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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/04/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2514/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio PAe_1 P.IVA_1 dell'avv. BOCCHINO ENRICO
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. FUSCO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO
COMUNE DI CANNETO PAVESE (c.f. .Iva , contumace P.IVA_3 P.IVA_4
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI PA CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva del comune di Canneto Pavese a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e, - per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2023 - n. 11 ID Pratica
14856243 del 25.05.2023.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_1
pagina 1 di 12 In via principale:
- respingere l'appello avversario;
Nel merito
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 32 d.lgs. 150/2011 dinanzi al giudice di pace di Voghera, la propone opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. Controparte_1 PA 14856243 notificatole da per conto del Comune di Canneto Pavese in data 26.5.2023
e relativo al mancato pagamento per l'anno 2023 del C.U.P. (Canone Unico
Patrimoniale) per esposizioni pubblicitarie.
A fondamento del ricorso deduce:
che l'accertamento era di competenza della Provincia e non già del Comune;
che la opera nel settore pubblicitario ed è specializzata nella produzione, CP_1 installazione e noleggio di impianti, quali cartelli, insegne, ecc.;
che la L. 27.12.2019 n. 160 aveva istituito, in sostituzione della imposta comunale sulla pubblicità, il canone unico, sostitutivo di una serie di entrate di competenza degli enti locali;
che infatti il Legislatore precisa che il canone è istituito dai Comuni, Province e città metropolitane;
che soggetti attivi erano quindi gli enti locali, ciascuno per le strade di propria competenza, stante l'abrogazione dell'art. 1 d.lgs. 507/1993 riguardante la Imposta unica sulla pubblicità;
che in presenza di cartellone pubblicitario su strada provinciale, unico soggetto legittimato alla riscossione era la Provincia ex art. 1 c. 835 l. 160/2019 e, in quanto soggetto titolare del potere autorizzativo, ex art. 23 del Codice della Strada;
pagina 2 di 12 che il titolo era unico e non duplice (occupazione della strada e posizionamento messaggio pubblicitario);
che sul punto si era già espressa giurisprudenza civile e tributaria;
che trattandosi di imposizione fiscale nuova erano inapplicabili i principi elaborati nel previgente sistema della TOSAP;
che la spettanza del tributo era della Provincia, che aveva rilasciato la autorizzazione ex art. 23, nonché in ragione del principio della riserva di legge, essendo venuto meno il fondamento normativo che consenta al Comune di poter richiedere l'entrata;
che il Giudice ordinario poteva disapplicare eventuali regolamenti o delibere di Comuni in contrasto con la previsione. PA Nel giudizio così instaurato si si costituiva contestando quanto dedotto da controparte e insistendo per la conferma dell'avviso.
La convenuta deduce di essere società svolgeva attività di riscossione in regime di concessione a seguito di aggiudicazione di gara esperita dal Comune di Canneto
Pavese;
che trattasi di concessione traslativa;
che quale concessionario, era soggetto legittimato alla partecipazione al processo;
che i motivi di opposizione erano inammissibili;
che, in particolare, il CUP era stato richiesto sulla base del “Regolamento per la applicazione del canone patrimoniale unico” approvato dal comune di Canneto Pavese e che la ricorrente non aveva impugnato lo stesso;
che non sussisteva alcun potere di disapplicazione in capo al Giudice ordinario;
che, anzi ove il giudice provvedesse in tal senso effettuerebbe una valutazione di merito del provvedimento non di sua competenza;
che il soggetto attivo titolare della riscossione del canone per le esposizioni pubblicitarie su tutto il territorio comunale, era sempre il Comune e non la
Provincia, essendo irrilevante l'ente proprietario della strada su cui è collocato il cartello;
che l'introduzione del canone unico patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020) era irrilevante ai fini dell'individuazione del soggetto titolare;
che la Provincia aveva potestà autorizzatoria, ma ciò non implicava il riconoscimento di quella impositiva;
pagina 3 di 12 che la Provincia poteva pretendere il canone solo su strade provinciali;
che mai si era posto in discussione che il CUP fosse di esclusiva competenza del comune.
Pur ritualmente evocato in giudizio il Comune di Canneto Pavese non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Il Giudice di Pace di Voghera, con sentenza n. 270/2023 accoglieva il ricorso, annullando l'ingiunzione di pagamento.
Il giudice motivava la sua decisione affermando che il Comune e, conseguentemente, PA
quale concessionario, non fosse soggetto legittimato a riscuotere il canone, mancando la prova del rilascio di nulla osta da parte dell'ente medesimo in punto installazione del mezzo pubblicitario;
ed inoltre in quanto vi erano differenze in ordine alla PA effettiva metratura, avendo accertato una superficie maggiore. PA Avverso tale decisione proponeva impugnazione la , evocando in giudizio sia sia lo stesso Comune. CP_1
A supporto della propria impugnazione l'appellante si duole della erroneità della sentenza gravata ritenendo la decisione emanata ultra petita, non avendo la attrice in primo grado dedotto alcunché in ordine ai punti indicati dal giudice, e sussistendo, altresì, assenza di motivazione sull'unico punto decisivo della controversia.
