato il processo iscritto al n. 5782/2021 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Sabrina Sansone, in sostituzione dell'avv. Raimondo Cammalleri per l'attrice, e gli avv.ti Cristofalo Alessandra e Andrea
Pirrello, in sostituzione dell'avv. Caterina Rizzotto, per l'RN.
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti;
in particolare, parte attrice si riporta alle proprie note conclusive, e parte convenuta al verbale del 9
maggio 2024.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa EL AR, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5782/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del giudizio Parte_1
in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5, presso lo studio dell'avv. Raimondo Cammalleri, dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
, P.I. , in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell' in CP_1
Palermo, P.zza Nicola Leotta n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rizzotto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna l di Palermo, in persona del Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 17.926,33, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna l di Palermo, in persona del Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite dalla stessa Parte_1
sostenute, che liquida in € 5.341,00, di cui € 264,00 (€ 237,00 c.u.+ € 27,00 marca) per spese vive ed €
5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di ctu a carico dell Controparte_2
di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26 aprile 2022, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale l Controparte_1
(d'ora in avanti denominata soltanto RN), per sentirla
[...]
condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale
(sub specie di danno biologico permanente e temporaneo e morale) e di natura patrimoniale (spese mediche) quantificati in complessivi € 23.115,16, o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre danno morale, interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine, l'odierna attrice esponeva che:
1) in data 24.05.2021, intorno alle ore 08:45 circa, mentre camminava sul marciapiede nei pressi del padiglione di Cardiologia dell'RN, era inciampata e caduta rovinosamente al suolo a causa di una buca non segnalata e nascosta dalla presenza di immondizia e fogliame;
2) soccorsa dalla sorella , aveva riportato gravi lesioni fisiche, per la cura Parte_2
delle quali si era recata presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
“Paolo Giaccone” ove, eseguito l'esame diagnostico Rx alla spalla sinistra, le era stato refertato
“trauma contusivo spalla sinistra”;
3) in data 14.06.2021, tuttavia, riscontrando numerosi fastidi alla lesione, si era recata nuovamente presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, ove aveva ripetuto l'esame diagnostico e le era stato refertato quanto segue: “lesione inserzionale a tutto spessore
del tendine del sovraspinato. Lesione inserzionale a tutto spessore di 10 mm dei fasci craniali del sottoscapolare
con sublussazione mediale del tendine del capo lungo, fortemente tendinosico, con split lesion intra-articolare.
Lieve ipotrofia senza involuzione adiposa dei ventri muscolari della cuffia dei rotatori. Marcata borsite
subacromion-deltoidea e sotto-coracoidea. Severa artrosi gleno-omerale con spiccata osteofitosi marginale,
abbondante versamento articolare e corpo libero di 11 mm nel recesso ascellare. Artrosi acromion-claveare”;
4) in data 11.10.2021, aveva diffidato l'RN all'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ma quest'ultima, dopo aver richiesto di trasmettere copia della consulenza medico legale e di chiarire le modalità dell'incidente mediante fotografie, non aveva riscontrato l'integrazione richiesta;
5) anche l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, inviato in data
10.02.2022, era rimasto privo di riscontro.
La convenuta RN, costituitasi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, sia nell'an
che nel quantum, o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato la dovuta attenzione.
Con provvedimento del 4 gennaio 2024, veniva formulata alle parti una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento da parte dell'RN in favore dell'attrice della somma di € 18.500,00 (somma già rivalutata ad oggi e comprensiva di interessi) e il pagamento delle spese legali, quantificate in euro 3.564,00 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 3.300,00 per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, oltre spese di CTU come liquidate. Parte attrice aderiva alla proposta conciliativa, mentre parte convenuta, all'esito del richiamo del c.t.u. per rispondere alle osservazioni critiche dell'RN, la rifiutava con la motivazione che la relazione di CTU quantificava il danno senza fare riferimento ai parametri medico legale e non teneva in considerazione la artrosi precedente alla spalla sinistra, sicché, in base alle tabelle applicabili, il danno avrebbe dovuto attestarsi dal 3% al 7%,
La causa, quindi, all'udienza odierna del 22 ottobre 2025, dopo l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti dopo la discussione orale.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c. e che il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità,
un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (accertabile d'ufficio e richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Nella specie, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste (sorella dell'attrice), la quale ha Parte_2
confermato tutti i capitoli di prova, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice (cfr.
verbale di udienza del 4.05.2023).
In particolare:
- con riferimento al primo capitolo (“vero è che in data in data 24.05.2021, alle ore 08:45 circa, mi
trovavo nei pressi del padiglione di Cardiologia dell e Controparte_1 Controparte_2
vedevo la Sig. cadere sul marciapiede nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel superiore Parte_1
capitolo n. 1”), la teste ha dichiarato: “confermo il capitolo n. 1 e preciso che mia sorella mi aveva
accompagnato perché dovevo fare una visita cardiologica”;
- con riferimento ai capitoli nn. 2 e 3 (“vero è che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel
superiore capitolo n. 1, constatavo personalmente che, il luogo in cui è caduta la Sig.ra era Parte_1
piena di immondizia e fogliame sul manto stradale”; “vero è che a seguito della caduta, soccorrevo in aiuto
della Sig.ra ”), la teste ha riferito: “io ho visto cadere mia sorella e dopo averla rialzata, Parte_1
ho notato che nel punto dove è caduta c'erano tante foglie, spazzatura e cartacce, le ho spostato con
un piede e mi sono accorta che sotto vi era una buca di circa venti centimetri”;
- con riferimento al capitolo n. 4 (“vero è che, a seguito della caduta, la Sig.ra lamentava forti Pt_1
dolori all'arto superiore sinistro”), la teste ha dichiarato: “confermo il capitoli n. 4, aggiungo che subito ho
portato mia sorella al Pronto Soccorso del ma mi hanno detto che c'era il OV e non potevano fare CP_2 niente, ho chiesto un'ambulanza ma non c'era perché c'era il OV ed a piedi siamo andate al Pronto Soccorso
del Policlinico spiegando quello che era successo e per quale motivo eravamo andate là”;
- con riferimento al capitolo n. 5 (“vero è che il marciapiede presente nei pressi del padiglione di
Cardiologia dell' era sprovvisto di adeguata segnaletica”), Controparte_1 Controparte_2
la teste ha confermato la circostanza ivi dedotta.
Ora, la deposizione è da ritenersi attendibile, perché non presenta incongruenze né
contraddizioni e trova per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attrice.
Il verbale del pronto soccorso, in particolare, attesta l'ingresso della paziente lo stesso giorno del sinistro alle ore 09:53 e contiene conferma del fatto che la caduta si è verificata nei luoghi di pertinenza dell convenuta. CP_1
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario
(avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, tenuto conto dell'ampiezza del marciapiedi in cui si è verificata la caduta, come desumibile dalle fotografie allegate all'atto di citazione, si ritiene che abbia avuto la Parte_1
possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di effettuare un percorso alternativo a quello non visibile coperto di foglie, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento, che appare congruo quantificare nella misura del 20%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, l'RN
(quale custode del bene in cui si è verificato l'incidente) va condannata a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura dell'80% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, dott.
ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, - che le lesioni Persona_1
riscontrate all'attrice sono causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa e ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea assoluta di giorni 10 ed un'inabilità temporanea parziale (che in assenza di indicazione in termini percentuali si presume pari al 50%) di giorni 20, nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al 10%.
Il medesimo C.T.U. ha altresì accertato come congrue le spese mediche sostenute e documentate dall'attrice, che ascendono a complessivi € 696,16 (pari alla sommatoria degli importi di cui al doc.
3 allegato alla citazione).
Rispondendo ai rilievi critici pervenuti dal c.t.p. di parte convenuta in merito alla non riconducibilità della lesione dei tendini sovraspinato e sottoscapolare al sinistro per cui è causa, il
C.T.U., dopo avere analiticamente illustrato i fattori che da soli o in combinazione fra loro, possono portare alla lesione del tendine sovraspinato, completa o parziale, nonché l'epidemiologia ed eziopatogenesi della lesione del tendine sottoscapolare, ha chiarito che, nel caso di specie, le lesioni dei tendini sovraspinato e sottoscapolare sono state causate dalla caduta e “Ciò è dimostrato da due
circostanze: prima del sinistro la signora svolgeva normalmente le sue mansioni Pt_1
giornaliere, mentre a seguito della caduta ha accusato dolore acuto ed impotenza funzionale della
spalla, motivo per cui è stata accompagnata al P.S. Inoltre l'articolazione controlaterale, che non
ha subito il sinistro, non presenta la stessa sintomatologia dolorosa né la stessa limitazione
funzionale” (vedi relazione integrativa di c.t.u.). Alle conclusioni del C.T.U. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il C.T.U. replicato, in modo esauriente ed esaustivo, alle osservazioni critiche mosse in particolare da parte convenuta.
Invero, la severa artrosi la gleno /omerale, con osteofitosi e artrosi acromion claveare, sia pure preesistente, consentiva alla di svolgere le sue mansioni giornaliere, sicché la impotenza Pt_1
funzionale oggi in atto deve ritenersi ascrivibile alle lesioni dei tendini sovraspinato e sottoscapolare,
come comprovato anche dalla circostanza che l'articolazione controlaterale – come accertato dal c.t.u. - non presenta la stessa limitazione, mentre è noto che l'artrosi interessa entrambe le articolazioni.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende
la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”),
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua
componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo
l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del
risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area
protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della
lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore
costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice
di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno alla persona, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011),
spetta a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di carattere permanente, Parte_1
tenuto conto della invalidità del 10% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (69 anni compiuti),
la somma complessiva di € 17.242,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 2.612,40 (escluso l'aumento per danno morale del 26%), da moltiplicare per il grado di invalidità (10%) e per il coefficiente (0,660) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2.300,00 (€ 1.150,00 + € 1.150,00), per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale,
siccome sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 19.542,00,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di
Milano, in considerazione del difetto di allegazione specifica e di prova anche presuntiva sul punto.
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese sostenute e documentate dall'attrice, ritenute congrue dal C.T.U., in misura pari a € 696,16. Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 24 maggio 2021), e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass.
civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali, già decurtato del 20% (€ 15.633,60 per danno non patrimoniale da inabilità
temporanea e da postumi permanenti), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 24 maggio 2021 (€ 13.305,19), quindi il capitale devalutato di € 13.305,19 viene sommato alle spese sostenute già decurtate del 20% (€ 556,93), assumendo quale data unica quella del 24 maggio 2021, e il risultato di € 13.862,12 viene rivalutato dal 24 maggio 2021 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 17.926,33 (di cui € 1.638,34 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannata l'RN convenuta – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
5.201,00 fino a € 26.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u. vanno, infine, definitivamente poste a carico di RN.
Così deciso in Palermo il 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE
EL AR
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
EL AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
All'udienza del 22 ottobre 2025, alle ore 11:09, davanti al giudice dott.ssa EL AR,
chiamato il processo iscritto al n. 5782/2021 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Sabrina Sansone, in sostituzione dell'avv. Raimondo Cammalleri per l'attrice, e gli avv.ti Cristofalo Alessandra e Andrea
Pirrello, in sostituzione dell'avv. Caterina Rizzotto, per l'RN.
I difensori precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti;
in particolare, parte attrice si riporta alle proprie note conclusive, e parte convenuta al verbale del 9
maggio 2024.
Chiedono che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio.
