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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1713/2021 depositato il 13/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Lecce - Via Aldo Moro 34 73100 Lecce
LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 11/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTH130005116U GIOCHI-LOTTERIE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n.16 resa il 13.11.2020 e depositata l'11.01.2021 – rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Dogane di Lecce, che liquidava in €.1.000,00.
Così decideva a fronte dell'avviso di accertamento sull'imposta unica sulle scommesse derivante da raccolta di somme svolta nel 2013 per conto del bookmaker Nominativo_1 : la determinazione dell'imponibile sulla base della raccolta media delle scommesse nella provincia trovava legittimazione nel disposto di cui all'art.24 co.10 D.L. 98/2011 e giustificazione sul presupposto che il ricorrente non ha fornito, in riscontro al questionario inviato dall'ufficio, elementi di fatto certi da cui evincere l'ammontare delle scommesse effettivamente realizzate nell'anno.
Avverso la sentenza presentava appello il contribuente come appresso.
A) Sulla mancata notifica degli atti prodromici alla notificazione dell'avviso di accertamento impugnato: sottolineava che i verbalizzanti accedevano al centro scommesse il 28.02.2012 senza rinvenire il titolare e redigendo poi un processo verbale di verifica. Ma non aveva mai ricevuto un questionario nè il processo verbale di constatazione, in violazione al DPR 600/1973 e ciò caducava l'accertamento nel suo complesso essendo stato privato il contribuente di diritti fondamentali della difesa.
B) Sull'error in procedendo dei primi giudici in ordine alla statuizione sulla mancata notifica del verbale di constatazione e sull'illegittimità dell'accertamento. Il processo verbale di constatazione non conteneva la sottoscrizione del contribuente né l'attestazione del suo rifiuto a farlo e non era mai stato notificato al contribuente stesso. Peraltro, la notificazione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art.12 co.7 della L.
212/00 deve avvenire dopo 60 giorni dal rilascio del p.v.c. nel caso di verifiche in azienda.
C) Sull'error in procedendo dei primi giudici in ordine all'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia:
l'ispezione veniva effettuata presso i locali alla presenza di un dipendente del bar che pure aveva fornito tutta la documentazione in suo possesso. Nelle due giornate di ispezione venivano rilevate due giocate a comprova della poca redditività del centro scommesse, chiuso a distanza di pochi anni. La ricostruzione in via presuntiva delle scommesse era priva di attendibilità e faceva riferimento alle scommesse realizzate nell'anno mentre l'art.4 del D.L. 504/1998 parla di media dei dodici mesi precedenti.
Presentava controdeduzioni l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ricostruendo diversamente la vicenda. In particolare precisava che la parte, in risposta ad apposito questionario, esibiva documentazione il 14.03.2012, ovvero copia del contratto stipulato il 5.01.2012 avente durata triennale oltre a n.4 resoconti settimanali inviati da Nominativo_1, ritenuta insufficiente ad una ricostruzione analitica dell'imponibile.
Affermava di avere inviato nota dell'1 giugno 2018 prot.41405 con invio di altro questionario, debitamente notificata il 4.06.2018 e rimasta senza riscontro, nonché di avere notificato il il PVC in data 24/07/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto stabilito dai primi giudici non può essere confermato alla luce della documentazione in atti, vista anche quella depositata in primo grado.
Occorre pertanto un breve riepilogo dei fatti certi.
Il verbale di verifica riporta la presenza come assistente di Nominativo_2 barista, ma è firmato anche da Ricorrente_1: con tale verbale avviene la consegna di copia del contratto stipulato il 5.01.2012 avente durata triennale oltre a n.4 resoconti settimanali inviati da Nominativo_1.
Non è provata in atti la notifica della nota dell'1 giugno 2018 prot.41405 con invio di altro questionario, asseritamente notificata il 4.06.2018.
Non è provata nemmeno la notifica del PVC in data 24/07/2018, però l'avviso di accertamento dà contezza delle argomentazioni e circostanze di cui al verbale di constatazione, riproducendone il contenuto essenziale e pertanto nessun vulnus nella difesa è stato arrecato al contribuente.
In risposta alle eccezioni ai punti A), B) e C) dell'appello, bisogna partire dal fatto che è stata fatta dall'Ufficio una ricostruzione forfetaria delle giocate perché la documentazione offerta non dava certezza del numero esatto o comunque di quanto avvenuto. Nel senso che la ricostruzione delle giocate si rendeva necessaria in mancanza di diversa documentazione del contribuente.
Ma pur superando la necessità/obbligatorietà del pvc regolarmente notificato, l'Ufficio non chiarisce perché la documentazione fornita è insufficiente, rimanendo anche in appello fermo sull'invio di nota (1 giugno 2018 prot.41405) con richieste supplementari. La notifica di tale nota non è provata e in ogni caso non è chiaro cosa altro necessitava rispetto ai quattro riepiloghi settimanali, tenendo conto che la verifica in loco era avvenuta a distanza di appena due mesi ca dal contratto con Nominativo_1 sulla base del quale il contribuente svolgeva l'attività di Centro di Trasmissione Dati o C.T.D..
Insomma, convenendo sull'obbligo del pagamento delle imposte previsto dall'articolo unico della Legge
220/2010 al co.66 lett.b) e sulla necessità dell'accertamento della provvigione percepita dal ricorrente per l'attività abusivamente svolta - si tratta di redditi non dichiarati vista la raccolta delle scommesse effettuata nel territorio nazionale, con sussistenza del requisito di cui all'art.37 del DPR 633/1972 – la quantificazione dell'imposta e il modo di procedere dell'Ufficio si prestano a censure: la ricostruzione del quantum dovuto appare non ragionevole e sproporzionata rispetto all'attività prestata nel breve tempo di collocazione delle macchine e vista anche la scarsa partecipazione di clienti scommettitori nel tempo, non contraddetta dall'Ufficio. Anche perché dell'attività il contribuente aveva dato conto, inconsapevole forse della non pienamente conforme legittimità di svolgimento;
peraltro, l'annualità 2013 di cui si discute è successiva all'anno in cui è avvenuta la verifica, ed altri elementi di indagine si rendevano necessari.
Quanto espresso dai primi giudici non è quindi condivisibile e l'accertamento va annullato.
In considerazione della soccombenza, le spese vengono liquidate a favore del ricorrente in complessivi
€.1.500,00 oltre accessori, tenendo conto di entrambi i gradi di giudizio e a carico dell'Agenzia delle Accise,
Dogane e Monopoli.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce accoglie l'appello del contribuente. Condanna l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in €.1.500,00 oltre accessori.
Lecce, 14 gennaio 2026
il Presidente relatore
AU GI UC
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
DE LORENZI ALESSANDRO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1713/2021 depositato il 13/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Puglia Molise Basilicata-Um-Sot Lecce - Via Aldo Moro 34 73100 Lecce
LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 3 e pubblicata il 11/01/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MTH130005116U GIOCHI-LOTTERIE 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Compaiono le parti che si riportano ai propri scritti e conclusioni. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n.16 resa il 13.11.2020 e depositata l'11.01.2021 – rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Dogane di Lecce, che liquidava in €.1.000,00.
Così decideva a fronte dell'avviso di accertamento sull'imposta unica sulle scommesse derivante da raccolta di somme svolta nel 2013 per conto del bookmaker Nominativo_1 : la determinazione dell'imponibile sulla base della raccolta media delle scommesse nella provincia trovava legittimazione nel disposto di cui all'art.24 co.10 D.L. 98/2011 e giustificazione sul presupposto che il ricorrente non ha fornito, in riscontro al questionario inviato dall'ufficio, elementi di fatto certi da cui evincere l'ammontare delle scommesse effettivamente realizzate nell'anno.
Avverso la sentenza presentava appello il contribuente come appresso.
A) Sulla mancata notifica degli atti prodromici alla notificazione dell'avviso di accertamento impugnato: sottolineava che i verbalizzanti accedevano al centro scommesse il 28.02.2012 senza rinvenire il titolare e redigendo poi un processo verbale di verifica. Ma non aveva mai ricevuto un questionario nè il processo verbale di constatazione, in violazione al DPR 600/1973 e ciò caducava l'accertamento nel suo complesso essendo stato privato il contribuente di diritti fondamentali della difesa.
B) Sull'error in procedendo dei primi giudici in ordine alla statuizione sulla mancata notifica del verbale di constatazione e sull'illegittimità dell'accertamento. Il processo verbale di constatazione non conteneva la sottoscrizione del contribuente né l'attestazione del suo rifiuto a farlo e non era mai stato notificato al contribuente stesso. Peraltro, la notificazione dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art.12 co.7 della L.
212/00 deve avvenire dopo 60 giorni dal rilascio del p.v.c. nel caso di verifiche in azienda.
