TAR Roma, sez. 1T, sentenza 07/05/2026, n. 8449
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 13 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
>
TAR
Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
>
TAR
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 9-ter, d.l. n. 78/2015

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, rimettendo la controversia al giudice ordinario. La normativa attribuisce alle regioni compiti meramente attuativo-esecutivi e tecnici, privi di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa basato su diritti soggettivi patrimoniali.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata dal contrasto dell'art. 9-ter, d.l. n. 78/2015 con il diritto UE

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, rimettendo la controversia al giudice ordinario. La normativa attribuisce alle regioni compiti meramente attuativo-esecutivi e tecnici, privi di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa basato su diritti soggettivi patrimoniali.

  • Inammissibile
    Vizi propri del provvedimento regionale di ripiano

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, rimettendo la controversia al giudice ordinario. La normativa attribuisce alle regioni compiti meramente attuativo-esecutivi e tecnici, privi di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa basato su diritti soggettivi patrimoniali.

  • Inammissibile
    Illegittimità del provvedimento ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, rimettendo la controversia al giudice ordinario. La normativa attribuisce alle regioni compiti meramente attuativo-esecutivi e tecnici, privi di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa basato su diritti soggettivi patrimoniali.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, rimettendo la controversia al giudice ordinario. La normativa attribuisce alle regioni compiti meramente attuativo-esecutivi e tecnici, privi di discrezionalità, configurando un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa basato su diritti soggettivi patrimoniali.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 07/05/2026, n. 8449
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8449
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo