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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/08/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 534 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 534 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.9.1984 rappresentata e difesa dall'avv. DRAGO MARIA DENISE presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nato a [...] Controparte_1 C.F._2
19/12/1976 , rappresentato e difesoa dall'Avv. MASARACCHIO LJUDMILA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. le parti hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione .
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/06/2024 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data 1.10.2013 , trascritto nel registro Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di San Michele di Ganzaria al n. 4, parte I, Anno 2013, da cui era nato in data [...] il figlio Michel.
Esponeva che con sentenza n. 499/22 emessa in data 28.11.2022 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati.
Chiedeva la conferma delle condizioni statuite in separazione quanto all'affidamento e mantenimento del figlio minore, depositando apposito piano genitoriale relativo allo stesso .
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, contestava tuttavia il piano genitoriale relativo al minore predisposto dalla ricorrente, chiedendo altresì una rideterminazione del contributo per il mantenimento dello stesso posto a suo carico, apparendo l'importo stabilito eccessivo rispetto alle sue capacità economiche .
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti insistevano nelle reciproche richieste.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in mancanza di altre richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la remissione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c e con provvedimento del 4.6.2025 il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del
PM.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza emessa da questo Tribunale in data
28.11.2022 .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Nessuna contestazione sussiste tra le parti in ordine al regime di affidamento e collocamento del minore , avendo entrambe sul punto richiesto la conferma delle condizioni della separazione con conseguente conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla odierna ricorrente, espressamene richiesta nell'atto introduttivo. Va tuttavia rilevato che nel corso del procedimento parte ricorrente - che tale espressa domanda non ha formulato nel ricorso introduttivo - ha inizialmente dedotto la sua intenzione di trasferirsi unitamente al minore presso il comune di Piazza Armerina - e successivamente chiesto apposita autorizzazione in tale senso - dal comune di San
Michele di Ganzaria ove la stessa attualmente risiede con il minore e ove risiede anche il resistente, autorizzazione alla quale il resistente si è fermamente opposto.
Orbene, e premesso che , all'evidenza gli ex coniugi sono liberi di trasferire la propria residenza ove ritengano che la stessa sia più confacente alle loro esigenze di lavoro o di vita personale, è evidente che nel caso in cui la relativa decisione impatti sulle condizioni di vita del minore, la scelta che coinvolga anche quest'ultimo va concordata con l'altro genitore e in caso di mancato accordo la decisione deve essere adottata dal giudice che nella relativa valutazione deve privilegiare , all'evidenza, l'interesse del minore ed operare , che hanno sempre la prevalenza rispetto alle, pur legittime, esigenze dei genitori..
Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha specificato la sua richiesta con le note autorizzate insistendo nella “richiesta di trasferimento del minore nella città di Piazza
Armerina, dove si trova la il Centro Abilitativo “BABAR”, che ormai da tempo ha in cura il minore stesso, al fine di evitare di procurare ulteriore stress psico-fisico al bambino. Sarebbe, altresì, auspicabile che il minore frequentasse la scuola di Piazza
Armerina “ per evitare di compromettere ancora di più la sua Persona_1
salute e per consentire agli specialisti del Centro Abilitativo di collaborare con
l'istituto scolastico, come da attestazione a firma della dott.ssa , Persona_2
già in atti. Infine, si evidenzia che la distanza tra San Michele di Ganzeria e Piazza
Armerina è di soli 15 km, con possibilità del padre di poter incontrare e frequentare agevolmente il figlio minore”
Giova inatti rilevare che il figlio della coppia è affetto da disturbo dello spettro autistico come risulta dal piano genitoriale depositato dalla ricorrente e dalla documentazione medica in atti;
lo stesso ha in corso trattamenti terapeutici sia presso il centro sopra richiamato (due pomeriggi alla settimana) che presso la citta di Caltagirone e lo stesso centro di san Michele di Ganzaria ove risiede e frequenta la scuola .
A sostegno della sua richiesta la ricorrente ha versato in atti documentazione attestante la patologi da cui è affetto il minore e certificazione rilasciata dalla psicologa che segue il bambino presso il centro sito in Piazza Armerina nella quale si conclude: “sarebbe auspicabile che frequentasse la scuola presso il comune i Piazza Armerina in Per_3
quanto sarebbe assicurata la massima sinergia con il centro il dirigente scolastico e il corpo docenti per permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati .”
Dichiara ancora la detta psicologa che l'istituto scolastico frequentato dal minore non consente l'accesso di personale esterno per le terapie di sostegno al minore affetto da disabilità.
Orbene, su tale ultima documentazione sussiste un fortissimo conflitto tra le parti, e questo tribunale non può al riguardo non sottolineare che trattasi di documentazione da professionista che svolge la propria attività privatamente a sostegno del minore , non trattandosi nonché , con particolare riferimento alle problematiche evidenziate relativamente all'assistenza prestata al minore a scuola che la stessa è stata efficacemente contestata dal resistente mediante produzione di attestazione del dirigente scolastico dell'istituto frequentato dal minore, che ha dichiarato che all'istituto stesso non è mi pervenuta una richiesta in tale senso da parte della madre
, che il minore è comunque seguito da un insegnante di sostegno e che esista le possibilità che, ove pervengano richieste di tale genere questa vengano accolte, documentazione questa non contestata dalla ricorrente.
Non sussiste dunque adeguata prova , ad avviso di questo Tribunale , sul fatto che la scuola frequentata dal minore sia in qualche modo oppositiva rispetto ai suggerimenti manifestati dal professionista che ha in cura il minore stesso, mentre il suggerimento di aumentare i giorni di terapia a da due settimanali a quattro rappresenta allo stato un auspicio del professionista , ma non risulta essere stato formalmente proscritto alcuncè in tal senso. Tanto premesso, va rilevato che il resistente motiva il suo dissenso rispetto al trasferimento richiesto, proprio dalle condizioni di salute del figlio rilevando che dalla documentazione medica in atti risulta che il minore, affetto, come detto, da autismo,
“ha difficoltà di adattamento” (vds Relazioni del 26.02.2021 10.10.2024), “bassa tolleranza alle frustrazioni” (Relazione del 26.02.2021) e “etero aggressività in risposta a stimoli frustranti” (Relazione del 10.10.2024) .
Nel deciso ed acceso contrasto sul punto tra le parti , evidenzia in primo luogo il
Collegio che la questione debba essere affrontata e decisa tenendo conto esclusivamente interesse del minore che in questo caso, deve ritenersi, è quello a permanere nelle medesime condizioni di vita in cui si trova a far data dalla separazione dei genitori e dunque mantenere la residenza in San Michel di Ganzaria ove da sempre risiede, ove frequenta la scuola ove ha frequentato la scuola , e dove, deve ritenersi, ha un proprio nucleo sociale di frequentazioni oltre a p otere contare sulla rete familiare dei entrambi i genitori. .
Tale conclusione si impone , a maggiore ragione, nel caso di specie, in cui il minore , ha bisogno di una maggiore tutela e protezione a ragione della patologia da cui è affetto dovendo evitarsi di sradicarlo dal suo ambiente.
La circostanza che los tesso possa essere meglio seguito dal punto di vista terapeutico risiedendo presso il comune di Piazza Armerina come dedotto dalla madre madre, si limita ad una mera affermazione di principio:
dallo stesso paino genitoriale depositato dalla ricorrente e risulta che il minore fa terapia due volte alla settimana presso il centro ABA che si trova in tale citta , mentre fa sport e logopedia in Caltagirone e San Michele di Ganzaria;
la distanza tra il luogo di residenza e Piazza Armerina , come affermato dalla stessa resistente la distanza tra San Michele di Ganzeria e Piazza Armerina è di soli 15 km, on la conseguenza che non appare particolarmente stressante per il minore affrontare questo breve viaggio per raggiungere il luogo in cui effettua la terapia e peraltro che questi spostamento fa parte della sua attuale routine . Va dunque mantenuto il regime disposto con la sentenza di separazione relativamente al collocamento del minore presso la madre presso la casa coniugale che si trova , appunto, nel comune di san Michele di Ganzaria.
Vanno altresì confermate le statuizioni relative al diritto di visita del padre, dovendo espressamente farsi carico ad entrambi i genitori di collaborare più efficacemente per trovare delle soluzioni condivise quanto , per le più svariate ragioni, il diritto di visita non potrà essere esercitato con le prescritte modalità e per gestire al meglio gli impegni del minore con particolare riguardo ai percorsi terapeutici che lo riguardano-
Va infine confermata la statuizione contenuta in sentenza di separazione relativa all'entità del contributo per il mantenimento posto a carico del padre, apparendo la somma determinata in quella sede mensili conforme alla situazione reddituale delle parti ed alle attuali esigenze del minore.
L'esito della controversia e la natura del procedimento, giustificano a parere del
Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 1.10.2013 , trascritto nel registro dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di San Michele di Ganzaria al n. 4, parte I, Anno 2013
2. CONFERMA le condizioni statuite nella sentenza di separazione inter partes n.
499/22 emessa in data 28.11.2022 quanto a affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore, rigettando la richiesta di autorizzazione al trasferimento del minore
3. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente
4. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Michele di Ganzaria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 7/08/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 534 2024 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.9.1984 rappresentata e difesa dall'avv. DRAGO MARIA DENISE presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
, CF nato a [...] Controparte_1 C.F._2
19/12/1976 , rappresentato e difesoa dall'Avv. MASARACCHIO LJUDMILA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.5.2025 tenutasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. le parti hanno chiesto che la causa venisse posta in decisione .
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/06/2024 , ritualmente notificato, adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con in data 1.10.2013 , trascritto nel registro Controparte_1
dello Stato Civile del Comune di San Michele di Ganzaria al n. 4, parte I, Anno 2013, da cui era nato in data [...] il figlio Michel.
Esponeva che con sentenza n. 499/22 emessa in data 28.11.2022 era stata pronunciata la separazione dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati.
Chiedeva la conferma delle condizioni statuite in separazione quanto all'affidamento e mantenimento del figlio minore, depositando apposito piano genitoriale relativo allo stesso .
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, contestava tuttavia il piano genitoriale relativo al minore predisposto dalla ricorrente, chiedendo altresì una rideterminazione del contributo per il mantenimento dello stesso posto a suo carico, apparendo l'importo stabilito eccessivo rispetto alle sue capacità economiche .
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti insistevano nelle reciproche richieste.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in mancanza di altre richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la remissione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 473 bis 28 c.p.c e con provvedimento del 4.6.2025 il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del
PM.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza emessa da questo Tribunale in data
28.11.2022 .
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Nessuna contestazione sussiste tra le parti in ordine al regime di affidamento e collocamento del minore , avendo entrambe sul punto richiesto la conferma delle condizioni della separazione con conseguente conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla odierna ricorrente, espressamene richiesta nell'atto introduttivo. Va tuttavia rilevato che nel corso del procedimento parte ricorrente - che tale espressa domanda non ha formulato nel ricorso introduttivo - ha inizialmente dedotto la sua intenzione di trasferirsi unitamente al minore presso il comune di Piazza Armerina - e successivamente chiesto apposita autorizzazione in tale senso - dal comune di San
Michele di Ganzaria ove la stessa attualmente risiede con il minore e ove risiede anche il resistente, autorizzazione alla quale il resistente si è fermamente opposto.
Orbene, e premesso che , all'evidenza gli ex coniugi sono liberi di trasferire la propria residenza ove ritengano che la stessa sia più confacente alle loro esigenze di lavoro o di vita personale, è evidente che nel caso in cui la relativa decisione impatti sulle condizioni di vita del minore, la scelta che coinvolga anche quest'ultimo va concordata con l'altro genitore e in caso di mancato accordo la decisione deve essere adottata dal giudice che nella relativa valutazione deve privilegiare , all'evidenza, l'interesse del minore ed operare , che hanno sempre la prevalenza rispetto alle, pur legittime, esigenze dei genitori..
Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha specificato la sua richiesta con le note autorizzate insistendo nella “richiesta di trasferimento del minore nella città di Piazza
Armerina, dove si trova la il Centro Abilitativo “BABAR”, che ormai da tempo ha in cura il minore stesso, al fine di evitare di procurare ulteriore stress psico-fisico al bambino. Sarebbe, altresì, auspicabile che il minore frequentasse la scuola di Piazza
Armerina “ per evitare di compromettere ancora di più la sua Persona_1
salute e per consentire agli specialisti del Centro Abilitativo di collaborare con
l'istituto scolastico, come da attestazione a firma della dott.ssa , Persona_2
già in atti. Infine, si evidenzia che la distanza tra San Michele di Ganzeria e Piazza
Armerina è di soli 15 km, con possibilità del padre di poter incontrare e frequentare agevolmente il figlio minore”
Giova inatti rilevare che il figlio della coppia è affetto da disturbo dello spettro autistico come risulta dal piano genitoriale depositato dalla ricorrente e dalla documentazione medica in atti;
lo stesso ha in corso trattamenti terapeutici sia presso il centro sopra richiamato (due pomeriggi alla settimana) che presso la citta di Caltagirone e lo stesso centro di san Michele di Ganzaria ove risiede e frequenta la scuola .
A sostegno della sua richiesta la ricorrente ha versato in atti documentazione attestante la patologi da cui è affetto il minore e certificazione rilasciata dalla psicologa che segue il bambino presso il centro sito in Piazza Armerina nella quale si conclude: “sarebbe auspicabile che frequentasse la scuola presso il comune i Piazza Armerina in Per_3
quanto sarebbe assicurata la massima sinergia con il centro il dirigente scolastico e il corpo docenti per permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati .”
Dichiara ancora la detta psicologa che l'istituto scolastico frequentato dal minore non consente l'accesso di personale esterno per le terapie di sostegno al minore affetto da disabilità.
Orbene, su tale ultima documentazione sussiste un fortissimo conflitto tra le parti, e questo tribunale non può al riguardo non sottolineare che trattasi di documentazione da professionista che svolge la propria attività privatamente a sostegno del minore , non trattandosi nonché , con particolare riferimento alle problematiche evidenziate relativamente all'assistenza prestata al minore a scuola che la stessa è stata efficacemente contestata dal resistente mediante produzione di attestazione del dirigente scolastico dell'istituto frequentato dal minore, che ha dichiarato che all'istituto stesso non è mi pervenuta una richiesta in tale senso da parte della madre
, che il minore è comunque seguito da un insegnante di sostegno e che esista le possibilità che, ove pervengano richieste di tale genere questa vengano accolte, documentazione questa non contestata dalla ricorrente.
Non sussiste dunque adeguata prova , ad avviso di questo Tribunale , sul fatto che la scuola frequentata dal minore sia in qualche modo oppositiva rispetto ai suggerimenti manifestati dal professionista che ha in cura il minore stesso, mentre il suggerimento di aumentare i giorni di terapia a da due settimanali a quattro rappresenta allo stato un auspicio del professionista , ma non risulta essere stato formalmente proscritto alcuncè in tal senso. Tanto premesso, va rilevato che il resistente motiva il suo dissenso rispetto al trasferimento richiesto, proprio dalle condizioni di salute del figlio rilevando che dalla documentazione medica in atti risulta che il minore, affetto, come detto, da autismo,
“ha difficoltà di adattamento” (vds Relazioni del 26.02.2021 10.10.2024), “bassa tolleranza alle frustrazioni” (Relazione del 26.02.2021) e “etero aggressività in risposta a stimoli frustranti” (Relazione del 10.10.2024) .
Nel deciso ed acceso contrasto sul punto tra le parti , evidenzia in primo luogo il
Collegio che la questione debba essere affrontata e decisa tenendo conto esclusivamente interesse del minore che in questo caso, deve ritenersi, è quello a permanere nelle medesime condizioni di vita in cui si trova a far data dalla separazione dei genitori e dunque mantenere la residenza in San Michel di Ganzaria ove da sempre risiede, ove frequenta la scuola ove ha frequentato la scuola , e dove, deve ritenersi, ha un proprio nucleo sociale di frequentazioni oltre a p otere contare sulla rete familiare dei entrambi i genitori. .
Tale conclusione si impone , a maggiore ragione, nel caso di specie, in cui il minore , ha bisogno di una maggiore tutela e protezione a ragione della patologia da cui è affetto dovendo evitarsi di sradicarlo dal suo ambiente.
La circostanza che los tesso possa essere meglio seguito dal punto di vista terapeutico risiedendo presso il comune di Piazza Armerina come dedotto dalla madre madre, si limita ad una mera affermazione di principio:
dallo stesso paino genitoriale depositato dalla ricorrente e risulta che il minore fa terapia due volte alla settimana presso il centro ABA che si trova in tale citta , mentre fa sport e logopedia in Caltagirone e San Michele di Ganzaria;
la distanza tra il luogo di residenza e Piazza Armerina , come affermato dalla stessa resistente la distanza tra San Michele di Ganzeria e Piazza Armerina è di soli 15 km, on la conseguenza che non appare particolarmente stressante per il minore affrontare questo breve viaggio per raggiungere il luogo in cui effettua la terapia e peraltro che questi spostamento fa parte della sua attuale routine . Va dunque mantenuto il regime disposto con la sentenza di separazione relativamente al collocamento del minore presso la madre presso la casa coniugale che si trova , appunto, nel comune di san Michele di Ganzaria.
Vanno altresì confermate le statuizioni relative al diritto di visita del padre, dovendo espressamente farsi carico ad entrambi i genitori di collaborare più efficacemente per trovare delle soluzioni condivise quanto , per le più svariate ragioni, il diritto di visita non potrà essere esercitato con le prescritte modalità e per gestire al meglio gli impegni del minore con particolare riguardo ai percorsi terapeutici che lo riguardano-
Va infine confermata la statuizione contenuta in sentenza di separazione relativa all'entità del contributo per il mantenimento posto a carico del padre, apparendo la somma determinata in quella sede mensili conforme alla situazione reddituale delle parti ed alle attuali esigenze del minore.
L'esito della controversia e la natura del procedimento, giustificano a parere del
Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 1.10.2013 , trascritto nel registro dello Controparte_1
Stato Civile del Comune di San Michele di Ganzaria al n. 4, parte I, Anno 2013
2. CONFERMA le condizioni statuite nella sentenza di separazione inter partes n.
499/22 emessa in data 28.11.2022 quanto a affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore, rigettando la richiesta di autorizzazione al trasferimento del minore
3. CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente
4. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Michele di Ganzaria perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 7/08/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo