CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ULZEGA MARCO, Giudice monocratico in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 54/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ST
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - ST
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TWKIPBI00005/2022 SANZIONI
- INVITO AL PAGAMENTO n. TWKIPBI00005/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. TWKIPBI00005/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. TWKIPBI00005/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2024 depositato il 18/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: l'Ufficio conferma la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento dell'IRPEF dovuta per l'anno 2015, con relativi interessi e sanzioni, meglio indicata in epigrafe.
Si è costituito l'Ufficio, deducendo di avere proceduto tempestivamente ad annullare in autotutela l'intimazione (dovuta ad un errore nella compilazione dei codici del modello F24, con cui il contribuente aveva versato le rate del debito fiscale dilazionto) e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, atteso che l'errore è dovuto a colpa non imputabile all'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appurato che l'intimazione di pagamento è frutto di un errore e che l'Ufficio ha provveduto in autotutela al suo annullamento, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese, in quanto risulta dagli atti che l'errore non era imputabile all'Ufficio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 2, riunita in udienza il 18/11/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ULZEGA MARCO, Giudice monocratico in data 18/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 54/2024 depositato il 11/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ST
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - ST
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TWKIPBI00005/2022 SANZIONI
- INVITO AL PAGAMENTO n. TWKIPBI00005/2022 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. TWKIPBI00005/2022 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. TWKIPBI00005/2022 IRPEF-ALIQUOTE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2024 depositato il 18/11/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: l'Ufficio conferma la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento dell'IRPEF dovuta per l'anno 2015, con relativi interessi e sanzioni, meglio indicata in epigrafe.
Si è costituito l'Ufficio, deducendo di avere proceduto tempestivamente ad annullare in autotutela l'intimazione (dovuta ad un errore nella compilazione dei codici del modello F24, con cui il contribuente aveva versato le rate del debito fiscale dilazionto) e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, atteso che l'errore è dovuto a colpa non imputabile all'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appurato che l'intimazione di pagamento è frutto di un errore e che l'Ufficio ha provveduto in autotutela al suo annullamento, va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese, in quanto risulta dagli atti che l'errore non era imputabile all'Ufficio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate