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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 2787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2787 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5216 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5216 del 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 7 maggio 1969, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Isabella Darra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Aventino n. 98, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di nota scritta in sostituzione di udienza del 2 dicembre
2025: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. 2) La figlia Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere presso la casa intestata alla medesima, sita in Roma, Via Orazio Tedone, 10, assieme alla madre. 3) La figlia,
[...]
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, resterà a vivere con il padre, nella Per_2 casa familiare in Roma, Via Bruno de Finetti, 372, dove manterrà la propria residenza. 4) La casa familiare sita in Roma, in Via Bruno de Finetti, 372, di proprietà dei coniugi per la quota del 50% ciascuno, verrà assegnata, completa degli arredi e corredi, al sig. il quale Parte_2 continuerà ad abitarvi con la figlia , come sopra esposto. 5) Ciascuno dei coniugi provvederà Per_2 al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi. 6) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 versando direttamente alla stessa la somma di Euro 500,00 mensili, oltre indicizzazione Istat, entro
1 il giorno 5 di ogni mese. 7) La madre invece contribuirà al mantenimento della figlia Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versando al padre la somma di Euro 500,00 mensili, oltre indicizzazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese. 8) I coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per entrambe le figlie nella misura del 50% ciascuno, in conformità con quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto con il COA di Roma in data
17.12.2014, di cui i coniugi hanno preso visione e che è stato allegato al ricorso congiunto. 9) Con riferimento alla casa familiare sita in Via Bruno de Finetti, 372, di proprietà dei coniugi per la quota del 50% ciascuno, le parti convengono quanto segue: la sig.ra titolare della quota Parte_1 del 50% di proprietà superficiaria dell'immobile adibito a casa coniugale, sita in Via Bruno de
Finetti, 372, costituito da: - appartamento posto al piano 5°, int. 22, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma, foglio 888, particella 913, sub. 30, zona censuaria 6, cat. A/2, classe 5, nonché da - locale cantina, posta al piano S1, int. 4, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma, foglio 888, particella
913, sub. 35, zona censuaria 6, cat. C/6, classe 12, si impegna a trasferire, senza alcun corrispettivo, al sig. la propria quota del 50% di proprietà superficiaria degli immobili su Parte_2 descritti, siti in Roma, Via Bruno de Finetti, 372. Tutte le disposizioni patrimoniali, contenute nel presente accordo, sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 10)
Le detrazioni fiscali e i contributi alla famiglia, quali Assegno Unico e simili, saranno equamente divisi (50% ciascuno) tra madre e padre”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione personale delle parti alle condizioni indicate in ricorso.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
In allegato alla nota scritta in sostituzione di udienza del 2 dicembre 2025 è stata depositata la dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, con cui queste ultime hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni come meglio specificate in allegato alla nota scritta di udienza.
***
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
Il matrimonio delle parti, contratto in Roma in data 22 maggio 1999, è comprovato dalla copia dell'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, agli atti, da cui risulta che il matrimonio è stato contratto con rito religioso ed è stato trascritto al n 00290, parte 2, serie A01, anno 1999, del suddetto Registro e da cui si evince che i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni.
2 La volontà manifestata dalle parti di non conciliarsi e quanto allegato dalle stesse convincono il
Collegio della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e della fondatezza della domanda sullo status.
1. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni complessivamente concordate dai coniugi siano meritevoli di accoglimento, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per le figlie, fermo restando che essendo, ormai, entrambe maggiorenni, le figlie hanno acquisita la capacità di agire e potranno senz'altro liberamente decidere l'abitazione in cui vivere e l'indirizzo di residenza.
Il Tribunale, poi, prende atto delle pattuizioni delle parti con mera valenza meramente negoziale esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 5216 del 2024 v.g., così provvede:
“Pronuncia la separazione personale di e di , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Roma in data 22 maggio 1999, alle condizioni riportate in epigrafe, ferma restando quanto specificato in parte motiva e la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 00290, parte 2, serie A01, anno 1999.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5216 del 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e da , nato a [...] Parte_1 Parte_2 il 7 maggio 1969, entrambi con il patrocinio dell'Avv. Isabella Darra ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Viale Aventino n. 98, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di nota scritta in sostituzione di udienza del 2 dicembre
2025: “1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto. 2) La figlia Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere presso la casa intestata alla medesima, sita in Roma, Via Orazio Tedone, 10, assieme alla madre. 3) La figlia,
[...]
