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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 669/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1884/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Camera Di Commercio Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12993/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229045649504000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090080000109000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090080000109000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090080000109000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100166403960000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100166403960000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100166403960000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110085914160000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110085914160000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110085914160000 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJDM00397 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110105109057001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120058449526000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120072912238001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130145286033000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130161632504001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130347102000001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140004220881000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150031735524001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150041805909000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160033803743001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 451/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro intimazione di pagamento relativa a varie cartelle per tributi erariali e contributi camerali sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle intimate. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha respinto il ricorso condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 10.000 ritenendo dovuti gli importi richiesti e correttamente notificati gli atti intimati Propone appello il Ricorrente_1 reiterando le eccezioni relative alla mancata notifica degli atti intimati e conseguente prescrizione degli importi intimati, lamenta inoltre l'incongruità della condanna alle spese. Si costituiscono nel giudizio di appello l'agenzia per la riscossione e la Camera di Commercio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Si costituisce inoltre la Direzione Provinciale 3 dell'agenzia delle entrate eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, già sollevata in primo grado e pretermessa dai primi giudici, per tardività del deposito del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valore pregiudiziale e assorbente assume nella presente controversia l'eccezione di inammissibilità del ricorso già proposto dall'Ufficio in primo grado e non esaminata dai primi giudici la proposizione del ricorso tributario è da qualificare quale atto complesso formato da una serie di atti semplici imprescindibili per la validità del procedimento;
che il procedimento si avvia con la notifica del ricorso nei termini di legge e si perfeziona con il deposito dello stesso, nei successivi trenta giorni, presso la Segreteria della corte di giustizia tributaria competente L'inosservanza di ognuno degli adempimenti procedimentali descritti è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso, che può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio ed addirittura senza che alla dichiarazione d'inammissibilità osti la costituzione in giudizio della controparte. Nella specie il ricorrente, nel giudizio di primo grado, si è costituito oltre il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Trattandosi di una controversia di valore superiore a € 50.000, infatti, non trovava applicazione l'istituto del reclamo/mediazione ex art. 17-bis del medesimo decreto, risultando pertanto necessario proporre direttamente il ricorso. Nel caso di specie, il ricorso risulta depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 14.03.2024, a fronte della notifica avvenuta in data 16.11.2023, con conseguente palese tardività della costituzione in giudizio. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile considerato che ai sensi dell'art. 22 co. 2 del D. lgs. 546/1992: “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”. Ne consegue che l'appello deve essere respinto non potendo esserne esaminato il merito stante l'inammissibilità ab initio del ricorso proposto. Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello del contribuente. spese compensate
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente e Relatore LAUDATI ANTONIO, Giudice MANCINI ADELMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1884/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Camera Di Commercio Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM Email_4 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12993/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 12 e pubblicata il 24/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229045649504000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090080000109000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090080000109000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720090080000109000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100166403960000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100166403960000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720100166403960000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110085914160000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110085914160000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110085914160000 IRAP 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJDM00397 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110105109057001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120058449526000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120072912238001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130145286033000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130161632504001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130347102000001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140004220881000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150031735524001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150041805909000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160033803743001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 451/2026 depositato il 29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre contro intimazione di pagamento relativa a varie cartelle per tributi erariali e contributi camerali sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle intimate. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado ha respinto il ricorso condannando il contribuente alla rifusione delle spese di lite liquidate in €. 10.000 ritenendo dovuti gli importi richiesti e correttamente notificati gli atti intimati Propone appello il Ricorrente_1 reiterando le eccezioni relative alla mancata notifica degli atti intimati e conseguente prescrizione degli importi intimati, lamenta inoltre l'incongruità della condanna alle spese. Si costituiscono nel giudizio di appello l'agenzia per la riscossione e la Camera di Commercio chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Si costituisce inoltre la Direzione Provinciale 3 dell'agenzia delle entrate eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, già sollevata in primo grado e pretermessa dai primi giudici, per tardività del deposito del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valore pregiudiziale e assorbente assume nella presente controversia l'eccezione di inammissibilità del ricorso già proposto dall'Ufficio in primo grado e non esaminata dai primi giudici la proposizione del ricorso tributario è da qualificare quale atto complesso formato da una serie di atti semplici imprescindibili per la validità del procedimento;
che il procedimento si avvia con la notifica del ricorso nei termini di legge e si perfeziona con il deposito dello stesso, nei successivi trenta giorni, presso la Segreteria della corte di giustizia tributaria competente L'inosservanza di ognuno degli adempimenti procedimentali descritti è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso, che può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio ed addirittura senza che alla dichiarazione d'inammissibilità osti la costituzione in giudizio della controparte. Nella specie il ricorrente, nel giudizio di primo grado, si è costituito oltre il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del ricorso, previsto dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. Trattandosi di una controversia di valore superiore a € 50.000, infatti, non trovava applicazione l'istituto del reclamo/mediazione ex art. 17-bis del medesimo decreto, risultando pertanto necessario proporre direttamente il ricorso. Nel caso di specie, il ricorso risulta depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 14.03.2024, a fronte della notifica avvenuta in data 16.11.2023, con conseguente palese tardività della costituzione in giudizio. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile considerato che ai sensi dell'art. 22 co. 2 del D. lgs. 546/1992: “L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente”. Ne consegue che l'appello deve essere respinto non potendo esserne esaminato il merito stante l'inammissibilità ab initio del ricorso proposto. Sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello del contribuente. spese compensate