TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento ex art. 702 bis C.P.C. iscritto al n. 3351/2014 R.G., promosso da:
rappr.to e difeso dall'avv.to Antonello Matrone, elett.te Parte_1 dom.to come in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, rappr.ta e difesa dall'avv.to Maria Mauri, elett.te dom.ta come CP_1 in atti,
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note conclusionali depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo. Con ricorso ex art. 702 bis C.P.C., il ricorrente evocava in giudizio, la sig.ra chiedendo di “condannare la convenuta a risar- CP_1 CP_1 cire i danni subiti dall' attore, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati sino alla data del ricorso nella misura di complessivi € 19.518,50, ovvero a quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, in base all'istruttoria, alla dura- ta del processo e al comportamento della predetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, con attribu- zione al procuratore antistatario”. A sostegno della domanda, in estrema sintesi, parte ricorrente deduceva: di esse- re proprietario di appartamento sito in Angri (SA), alla via Murelle, n. 113, pia- no 2°, F. 10, sub 1, cat. A/2, concesso in locazione al sig. Persona_1
1 nonché assegnato al coniuge del conduttore originario, la sig.ra , CP_1 con ordinanza del 15/04/2013, emessa dal Giudice del Tribunale di Nocera Infe- riore, nell'udienza di comparizione personale dei coniugi in esito a ricorso di se- parazione degli stessi;
che, a seguito della riacquisizione del bene nella propria disponibilità, rinveniva nell'appartamento dei danni quantificati in € 19.068,50, pari all'importo dei lavori di ripristino regolarmente effettuati.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva parte resistente, la qua- le eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità e improcedibilità dell'avversa domanda perché infondata e non provata.
La causa, istruita con l'escussione dei testi richiesti dalle parti, veniva introitata a sentenza con termine fino a 30 giorni prima per il deposito delle note conclu- sionali.
All'udienza del 13/06/2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludeva- no conformemente alle note depositate nel termine indicato dal Tribunale e il
Giudice si assegnava la causa in decisione senza termini.
La domanda proposta è meritevole di accoglimento per i motivi qui di seguito specificati.
In primo luogo, l'azione in questione deve essere qualificata ai sensi dell'art 2051 c.c., per cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità del custode si configura come una responsabilità oggettiva es- sendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che in- combe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2051 c.c. occorre che la cosa sia, di per sé, considerata fonte di danno e tale connotazione non viene meno anche quando la cosa, combinandosi con un fattore esterno, costituisca causa o la concausa del danno. Per tale motivo la cosa è la fonte diretta del danno anche quando diviene pericolosa a seguito dell'intervento di elementi esterni.
2 Nel riparto dell'onere della prova, nonostante la presunzione di responsabilità gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particola- re condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., sent.
n. 5910/2011).
Il custode, dal canto suo, per andare esente da responsabilità, deve provare che l'evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento stesso del danneggiato, mentre sarà onere del danneggiato dimostrare il contra- rio (cfr Cass. civ., sent. n. 7963/2012).
Premesse tali essenziali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che l'attore ab- bia senza dubbio assolto al proprio onere probatorio, dimostrando il nesso di causalità tra la cosa in custodia (e cioè l'immobile oggetto delle attività descrit- te) e i danni cagionati alla propria proprietà, mediante la documentazione foto- grafica depositata a corredo della perizia tecnica, Né, tantomeno, il custode (e cioè la convenuta) ha provato che i danni siano imputabili a comportamento del danneggiato, o a caso fortuito. Ed infatti, nei propri atti difensivi, la si CP_1
è limitata a osservare che la responsabilità per i danni dovrebbe essere riferita all'ex marito, il quale ha abitato l'appartamento per sei anni quindi prima che la vi subentrasse legittimamente. CP_1
Sul punto, giova in questa sede riprendere la recente giurisprudenza di legittimi- tà per cui il coniuge assegnatario non titolare del contratto di locazione subentra, infatti, nel relativo rapporto obbligatorio, in quanto il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione "ex lege" del contratto a favore del co- niuge assegnatario, il quale succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale, non solo assumendone i vantaggi, ma anche gli obblighi. In tal caso, il rapporto in capo al coniuge originariamente conduttore si estingue e non
è più suscettibile di reviviscenza, neppure nell'ipotesi in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore. L'art. 6, comma 2, della L. n. 392/1978 disciplina il caso in cui uno solo dei coniugi sia l'effettivo titolare del contratto e, a seguito e per effetto della separazione, la casa coniugale venga assegnata all'altro coniuge. La norma prevede testualmente che “in caso di sepa- razione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniu- ge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo”.
3 Non vi sono dubbi, pertanto, che la sig.ra , per effetto di tale subentro CP_1 nel contratto di locazione, si è obbligata, ex art. 2 dello stesso, alla riconsegna dei locali, trovati adatti al proprio uso e in buono stato di manutenzione, nonché esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi abita, alla scadenza del contratto, nello stesso stato in cui sono stati rinvenuti. Per effetto della pronuncia giudiziale, dunque, il coniuge assegnatario della casa coniugale è sostituito ex lege nella titolarità del contratto di locazione, con l'attribuzione dei relativi dirit- ti ed obbligazioni che ne derivano e con la cessazione del rapporto di locazione in capo all'altro coniuge (Trib. Bari, Sez. III, 16.1.2014). Secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, dunque, il coniuge (o convivente more uxorio) assegnatario, in seguito al verificarsi delle situazioni considerate dall'art. 6 della l. 392/1978, subentra nel contratto di locazione in modo del tutto automatico e indipendente dal fatto che di tali situazioni viene data comunicazione al locatore, o che questi ne risulti comunque informato.
Ai sensi dell'art. 1588 c.c., 'Il conduttore risponde della perdita e del deterio- ramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabi- le”. Ai sensi dell'art.1590 c.c., “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel- lo stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione”. Il combinato disposto degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., in tema di perdita, dete- rioramento e restituzione della cosa locata, presuppone, pertanto, un'obbligazione di conservazione e custodia del bene a carico del conduttore.
In merito, la Corte di Cassazione (Sez. III, 5.2.2014 n. 2619), ha affermato quan- to segue: poiché si presume che lo stato di ogni immobile locato sia comunque buono all'inizio del rapporto, da ciò consegue che ogni singolo danno riscontra- to all'immobile al termine della locazione e all'atto della riconsegna è diretta- mente imputabili all'inquilino. Da tale principio, sono, ovviamente, sempre esclusi, i danni da normale deterioramento o consumo. In ogni caso, grava sul conduttore l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a suo carico dei danni riscontrati. Più precisamente, “incombe al conduttore, ai sensi degli artt. 1590 e 1588 cod. civ., l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a lui di ogni singolo danno riscontrato all'immobile locato al termi-
4 ne della locazione ed all'atto della riconsegna, presumendosi buono lo stato di quello all'inizio del rapporto ed esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto, sicché è erronea l'integrale reiezione della domanda di risarcimento dei danni stessi proposta dal locatore, ove manchi o sia incompleta la prova sull'imputabilità di quelli”.
La Suprema Corte ha, inoltre, puntualizzato che, qualora l'immobile venga ri- consegnato al locatore in condizioni tali da rendere necessarie modifiche e mi- glioramenti, il conduttore sarà obbligato al risarcimento del danno. (Cass.civ., sez. III, 18 luglio 2016, 14654).
In questa sede, quindi, legittima appare, ai sensi dell'art 2051 c.c., l'accertamento della responsabilità in capo alla resistente. Venendo alla quantificazione, appare congruo il computo metrico allegato dal
CTP nella consulenza in atti, che ha quantificato i danni in euro 19.518,50. In assenza di CTU non disposta dall'On. Adito, occorre risarcire il danno tenendo conto delle risultanze della documentazione prodotta da parte attrice, che si ri- tiene congruo liquidare in euro 19.518,50, oltre IVA e accessori. Si ritiene che il computo, dettagliatamente, comprenda tutti i danni cagionati, e le spese conse- guenti.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri medi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistata- rio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni proposta da , Parte_1 nei confronti di e per l'effetto: CP_1
2) condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, della CP_1 somma complessiva di € 19.518,50, per le causali di cui in parte motiva.
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 5.800,00 per esborsi e com- pensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
5 Nocera Inferiore, 23/1/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Luigi Bobbio ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento ex art. 702 bis C.P.C. iscritto al n. 3351/2014 R.G., promosso da:
rappr.to e difeso dall'avv.to Antonello Matrone, elett.te Parte_1 dom.to come in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, rappr.ta e difesa dall'avv.to Maria Mauri, elett.te dom.ta come CP_1 in atti,
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note conclusionali depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle in- dicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile anche ai giu- dizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo. Con ricorso ex art. 702 bis C.P.C., il ricorrente evocava in giudizio, la sig.ra chiedendo di “condannare la convenuta a risar- CP_1 CP_1 cire i danni subiti dall' attore, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati sino alla data del ricorso nella misura di complessivi € 19.518,50, ovvero a quella diversa che dovesse risultare in corso di causa, in base all'istruttoria, alla dura- ta del processo e al comportamento della predetta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario, con attribu- zione al procuratore antistatario”. A sostegno della domanda, in estrema sintesi, parte ricorrente deduceva: di esse- re proprietario di appartamento sito in Angri (SA), alla via Murelle, n. 113, pia- no 2°, F. 10, sub 1, cat. A/2, concesso in locazione al sig. Persona_1
1 nonché assegnato al coniuge del conduttore originario, la sig.ra , CP_1 con ordinanza del 15/04/2013, emessa dal Giudice del Tribunale di Nocera Infe- riore, nell'udienza di comparizione personale dei coniugi in esito a ricorso di se- parazione degli stessi;
che, a seguito della riacquisizione del bene nella propria disponibilità, rinveniva nell'appartamento dei danni quantificati in € 19.068,50, pari all'importo dei lavori di ripristino regolarmente effettuati.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva parte resistente, la qua- le eccepiva l'inammissibilità, l'improponibilità e improcedibilità dell'avversa domanda perché infondata e non provata.
La causa, istruita con l'escussione dei testi richiesti dalle parti, veniva introitata a sentenza con termine fino a 30 giorni prima per il deposito delle note conclu- sionali.
All'udienza del 13/06/2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludeva- no conformemente alle note depositate nel termine indicato dal Tribunale e il
Giudice si assegnava la causa in decisione senza termini.
La domanda proposta è meritevole di accoglimento per i motivi qui di seguito specificati.
In primo luogo, l'azione in questione deve essere qualificata ai sensi dell'art 2051 c.c., per cui “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La responsabilità del custode si configura come una responsabilità oggettiva es- sendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che in- combe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2051 c.c. occorre che la cosa sia, di per sé, considerata fonte di danno e tale connotazione non viene meno anche quando la cosa, combinandosi con un fattore esterno, costituisca causa o la concausa del danno. Per tale motivo la cosa è la fonte diretta del danno anche quando diviene pericolosa a seguito dell'intervento di elementi esterni.
2 Nel riparto dell'onere della prova, nonostante la presunzione di responsabilità gravante sul custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particola- re condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., sent.
n. 5910/2011).
Il custode, dal canto suo, per andare esente da responsabilità, deve provare che l'evento dannoso sia stato, in tutto o in parte, determinato dal comportamento stesso del danneggiato, mentre sarà onere del danneggiato dimostrare il contra- rio (cfr Cass. civ., sent. n. 7963/2012).
Premesse tali essenziali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi che l'attore ab- bia senza dubbio assolto al proprio onere probatorio, dimostrando il nesso di causalità tra la cosa in custodia (e cioè l'immobile oggetto delle attività descrit- te) e i danni cagionati alla propria proprietà, mediante la documentazione foto- grafica depositata a corredo della perizia tecnica, Né, tantomeno, il custode (e cioè la convenuta) ha provato che i danni siano imputabili a comportamento del danneggiato, o a caso fortuito. Ed infatti, nei propri atti difensivi, la si CP_1
è limitata a osservare che la responsabilità per i danni dovrebbe essere riferita all'ex marito, il quale ha abitato l'appartamento per sei anni quindi prima che la vi subentrasse legittimamente. CP_1
Sul punto, giova in questa sede riprendere la recente giurisprudenza di legittimi- tà per cui il coniuge assegnatario non titolare del contratto di locazione subentra, infatti, nel relativo rapporto obbligatorio, in quanto il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione "ex lege" del contratto a favore del co- niuge assegnatario, il quale succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale, non solo assumendone i vantaggi, ma anche gli obblighi. In tal caso, il rapporto in capo al coniuge originariamente conduttore si estingue e non
è più suscettibile di reviviscenza, neppure nell'ipotesi in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore. L'art. 6, comma 2, della L. n. 392/1978 disciplina il caso in cui uno solo dei coniugi sia l'effettivo titolare del contratto e, a seguito e per effetto della separazione, la casa coniugale venga assegnata all'altro coniuge. La norma prevede testualmente che “in caso di sepa- razione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniu- ge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo”.