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale,
dando lettura del dispositivo e della motivazione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa EL AR, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5782/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata ai fini del giudizio Parte_1
in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 5, presso lo studio dell'avv. Raimondo Cammalleri, dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
, P.I. , in persona del
[...] P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell' in CP_1
Palermo, P.zza Nicola Leotta n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rizzotto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
1) condanna l di Palermo, in persona del Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 17.926,33, Parte_1
oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2) condanna l di Palermo, in persona del Controparte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di delle spese di lite dalla stessa Parte_1
sostenute, che liquida in € 5.341,00, di cui € 264,00 (€ 237,00 c.u.+ € 27,00 marca) per spese vive ed €
5.077,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3) pone definitivamente le spese di ctu a carico dell Controparte_2
di Palermo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26 aprile 2022, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale l Controparte_1
(d'ora in avanti denominata soltanto RN), per sentirla
[...]
condannare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni patiti di natura non patrimoniale
(sub specie di danno biologico permanente e temporaneo e morale) e di natura patrimoniale (spese mediche) quantificati in complessivi € 23.115,16, o nella maggiore o minore somma da accertarsi nel corso del giudizio, oltre danno morale, interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine, l'odierna attrice esponeva che:
1) in data 24.05.2021, intorno alle ore 08:45 circa, mentre camminava sul marciapiede nei pressi del padiglione di Cardiologia dell'RN, era inciampata e caduta rovinosamente al suolo a causa di una buca non segnalata e nascosta dalla presenza di immondizia e fogliame;
2) soccorsa dalla sorella , aveva riportato gravi lesioni fisiche, per la cura Parte_2
delle quali si era recata presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
“Paolo Giaccone” ove, eseguito l'esame diagnostico Rx alla spalla sinistra, le era stato refertato
“trauma contusivo spalla sinistra”;
3) in data 14.06.2021, tuttavia, riscontrando numerosi fastidi alla lesione, si era recata nuovamente presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, ove aveva ripetuto l'esame diagnostico e le era stato refertato quanto segue: “lesione inserzionale a tutto spessore
del tendine del sovraspinato. Lesione inserzionale a tutto spessore di 10 mm dei fasci craniali del sottoscapolare
con sublussazione mediale del tendine del capo lungo, fortemente tendinosico, con split lesion intra-articolare.
Lieve ipotrofia senza involuzione adiposa dei ventri muscolari della cuffia dei rotatori. Marcata borsite
subacromion-deltoidea e sotto-coracoidea. Severa artrosi gleno-omerale con spiccata osteofitosi marginale,
abbondante versamento articolare e corpo libero di 11 mm nel recesso ascellare. Artrosi acromion-claveare”;
4) in data 11.10.2021, aveva diffidato l'RN all'integrale ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ma quest'ultima, dopo aver richiesto di trasmettere copia della consulenza medico legale e di chiarire le modalità dell'incidente mediante fotografie, non aveva riscontrato l'integrazione richiesta;
5) anche l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, inviato in data
10.02.2022, era rimasto privo di riscontro.
La convenuta RN, costituitasi, deduceva l'infondatezza della domanda avversaria, sia nell'an
che nel quantum, o comunque il concorso di colpa preponderante della danneggiata per non avere prestato la dovuta attenzione.
Con provvedimento del 4 gennaio 2024, veniva formulata alle parti una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento da parte dell'RN in favore dell'attrice della somma di € 18.500,00 (somma già rivalutata ad oggi e comprensiva di interessi) e il pagamento delle spese legali, quantificate in euro 3.564,00 di cui euro 264,00 per esborsi ed euro 3.300,00 per onorario, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, oltre spese di CTU come liquidate. Parte attrice aderiva alla proposta conciliativa, mentre parte convenuta, all'esito del richiamo del c.t.u. per rispondere alle osservazioni critiche dell'RN, la rifiutava con la motivazione che la relazione di CTU quantificava il danno senza fare riferimento ai parametri medico legale e non teneva in considerazione la artrosi precedente alla spalla sinistra, sicché, in base alle tabelle applicabili, il danno avrebbe dovuto attestarsi dal 3% al 7%,
La causa, quindi, all'udienza odierna del 22 ottobre 2025, dopo l'assunzione delle prove testimoniali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti dopo la discussione orale.
Ciò premesso, giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c. e che il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui.
Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso,
ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità,
un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass.
civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (accertabile d'ufficio e richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227
c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n.
11227/2008).
