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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro IV
n. 40100/2023 R.a.c.c.
Il giudice designato, dott.ssa Paola Crisanti nella causa
T R A
, rappresentata e difesa, dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Salita di San Nicola da Tolentino,
1/b, Roma, in virtù di delega in calce al ricorso;
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Sede dell'Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma in via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dai propri funzionari ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.; resistente oggetto: ricostruzione carriera e differenze retributive
conclusioni delle parti: come in atti;
all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato
SENTENZA
con motivazione contestuale. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, la ricorrente ha convenuto in giudizio il ed ha premesso di essere stata assunta Controparte_1
dall'amministrazione convenuta a decorrere dal 01.9.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualifica di collaboratore scolastico.
Ha esposto, altresì, di aver svolto a partire dal 11.12.2002 analoghe attività lavorative in favore del resistente con contratti a tempo determinato, per un totale di CP_2
anni 5, mesi 6 e giorni 2, e che con il decreto di ricostruzione di carriera di cui al prot.
n. 1651 del 6.5.2021, le era stata riconosciuta una minore anzianità di servizio pre- ruolo pari ad anni 4, mesi 10 e giorni 6 nonché, ai soli fini economici, pari ad anni 0, mesi 5 e giorni 3. Ha quindi rappresentato che il le aveva illegittimamente CP_1
corrisposto sempre la retribuzione iniziale, negandole ogni incremento legato all'anzianità di servizio previsto dagli accordi sindacali e che l'Amministrazione aveva effettuato la ricostruzione di carriera attribuendole dalla data di conferma in ruolo (4/11/2018) l'inquadramento nella fascia 0-8 anni.
La ricorrente ha richiamato le disposizioni di legge che disciplinano la ricostruzione di carriera evidenziandone il contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato (CES-CEEP-UNICE), allegato alla direttiva 1999/70/CE, il quale, impone la parità di trattamento tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Ha quindi eccepito l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera del 6.5.2021
(prot. n. 1651) in quanto adottato in violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva sopra richiamata e, conseguentemente, ha rivendicato il suo diritto al corretto inquadramento giuridico ed economico e, quindi, alle differenze retributive maturate per gli incrementi stipendiali correlati all'anzianità di servizio.
Ha quindi concluso nei seguenti termini: “
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della CP_3
progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti 2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
3. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto scuola 2006/2009 ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2-3 CCNL del Comparto
Scuola 2011; E PER L'EFFETTO 4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE e secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2018, nella seconda fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “Collaboratore Scolastico” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 5 Mesi 3 giorni 12, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
6. CONDANNARE
l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di
EURO 2.741,21 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi CP_3
retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola
e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”, con vittoria di spese. Si costituiva tardivamente in giudizio il convenuto con memoria del CP_1
30.7.24, per la prima udienza del 9.7.2024 eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva del;
nel CP_1
merito il resistente ha invece eccepito la prescrizione parziale della pretesa CP_2
creditoria rivendicata dalla ricorrente e, in ogni caso, l'infondatezza del ricorso.
Ha quindi concluso nei termini di seguito riportati:
“Dichiarare inammissibile il ricorso per inesistenza della causa petendi;
Respingere il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio”.
Concesso termine per il deposito della notifica del ricorso, la causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa dal giudice con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e per tale ragione va accolto.
Preliminarmente, questo giudice rileva la sussistenza della legittimazione passiva del alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui il CP_3
personale docente e non docente della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e, conseguentemente, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva in capo al
(Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6372/11, nonché Cass. Civ. Sez. Lav. n. 20430/12 e CP_3
Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3275/16).
La questione sulla quale il presente giudizio è incentrato e sul quale questo giudice è chiamato a pronunziarsi attiene alla legittimità o meno della disciplina nazionale che regola il riconoscimento del servizio non di ruolo effettuato dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole ed istituzioni educative statali in forza di distinti contratti a tempo determinato.
Nello specifico, si chiede all'interprete di valutare se sussiste l'inadempimento del legislatore nazionale rispetto al principio di non discriminazione espresso dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES – UNICE – CEEP allegato alla direttiva n.
1999/70/CE.
È evidente, infatti, che solo in tale ipotesi ricorrono gli estremi affinché il giudice nazionale proceda alla disapplicazione della normativa interna (art. 569 e 570 del
D.lgs. n. 297/1994) contrastante con quella comunitaria.
Diviene decisivo, quindi, esaminare la normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
A mente dell'art. 569 del D.lgs. n. 297/1994 “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali
è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.”;
Il successivo art. 570 recita: “ Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo.”.
Le norme in commento, quindi, pur prevedendo di tenere conto del periodo preruolo ai fini della ricostruzione della carriera del personale amministrativo richiedono che di questo periodo si debba computare solo una parte per intero, più precisamente il primo triennio, per i soli due terzi e solo a fini economici il periodo successivo.
La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (CES – UNICE –
CEEP), rubricata “Principio di non discriminazione” al primo comma dispone invece che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro
a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; al successivo comma 4 si specifica che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Dal combinato disposto della normativa sopra richiamata è di solare evidenza il contrasto sussistente tra il diritto interno (art. 569-570 cit.) e quello comunitario
(commi 1 e 4 della clausola 4), contrasto che finisce con il riservare al personale amministrativo assunto a tempo indeterminato dopo anni di precariato un trattamento meno favorevole rispetto a coloro che abbiano svolto il suo stesso lavoro con contratto a tempo indeterminato.
La norma, come osservato dalla Suprema Corte in numerose sue pronunce, non poteva dirsi priva di ragionevolezza in relazione ad un sistema di reclutamento che per il personale ATA prevedeva, all'art. 554 del medesimo T.U., l'indizione annuale di concorsi per titoli su base provinciale e la formazione di graduatorie permanenti dalle quali attingere i nominativi di coloro da assumere con definitiva immissione in ruolo. Tuttavia, è noto che le immissioni in ruolo non sono avvenute in passato con la periodicità originariamente pensata dal legislatore e ciò ha determinato che il personale “stabilizzato” si è trovato per lo più a vantare, al momento dell'immissione in ruolo, un'anzianità di servizio di gran lunga superiore a quella per la quale il riconoscimento opera in misura integrale, anzianità che è stata oggetto dell'abbattimento della cui conformità al diritto dell'Unione qui si discute (in tal senso, Cass. Civ. n. 31150/2019; conf. Cass. Civ. n. 2924/2020).
Per tale fatto notorio non appare condivisibile la tesi prospettata dall'amministrazione ricorrente nella parte in cui sembra ipotizzare che la ragione oggettiva giustificativa della lamentata diversità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato sarebbe da individuarsi nel fatto che solo i secondi sono stati assunti a seguito del superamento di un concorso pubblico (cfr. pag. 5 della memoria difensiva del convenuto). Ed invero come osservato, la mancata indizione dei CP_1
concorsi pubblici nei termini a suo tempo pensati dal legislatore non può gravare sul lavoratore.
Ritenuto esistete il contrasto tra la normativa interna e quella comunitaria è necessario interrogarsi sulla portata ed efficacia della disposizione unionale. È noto, infatti, come la citata clausola 4 dell'Accordo quadro sia dotata di efficacia diretta
(self executing) configurandosi così l'inadempimento del legislatore nazionale e con conseguente legittimazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato che si ritengono lesi dal trattamento meno favorevole riservato loro dal diritto interno, ad invocare la medesima clausola nei confronti dello Stato inadempiente.
Ne deriva che per la corretta valutazione del servizio prestato presso scuole statali al momento della immissione in ruolo, non può non applicarsi anche per il personale amministrativo il seguente principio di diritto statuito dalla Corte di Cassazione
(sentenza del 28/11/2019, n. 31149): “In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art.
489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del
1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto
“ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art.
489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato”.
La Suprema Corte traccia allora le linee guida del ragionamento logico giuridico:
“L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.” (Cassazione civile sez. lav., 28/11/2019, n. 31149).
Nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, il convenuto sul quale CP_1
incombe l'onere di provare l'esistenza delle sopra richiamate “ragioni oggettive” non ha offerto alcuno specifico elemento idoneo ad integrare una qualunque ragione giustificativa dell'accertato trattamento differenziale riservato alla ricorrente.
Deve pertanto ritenersi fondata la domanda del ricorrente nella parte in cui lamenta l'effetto discriminatorio del decreto di ricostruzione di carriera del 6.5.2021 (prot.
n.1651) e, quindi, chiede che la valutazione del periodo lavorativo in preruolo, ai fini giuridici ed economici, sia effettuata senza le decurtazioni previste dalla normativa interna, quindi in maniera piena, non diversamente da quanto previsto per l'omologo personale impiegato con contratti a tempo indeterminato.
Ammettere il contrario significherebbe infatti legittimare una duplice penalizzazione della ricorrente, atteso che la stessa durante tutto il periodo di precariato non risulta aver ottenuto il pagamento degli scatti di anzianità riservati ai docenti di ruolo e, dopo l'assunzione a tempo indeterminato (avvenuta in data 1.9.2018), in sede di ricostruzione della carriera, non risulta aver ottenuto la valutazione sia ai fini giuridici che economici (e, quindi, ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali) di un terzo dei servizi svolti oltre il triennio di precariato.
Conseguentemente, in conformità al principio di diritto più volte enunciato dalla
Suprema Corte, accertato che nel caso di specie la norma di diritto interno si pone in concreto contrasto con la normativa unionale ed accertato, altresì, l'inesistenza di ragioni giustificative ritiene opportuno questo giudice disporre la disapplicazione della disposizione di cui all'art. 569 del D.Lgs. n. 297/1994. In tali termini, fra tutte,
Cass. Civ. sez. lav., 28/11/2019, n. 31150 “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro
CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione,
l'intero servizio effettivo prestato”.
Ne consegue che nulla osta al riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi computato in sede di ricostruzione della carriera un periodo di servizio preruolo, sia ai fini giuridici che economici, pari ad anni 5, mesi 6 e giorni 2.
Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta la stessa non può trovare accoglimento in ragione della tardività con cui il convenuto si è CP_1
costituito in giudizio.
Pertanto, in relazione alla quantificazione della pretesa creditoria che dal suddetto riconoscimento trae origine, appare corretta la determinazione operata dalla ricorrente in ricorso.
Per queste ragioni merita accoglimento il ricorso, con riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi computato, ai fini della ricostruzione della carriera, sia ai fini giuridici che economici, un periodo di servizio preruolo pari a 5 anni 3 mese e 12 giorni, con assegnazione della ricorrente del primo aumento (“fascia” 3 – 8) a partire dall'anno scolastico 2012/13; del secondo aumento (“fascia” 9 – 14) a partire dall'anno scolastico 2022/2023.
Nel caso che ci occupa è possibile quantificare le somme dovute come correttamente indicate dalla ricorrente in ricorso.
Secondo tali conteggi deve riconoscersi il credito di complessivi €.2.741,21, a decorrere dall'1.9.2018.
Deve conseguentemente condannarsi l'Amministrazione resistente a inquadrare la ricorrente nello scaglione stipendiale 3– 8 anni con riferimento al momento della immissione in ruolo (1° settembre 2018).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma, definitamente pronunciando ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accertata l'anzianità di anni 5, mesi 6 e giorni 2 all'atto della immissione in ruolo
(1° settembre 2018), condanna il al pagamento, Controparte_1
in favore della ricorrente, della somma di complessivi euro €.2.741,21 oltre agli interessi legali (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici dalle singole scadenze fino al soddisfo;
CP_4
- condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
processuali, che liquida in complessivi euro 900,00, oltre spese generali al 15% oltre
IVA e CPA, da distrarsi;
Roma, 18/02/2025 Il Giudice
Dott.ssa Paola Crisanti