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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/09/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del lavoro, in persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 2400/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avvocato Maria Teresa Guarcello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Duca della Verdura, 63.
( ricorrente)
CONTRO
(CF: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato prof. Massimiliano
Marinelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Marchese di Villabianca, 54.
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
1 (resistenti)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.08.2022, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio il chiedendone la condanna al pagamento della Controparte_1
somma di € 23.584,94, a titolo di indennità di rischio per guida automezzi pesanti con decorrenza dal 14.05.2008 e fino al 21.12.2011, di indennità di responsabilità dal
24.01.2008 e sino al 31.12.2012 e di indennità di reperibilità a far data dal 01.06.2013, nonché delle differenze retributive dovute a seguito del riconoscimento all'attribuzione del superiore livello contrattuale.
A sostegno del ricorso deduceva:
- di essere un dipendente del resistente fin dal 31.01.2002, a seguito di CP_1
assunzione con contratto di diritto privato part-time a tempo determinato, successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato dal
15.03.2019, inquadrato nella categoria C1) del CCNL A.R.A.N. per il personale del Comparto delle regioni, con le mansioni di istruttore tecnico, in servizio presso il I° - Settore Amministrativo, il III° Settore - Tecnico ed il IV° Settore –
Polizia Municipale in relazione alla Protezione Civile;
- di avere sempre svolto e di continuare a svolgere le funzioni di responsabile istruttore dei procedimenti amministrativi e/o tecnici presso l'Area IV°
Urbanistica, Edilizia Privata, tra cui segretario della Commissione edilizia comunale;
responsabile unico del procedimento, responsabile dei Servizi cimiteriali, R.U.P. per restauro e ristrutturazione cimitero comunale, componente Ufficio di Protezione civile dal 13.02.2008, componente Unità di crisi dal 28.11.2013, vice responsabile Ufficio comunale di Protezione civile dal
01.08.2017, responsabile verde pubblico, responsabile igiene e sanità, responsabile autoparco comunale, responsabile del settore randagismo, addetto alla redazione e controllo dei registri vari (Albo professionale delle ditte ed imprese di fiducia dell'Ente), punto istruttore Co.n.s.i.p. e addetto alla Pt_2
2 predisposizione e liquidazione delle fatture Enel, Telecom, relative CP_3
all'area di competenza, proposte di delibere e determinazioni dirigenziali e sindacali, collaborazione con i dirigenti Aree III e IV alla predisposizione di atti amministrativi e dal 09.05.2005 di avere prestato attività come impiegato addetto all'Ufficio tributi e all'Ufficio tecnico come geometra.
- di aver avuto attribuito, con determinazione sindacale n. 40 del 16.12.2008, la mansione di autista di autobotte, essendo l'unico soggetto in possesso di patente di guida idonea, svolgendo servizio non continuativo dal mese di maggio del
2008 e sino al 2012, con utilizzo dell'autocisterna comunale, oltre che per l'irrigazione delle piante del verde pubblico, anche per far fronte alle emergenze idriche del territorio comunale;
- di aver avuto riconosciuto, a seguito della delibera di Giunta municipale n. 57 del 07.09.2011, l'indennità di rischio per l'anno 2011;
- che, a seguito dell'attribuzione di funzioni di responsabile istruttore in varie aree dell'ente locale, non ha mai avuta corrisposte l'indennità di responsabilità spettante per le funzioni svolte dal ricorrente dal mese di gennaio 2008 a dicembre 2012 e l'indennità di reperibilità in riferimento agli anni 2018, 2019 e
2020;
- di aver richiesto, invano, con varie note all'amministrazione convenuta la corresponsione delle suddette indennità.
Ciò rappresentato, concludeva chiedendo di “ritenere e dichiarare che il geom.
ha svolto attività per tutte le mansioni indicate in premessa e Parte_1
che lo stesso ha diritto al riconoscimento all'attribuzione del maggior livello da
C1 a C3 del Ccnl per il personale del Comparto delle regioni, oltre che dell'indennità di rischio per guida automezzi pesanti con decorrenza dal
14.05.2008 e fino al 21.12.2011, dell'indennità di responsabilità dal 24.01.2008
e sino al 31.12.2012 e dell'indennità di reperibilità a far data dal 01.06.2013 per un totale di €. 23.584,94. In conseguenza di ciò, condannare il CP_1
in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento in favore del
[...]