Rileva, infatti, che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'avviso non era conseguenza del mancato versamento già a ruolo degli anni precedenti, posto che questo nasceva da accertamento eseguito in loco da personale addetto;
che, inoltre, le misure erano corrette in quanto trattasi di cartello bifacciale e comunque mai contestate. PA
ribadisce la sua legittimazione in virtù delle previsioni del Regolamento Comunale, che afferma che il canone è dovuto anche nei casi in cui il messaggio pubblicitario si trova su impianto appartenente ad altri enti;
che nessuna associazione rappresentativa di enti locali aveva mai posto in discussione che la pubblicità fosse di competenza comunale.
In particolare, si riporta alla circolare UPI del 18 febbraio 2021 e alla nota FEL del 14 aprile 2021, secondo la quale “(…) il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del
Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi
pagina 4 di 12 pubblicitari.”. PA A sostegno dalla propria affermazione, richiama, altresì, precedenti conformi della giurisprudenza di merito.
Nel giudizio di appello così incardinato si costituisce deducendo che, sulla scorta CP_1 della potestà amministrativa delineata dai commi 816 e 818 art. 1, L. 160/2019, il Comune non possiede alcun titolo a formulare la pretesa riguardo a cartelli posti su strade fuori dal centro abitato;
che peraltro, l'amministrazione, per una sorta di interpretazione di carattere storico, afferma che il canone unico patrimoniale, derivante dal presupposto pubblicitario, è tuttora .di sua competenza esclusiva;
che la sentenza di primo grado è pertanto aderente a quello che è il contenuto letterale della disposizione di legge ad oggi vigente e alla giurisprudenza dello stesso Tribunale di Pavia;
che non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c.;
che la decisione era conforme a plurimi arresti giurisprudenziali, che avevano evidenziato come le norme sopra riportate non attribuissero potere alcuno ai comuni;
PA
che il comma 819, lettera b), richiamato da , nulla dispone in ordine a una riserva del canone per la pubblicità a favore del Comune, limitandosi ad indicare l'attività rilevante ai fini del canone;
che era solo il Dlgs 507/93, oggi abrogato, a prevedere espressamente il diritto del Comune.
Ribadiva quindi che il canone è di spettanza dell'ente titolare del diritto al rilascio della autorizzazione ex art. 23, nel caso di specie, la Provincia.
Con provvedimento del 3 aprile 2025, a seguito di udienza sostituita da note scritte, il
Giudice si è riservato il deposito della sentenza entro il termine di legge.
***
L'appello è fondato nella parte in cui si duole del vizio di motivazione e della decisione ultra petita.
Dalla stessa descrizione operata dal sottoscritto giudice nella parte narrativa si evince, chiaramente, che la motivazione sottesa alla decisione del giudice di primo grado, esula dalle doglianze svolte dalla parte avverso l'accertamento impugnato.
La società si duole, infatti, nel ricorso, del fatto che l'avviso sia stato richiesto dalla CP_1 società concessionaria per conto del comune, pur in presenza di cartello installato su strada
Provinciale, attesa, altresì, la emanazione di apposita autorizzazione da parte della stessa pagina 5 di 12 Provincia.
Il giudice di primo grado, ha invece accolto il ricorso ritenendo fosse onere del Comune allegare autorizzazione ovvero nulla osta alla installazione e ritenendo, altresì, errate le dimensioni del cartello così come riportate nell'avviso.
Trattasi di deduzioni in alcun modo svolte dalla società ricorrente.
Deve pertanto ritenersi che la decisione sia stata emanata ultra petita.
Ciò premesso, occorre verificare quali siano le conseguente connesse a tale violazione.
La Suprema Corte, a tal proposito, ha avuto modo di affermare che “In materia di contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum”; questa enunciazione riassuntiva corrisponde a consolidato principio espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (ex aliis vedi Cass. 19/8/2009 n. 20112, Cass. S.U. 3/11/2016 n. 22232);” ( CORTE DI
CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27790, parte motiva).
Nel caso di specie si è in presenza di effettiva motivazione;
trattasi però di motivazione resa individuando, quale motivi di accoglimento del ricorso, elementi in alcun modo dedotti dalla parte, senza procedere ad analisi alcuna di quella che era la argomentazione principale svolta, da rinvenirsi nella natura del canone unico e sulla individuazione dell'ente pubblico legittimato, sulla base della normativa del 2019, a richiedere il pagamento dello stesso.
Pertanto si è in presenza di decisione carente di motivazione in ordine alla domanda svolta.
Va pertanto pronuncita la nullità della sentenza di primo grado.
pagina 6 di 12 La nullità della decisione, in ogni caso ,comporta rimessione del giudizio al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., solo nella ipotesi in cui questa sia pronunciata per la mancata sottoscrizione.
Nella ipotesi come quella in esame, quindi, atteso l'effetto devolutivo dell'appello, spetta al giudice di secondo grado di provvedere al riesame completo della vicenda, motivando autonomamente.
Ciò premesso, si osserva.
Preliminarmente si rileva che è pacifico, oltre che documentato, che l'avviso di accertamento opposto ha ad oggetto il pagamento del Canone
Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria in favore del Comune di Canneto Pavese ed attiene ad un cartello sulla SP 201 posto su Palo CP_1 oltre sanzioni e interessi.
