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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, AT
LA DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3054/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011933622000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'atto di accertamento n. 296/2022 90119336 22/000 relativo all'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2014 per intervenuta prescrizione.
Nessuno si costituiva per l'amministrazione resistente.
All'udienza del 9 settembre 2025 la Corte onerava parte ricorrente di depositare la prova della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in formato "EML" e rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del 2.12.2025.
All'udienza del 2 dicembre 2025, assenti le parti, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Appare preliminare la valutazione della corretta vocatio in ius della amministrazione resistente che non risulta costituita e dunque della regolare costituzione del contraddittorio.
Invero, ai sensi dell'art. 21 D.L.vo 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato e successivamente, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso notificato deve essere depositato nella segreteria della Corte di
Giustizia tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario.
Ebbene nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che non vi è prova che il ricorso sia stato correttamente notificato alla amministrazione resistente.
Invero con ordinanza del 9 settembre 2025 la Corte aveva rilevato una possibile irregolarità nella costituzione del contraddittorio e, poiché l'ente resistente non era costituito in giudizio, con ordinanza aveva disposto di depositare la prova della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in formato
"EML".
Invero, la prova della notificazione deve essere fornita con la modalità prescritta dall'art. 16, comma 3, del
D.L. n. 119/2018, cioè a dire con il deposito delle ricevute di "accettazione" e di "avvenuta consegna" rilasciate dal gestore del sistema di posta elettronica certificata quali documenti informatici in formato
"EML" (non con la mera stampa delle stesse in formato "PDF"), atteso che l'art. 10 del D.M.E.F. n.
163/2013 pubblicato sulla G.U. n. 37/2014, norma disciplinante la costituzione delle parti del processo tributario telematico, quando prevede che "La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso..." lascia chiaramente intendere che il ricorso da depositare debba necessariamente essere lo stesso "documento informatico" (per la cui definizione si veda l'art. 1, lett. b, dello stesso decreto) trasmesso via P.E.C. all'ente impositore e che tale esigenza può essere soddisfatta esclusivamente mediante il deposito dei documenti informatici in formato "EML", attraverso i quali soltanto il giudice può verificare se l'atto depositato sia o meno quello effettivamente notificato alla parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto e se sussista dunque, in ipotesi, la specifica causa di inammissibilità prevista dall'art. 22, comma 3 del D.
Lgs. n. 546/1992, valevole anche per la costituzione con modalità telematica
Ebbene parte ricorrente non ha adempiuto a quanto sopra non depositando alcuna documentazione idonea a comprovare la regolarità della notifica.
Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene il ricorso inammissibile e dispone che le spese rimangano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara il ricorso inammissibile e pone le spese del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in data 2 dicembre 2025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
FERRARA CALOGERO, AT
LA DANIELA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3054/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229011933622000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'atto di accertamento n. 296/2022 90119336 22/000 relativo all'omesso versamento della tassa automobilistica anno 2014 per intervenuta prescrizione.
Nessuno si costituiva per l'amministrazione resistente.
All'udienza del 9 settembre 2025 la Corte onerava parte ricorrente di depositare la prova della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in formato "EML" e rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del 2.12.2025.
All'udienza del 2 dicembre 2025, assenti le parti, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Appare preliminare la valutazione della corretta vocatio in ius della amministrazione resistente che non risulta costituita e dunque della regolare costituzione del contraddittorio.
Invero, ai sensi dell'art. 21 D.L.vo 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato e successivamente, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso notificato deve essere depositato nella segreteria della Corte di
Giustizia tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario.
Ebbene nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che non vi è prova che il ricorso sia stato correttamente notificato alla amministrazione resistente.
Invero con ordinanza del 9 settembre 2025 la Corte aveva rilevato una possibile irregolarità nella costituzione del contraddittorio e, poiché l'ente resistente non era costituito in giudizio, con ordinanza aveva disposto di depositare la prova della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio in formato
"EML".
Invero, la prova della notificazione deve essere fornita con la modalità prescritta dall'art. 16, comma 3, del
D.L. n. 119/2018, cioè a dire con il deposito delle ricevute di "accettazione" e di "avvenuta consegna" rilasciate dal gestore del sistema di posta elettronica certificata quali documenti informatici in formato
"EML" (non con la mera stampa delle stesse in formato "PDF"), atteso che l'art. 10 del D.M.E.F. n.
163/2013 pubblicato sulla G.U. n. 37/2014, norma disciplinante la costituzione delle parti del processo tributario telematico, quando prevede che "La costituzione in giudizio del ricorrente, nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell'articolo 9, avviene con il deposito mediante il S.I.Gi.T del ricorso..." lascia chiaramente intendere che il ricorso da depositare debba necessariamente essere lo stesso "documento informatico" (per la cui definizione si veda l'art. 1, lett. b, dello stesso decreto) trasmesso via P.E.C. all'ente impositore e che tale esigenza può essere soddisfatta esclusivamente mediante il deposito dei documenti informatici in formato "EML", attraverso i quali soltanto il giudice può verificare se l'atto depositato sia o meno quello effettivamente notificato alla parte nei cui confronti il ricorso è stato proposto e se sussista dunque, in ipotesi, la specifica causa di inammissibilità prevista dall'art. 22, comma 3 del D.
Lgs. n. 546/1992, valevole anche per la costituzione con modalità telematica
Ebbene parte ricorrente non ha adempiuto a quanto sopra non depositando alcuna documentazione idonea a comprovare la regolarità della notifica.
Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene il ricorso inammissibile e dispone che le spese rimangano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo – sezione 2^ - dichiara il ricorso inammissibile e pone le spese del giudizio a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in data 2 dicembre 2025