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, resterà a vivere con il padre, nella Per_2 casa familiare in Roma, Via Bruno de Finetti, 372, dove manterrà la propria residenza. 4) La casa familiare sita in Roma, in Via Bruno de Finetti, 372, di proprietà dei coniugi per la quota del 50% ciascuno, verrà assegnata, completa degli arredi e corredi, al sig. il quale Parte_2 continuerà ad abitarvi con la figlia , come sopra esposto. 5) Ciascuno dei coniugi provvederà Per_2 al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi. 6) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 versando direttamente alla stessa la somma di Euro 500,00 mensili, oltre indicizzazione Istat, entro
1 il giorno 5 di ogni mese. 7) La madre invece contribuirà al mantenimento della figlia Persona_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, versando al padre la somma di Euro 500,00 mensili, oltre indicizzazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese. 8) I coniugi provvederanno al pagamento delle spese straordinarie per entrambe le figlie nella misura del 50% ciascuno, in conformità con quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto con il COA di Roma in data
17.12.2014, di cui i coniugi hanno preso visione e che è stato allegato al ricorso congiunto. 9) Con riferimento alla casa familiare sita in Via Bruno de Finetti, 372, di proprietà dei coniugi per la quota del 50% ciascuno, le parti convengono quanto segue: la sig.ra titolare della quota Parte_1 del 50% di proprietà superficiaria dell'immobile adibito a casa coniugale, sita in Via Bruno de
Finetti, 372, costituito da: - appartamento posto al piano 5°, int. 22, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma, foglio 888, particella 913, sub. 30, zona censuaria 6, cat. A/2, classe 5, nonché da - locale cantina, posta al piano S1, int. 4, censito al N.C.E.U. del Comune di Roma, foglio 888, particella
913, sub. 35, zona censuaria 6, cat. C/6, classe 12, si impegna a trasferire, senza alcun corrispettivo, al sig. la propria quota del 50% di proprietà superficiaria degli immobili su Parte_2 descritti, siti in Roma, Via Bruno de Finetti, 372. Tutte le disposizioni patrimoniali, contenute nel presente accordo, sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 10)
Le detrazioni fiscali e i contributi alla famiglia, quali Assegno Unico e simili, saranno equamente divisi (50% ciascuno) tra madre e padre”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione personale delle parti alle condizioni indicate in ricorso.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che ha non ha formulato osservazioni.
In allegato alla nota scritta in sostituzione di udienza del 2 dicembre 2025 è stata depositata la dichiarazione sottoscritta personalmente dalle parti, con cui queste ultime hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni come meglio specificate in allegato alla nota scritta di udienza.
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Il Collegio ritiene che la domanda di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
Il matrimonio delle parti, contratto in Roma in data 22 maggio 1999, è comprovato dalla copia dell'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma, agli atti, da cui risulta che il matrimonio è stato contratto con rito religioso ed è stato trascritto al n 00290, parte 2, serie A01, anno 1999, del suddetto Registro e da cui si evince che i coniugi si sono sposati in regime di comunione dei beni.
2 La volontà manifestata dalle parti di non conciliarsi e quanto allegato dalle stesse convincono il
Collegio della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e della fondatezza della domanda sullo status.
1. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione economica in atti, che le condizioni complessivamente concordate dai coniugi siano meritevoli di accoglimento, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per le figlie, fermo restando che essendo, ormai, entrambe maggiorenni, le figlie hanno acquisita la capacità di agire e potranno senz'altro liberamente decidere l'abitazione in cui vivere e l'indirizzo di residenza.
Il Tribunale, poi, prende atto delle pattuizioni delle parti con mera valenza meramente negoziale esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 5216 del 2024 v.g., così provvede:
“Pronuncia la separazione personale di e di , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Roma in data 22 maggio 1999, alle condizioni riportate in epigrafe, ferma restando quanto specificato in parte motiva e la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 00290, parte 2, serie A01, anno 1999.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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