Secondo la tesi di parte appellante, il Comune ha piena legittimazione a pretendere il pagamento del canone richiesto. PA In particolare, , concessionaria del Comune, ritiene che il canone, nonostante la sua denominazione quale canone unico, ad opera della l. 160 del 2019, manterrebbe una natura e struttura “bicefala”, cosicché per l'esposizione degli impianti in questione sarebbero dovute da sia la componente relativa all'occupazione del suolo CP_1 provinciale, sia la componente pubblicitaria del Canone all'ente Comunale, il quale sarebbe in ogni caso titolato a concedere l'autorizzazione all'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del proprio territorio comunale, dovendosi prescindere dalla titolarità della strada su cui è collocato il cartello pubblicitario oggetto di accertamento. PA
in particolare fa leva sul regolamento comunale, che espressamente afferma che il
Canone è dovuto al Comune anche nei casi in cui la diffusione dei messaggi avvenga su impianti installati su aree del patrimonio delle Province o del demanio.
Ritiene il giudicante di non poter aderire a tale ricostruzione che osta con le previsioni della
Legge 160/19.
Il giudicante condivide, attuandosi così una motivazione per relationem ai sensi dell'art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c. - la coerente interpretazione del complesso normativo introdotto con la legge 160/2019, art. 1 commi 816 e ss., già chiaramente esposta da questo stesso
Tribunale, in grado di appello, con le sentenze 30 maggio 2024, n. 921 (G.U.
pagina 7 di 12 dott. Forcina), 29.11.2024, n- 1552 (G.U. dottor e 17.1.2025, n. 71 Per_1
(G.U dott. . Per_2
In particolare, si osserva.
Il canone Unico viene previsto e disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ai commi 816 e ss. dell'art. 1, ai quali ci si riporta, quanto alla disciplina della natura e presupposti;
a modalità di disciplina e soggetti legittimati.
E' nota alle parti la diatriba interpretativa insorta in esito alla interpretazione della normativa ed in specie dei commi 818 e 819 dell'art. 1, i quali espressamente prevedono:
“818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285”.
“819. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
In particolare, all'interno della giurisprudenza di merito (non constano, infatti, arresti della Suprema Corte sul punto) si sono registrati, in effetti, due diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, sostenuto dalla appellante, il sarebbe formato da CP_2 due diverse componenti: il “ramo suolo” (di cui al comma n. 819, lett. a) ed il
“ramo pubblicità” (di cui al comma n. 819, lett. b).
In particolare, nel caso di esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale passante all'interno di un centro abitato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come previsto dal comma 818, le due componenti sarebbero entrambe dovute.
In tal modo, il proprietario del cartello sarebbe anzitutto tenuto a pagare la quota di Canone
“ramo suolo” alla Provincia, cioè al proprietario della strada, sul presupposto pagina 8 di 12 dell'occupazione di quest'ultima; allo stesso tempo, egli dovrebbe la quota di Canone “ramo pubblicità” al Comune cui quel centro abitato appartiene, sul presupposto dell'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del territorio comunale.
Tale interpretazione privilegia un'impostazione storico – sistematica, secondo la quale, la lettera a) del comma 819 recherebbe la trasposizione del presupposto della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) mentre la lettera b) richiamerebbe il presupposto dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei
Mezzi Pubblicitari (CIMP).
Dal punto di vista sistematico, la tesi in parola enfatizza il dettato del comma n. 817 (per il quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”) sostenendo che il Canone, dovendo garantire agli enti locali lo stesso gettito garantito dalle abrogate imposizioni, deve necessariamente riprodurre gli stessi identici schemi di applicazione e di riscossione delle imposte sostituite.
Si è, inoltre, sostenuto che il comma 820 troverebbe applicazione soltanto nell'eventualità in cui il soggetto attivo del Canone sia il Comune tanto per l'ipotesi di occupazione del suolo quanto per quella della esposizione pubblicitaria.
Un secondo orientamento ritiene, invece, che il Canone sia unico.
I due presupposti sub lett. a) e lett. b) di cui al comma n. 819 sarebbero, dunque, tra loro sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti.
Ad avviso del giudicante, la prima tesi interpretativa non può essere condivisa in quanto in contrasto con il senso letterale e sistematico delle disposizioni richiamate.
Il comma 816 declina al singolare il nuovo canone e stabilisce che esso ha natura patrimoniale ed è sostitutivo delle imposte e/o dei canoni precedenti di modo che ogni interpretazione che è volta a riprodurre gli schemi interpretativi ed applicativi delle imposte e dei canoni sostituiti è contraria alla lettera della norma oltre che in contrasto con la natura espressamente corrispettiva del Canone.
Il medesimo comma 816, d'altronde, prevede che, a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria «è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane», non solo «ai fini di cui al presente pagina 9 di 12 comma», ma anche ai «commi da 817 a 836», in tal modo sottolineandone la vocazione unitaria.
I presupposti applicativi del canone di cui al comma 819 sono poi alternativi tra loro, come risulta chiaramente dal successivo comma 820, il quale prevede che “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”, senza che possa rinvenirsi, neppure implicitamente, che sia il Comune l'unico soggetto attivo a poter pretendere il canone per entrambe le fattispecie.
Pertanto, la prima tesi, che subordina l'applicazione del comma 820 dell'art. 1 cit. soltanto qualora si verifichi la coincidenza di “soggettività attiva” in capo all'ente legittimato a riscuotere tanto la “quota” per l'occupazione, quanto la “quota” per la diffusione dei messaggi pubblicitari sulle aree, appare arbitrariamente introdurre, in via interpretativa, un requisito (soggettivo) non previsto ai fini dell'operatività del disposto normativo, finendo per disapplicare la norma stessa quando tale requisito non ricorra.
Inoltre, la tesi per cui il comma 820 dell'art. 1 cit. prevede il c.d. “l'assorbimento del presupposto”, pare – a sua volta – presupporre la contestuale operatività di entrambe le fattispecie oggettive previste dal comma precedente (occupazione e diffusione), ciò che, invece, ad avviso di questo Giudice, il comma 820 dell'art. 1 cit. mira proprio ad evitare, lì dove prevede che l'applicazione dell'uno “esclude” (e non “assorbe”)
l'applicazione dell'altro, a prescindere, quindi, dalla contestuale operatività dei
“presupposti” che la norma non suppone.
Quanto all'argomento storico-finanziario, il comma 817 stabilisce che il Canone “è disciplinato dagli enti in modo da assicurare» un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di «variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”: si ritiene, pertanto, che non è la legge istitutiva del CUP che si prefigge di garantire la parità di gettito, ma è la successiva regolamentazione da parte degli Enti coinvolti che deve provvedervi, regolamentazione che riguarderà non soltanto il gettito relativo all'esposizione pubblicitaria ma l'insieme delle entrate di occupazione, senza tuttavia rimettere agli Enti anche il potere di incidere sul presupposto d'insorgenza del canone pagina 10 di 12 medesimo.
Sotto tale profilo merita di essere evidenziato che il fondamento positivo (o presupposto) per l'applicazione del Canone unico patrimoniale non può essere rinvenuto nei regolamenti degli enti territoriali,– nel caso di specie nel Regolamento del Comune di Canneto Pavese, come evidenziato dall'ICA, che si riporta ad ampie parti del detto Regolamento;
si evidenzia, infatti, che il Legislatore, secondo quanto stabilito al comma 823 dell'art. 1 cit., ha rimesso la sola disciplina di ben determinati aspetti, da cui esula l'individuazione del presupposto del canone, siccome previsto dal comma 819 dell'art. 1.
Né potrebbe sostenersi che un Regolamento comunale, in quanto norma secondaria e subordinata alla legge, in assenza di diversa previsione, possa introdurre norme contrarie a disposizioni di legge (arg. artt. 1 e 4 preleggi).
Deve quindi preferirsi la seconda lettura interpretativa e va prestata continuità all'indirizzo giurisprudenziale che valorizza il dato letterale delle nuove disposizioni e, al contempo, la volontà innovatrice del Legislatore, anziché la mera ricognizione di imposizioni precedenti, che si è inteso appunto superare.
Da ultimo, si rileva che proprio al fine di chiarire il dubbio interpretativo insorto, l
Legislatore è intervenuto con L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), art. 1 comma 838, modificando il comma 818 dell'art. 1 L. n. 160 del 2019, la cui attuale versione è la seguente: «Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati [di comuni] con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
La eliminazione della dicitura “di comuni”, rispetto alla precedente formulazione del comma 818, pare voler chiarire definitivamente il dubbio relativo al soggetto competente ad applicare il CUP che è, di regola, l'ente titolare dell'area pubblica interessata dal presupposto applicativo, salva l'eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.
Ne consegue, che l'Ente legittimato a riscuotere il Canone unico patrimoniale su strada provinciale fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sia la Provincia e non il Comune. PA
, quale concessionaria del Comune, non è pertanto legittimata alla emanazione pagina 11 di 12 dell'avviso di pagamento.
Consequenziale a detta interpretazione è l'annullamento dell'atto impugnato, con integrale accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado.
Quanto alle spese si osserva.
L'appello è stato accolto con riferimento alla dedotta nullità della sentenza.
Nel merito, è stato però disatteso, in quanto si afferma l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese rimangono pertanto compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice PAe_1 di Pace di Voghera n. 270/2023 del 21.12.2023, accerta e dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione;
accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto annulla l'atto impugnato CP_1
n.14856243 del 25.5.2023. compensa fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 29 aprile 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Simona Caterbi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2514/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio PAe_1 P.IVA_1 dell'avv. BOCCHINO ENRICO
PARTE APPELLANTE contro
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. FUSCO Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO
COMUNE DI CANNETO PAVESE (c.f. .Iva , contumace P.IVA_3 P.IVA_4
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI PA CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
- accertare e dichiarare la legittimazione attiva del comune di Canneto Pavese a richiedere il CUP nella fattispecie oggetto di causa e, - per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2023 - n. 11 ID Pratica
14856243 del 25.05.2023.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA Controparte_1
pagina 1 di 12 In via principale:
- respingere l'appello avversario;
Nel merito
- dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto opposto;
- annullare l'atto opposto;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda, contenere la sanzione nel minimo edittale;
In ogni caso, con vittoria di spese, onorari e rimborso forfettario ex art. 15 t.f.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 32 d.lgs. 150/2011 dinanzi al giudice di pace di Voghera, la propone opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. Controparte_1 PA 14856243 notificatole da per conto del Comune di Canneto Pavese in data 26.5.2023
e relativo al mancato pagamento per l'anno 2023 del C.U.P. (Canone Unico
Patrimoniale) per esposizioni pubblicitarie.
