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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1256/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cessaniti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 30.01.2026, in atti.
Resistente: comem da memorie di costituzione AdER e Regione Calabria;
Comune di Cessaniti non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90015102 13 000, notificata in data 08.07.2025, l'Agenzia delle Entrate SC, per conto della Regione Calabria e del Comune di Cessaniti, intimava a Ricorrente_1
il pagamento della somma di euro 24.017,85, relativa n. 15 cartelle di pagamento per l'omesso versamento di vari tributi.
Con ricorso in data 05.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento, limitatamente alle n. 7 cartelle di pagamento relative alla tassa auto, anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, e alla Tari, anni 2014, 2015 e 2017, e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 05.09.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 29.09.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le parti resistenti AdER e Regione Calabria, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il Comune di Cessaniti, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 05.09.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 30.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 05.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, non è meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa all'omessa notifica degli atti prodromici. In particolare, le n. 7 cartelle di pagamento, relative alla tassa auto e alla Tari, risultano tutte notificate:
1) n. 139 2014 0006755824/000, notificata a mani del destinatario in data 26.03.2015;
2) n. 139 2015 0004927646/000, notificata a mani della sorella, presso il domicilio del ricorrente in data
13.08.2025;
3) n. 139 2016 0004627706/000, notificata a mani del destinatario in data 17.09.2015;
4) n. 139 2019 0003001864/000, notificata a mani della compagna, presso il domicilio del ricorrente in data
17.12.2021;
5) n. 139 2019 0006552545/000, notificata a mani della compagna, presso il domicilio del ricorrente in data
17.12.2021;
6) n. 139 2020 0000355388/000, previo accesso del messo notificatore praticato in data 27.06.2022,
09.05.2023 e 20.05.2023, risultato assente il destinatario, è stato effettuato il deposito del plico presso laCasa
Comune ai sensi degli artt. 139 e 140 cpc ed invio lettera informativa al ricorrente;
7) n. 139 2023 0005021512/000, notificata a mani del destinatario in data 02.08.2023 (cfr. all. nn.
5-11 del fascicolo telematico della resistente Agenzia).
A norma dell'art 60 comma 1, lett. b-bis Dpr. n. 600/73 e dell'art. 139 cpc il messo esattoriale/notificatore, qualora recatosi presso uno dei luoghi indicati dalla legge per effettuare la notifica, non trova il destinatario dell'atto, questi può effettuare la notifica consegnando copiadell'atto ad uno dei soggetti previsti dalla norma in tema di notifica a persone diverse al destinatario;
tra questi soggetti è indicata la notifica a persona di famiglia (come nel caso di specie, persona che ha sottoscritto per avvenuto ricevimento).
La notifica diretta di tale cartella mediante servizio postale ordinario si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da persona di famiglia convivente.
In tal caso, non è infatti necessario l'invio della raccomandata informativa, prevista invece nella differente ipotesi in cui la notifica della cartella a persona diversa dal destinatario viene effettuata mediante messo notificatore, messi comunali o messi speciali autorizzati dall'ufficio ai sensi del Dpr. n. 600/1973, ex art. 60, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 600/1973.
Inoltre, è infondata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente di prescrizione del credito. Invero, dopo la notifica delle suddette cartelle, l'Agenzia delle Entrate SC ha notificato al contribuente ben n. 5 atti interruttivi del termine prescrizionale, precisamente:
1) in data 20.01.2018 è stata notificata, a mani del ricorrente, l'intimazione di pagamento n. 139 2017
9002947312/000;
2) in data 28.09.2017 è stata notificata, a mani del ricorrente, l'intimazione di pagamento n. 139 2017 900
1858303/000;
3) in data 05.03.2020 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 0302019000353075/000, consegnata presso il domicilio del destinatario, a mani di persona convivente;
4) in data 21.01.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 03020219000673180/000, consegnata presso il domicilio del destinatario, a mani di persona di famiglia;
5) in data 28.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 03020249000784527/000, consegnata presso il domicilio del destinatario, a mani di persona incaricata, figlio (cfr. all. nn. 13-17 del fascicolo telematico della resistente Agenzia).
Di conseguenza, alla stregua di quanto sopra evidenziato, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalle cartelle in oggetto, il termine di prescrizione triennale, in considerazione anche del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid 19: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato;
egualmente non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle suddette cartelle oggetto dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in oggetto (Tari), così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 23397/2016; Cass. n.
25790/2009; Cass. n. 2941/2007; CTP Salerno n. 2697/2018; CTR Napoli n. 8464/2018).
Peraltro, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartelle di pagamento e precedenti intimazioni di pagamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass.
n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n. 546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese fra la parte ricorrente e il Comune di
Cessaniti, il quale non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 05.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC, della Regione Calabria e del Comune di Cessaniti, ritualmente notificato in data 05.09.2025 e depositato in data 29.09.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti costituite delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 750,00 a AdER ed euro 650,00 a Regione Calabria per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese fra il ricorrente e il resistente Comune di Cessaniti.
Così deciso in VI Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1256/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cessaniti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - SC - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001510213000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e memoria illustrativa, depositata in data 30.01.2026, in atti.
Resistente: comem da memorie di costituzione AdER e Regione Calabria;
Comune di Cessaniti non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90015102 13 000, notificata in data 08.07.2025, l'Agenzia delle Entrate SC, per conto della Regione Calabria e del Comune di Cessaniti, intimava a Ricorrente_1
il pagamento della somma di euro 24.017,85, relativa n. 15 cartelle di pagamento per l'omesso versamento di vari tributi.
Con ricorso in data 05.09.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento, limitatamente alle n. 7 cartelle di pagamento relative alla tassa auto, anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, e alla Tari, anni 2014, 2015 e 2017, e ne chiedeva l'annullamento, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
3) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente 05.09.2025 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, allegate al fascicolo telematico di parte ricorrente), la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 29.09.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituivano in giudizio le parti resistenti AdER e Regione Calabria, le quali impugnavano l'avverso ricorso e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto;
invece, non si costituiva in giudizio il Comune di Cessaniti, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 05.09.2025.
All'udienza in camera di consiglio in data 12.02.2026, depositata la memoria illustrativa da parte del ricorrente in data 30.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 05.09.2025 (cfr. D.Lgs. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Il ricorso proposto da Ricorrente_1 è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Invero, non è meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa all'omessa notifica degli atti prodromici. In particolare, le n. 7 cartelle di pagamento, relative alla tassa auto e alla Tari, risultano tutte notificate:
1) n. 139 2014 0006755824/000, notificata a mani del destinatario in data 26.03.2015;
2) n. 139 2015 0004927646/000, notificata a mani della sorella, presso il domicilio del ricorrente in data
13.08.2025;
3) n. 139 2016 0004627706/000, notificata a mani del destinatario in data 17.09.2015;
4) n. 139 2019 0003001864/000, notificata a mani della compagna, presso il domicilio del ricorrente in data
17.12.2021;
5) n. 139 2019 0006552545/000, notificata a mani della compagna, presso il domicilio del ricorrente in data
17.12.2021;
6) n. 139 2020 0000355388/000, previo accesso del messo notificatore praticato in data 27.06.2022,
09.05.2023 e 20.05.2023, risultato assente il destinatario, è stato effettuato il deposito del plico presso laCasa
Comune ai sensi degli artt. 139 e 140 cpc ed invio lettera informativa al ricorrente;
7) n. 139 2023 0005021512/000, notificata a mani del destinatario in data 02.08.2023 (cfr. all. nn.
5-11 del fascicolo telematico della resistente Agenzia).
A norma dell'art 60 comma 1, lett. b-bis Dpr. n. 600/73 e dell'art. 139 cpc il messo esattoriale/notificatore, qualora recatosi presso uno dei luoghi indicati dalla legge per effettuare la notifica, non trova il destinatario dell'atto, questi può effettuare la notifica consegnando copiadell'atto ad uno dei soggetti previsti dalla norma in tema di notifica a persone diverse al destinatario;
tra questi soggetti è indicata la notifica a persona di famiglia (come nel caso di specie, persona che ha sottoscritto per avvenuto ricevimento).
La notifica diretta di tale cartella mediante servizio postale ordinario si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da persona di famiglia convivente.
In tal caso, non è infatti necessario l'invio della raccomandata informativa, prevista invece nella differente ipotesi in cui la notifica della cartella a persona diversa dal destinatario viene effettuata mediante messo notificatore, messi comunali o messi speciali autorizzati dall'ufficio ai sensi del Dpr. n. 600/1973, ex art. 60, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 600/1973.
Inoltre, è infondata l'eccezione formulata dalla parte ricorrente di prescrizione del credito. Invero, dopo la notifica delle suddette cartelle, l'Agenzia delle Entrate SC ha notificato al contribuente ben n. 5 atti interruttivi del termine prescrizionale, precisamente:
1) in data 20.01.2018 è stata notificata, a mani del ricorrente, l'intimazione di pagamento n. 139 2017
9002947312/000;
2) in data 28.09.2017 è stata notificata, a mani del ricorrente, l'intimazione di pagamento n. 139 2017 900
1858303/000;
3) in data 05.03.2020 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 0302019000353075/000, consegnata presso il domicilio del destinatario, a mani di persona convivente;
4) in data 21.01.2022 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 03020219000673180/000, consegnata presso il domicilio del destinatario, a mani di persona di famiglia;
5) in data 28.03.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 03020249000784527/000, consegnata presso il domicilio del destinatario, a mani di persona incaricata, figlio (cfr. all. nn. 13-17 del fascicolo telematico della resistente Agenzia).
Di conseguenza, alla stregua di quanto sopra evidenziato, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento al credito portato dalle cartelle in oggetto, il termine di prescrizione triennale, in considerazione anche del periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid 19: infatti, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n. 953/82, la tassa automobilistica si prescrive con il decorso di tre anni dal 31 dicembre dell'anno in cui il tributo doveva essere versato;
egualmente non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle suddette cartelle oggetto dell'intimazione impugnata, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in oggetto (Tari), così come stabilito dalla Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass. 23397/2016; Cass. n.
25790/2009; Cass. n. 2941/2007; CTP Salerno n. 2697/2018; CTR Napoli n. 8464/2018).
Peraltro, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartelle di pagamento e precedenti intimazioni di pagamento), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quali la decadenza ex art. 25 del Dpr. n. 602/1973, l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre, Cass.
n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n. 546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'atto impugnato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 15 del
D.Lgs. n. 546/1992, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni, con riduzione ex art. 4, comma I;
invece, non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese fra la parte ricorrente e il Comune di
Cessaniti, il quale non si è costituito in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 05.09.2025 da Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC, della Regione Calabria e del Comune di Cessaniti, ritualmente notificato in data 05.09.2025 e depositato in data 29.09.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: 1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti costituite delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 750,00 a AdER ed euro 650,00 a Regione Calabria per compenso, oltre Iva e Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute come per legge;
3) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese fra il ricorrente e il resistente Comune di Cessaniti.
Così deciso in VI Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella