Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 13 luglio 2023
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 07/05/2026, n. 8449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8449 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01552/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1552 del 2023, proposto da
Akron Regeneration S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia e Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Permanente Rapporti tra Stato Regioni e Province, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
per l''annullamento
a) della determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Generale Sanità e Welfare della Regione Piemonte prot. n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015.”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
b) della comunicazione prot. BU47S4 del 24 novembre 2022 della Regione Piemonte recante “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all''''adozione della Determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022.”;
c) ove occorrer possa:
i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022;
ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori;
iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TR e di NO su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR);
iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”;
(già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ora trasposto in sede giurisdizionale presso il TAR Lazio, Roma, Sez. III-Quater, R.G. n. 1036/2023);
d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. IC OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1- Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti e, ove occorrer possa, i provvedimenti ministeriali in epigrafe, peraltro già impugnati con distinto ricorso (R.G. n. 1036/2023).
2- Con detta impugnazione sono stati proposti vizi di illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati da quelli statali nonché vizi propri del provvedimento dirigenziale regionale.
In particolare, quanto al primo profilo è stata dedotta:
SEZIONE PRIMA – SEZIONE PRIMA – ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE DI RIPIANO IN VIA DERIVATA DALLA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMATIVA APPLICATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE
1) Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23, 41, 3, 97 e 32 Cost. dell’art. 9-ter, 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 125 e, ove occorrer possa, dell’art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla l., 15 luglio 2011, n. 111 e dell’art. 1, comma 131, lettera b, l., 24 dicembre 2012, n. 228 .
La società ricorrente ha contestato l’illegittimità dei provvedimenti gravati per invalidità derivata dall’incostituzionalità dell’art. 9-ter, commi 1, lett b), 8, 9, 9-bis del d.l. n. 78/2015 rispetto agli artt. 23, 41, 3, 97 e 32 della Costituzione sotto diversi profili in quanto: (i) avrebbe determinato una prestazione patrimoniale imposta in violazione delle prescrizioni costituzionali; (ii) avrebbe discriminato tra imprese attive nel medesimo settore di riferimento nonché tra imprese operanti nel settore pubblico ma in Regioni diverse e, ancora, tra imprese fornitrici degli enti del SSR; (iii) risulterebbe irragionevole rispetto alle modalità di fornitura di dispositivi medici presso le Aziende sanitarie pubbliche, posto che mancherebbe a N. 01036/2023 REG.RIC. monte ogni negoziazione con l’amministrazione, e che le misure contestate avrebbero carattere retroattivo; (iv) risulterebbe lesivo della libertà di impresa.
SEZIONE SECONDA – INCOMPATIBILITÀ DELLA NORMATIVA APPLICATA DAL MINISTERO DELLA SALUTE E DALLA REGIONE CON IL DI UE
2) Illegittimità derivata dal contrasto dell’art. 9-ter, d.l. n. 78/2015 con i principi di cui agli artt. 8, 34, 101 e 168 TFUE e all’art. 4 TUE.
I provvedimenti impugnati, al pari di quelli ministeriali impugnati con ricorso straordinario (trasposto con ricorso R.G. n. 1036/2023) sarebbero illegittimi in quanto applicativi di disposizioni legislative che si pongono in diretto contrasto con alcuni principi stabiliti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e inquadrati principalmente dagli artt. 8, 34, 35 e 101 e 168 TFUE, ragion per cui se ne chiede la disapplicazione o quanto meno un rinvio pregiudiziale sul punto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Analogamente a quanto rilevato nel motivo precedente, deduce la ricorrente che la compressione della possibilità delle aziende fornitrici di competere per lo sviluppo del proprio fatturato nel canale distributivo rappresentato dalle strutture sanitarie pubbliche, genererebbe un evidente disincentivo agli investimenti nel nostro Paese e determinerebbe una contrazione delle dinamiche concorrenziali tipiche di questo come di qualsiasi altro mercato.
SEZIONE TERZA – ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RIPIANO REGIONALE IN VIA DERIVATA DAI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE CHE HANNO CERTIFICATO IL SUPERAMENTO DEL TETTO
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9-ter, d.l. n. 78/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e per violazione del principio di trasparenza e leale collaborazione tra pubblico e privato.
Viene contestata l’assenza di istruttoria con riguardo all’attività di individuazione e certificazione del superamento del tetto di spesa, che non avrebbe coinvolto le aziende del settore e il cui procedimento risulterebbe fondato su un procedimento di calcolo dello sforamento della spesa sanitaria dei dispositivi medici nazionale ‘opaco’ per il privato, essendo generici e indeterminati i parametri assunti a riferimento.
4) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015. Eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e di leale collaborazione tra pubblico e privato. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Il provvedimento del Ministero che ha certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per i dispositivi medici per le annualità 2015-2016-2017 2018 risulterebbe illegittimo perché tale determinazione è avvenuta solo il 6 luglio 2022 e cioè ex post rispetto al termine di cui all’art. 9-ter, comma 8, d.l. n. 78/2015, che stabilisce che ciò debba avvenire entro il 30 settembre di ogni anno.
SEZIONE QUARTA – VIZI PROPRI DEL PROVVEDIMENTO DI RIPIANO REGIONALE
5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9-ter, d.l. n. 78/2015. Eccesso di potere: travisa mento dei fatti ed erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà.
Il provvedimento regionale di recupero, laddove quantifica e individua gli oneri di ri piano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018 a carico di ciascuna azienda (ivi compresa la ricorrente), violerebbe le garanzie procedimentali che la legge riconosce al privato e sarebbe affetto da sviamento di potere.
Sotto altro profilo, l’onere di ripiano imputato alla ricorrente è altresì illegittimo, perché si basa su una ricognizione del fatturato operata secondo una metodologia non chiara. Da ultimo, il provvedimento di recupero impugnato, al pari degli altri gravati, si rivela palesemente illegittimo anche nella parte in cui prevede l’applicazione dell’istituto della “compensazione” per l’ipotesi in cui le aziende non dovessero provvedere al pagamento degli importi posti a loro carico nel ridottissimo termine di appena 30 gg. all’uopo assegnato.
2- Si sono costituite le amministrazioni statali a mezzo della difesa erariale, con atti di mera forma.
3- Con successiva memoria, la difesa erariale ha chiesto di rigettare il ricorso perché infondato.
4- Con ordinanza presidenziale n. 3477 del 13.6.2023 parte ricorrente è stata autorizzata a notificare il ricorso per pubblici proclami.
5- In vista della trattazione del merito, il 9.1.2026 la ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.
6- Il 16.1.2026 il Ministero della Salute ha depositato istanza di passaggio in decisione.
7- Il 3.2.2026 la ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione.
8- All’udienza straordinaria di smaltimento indicata in epigrafe, con ordinanza n. 3780 del 13.2.2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di annullamento avverso gli atti regionali di rettifica delle quote di ripiano dovute dalla parte ricorrente, assegnando termine di 10 giorni per presentare memorie.
9- Con memoria del 6.3.2026 la ricorrente ha precisato di non aver impugnato alcun atto di rettifica delle quote di ripiano e comunque ha ribadito la sussistenza, a proprio avviso, della giurisdizione di questo plesso quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti regionali che hanno rideterminato le quote di ripiano, in quanto anch’essi provvedimenti autoritativi adottati in riedizione del potere di cui all’art. 9ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78.
DI
9- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
10- Il Collegio osserva anzitutto che la controversia ha ad oggetto precipuamente i provvedimenti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti da ciascuna di esse.
Risultano invece sullo sfondo, impugnati unicamente “ove occorrer possa”, [a] il decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, [b] il decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, [c] l'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TR e di NO (rep. atti n. 181/CSR) e [d] la circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, già impugnati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto in sede giurisdizionale presso questo T.A.R. (R.G. n. 1036/2023).
Con riferimento a tali ultimi atti, il relativo giudizio contenzioso è stato definito con sentenza di rigetto di questa Sezione n. 5174 19.3.2026, cui si rinvia per economia espositiva.
11- Quanto al proprium del presente contenzioso, ad oggetto i provvedimenti regionali di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018 con individuazione dei relativi importi, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, come già rilevato officiosamente ex art. 73 comma 3 c.p.a.
12- Sul punto il Collegio si riporta all’orientamento espresso da questa Sezione da ultimo nella sentenza n. 3190 del 19.2.2026, peraltro in linea con la consolidata giurisprudenza sezionale (v. ex plurimis, sentenza n. 8736/2025), a mente della quale “ Come si è visto, il comma 9 bis dell’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, con riferimento «al ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018», certificato con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (decreto del 6 luglio 2022) – oggetto del presente giudizio – ha incaricato le regioni e le province autonome di definire, con proprio provvedimento, «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale».
Di seguito – previa adozione, sempre con decreto ministeriale (il decreto 6 ottobre 2022, anch’esso oggetto del presente giudizio), delle «linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali» – le regioni e le province autonome dovevano effettuare, sempre ai sensi del citato comma 9 bis, le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022, con obbligo delle aziende fornitrici di procedere ai versamenti in loro favore.
La norma di legge, nello scandire la procedura da seguire per dare attuazione al sistema del c.d. payback per le annualità 2015-2018, ha dunque attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di:
• verificare la documentazione contabile sulla cui base il decreto ministeriale ha certificato il superamento del tetto di spesa regionale, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale;
• definire l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno;
• imporre alle stesse il pagamento della quota di ripiano a cui ciascuna di esse deve concorrere;
• procedere all’iscrizione in bilancio del relativo credito.
Le regioni e le province autonome non possono, con i provvedimenti di cui al citato comma 9 bis impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti, né determinare il tetto di spesa regionale, né certificarne il superamento, né quantificare l’ammontare dello scostamento in ambito regionale o provinciale, trattandosi di competenze statali. Esse possono e devono solamente porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e art. 2, comma 1, decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della salute).
Il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, come si è detto, ha delineato le «linee guida propedeutiche» all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di cui al citato comma 9 bis.
L’art. 3 del citato decreto ha, innanzitutto, demandato agli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale attività di carattere istruttorio, consistenti:
• nella «ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce «BA0210»;
• nel conseguente calcolo del «fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell’IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento» (art. 3, commi 1 e 2).
Sulla base di questi dati, «i direttori generali, i commissari straordinari aziendali ovvero i commissari liquidatori, ove operanti, degli enti» del Servizio sanitario regionale o provinciale «effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici», calcolato secondo le disposizioni precedenti (art. 3, comma 3) e la trasmettono, contestualmente, alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza.
Agli enti del SSR o del SSP sono, dunque, attribuite attività meramente operative e tecniche consistenti nel calcolo del fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici, che costituisce presupposto necessario per individuare la quota di ripiano a cui essa è obbligata. Si tratta di un’attività di mera ricognizione e somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati alla voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale, come stabilito dall’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 6 luglio 2022.
L’art. 4 ha, poi, individuato le competenze delle regioni e delle province autonome, consistenti:
• nella verifica della «coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all’art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello CE consolidato regionale dell’anno di riferimento»;
• nell’adozione di un decreto, da parte dei direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome o del commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario per le regioni commissariate, che individui «l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti», calcolati sulla base di quanto stabilito dall’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto ministeriale del 6 luglio 2022;
• nell’individuazione, con il medesimo decreto, delle «modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici».
Come è evidente, le attività demandate alle regioni e alle province sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari e degli atti ministeriali assunti a monte del procedimento finalizzato all’adozione dei “provvedimenti” di loro competenza.
Si tratta, da un lato, di un’attività meramente tecnico-contabile, con cui la regione o la provincia “verifica” la coerenza del fatturato come calcolato, secondo un’attività di mera ricognizione e somma di dati contabili e di bilancio, dagli enti del SSR o del SSP; dall’altro, di un’attività meramente riepilogativa, in cui la regione “compila” un elenco, indicando le aziende fornitrici di dispositivi medici e gli importi di ripiano da ciascuna di esse dovuti. Questa attività è priva di qualsivoglia margine di discrezionalità, anche solamente tecnica, trattandosi, all’evidenza, di un’attività interamente vincolata, in cui la regione o la provincia si limita a porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e art. 2, comma 1, decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della salute). «La quantificazione del superamento del tetto e la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici» è indicata peraltro, per ciascun anno, sempre con decreto ministeriale (nel caso di specie, il decreto del 6 luglio 2022 del Ministero della salute).
Più precisamente, oltre ad essere interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e finanche nelle modalità procedurali (in tal senso, sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, che parla di «attività meramente tecnica di quantificazione dell’importo di ripianamento»), l’attività delle regioni e delle province non implica una spendita di potere autoritativo, in quanto, come si è detto, si riduce ad un’attività meramente ricognitiva e riepilogativa, consistente nell’individuazione dell’«elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti», secondo quanto già stabilito mediante la fissazione del tetto di spesa regionale, la certificazione del suo superamento, sempre a livello regionale (o provinciale), la determinazione dell’ammontare del fatturato di ciascuna impresa e della quota di partecipazione all’onere di ripiano.
A fronte di questa attività, si instaura un rapporto obbligatorio tra l’amministrazione regionale o provinciale e l’impresa fornitrice di dispositivi medici, nel caso di specie la società ricorrente, la quale è titolare, da un lato, di un obbligo di pagamento, nei modi e nei termini indicati dal provvedimento regionale o provinciale, della somma da esso stabilita; dall’altro, di un diritto soggettivo al corretto calcolo di questo importo.
La situazione di diritto soggettivo rivendicata dalla società ricorrente, a non pagare o a pagare una somma minore in favore dell’amministrazione regionale o provinciale, non è intermediata dal potere amministrativo, ma deriva direttamente dalla normativa legislativa e dagli atti statali (determinazione del tetto di spesa e certificazione del suo superamento a livello regionale o provinciale) adottati in sua attuazione. L’importo di ripiano dovuto dalla società ricorrente – ed oggetto di una vera e propria obbligazione nei confronti della regione o della provincia autonoma interessata – è calcolato sulla base di una percentuale fissata ex lege, applicata matematicamente al fatturato determinato, secondo le modalità di legge e del decreto ministeriale (al lordo dell’IVA e secondo quanto risulta dai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno degli anni considerati, come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico).
Trova dunque applicazione, nel caso di specie, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, «secondo cui appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un’attività vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l’adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all’esercizio di poteri di natura discrezionale» (tra le altre, Cass., S.U., 29 settembre 2022, n. 28429; Cass., S.U., 14 marzo 2022, n. 8188; Cass., S.U., 28 maggio 2020, n. 10089).
In particolare, al fine di cogliere la differenza tra le situazioni giuridiche soggettive, entrambe di carattere sostanziale, di diritto soggettivo ed interesse legittimo – che è pur sempre rilevante e necessaria ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in controversie (come quella in esame) in cui non si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. – occorre far riferimento al consueto criterio del petitum sostanziale, a seconda che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, la contestazione delle modalità (e illegittimità) dell’esercizio di un potere autoritativo, non sussistendo invece la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia si radichi nel quadro di un rapporto ormai paritario, collocato «a valle» del potere autoritativo, come accade nel caso di specie per le ragioni sopra indicate.
Insomma, ancorché definito, dall’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e dal decreto del 6 ottobre 2022, «provvedimento», l’atto regionale o provinciale non è espressione di un potere autoritativo della regione o della provincia a tutela di interessi generali, bensì di un accertamento tecnico dei presupposti di natura economico-aziendale-contabile sul quantum debeatur, come tale involgente un diritto soggettivo a contenuto meramente patrimoniale.
L’analisi dei “provvedimenti” regionali e provinciali impugnati dalla società ricorrente, con i numerosi atti di motivi aggiunti, confermano quanto sinora rilevato.
Essi, infatti, seppur con le dovute differenze stilistiche e linguistiche, si limitano, dopo aver riepilogato le norme di legge e dei decreti adottati dal Ministero della salute e gli altri atti statali, o della Conferenza unificata, ad approvare l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano, stabilendo le modalità e i tempi di pagamento e rinviando, per l’indicazione della somma dovuta da ciascuna di esse, ad appositi allegati.
In particolare, i provvedimenti gravati “approvano” tali allegati, in cui sono indicati, per ciascuna delle annualità 2015-2018, le imprese fornitrici, il relativo fatturato totale, la percentuale di incidenza del fatturato rilevante ai fini del c.d. payback, la somma complessivamente dovuta.
La circostanza che alcuni di questi provvedimenti prevedano espressamente la loro impugnabilità dinnanzi al giudice amministrativo, o in alternativa tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato, è ovviamente priva di rilievo rispetto alla loro effettiva natura e, soprattutto, alla natura della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio.”
13- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., la causa, con riferimento a questi ultimi, può essere riassunta davanti al Giudice Ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia.
14- Attesa la pronuncia in rito e la complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, ed indica quale giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 febbraio 2026, 18 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IC SA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
IC OT, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IC OT | IC SA |
IL SEGRETARIO