C) Sull'error in procedendo dei primi giudici in ordine all'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia:
l'ispezione veniva effettuata presso i locali alla presenza di un dipendente del bar che pure aveva fornito tutta la documentazione in suo possesso. Nelle due giornate di ispezione venivano rilevate due giocate a comprova della poca redditività del centro scommesse, chiuso a distanza di pochi anni. La ricostruzione in via presuntiva delle scommesse era priva di attendibilità e faceva riferimento alle scommesse realizzate nell'anno mentre l'art.4 del D.L. 504/1998 parla di media dei dodici mesi precedenti.
Presentava controdeduzioni l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ricostruendo diversamente la vicenda. In particolare precisava che la parte, in risposta ad apposito questionario, esibiva documentazione il 14.03.2012, ovvero copia del contratto stipulato il 5.01.2012 avente durata triennale oltre a n.4 resoconti settimanali inviati da Nominativo_1, ritenuta insufficiente ad una ricostruzione analitica dell'imponibile.
Affermava di avere inviato nota dell'1 giugno 2018 prot.41405 con invio di altro questionario, debitamente notificata il 4.06.2018 e rimasta senza riscontro, nonché di avere notificato il il PVC in data 24/07/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto stabilito dai primi giudici non può essere confermato alla luce della documentazione in atti, vista anche quella depositata in primo grado.
Occorre pertanto un breve riepilogo dei fatti certi.
Il verbale di verifica riporta la presenza come assistente di Nominativo_2 barista, ma è firmato anche da Ricorrente_1: con tale verbale avviene la consegna di copia del contratto stipulato il 5.01.2012 avente durata triennale oltre a n.4 resoconti settimanali inviati da Nominativo_1.
Non è provata in atti la notifica della nota dell'1 giugno 2018 prot.41405 con invio di altro questionario, asseritamente notificata il 4.06.2018.
Non è provata nemmeno la notifica del PVC in data 24/07/2018, però l'avviso di accertamento dà contezza delle argomentazioni e circostanze di cui al verbale di constatazione, riproducendone il contenuto essenziale e pertanto nessun vulnus nella difesa è stato arrecato al contribuente.
In risposta alle eccezioni ai punti A), B) e C) dell'appello, bisogna partire dal fatto che è stata fatta dall'Ufficio una ricostruzione forfetaria delle giocate perché la documentazione offerta non dava certezza del numero esatto o comunque di quanto avvenuto. Nel senso che la ricostruzione delle giocate si rendeva necessaria in mancanza di diversa documentazione del contribuente.
Ma pur superando la necessità/obbligatorietà del pvc regolarmente notificato, l'Ufficio non chiarisce perché la documentazione fornita è insufficiente, rimanendo anche in appello fermo sull'invio di nota (1 giugno 2018 prot.41405) con richieste supplementari. La notifica di tale nota non è provata e in ogni caso non è chiaro cosa altro necessitava rispetto ai quattro riepiloghi settimanali, tenendo conto che la verifica in loco era avvenuta a distanza di appena due mesi ca dal contratto con Nominativo_1 sulla base del quale il contribuente svolgeva l'attività di Centro di Trasmissione Dati o C.T.D..
Insomma, convenendo sull'obbligo del pagamento delle imposte previsto dall'articolo unico della Legge
220/2010 al co.66 lett.b) e sulla necessità dell'accertamento della provvigione percepita dal ricorrente per l'attività abusivamente svolta - si tratta di redditi non dichiarati vista la raccolta delle scommesse effettuata nel territorio nazionale, con sussistenza del requisito di cui all'art.37 del DPR 633/1972 – la quantificazione dell'imposta e il modo di procedere dell'Ufficio si prestano a censure: la ricostruzione del quantum dovuto appare non ragionevole e sproporzionata rispetto all'attività prestata nel breve tempo di collocazione delle macchine e vista anche la scarsa partecipazione di clienti scommettitori nel tempo, non contraddetta dall'Ufficio. Anche perché dell'attività il contribuente aveva dato conto, inconsapevole forse della non pienamente conforme legittimità di svolgimento;
peraltro, l'annualità 2013 di cui si discute è successiva all'anno in cui è avvenuta la verifica, ed altri elementi di indagine si rendevano necessari.
Quanto espresso dai primi giudici non è quindi condivisibile e l'accertamento va annullato.
In considerazione della soccombenza, le spese vengono liquidate a favore del ricorrente in complessivi
€.1.500,00 oltre accessori, tenendo conto di entrambi i gradi di giudizio e a carico dell'Agenzia delle Accise,
Dogane e Monopoli.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce accoglie l'appello del contribuente. Condanna l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in €.1.500,00 oltre accessori.
Lecce, 14 gennaio 2026
il Presidente relatore
AU GI UC