3 Non vi sono dubbi, pertanto, che la sig.ra , per effetto di tale subentro CP_1 nel contratto di locazione, si è obbligata, ex art. 2 dello stesso, alla riconsegna dei locali, trovati adatti al proprio uso e in buono stato di manutenzione, nonché esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi abita, alla scadenza del contratto, nello stesso stato in cui sono stati rinvenuti. Per effetto della pronuncia giudiziale, dunque, il coniuge assegnatario della casa coniugale è sostituito ex lege nella titolarità del contratto di locazione, con l'attribuzione dei relativi dirit- ti ed obbligazioni che ne derivano e con la cessazione del rapporto di locazione in capo all'altro coniuge (Trib. Bari, Sez. III, 16.1.2014). Secondo l'orientamento maggioritario in giurisprudenza, dunque, il coniuge (o convivente more uxorio) assegnatario, in seguito al verificarsi delle situazioni considerate dall'art. 6 della l. 392/1978, subentra nel contratto di locazione in modo del tutto automatico e indipendente dal fatto che di tali situazioni viene data comunicazione al locatore, o che questi ne risulti comunque informato.
Ai sensi dell'art. 1588 c.c., 'Il conduttore risponde della perdita e del deterio- ramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabi- le”. Ai sensi dell'art.1590 c.c., “Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nel- lo stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione”. Il combinato disposto degli artt. 1588 e 1590 cod. civ., in tema di perdita, dete- rioramento e restituzione della cosa locata, presuppone, pertanto, un'obbligazione di conservazione e custodia del bene a carico del conduttore.
In merito, la Corte di Cassazione (Sez. III, 5.2.2014 n. 2619), ha affermato quan- to segue: poiché si presume che lo stato di ogni immobile locato sia comunque buono all'inizio del rapporto, da ciò consegue che ogni singolo danno riscontra- to all'immobile al termine della locazione e all'atto della riconsegna è diretta- mente imputabili all'inquilino. Da tale principio, sono, ovviamente, sempre esclusi, i danni da normale deterioramento o consumo. In ogni caso, grava sul conduttore l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a suo carico dei danni riscontrati. Più precisamente, “incombe al conduttore, ai sensi degli artt. 1590 e 1588 cod. civ., l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità a lui di ogni singolo danno riscontrato all'immobile locato al termi-
4 ne della locazione ed all'atto della riconsegna, presumendosi buono lo stato di quello all'inizio del rapporto ed esclusi solo i danni da normale deterioramento o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto, sicché è erronea l'integrale reiezione della domanda di risarcimento dei danni stessi proposta dal locatore, ove manchi o sia incompleta la prova sull'imputabilità di quelli”.
La Suprema Corte ha, inoltre, puntualizzato che, qualora l'immobile venga ri- consegnato al locatore in condizioni tali da rendere necessarie modifiche e mi- glioramenti, il conduttore sarà obbligato al risarcimento del danno. (Cass.civ., sez. III, 18 luglio 2016, 14654).
In questa sede, quindi, legittima appare, ai sensi dell'art 2051 c.c., l'accertamento della responsabilità in capo alla resistente. Venendo alla quantificazione, appare congruo il computo metrico allegato dal
CTP nella consulenza in atti, che ha quantificato i danni in euro 19.518,50. In assenza di CTU non disposta dall'On. Adito, occorre risarcire il danno tenendo conto delle risultanze della documentazione prodotta da parte attrice, che si ri- tiene congruo liquidare in euro 19.518,50, oltre IVA e accessori. Si ritiene che il computo, dettagliatamente, comprenda tutti i danni cagionati, e le spese conse- guenti.
Ogni ulteriore questione resta assorbita in tutto quanto sinora osservato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, secondo il valore della controversia, prendendo come riferimento i parametri medi, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistata- rio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, respinta ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda di risarcimento danni proposta da , Parte_1 nei confronti di e per l'effetto: CP_1
2) condanna al pagamento in favore di parte ricorrente, della CP_1 somma complessiva di € 19.518,50, per le causali di cui in parte motiva.
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 5.800,00 per esborsi e com- pensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
5 Nocera Inferiore, 23/1/2025.
Il Giudice
dott. Luigi Bobbio
6