Nella specie, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste (sorella dell'attrice), la quale ha Parte_2
confermato tutti i capitoli di prova, di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 di parte attrice (cfr.
verbale di udienza del 4.05.2023).
In particolare:
- con riferimento al primo capitolo (“vero è che in data in data 24.05.2021, alle ore 08:45 circa, mi
trovavo nei pressi del padiglione di Cardiologia dell e Controparte_1 Controparte_2
vedevo la Sig. cadere sul marciapiede nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel superiore Parte_1
capitolo n. 1”), la teste ha dichiarato: “confermo il capitolo n. 1 e preciso che mia sorella mi aveva
accompagnato perché dovevo fare una visita cardiologica”;
- con riferimento ai capitoli nn. 2 e 3 (“vero è che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel
superiore capitolo n. 1, constatavo personalmente che, il luogo in cui è caduta la Sig.ra era Parte_1
piena di immondizia e fogliame sul manto stradale”; “vero è che a seguito della caduta, soccorrevo in aiuto
della Sig.ra ”), la teste ha riferito: “io ho visto cadere mia sorella e dopo averla rialzata, Parte_1
ho notato che nel punto dove è caduta c'erano tante foglie, spazzatura e cartacce, le ho spostato con
un piede e mi sono accorta che sotto vi era una buca di circa venti centimetri”;
- con riferimento al capitolo n. 4 (“vero è che, a seguito della caduta, la Sig.ra lamentava forti Pt_1
dolori all'arto superiore sinistro”), la teste ha dichiarato: “confermo il capitoli n. 4, aggiungo che subito ho
portato mia sorella al Pronto Soccorso del ma mi hanno detto che c'era il OV e non potevano fare CP_2 niente, ho chiesto un'ambulanza ma non c'era perché c'era il OV ed a piedi siamo andate al Pronto Soccorso
del Policlinico spiegando quello che era successo e per quale motivo eravamo andate là”;
- con riferimento al capitolo n. 5 (“vero è che il marciapiede presente nei pressi del padiglione di
Cardiologia dell' era sprovvisto di adeguata segnaletica”), Controparte_1 Controparte_2
la teste ha confermato la circostanza ivi dedotta.
Ora, la deposizione è da ritenersi attendibile, perché non presenta incongruenze né
contraddizioni e trova per di più riscontro nella documentazione allegata dall'attrice.
Il verbale del pronto soccorso, in particolare, attesta l'ingresso della paziente lo stesso giorno del sinistro alle ore 09:53 e contiene conferma del fatto che la caduta si è verificata nei luoghi di pertinenza dell convenuta. CP_1
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti, raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario
(avente cioè i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Tuttavia, tenuto conto dell'ampiezza del marciapiedi in cui si è verificata la caduta, come desumibile dalle fotografie allegate all'atto di citazione, si ritiene che abbia avuto la Parte_1
possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di effettuare un percorso alternativo a quello non visibile coperto di foglie, sicché deve essere individuato un suo concorso di responsabilità in ordine alla causazione dell'evento, che appare congruo quantificare nella misura del 20%.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, l'RN
(quale custode del bene in cui si è verificato l'incidente) va condannata a risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura dell'80% della loro entità.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, dott.
ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, - che le lesioni Persona_1
riscontrate all'attrice sono causalmente riconducibili al sinistro per cui è causa e ha ritenuto equo valutare un'inabilità temporanea assoluta di giorni 10 ed un'inabilità temporanea parziale (che in assenza di indicazione in termini percentuali si presume pari al 50%) di giorni 20, nonché un danno di natura biologica permanente pari globalmente al 10%.
Il medesimo C.T.U. ha altresì accertato come congrue le spese mediche sostenute e documentate dall'attrice, che ascendono a complessivi € 696,16 (pari alla sommatoria degli importi di cui al doc.
3 allegato alla citazione).
Rispondendo ai rilievi critici pervenuti dal c.t.p. di parte convenuta in merito alla non riconducibilità della lesione dei tendini sovraspinato e sottoscapolare al sinistro per cui è causa, il
C.T.U., dopo avere analiticamente illustrato i fattori che da soli o in combinazione fra loro, possono portare alla lesione del tendine sovraspinato, completa o parziale, nonché l'epidemiologia ed eziopatogenesi della lesione del tendine sottoscapolare, ha chiarito che, nel caso di specie, le lesioni dei tendini sovraspinato e sottoscapolare sono state causate dalla caduta e “Ciò è dimostrato da due
circostanze: prima del sinistro la signora svolgeva normalmente le sue mansioni Pt_1
giornaliere, mentre a seguito della caduta ha accusato dolore acuto ed impotenza funzionale della
spalla, motivo per cui è stata accompagnata al P.S. Inoltre l'articolazione controlaterale, che non
ha subito il sinistro, non presenta la stessa sintomatologia dolorosa né la stessa limitazione
funzionale” (vedi relazione integrativa di c.t.u.). Alle conclusioni del C.T.U. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un iter argomentativo lineare e rigoroso ed avendo pure il C.T.U. replicato, in modo esauriente ed esaustivo, alle osservazioni critiche mosse in particolare da parte convenuta.
Invero, la severa artrosi la gleno /omerale, con osteofitosi e artrosi acromion claveare, sia pure preesistente, consentiva alla di svolgere le sue mansioni giornaliere, sicché la impotenza Pt_1
funzionale oggi in atto deve ritenersi ascrivibile alle lesioni dei tendini sovraspinato e sottoscapolare,
come comprovato anche dalla circostanza che l'articolazione controlaterale – come accertato dal c.t.u. - non presenta la stessa limitazione, mentre è noto che l'artrosi interessa entrambe le articolazioni.
Passando alla liquidazione del danno, si osserva che, come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il
Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che “per danno biologico si intende
la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-
legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”),
suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte di Cassazione, che si condivide, “la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme
adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua
componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo
l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del
risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del
"danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area
protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma
valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della
lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n. 901/2018).
Invero, “in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore
costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice
di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno,
nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” (in termini la massima di Cass. n. 23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno alla persona, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per l'anno 2024, aggiornamento delle precedenti tabelle (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011),
spetta a , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di carattere permanente, Parte_1
tenuto conto della invalidità del 10% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (69 anni compiuti),
la somma complessiva di € 17.242,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto danno biologico” di € 2.612,40 (escluso l'aumento per danno morale del 26%), da moltiplicare per il grado di invalidità (10%) e per il coefficiente (0,660) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 2.300,00 (€ 1.150,00 + € 1.150,00), per i giorni di inabilità temporanea totale e parziale,
siccome sopra indicati.
Nella fattispecie in esame, la sommatoria degli importi appena indicati, pari a € 19.542,00,
costituisce, ad avviso di questo giudice, un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Non si ritiene, infatti, di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di
Milano, in considerazione del difetto di allegazione specifica e di prova anche presuntiva sul punto.
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Quanto al danno patrimoniale, va riconosciuto il danno emergente per le spese sostenute e documentate dall'attrice, ritenute congrue dal C.T.U., in misura pari a € 696,16. Ora, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema
Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, è necessaria una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 24 maggio 2021), e procedere quindi alla rivalutazione dalla data di insorgenza del danno fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass.
civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali, già decurtato del 20% (€ 15.633,60 per danno non patrimoniale da inabilità
temporanea e da postumi permanenti), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 24 maggio 2021 (€ 13.305,19), quindi il capitale devalutato di € 13.305,19 viene sommato alle spese sostenute già decurtate del 20% (€ 556,93), assumendo quale data unica quella del 24 maggio 2021, e il risultato di € 13.862,12 viene rivalutato dal 24 maggio 2021 alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi maturati calcolati come sopra indicato.
Si giunge così alla conclusione per cui la somma spettante all'attrice, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 17.926,33 (di cui € 1.638,34 per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannata l'RN convenuta – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda accolta (da €
5.201,00 fino a € 26.000,00) e dell'attività in concreto svolta, applicando i valori medi per tutte le fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u. vanno, infine, definitivamente poste a carico di RN.
Così deciso in Palermo il 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE
EL AR
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
EL AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.