A fondamento del ricorso deduce:
che l'accertamento era di competenza della Provincia e non già del Comune;
che la opera nel settore pubblicitario ed è specializzata nella produzione, CP_1 installazione e noleggio di impianti, quali cartelli, insegne, ecc.;
che la L. 27.12.2019 n. 160 aveva istituito, in sostituzione della imposta comunale sulla pubblicità, il canone unico, sostitutivo di una serie di entrate di competenza degli enti locali;
che infatti il Legislatore precisa che il canone è istituito dai Comuni, Province e città metropolitane;
che soggetti attivi erano quindi gli enti locali, ciascuno per le strade di propria competenza, stante l'abrogazione dell'art. 1 d.lgs. 507/1993 riguardante la Imposta unica sulla pubblicità;
che in presenza di cartellone pubblicitario su strada provinciale, unico soggetto legittimato alla riscossione era la Provincia ex art. 1 c. 835 l. 160/2019 e, in quanto soggetto titolare del potere autorizzativo, ex art. 23 del Codice della Strada;
pagina 2 di 12 che il titolo era unico e non duplice (occupazione della strada e posizionamento messaggio pubblicitario);
che sul punto si era già espressa giurisprudenza civile e tributaria;
che trattandosi di imposizione fiscale nuova erano inapplicabili i principi elaborati nel previgente sistema della TOSAP;
che la spettanza del tributo era della Provincia, che aveva rilasciato la autorizzazione ex art. 23, nonché in ragione del principio della riserva di legge, essendo venuto meno il fondamento normativo che consenta al Comune di poter richiedere l'entrata;
che il Giudice ordinario poteva disapplicare eventuali regolamenti o delibere di Comuni in contrasto con la previsione. PA Nel giudizio così instaurato si si costituiva contestando quanto dedotto da controparte e insistendo per la conferma dell'avviso.
La convenuta deduce di essere società svolgeva attività di riscossione in regime di concessione a seguito di aggiudicazione di gara esperita dal Comune di Canneto
Pavese;
che trattasi di concessione traslativa;
che quale concessionario, era soggetto legittimato alla partecipazione al processo;
che i motivi di opposizione erano inammissibili;
che, in particolare, il CUP era stato richiesto sulla base del “Regolamento per la applicazione del canone patrimoniale unico” approvato dal comune di Canneto Pavese e che la ricorrente non aveva impugnato lo stesso;
che non sussisteva alcun potere di disapplicazione in capo al Giudice ordinario;
che, anzi ove il giudice provvedesse in tal senso effettuerebbe una valutazione di merito del provvedimento non di sua competenza;
che il soggetto attivo titolare della riscossione del canone per le esposizioni pubblicitarie su tutto il territorio comunale, era sempre il Comune e non la
Provincia, essendo irrilevante l'ente proprietario della strada su cui è collocato il cartello;
che l'introduzione del canone unico patrimoniale, ai sensi dell'art. 1, comma 816 e ss., L. 160/2019 (Legge Bilancio 2020) era irrilevante ai fini dell'individuazione del soggetto titolare;
che la Provincia aveva potestà autorizzatoria, ma ciò non implicava il riconoscimento di quella impositiva;
pagina 3 di 12 che la Provincia poteva pretendere il canone solo su strade provinciali;
che mai si era posto in discussione che il CUP fosse di esclusiva competenza del comune.
Pur ritualmente evocato in giudizio il Comune di Canneto Pavese non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Il Giudice di Pace di Voghera, con sentenza n. 270/2023 accoglieva il ricorso, annullando l'ingiunzione di pagamento.
Il giudice motivava la sua decisione affermando che il Comune e, conseguentemente, PA
quale concessionario, non fosse soggetto legittimato a riscuotere il canone, mancando la prova del rilascio di nulla osta da parte dell'ente medesimo in punto installazione del mezzo pubblicitario;
ed inoltre in quanto vi erano differenze in ordine alla PA effettiva metratura, avendo accertato una superficie maggiore. PA Avverso tale decisione proponeva impugnazione la , evocando in giudizio sia sia lo stesso Comune. CP_1
A supporto della propria impugnazione l'appellante si duole della erroneità della sentenza gravata ritenendo la decisione emanata ultra petita, non avendo la attrice in primo grado dedotto alcunché in ordine ai punti indicati dal giudice, e sussistendo, altresì, assenza di motivazione sull'unico punto decisivo della controversia.
