Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 669
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per tardività della costituzione in giudizio

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità per tardività del deposito del ricorso, già sollevata in primo grado e non esaminata, fosse fondata. Il ricorso è stato depositato in data successiva ai termini di legge, pertanto è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 22 co. 2 del D. lgs. 546/1992. Di conseguenza, l'appello è stato respinto senza esame del merito.

  • Accolto
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 669
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 669
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo