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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/11/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico,
dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2804 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 15486/2024 del Giudice di
Pace di Napoli Nord, pubblicata il 1.10.2024, e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PP VA (c.f. ) presso il cui studio in Aversa alla via C.F._2
Cicerone n. 48 elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., (c.f.: ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1
tempestivo appello, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, avverso la sentenza n.
15486/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata il 1.10.2024 e non notificata,
che ha accolto il ricorso annullando il verbale impugnato e disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite.
1.2. L'appellante censura il capo della sentenza che dispone la compensazione delle spese processuali per la violazione del disposto di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. come da ultimo modificato ex art. 13, co. 1, del D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. in L. n. 162/2014, essendosi il primo Giudice limitato ad affermare che “data la materia trattata” e non avendo, quindi,
esplicitamente indicato nella motivazione quali sarebbero quei giusti motivi posti alla base della compensazione. Ha dedotto che, comunque, non ricorre nella fattispecie alcuna delle tre ipotesi contemplate dalla nuova disposizione di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c.
1.3. Non si è costituita la , benché regolarmente citata, per cui ne va Controparte_1
dichiarata la contumacia.
2. L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni che seguono.
Ed invero, si osserva che l'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione modificata dall'art. 13, co. 1, del D.L. 12.09.2014 n. 132, conv. in L. n. 162/2014 attribuisce al Giudice il potere di compensare, parzialmente o per intero, le spese di lite, in deroga al principio generale della soccombenza, nei casi di soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità
della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha poi dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo modificato nel 2014, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ebbene, il Giudice quando decide di compensare le spese di lite in deroga al principio generale della soccombenza ha l'obbligo di esplicitare nella motivazione la ragione per la quale ritiene giustificata la compensazione.
Nel caso in esame, il Giudice di prime cure ha accolto integralmente l'opposizione proposta dall'odierno appellante annullando il verbale, sicché avrebbe dovuto esplicitare nella motivazione la ricorrenza di una delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 92, comma 2, c.p.c. o di quelle ravvisate altre gravi ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalla regola della soccombenza ed a dichiarare la compensazione, oltretutto totale, delle spese. Tuttavia, siffatto obbligo di motivazione del capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione è stato del tutto disatteso, giacché l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata che “sussistono giusti motivi” per la compensazione si risolve in una mera tautologia.
Le gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio devono sempre riguardare specifiche circostanze o specifici aspetti della controversia che vanno esplicitati, non potendosi mai risolversi in clausole generiche applicabili ad intere categorie di controversie o, addirittura, a qualsiasi controversia.
Ne consegue, dunque, che deve dichiararsi nullo il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese.
Ciò posto, a parere di questo Giudice, non ricorrono nella fattispecie in esame ragioni idonee a giustificare la compensazione, sia pure parziale, delle spese di lite e dovendo,
pertanto, trovare applicazione il principio generale della soccombenza.
2.1. Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello va accolto ed - in riforma del capo sulle spese della sentenza nr. 15486/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord – la va condannata al pagamento delle spese che si liquidano come da Controparte_1
dispositivo, con applicazione dei valori medi.
2.2. Anche le spese del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza
ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa Paola
Caserta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2804/2025 del R.G.A.C.,
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia della;
Controparte_1
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza nr. 15486/2024 del
Giudice di Pace di Napoli Nord, pubblicata il 01.10.2024, condanna la CP_1
al pagamento in favore di delle spese del primo grado di
[...] Parte_1
giudizio, che si liquidano in € 346,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. PP VA, anticipatario;
3) condanna la al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese del presente grado di appello, che si liquidano in € 91,50 per esborsi ed € 662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. PP VA,
anticipatario;
Si comunichi.
Così deciso in Aversa, l'11.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta