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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 270/2025 R.G. promosso
DA
Parte_1
( , in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Pierluigi Tomaselli e Ivano Marcedone;
Appellante
CONTRO
( ; Controparte_1 C.F._1
Appellata
OGGETTO: appello- ripetizione di indebito- indennità di disoccupazione agricola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.4.2025 l' ha proposto appello avverso la Pt_2
sentenza n. 1001/2024 del Tribunale di Siracusa.
All'udienza del 24.6.2025, svolta a norma dell'art. 127 ter c.p.c., la difesa dell'appellante ha provveduto al deposito telematico di note senza, tuttavia, dare prova della notifica dell'impugnazione alla parte appellata, non costituita in giudizio.
Il collegio con ordinanza del 24.6.2025 ha onerato l' di documentare Pt_2
l'avvenuta notifica dell'appello e ha rinviato all'udienza del 15.7.2025.
All'udienza odierna l' non ha fornito la prova della notifica. Pt_2
Secondo il consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi, nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. Civ. sez lav. 2.2.2024, n. 3145, Cass. 6159/2018, Cass.
20613/2013, Cass. SS.UU. 20604/2008).
In difetto di prova dell'instaurazione del contraddittorio l'appello va pertanto dichiarato improcedibile
Nulla sulle spese.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti a carico dell'appellante per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R.
n. 115/2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara l'appello improcedibile.
Nulla sulle spese.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi