Decreto cautelare 6 febbraio 2026
Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pizzo Hotel società cooperativa in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dalle avvocate Maria Rosaria Pizzimenti e Ginevra Bardazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
NI MU, Camera di Commercio Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia, non costituiti in giudizio;
Cooper Po. Ro. Edile s.c., rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Francesco Pacienza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell’atto di conversione dello “ scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell’art. 223- septiesdecies disp. att. e trans. c.c. ”, di cui al decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 16 maggio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2025 - suppl. ordinario n. 21 - in provvedimento di “ scioglimento con nomina di commissario liquidatore ex art 2545- septiesdecies c.c. ” di cui al decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, prot. 0246276, notificato in data 19 novembre 2025;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. presentati il 5 febbraio 2026
- avverso e per l’annullamento della comunicazione pec in data 16 gennaio 2026 del Commissario liquidatore, avente ad oggetto “ Diffida ”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle imprese e del made in Italy e Cooper Po. Ro. Edile s.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. LA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Premesso che:
- la società cooperativa ricorrente è insorta avverso il provvedimento con il quale il Ministero resistente, in luogo dello “ scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell’art. 223- septiesdecies disp. att. e trans. c.c. ” del data 16 maggio 2025, ha disposto, il successivo 19 novembre 2025 lo “ scioglimento con nomina di commissario liquidatore ex art. 2545- septiesdecies c.c. ”;
- con successivi motivi aggiunti, ha altresì impugnato un atto di “diffida” inviato dal Commissario liquidatore;
- in particolare, sia con il ricorso principale che coi motivi aggiunti, la società cooperativa, ora in liquidazione, ha agito in persona del “ già Presidente del CdA sig. MI CA ”;
Considerato che, in considerazione di tali circostanze, il Collegio, all’udienza in camera di consiglio dell’11 marzo 2026, ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art.73, co.3, c.p.a., della sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto che:
- con il provvedimento gravato è stato nominato un Commissario liquidatore che, per l’effetto, rappresenta la società ricorrente;
- di contro, il sig. MI CA – il quale, all’atto dello scioglimento della società, era stato nominato dai soci liquidatore della stessa – pur avendo agito in nome e per conto della società ricorrente nel presente giudizio, risulta oramai privo di potere rappresentativo per effetto dello stesso provvedimento che è qui impugnato;
- pertanto, il ricorso ed i motivi aggiunti risultano inammissibili per carenza di potere rappresentativo in capo alla persona fisica che ha agito in nome e per conto della società ricorrente;
- le spese possono essere compensate, in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto del potere rappresentativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO ND, Presidente
LA IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IC | DO ND |
IL SEGRETARIO