Rileva, infatti, che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l'avviso non era conseguenza del mancato versamento già a ruolo degli anni precedenti, posto che questo nasceva da accertamento eseguito in loco da personale addetto;
che, inoltre, le misure erano corrette in quanto trattasi di cartello bifacciale e comunque mai contestate. PA
ribadisce la sua legittimazione in virtù delle previsioni del Regolamento Comunale, che afferma che il canone è dovuto anche nei casi in cui il messaggio pubblicitario si trova su impianto appartenente ad altri enti;
che nessuna associazione rappresentativa di enti locali aveva mai posto in discussione che la pubblicità fosse di competenza comunale.
In particolare, si riporta alla circolare UPI del 18 febbraio 2021 e alla nota FEL del 14 aprile 2021, secondo la quale “(…) il principio dell'assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del
Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all'occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi
pagina 4 di 12 pubblicitari.”. PA A sostegno dalla propria affermazione, richiama, altresì, precedenti conformi della giurisprudenza di merito.
Nel giudizio di appello così incardinato si costituisce deducendo che, sulla scorta CP_1 della potestà amministrativa delineata dai commi 816 e 818 art. 1, L. 160/2019, il Comune non possiede alcun titolo a formulare la pretesa riguardo a cartelli posti su strade fuori dal centro abitato;
che peraltro, l'amministrazione, per una sorta di interpretazione di carattere storico, afferma che il canone unico patrimoniale, derivante dal presupposto pubblicitario, è tuttora .di sua competenza esclusiva;
che la sentenza di primo grado è pertanto aderente a quello che è il contenuto letterale della disposizione di legge ad oggi vigente e alla giurisprudenza dello stesso Tribunale di Pavia;
che non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c.;
che la decisione era conforme a plurimi arresti giurisprudenziali, che avevano evidenziato come le norme sopra riportate non attribuissero potere alcuno ai comuni;
PA
che il comma 819, lettera b), richiamato da , nulla dispone in ordine a una riserva del canone per la pubblicità a favore del Comune, limitandosi ad indicare l'attività rilevante ai fini del canone;
che era solo il Dlgs 507/93, oggi abrogato, a prevedere espressamente il diritto del Comune.
Ribadiva quindi che il canone è di spettanza dell'ente titolare del diritto al rilascio della autorizzazione ex art. 23, nel caso di specie, la Provincia.
Con provvedimento del 3 aprile 2025, a seguito di udienza sostituita da note scritte, il
Giudice si è riservato il deposito della sentenza entro il termine di legge.
***
L'appello è fondato nella parte in cui si duole del vizio di motivazione e della decisione ultra petita.
Dalla stessa descrizione operata dal sottoscritto giudice nella parte narrativa si evince, chiaramente, che la motivazione sottesa alla decisione del giudice di primo grado, esula dalle doglianze svolte dalla parte avverso l'accertamento impugnato.
La società si duole, infatti, nel ricorso, del fatto che l'avviso sia stato richiesto dalla CP_1 società concessionaria per conto del comune, pur in presenza di cartello installato su strada
Provinciale, attesa, altresì, la emanazione di apposita autorizzazione da parte della stessa pagina 5 di 12 Provincia.
Il giudice di primo grado, ha invece accolto il ricorso ritenendo fosse onere del Comune allegare autorizzazione ovvero nulla osta alla installazione e ritenendo, altresì, errate le dimensioni del cartello così come riportate nell'avviso.
Trattasi di deduzioni in alcun modo svolte dalla società ricorrente.
Deve pertanto ritenersi che la decisione sia stata emanata ultra petita.
Ciò premesso, occorre verificare quali siano le conseguente connesse a tale violazione.
La Suprema Corte, a tal proposito, ha avuto modo di affermare che “In materia di contenuto della sentenza, affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del “decisum”; questa enunciazione riassuntiva corrisponde a consolidato principio espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (ex aliis vedi Cass. 19/8/2009 n. 20112, Cass. S.U. 3/11/2016 n. 22232);” ( CORTE DI
CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27790, parte motiva).
Nel caso di specie si è in presenza di effettiva motivazione;
trattasi però di motivazione resa individuando, quale motivi di accoglimento del ricorso, elementi in alcun modo dedotti dalla parte, senza procedere ad analisi alcuna di quella che era la argomentazione principale svolta, da rinvenirsi nella natura del canone unico e sulla individuazione dell'ente pubblico legittimato, sulla base della normativa del 2019, a richiedere il pagamento dello stesso.
Pertanto si è in presenza di decisione carente di motivazione in ordine alla domanda svolta.
Va pertanto pronuncita la nullità della sentenza di primo grado.
pagina 6 di 12 La nullità della decisione, in ogni caso ,comporta rimessione del giudizio al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., solo nella ipotesi in cui questa sia pronunciata per la mancata sottoscrizione.
Nella ipotesi come quella in esame, quindi, atteso l'effetto devolutivo dell'appello, spetta al giudice di secondo grado di provvedere al riesame completo della vicenda, motivando autonomamente.
Ciò premesso, si osserva.
Preliminarmente si rileva che è pacifico, oltre che documentato, che l'avviso di accertamento opposto ha ad oggetto il pagamento del Canone
Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria in favore del Comune di Canneto Pavese ed attiene ad un cartello sulla SP 201 posto su Palo CP_1 oltre sanzioni e interessi.
Secondo la tesi di parte appellante, il Comune ha piena legittimazione a pretendere il pagamento del canone richiesto. PA In particolare, , concessionaria del Comune, ritiene che il canone, nonostante la sua denominazione quale canone unico, ad opera della l. 160 del 2019, manterrebbe una natura e struttura “bicefala”, cosicché per l'esposizione degli impianti in questione sarebbero dovute da sia la componente relativa all'occupazione del suolo CP_1 provinciale, sia la componente pubblicitaria del Canone all'ente Comunale, il quale sarebbe in ogni caso titolato a concedere l'autorizzazione all'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del proprio territorio comunale, dovendosi prescindere dalla titolarità della strada su cui è collocato il cartello pubblicitario oggetto di accertamento. PA
in particolare fa leva sul regolamento comunale, che espressamente afferma che il
Canone è dovuto al Comune anche nei casi in cui la diffusione dei messaggi avvenga su impianti installati su aree del patrimonio delle Province o del demanio.
Ritiene il giudicante di non poter aderire a tale ricostruzione che osta con le previsioni della
Legge 160/19.
Il giudicante condivide, attuandosi così una motivazione per relationem ai sensi dell'art. 118, co. 1 disp. att. c.p.c. - la coerente interpretazione del complesso normativo introdotto con la legge 160/2019, art. 1 commi 816 e ss., già chiaramente esposta da questo stesso
Tribunale, in grado di appello, con le sentenze 30 maggio 2024, n. 921 (G.U.
pagina 7 di 12 dott. Forcina), 29.11.2024, n- 1552 (G.U. dottor e 17.1.2025, n. 71 Per_1
(G.U dott. . Per_2
In particolare, si osserva.
Il canone Unico viene previsto e disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ai commi 816 e ss. dell'art. 1, ai quali ci si riporta, quanto alla disciplina della natura e presupposti;
a modalità di disciplina e soggetti legittimati.
E' nota alle parti la diatriba interpretativa insorta in esito alla interpretazione della normativa ed in specie dei commi 818 e 819 dell'art. 1, i quali espressamente prevedono:
“818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285”.
“819. Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
In particolare, all'interno della giurisprudenza di merito (non constano, infatti, arresti della Suprema Corte sul punto) si sono registrati, in effetti, due diversi orientamenti.
Secondo un primo orientamento, sostenuto dalla appellante, il sarebbe formato da CP_2 due diverse componenti: il “ramo suolo” (di cui al comma n. 819, lett. a) ed il
“ramo pubblicità” (di cui al comma n. 819, lett. b).
In particolare, nel caso di esposizione di un messaggio pubblicitario su di un cartello posto lungo un tratto di strada provinciale passante all'interno di un centro abitato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti, come previsto dal comma 818, le due componenti sarebbero entrambe dovute.
In tal modo, il proprietario del cartello sarebbe anzitutto tenuto a pagare la quota di Canone
“ramo suolo” alla Provincia, cioè al proprietario della strada, sul presupposto pagina 8 di 12 dell'occupazione di quest'ultima; allo stesso tempo, egli dovrebbe la quota di Canone “ramo pubblicità” al Comune cui quel centro abitato appartiene, sul presupposto dell'esposizione di un messaggio pubblicitario all'interno del territorio comunale.
Tale interpretazione privilegia un'impostazione storico – sistematica, secondo la quale, la lettera a) del comma 819 recherebbe la trasposizione del presupposto della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) mentre la lettera b) richiamerebbe il presupposto dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone per l'Installazione dei
Mezzi Pubblicitari (CIMP).
Dal punto di vista sistematico, la tesi in parola enfatizza il dettato del comma n. 817 (per il quale “il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”) sostenendo che il Canone, dovendo garantire agli enti locali lo stesso gettito garantito dalle abrogate imposizioni, deve necessariamente riprodurre gli stessi identici schemi di applicazione e di riscossione delle imposte sostituite.
Si è, inoltre, sostenuto che il comma 820 troverebbe applicazione soltanto nell'eventualità in cui il soggetto attivo del Canone sia il Comune tanto per l'ipotesi di occupazione del suolo quanto per quella della esposizione pubblicitaria.
Un secondo orientamento ritiene, invece, che il Canone sia unico.
I due presupposti sub lett. a) e lett. b) di cui al comma n. 819 sarebbero, dunque, tra loro sempre alternativi, riferendosi a due fattispecie differenti.
Ad avviso del giudicante, la prima tesi interpretativa non può essere condivisa in quanto in contrasto con il senso letterale e sistematico delle disposizioni richiamate.
Il comma 816 declina al singolare il nuovo canone e stabilisce che esso ha natura patrimoniale ed è sostitutivo delle imposte e/o dei canoni precedenti di modo che ogni interpretazione che è volta a riprodurre gli schemi interpretativi ed applicativi delle imposte e dei canoni sostituiti è contraria alla lettera della norma oltre che in contrasto con la natura espressamente corrispettiva del Canone.
Il medesimo comma 816, d'altronde, prevede che, a decorrere dal 2021, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria «è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane», non solo «ai fini di cui al presente pagina 9 di 12 comma», ma anche ai «commi da 817 a 836», in tal modo sottolineandone la vocazione unitaria.
I presupposti applicativi del canone di cui al comma 819 sono poi alternativi tra loro, come risulta chiaramente dal successivo comma 820, il quale prevede che “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”, senza che possa rinvenirsi, neppure implicitamente, che sia il Comune l'unico soggetto attivo a poter pretendere il canone per entrambe le fattispecie.
Pertanto, la prima tesi, che subordina l'applicazione del comma 820 dell'art. 1 cit. soltanto qualora si verifichi la coincidenza di “soggettività attiva” in capo all'ente legittimato a riscuotere tanto la “quota” per l'occupazione, quanto la “quota” per la diffusione dei messaggi pubblicitari sulle aree, appare arbitrariamente introdurre, in via interpretativa, un requisito (soggettivo) non previsto ai fini dell'operatività del disposto normativo, finendo per disapplicare la norma stessa quando tale requisito non ricorra.
Inoltre, la tesi per cui il comma 820 dell'art. 1 cit. prevede il c.d. “l'assorbimento del presupposto”, pare – a sua volta – presupporre la contestuale operatività di entrambe le fattispecie oggettive previste dal comma precedente (occupazione e diffusione), ciò che, invece, ad avviso di questo Giudice, il comma 820 dell'art. 1 cit. mira proprio ad evitare, lì dove prevede che l'applicazione dell'uno “esclude” (e non “assorbe”)
l'applicazione dell'altro, a prescindere, quindi, dalla contestuale operatività dei
“presupposti” che la norma non suppone.
Quanto all'argomento storico-finanziario, il comma 817 stabilisce che il Canone “è disciplinato dagli enti in modo da assicurare» un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di «variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”: si ritiene, pertanto, che non è la legge istitutiva del CUP che si prefigge di garantire la parità di gettito, ma è la successiva regolamentazione da parte degli Enti coinvolti che deve provvedervi, regolamentazione che riguarderà non soltanto il gettito relativo all'esposizione pubblicitaria ma l'insieme delle entrate di occupazione, senza tuttavia rimettere agli Enti anche il potere di incidere sul presupposto d'insorgenza del canone pagina 10 di 12 medesimo.
Sotto tale profilo merita di essere evidenziato che il fondamento positivo (o presupposto) per l'applicazione del Canone unico patrimoniale non può essere rinvenuto nei regolamenti degli enti territoriali,– nel caso di specie nel Regolamento del Comune di Canneto Pavese, come evidenziato dall'ICA, che si riporta ad ampie parti del detto Regolamento;
si evidenzia, infatti, che il Legislatore, secondo quanto stabilito al comma 823 dell'art. 1 cit., ha rimesso la sola disciplina di ben determinati aspetti, da cui esula l'individuazione del presupposto del canone, siccome previsto dal comma 819 dell'art. 1.
Né potrebbe sostenersi che un Regolamento comunale, in quanto norma secondaria e subordinata alla legge, in assenza di diversa previsione, possa introdurre norme contrarie a disposizioni di legge (arg. artt. 1 e 4 preleggi).
Deve quindi preferirsi la seconda lettura interpretativa e va prestata continuità all'indirizzo giurisprudenziale che valorizza il dato letterale delle nuove disposizioni e, al contempo, la volontà innovatrice del Legislatore, anziché la mera ricognizione di imposizioni precedenti, che si è inteso appunto superare.
Da ultimo, si rileva che proprio al fine di chiarire il dubbio interpretativo insorto, l
Legislatore è intervenuto con L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), art. 1 comma 838, modificando il comma 818 dell'art. 1 L. n. 160 del 2019, la cui attuale versione è la seguente: «Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati [di comuni] con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»
La eliminazione della dicitura “di comuni”, rispetto alla precedente formulazione del comma 818, pare voler chiarire definitivamente il dubbio relativo al soggetto competente ad applicare il CUP che è, di regola, l'ente titolare dell'area pubblica interessata dal presupposto applicativo, salva l'eccezione dei tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.
Ne consegue, che l'Ente legittimato a riscuotere il Canone unico patrimoniale su strada provinciale fuori dai centri abitati e sui tratti delle strade provinciali che corrono all'interno dei centri abitati dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sia la Provincia e non il Comune. PA
, quale concessionaria del Comune, non è pertanto legittimata alla emanazione pagina 11 di 12 dell'avviso di pagamento.
Consequenziale a detta interpretazione è l'annullamento dell'atto impugnato, con integrale accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado.
Quanto alle spese si osserva.
L'appello è stato accolto con riferimento alla dedotta nullità della sentenza.
Nel merito, è stato però disatteso, in quanto si afferma l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese rimangono pertanto compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice PAe_1 di Pace di Voghera n. 270/2023 del 21.12.2023, accerta e dichiara la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione;
accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto annulla l'atto impugnato CP_1
n.14856243 del 25.5.2023. compensa fra le parti le spese di giudizio.
Pavia, 29 aprile 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
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