3 geom. della somma complessiva di €. 23.584,94 oltre al danno Pt_1
previdenziale ed alla rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore somma che dovesse emergere anche a seguito dell'espletanda CTU, la cui ammissione si chiede sin d'ora, al fine di determinare il preciso ammontare delle somme dovute al ricorrente per le causali infra specificate. Si richiede altresì il diritto al riconoscimento dal punto di vista previdenziale, assicurativo e contributivo ed il versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in forza del superiore inquadramento, da versarsi in favore dell'Inps. Per l'effetto condannare
l'Amministrazione Comunale al pagamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in forza delle indennità non riconosciute. Oltre a ciò, in seguito al riconoscimento delle differenze retributive, si chiede il diritto al riconoscimento della maggiore somma che dovesse derivare a favore dell'odierno ricorrente in ordine al maturando TFS. Per l'effetto condannare l'Amministrazione Comunale al pagamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in forza delle indennità non riconosciute” ( cfr. conclusioni del ricorso).
Il si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, per il periodo antecedente al 31 dicembre
2018, atteso che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs.267/2000, adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale del 24.02.2020, si era insediata la Commissione Straordinaria di
Liquidazione, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande attoree.
Con ordinanza del 12.10.2023, era disposta l'integrazione del contradditorio nei confronti della Commissione straordinaria di liquidazione del Controparte_1
la quale, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, sicchè ne va
4 dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 29.01.2024).
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine del 17 settembre 2025 per il deposito di note, è stata posta in decisione.
Va prioritariamente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
L'eccezione è infondata.
Ed invero, l'organo straordinario di liquidazione, previsto dalla disciplina sul dissesto degli enti locali (D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 76, e segg., cit., poi trasfusi nel
D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 244, e segg., cit.) con il compito di procedere alla rilevazione delle passività, nonché al soddisfacimento delle stesse grazie alle attività reperite anche mediante l'accensione di un mutuo, finanziato dallo Stato con la Cassa Depositi e Prestiti, e la vendita dei beni del patrimonio disponibile, ha natura di organo straordinario dell'ente (cfr. Cass. civ. sent. n.12624/2011). Contr L pertanto, non si sostituisce agli organi ordinari dell'ente comunale, che mantengono le loro funzioni ad eccezioni di quelle espressamente demandate al medesimo.
Tanto premesso, per quanto attiene al potere di rappresentanza dell'ente locale,
l'apertura della procedura di dissesto non incide sull'ordinaria ripartizione della capacità processuale del essendosi il legislatrore limitato a prevedere un CP_1
divieto di prosecuzione o di proposizione di azioni esecutive relative a debiti Contr rimessi alla competenza dell ai sensi di cui all'art. 248 TUEL.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ, V, 11.8.2016, n.
16959- ordinanza Cass. Sez. I n. 4582 del 21.02.2025) è unitaria nel ritenere che
“dalla data della dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse
5 da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (conf. Cass. n. 1191 del 2001, riguardo al pre - vigente e similare del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 81, comma 2, come sostituito dal
D.Lgs. n. 336 del 1996, art. 21; conf. Cass. n. 15498 del 2001). Dunque l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né, come si è visto, si verifica alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. n. 1097 del 2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass., sez. un., n.
16059 del 2001). Per cui il creditore può sempre rinunziare all'inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell'organo straordinario di liquidazione e proporre una domanda giudiziale di accertamento e liquidazione dei crediti vantati verso l'ente locale, da far valere in via esecutiva nei confronti dell'ente pubblico tornato in bonis (Cass., sez. un., n. 16059 del 2001), restando esclusa unicamente la tutela esecutiva anche nei confronti dei titoli giudiziali formatisi successivamente alla dichiarazione dello stato di dissesto
(Cass. n 13234 del 1999).
Ne discende, quindi, nel caso in esame, la legittimazione passiva del CP_1
convenuto, con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata, atteso che, la domanda azionata dal ricorrente ha ad oggetto un giudizio di cognizione per l'accertamento del suo credito.
Per l'effetto, va dichiarata il difetto di legittimazione passiva dell'Organismo straordinario di liquidazione evocato erroneamente in giudizio dalla parte ricorrente.
In via preliminare, poi, va accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti antecedenti al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo.
Infatti, “i crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel
6 corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un
"metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 36197/23).
In altri termini, il diritto alla prestazione si estingue se entro cinque anni dalla sua maturazione non è esercitato dall'avente diritto.
Nel caso in esame il diritto a percepire l'indennità di rischi per la guida di automezzi pesanti con decorrenza 14 maggio 2008 e fino al 21 dicembre 2011,
l'indennità di responsabilità dal 24 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2012, risultano esercitati quando ormai il termine quinquennale suddetto era ampiamente decorso. Il predetto termine, infatti, va individuato nel 31.10.2017, essendo stato il ricorso notificato alla controparte in data 31.10.2022, conseguentemente anche il preteso diritto all'indennità di reperibilità maturato prima della predetta data risulta ormai estinto.
Era onere, dunque, del dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della Pt_1
prescrizione in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio ma, poiché tale onere non è stato assolto, i crediti relativi alle indennità in questione devono ritenersi prescritti e non dovuti.
Ed invero, contrariamente a quanto asserito in ricorso, anche ove i documenti indicati dal ricorrente come idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione (nota prot. n° 18328 del 03.10.2013, nota prot. n° 3948 del
03.03.2016, la nota prot. n° 4354 del 09.03.2016, la nota prot. n° 5387 del
23.03.2016; la nota prot. n° 10900 del 14.06.2016 e la nota prot. n° 10901 del
14.06.2016) fossero ritenuti tali, in ogni caso, alla data della proposizione del ricorso (e quindi anche della notifica dello stesso), il termine quinquennale, eventualmente interrotto, risulterebbe in ogni caso decorso, dal momento che l'atto interruttivo più recente indicato è del 14.6.2016). I documenti successivi a tale data
7 tra quelli allegati al ricorso, poi, non pongono alcun dubbio in ordine alla loro inidoneità ad interrompere il termine di prescrizione, non essendo in essi contenuta alcuna espressa volontà di esercitare il diritto oggi azionato.
Per quanto attiene alla chiesta indennità di reperibilità maturata nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, si rileva che il resistente non ha CP_1
contestato la sussistenza dei presupposti del chiesto emeolumento, avendo invece eccepito l'intervenuto pagamento, senza tuttavia fornirne prova con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020.
La domanda quindi va accolta limitatamente alle predette annualità.
Da ultimo, va rigettata la domanda, tendente ad ottenere le differenze retributive per l'impiego a mansioni superiori – e segnatamente a quelle riconducibili alla categoria C3 del CCNL, anziché a quella C1.
Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere le differenze retributive per una qualifica superiore ha “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) nonché “l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ.
Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003
n.11925).
Tale onere assume rilevanza fondamentale affinché il giudice possa procedere: i) all'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
ii) all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
iii) al raffronto dei risultati di tali due indagini. Va, infatti, rammentato che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione
8 dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass., sez. lav., 16 febbraio 2005, n. 3069).
Orbene, nel caso di specie, il superiore onere probatorio non è stato assolto da parte ricorrente.
Il ricorso, infatti, risulta totalmente carente sotto il profilo assertivo, non essedno state adeguatamente allegate le mansioni superiori in concreto svolte e il periodo di tempo in cui ciò sarebbe avvenuto, precludendo al giudice ogni accertamento in ordine alla domanda proposta.
Le spese di lite vanno compensate integralmente in considerazione della soccombenza parziale reciproca.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo, condanna il di al pagamento dell'indennità di CP_1 CP_1
reperibilità spettante per gli anni 2018, 2019 e 2020, in favore del ricorrente;
rigetta le residue domande di parte ricorrente;
compensa tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso il 19.9.2025
Il Giudice Daniele Salvatore Abbate Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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