CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 825/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UC NC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3916/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250013301364000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3332/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: i difensori insistono in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste per il rigetto e la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Istituto di Società_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320250013301364000, relativa al tributo IVA per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di
€ 275.276,10, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'invalidità dell'intera cartella per mancato riconoscimento dei versamenti eseguiti, irrogazione di sanzioni non dovute e iscrizione a ruolo di interessi non maturati. La difesa della società ha rappresentato di aver versato complessivamente € 342.369,80 tra versamenti in esecuzione di rateizzazione e successivi versamenti spontanei, a fronte di un debito IVA originario di € 309.055,16, evidenziando, quindi, versamenti in eccedenza per euro di € 33.314,67. La difesa ha, inoltre, sottolineato che, a partire dalla sesta rata, il piano di rateizzazione era stato riproporzionato ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 41/2021, in regime di definizione agevolata.
Con un secondo motivo, in via subordinata, la difesa di parte ricorrente ha eccepito la parziale invalidità della cartella per mancato riconoscimento dei versamenti spontanei e per errato calcolo di sanzioni e interessi.
Ha sostenuto che, anche qualora non si ritenesse fondata l'eccezione principale, le imposte iscritte a ruolo dovrebbero essere annullate e le sanzioni e gli interessi ricalcolati in proporzione ai versamenti effettuati, tenendo conto della data di estinzione del debito IVA.
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso proposto da Istituto di Società_1 s.r.l..
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la cartella impugnata era stata emessa correttamente a seguito della decadenza dalla rateizzazione della comunicazione di irregolarità n.
365062025, per omesso pagamento delle rate dalla n. 10 e successive. La resistente ha inoltre evidenziato che i versamenti spontanei effettuati dalla società erano stati regolarmente abbinati alla dichiarazione IVA annuale e che, a seguito dell'istanza in autotutela del 07/05/2025, l'Ufficio aveva sgravato le somme versate con i codici tributo 6008, 6010, 6007, 6013 e 6012. Tuttavia, per i codici 6009 e 6011 non risultavano abbinati versamenti, e pertanto le somme residue erano rimaste iscritte a ruolo.
Con riguardo al secondo motivo, ha sostenuto che le sanzioni e gli interessi richiesti dovevano considerarsi dovuti in quanto i versamenti indicati come 'spontanei' (dopo la decadenza dalla rateizzazione) erano stati effettuati tardivamente, ossia dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità, e quindi non potevano beneficiare della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 41/2021.
In conclusione, l'Agenzia ha chiesto la parziale cessazione della materia del contendere per le somme già sgravate e la conferma della debenza delle somme residue, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
§§§§§
La difesa della ricorrente ha depositato ulteriori memorie con le quali ha ribadito che, a fronte di un debito
IVA complessivo di € 309.055,16, la società aveva versato la somma di € 342.369,80, superiore al dovuto. Ha, quindi, sostenuto che l'errata indicazione dei codici tributo nei modelli F24 non aveva comportato alcun danno erariale, poiché l'imposta era stata comunque versata integralmente. Pertanto, la pretesa tributaria residua doveva considerarsi infondata.
Più specificamente, con riguardo alla mancata considerazione dei versamenti relativi ai codici tributo 6009
e 6011, la difesa della ricorrente ha evidenziato che l'Ufficio aveva riconosciuto l'eccedenza versata, abbinandola alla dichiarazione IVA annuale, generando un credito per la società. Tuttavia, ha sottolineato che tale credito non poteva giustificare l'iscrizione a ruolo delle stesse somme, poiché ciò avrebbe comportato una duplicazione del debito e una violazione dei principi di leale collaborazione e tutela patrimoniale sanciti dalla Legge 212/2000.
In merito agli interessi, la difesa ha contestato la loro quantificazione, ritenendola illegittima, poiché calcolata fino alla data di notifica della cartella (28/03/2025), nonostante il debito IVA fosse stato estinto nel 2023. Ha chiesto la rideterminazione degli interessi in base alla data effettiva di versamento.
Infine, è stata richiesta la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite, evidenziando che la adozione di provvedimento di sgravio parziale era avvenuta solo informalmente e non era mai stata comunicata ufficialmente, nonostante i numerosi solleciti rimasti inevasi;
tale situazione aveva determinato la necessità di depositare il ricorso.
§§§§§
All'udienza del 10 ottobre 2025 le parti concludevano come da verbale ed il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Quanto al merito, è incontestato che, a fronte di una originaria rateizzazione, adempiuta fino alla nona rata, la società odierna ricorrente aveva effettuato pagamenti 'spontanei' utilizzando modelli F24 onde procedere alla estinzione del debito.
Dall'esame dei modelli F24 prodotti agli atti risulta, anzitutto, che la società aveva operato pagamenti chiaramente imputati a codici tributo IVA ordinari (6007, 6008, 6010, 6012, 6013), che si riferiscono esclusivamente alla sorte capitale dell'imposta.
Ancora, dalla comunicazione di irregolarità, i cui dati sono riepilogati alla pagina 3 delle controdeduzioni della Agenzia, risulta che l'IVA dovuta per l'anno 2019, per sorte capitale, ammontava ad euro 309.055,16
(escluse sanzioni ed interessi).
La cartella esattoriale riporta un debito complessivo di €275.270,22, comprensivo di sanzioni e interessi;
segnatamente:
Imposta IVA residua: € 173.705,95
Interessi: €37.835,45
Sanzioni pecuniarie: €63.728,82
Il debito per IVA, per sorte capitale, riferito a 7 codici tributo 010I risulta così quantificato 4 - 27.865,04
5 - 28.178,63
6 - 31.264,40
7 - 32.442,16
e, quindi, come detto, pari a complessivi euro 173.705,95.
Ora, posto che è pacifico inter partes e, peraltro, documentalmente provato che:
1) il complessivo debito a titolo di IVA per sorte capitale come da dichiarazione di irregolarità del 02.09.2021 era pari ad euro 309.055,16;
2) a seguito di rateizzazione la società aveva pagato le prime 9 rate e versato, a titolo di sorte capitale per IVA, la complessiva somma di euro 139.074,87;
3) dopo la decadenza per interruzione nel pagamento delle rate, la società aveva effettuato versamenti
'spontanei' a titolo di sorte capitale per complessivi euro 203.294,06;
le somme complessivamente versate dalla società a titolo di sorte capitale per IVA ammontano ad euro
342.368,93 (somma degli importi sopra indicati sub 2 e sub 3).
Pertanto, può senz'altro affermarsi che il debito per sorte capitale di euro 309.055,16 è stato integralmente pagato dalla società con versamenti a titolo di sorte capitale di euro 342.368,93.
La resistente Agenzia, pur dando atto dei pagamenti effettuati dalla società a titolo di sorte capitale, ha sostenuto di non potere operare lo sgravio per l'intero importo indicato nella cartella impugnata a titolo di
IVA per sorte capitale in quanto nei modelli F24 i codici tributo erano solo 5 (nn.6007, 6008, 6010, 6012,
6013) dei 7 complessivi e, quindi, le imputazioni erano state operate con stretto riferimento ai codici in questione, rimanendo, quindi, non pagato per l'Ente impositore il debito di cui ai due codici tributo (nn.6009
e 6011).
L'assunto della resistente Agenzia non può essere condiviso.
Secondo la interpretazione consolidata della Suprema Corte, condivisa da questo Collegio, l'errata indicazione del codice tributo nel modello F24 costituisce mero errore materiale, emendabile anche in sede contenziosa.
Più specificamente, proprio in ipotesi di errata compilazione di modello F24, la Corte (Cass. civ., sez. V, 22 ottobre 2024 n.27332) ha avuto modo di affermare che '…la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Tale conclusione riposa sul principio secondo cui le dichiarazioni del contribuente ai fini fiscali non hanno natura di atto negoziale e dispositivo, ma recano una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti (Cass. Sez. V, 2 dicembre 2022, n. 35577; Cass. Sez. V, 30 luglio 2018, n. 20119; Cass. Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378;
Cass. Sez. U., 25 ottobre 2002, n. 15063)'.
Coniugando i superiori principi alla situazione relativa alla società ricorrente ed ai versamenti effettuati con modelli F24, appare palese – e d'altra parte la resistente Agenzia non ha operato contestazioni di merito sul punto – che la parte aveva inteso procedere, dopo la decadenza, alla estinzione del debito per sorte capitale all'evidente scopo non solo, ovviamente, di estinguere il debito per sorte capitale ma anche per interrompere la esposizione al pagamento di somme a titolo di interessi per ritardato pagamento.
Pertanto, posto che è pacifico che la società abbia versato somme che coprono integralmente il debito per sorte capitale per IVA anno 2019, la pretesa di pagamenti per sorte capitale a titolo di IVA 2019 di cui alla cartella impugnata deve considerarsi illegittima non solo per le somme 'sgravate' (quelle di cui ai 5 codici tributi abbinati sulla base dei modelli F24, indicate ai nn. 1, 6, 11, 16 e 31 della descrizione in cartella) ma anche per quelle, ulteriori, degli altri 2 codici tributo erroneamente non indicati in sede di compilazione dei modelli F24 (nn. 21 e 26 della descrizione in cartella) ma all'evidenza inclusi nelle somme corrispondenti ad importi ben superiori al totale dei 5 codici tributo indicati.
Il primo motivo risulta, quindi, parzialmente fondato risultando non più sussistente il debito per sorte capitale per IVA anno 2019 (o per intervenuto sgravio o per intervenuto pagamento con indicazioni errate nella compilazione del modello F24, come sopra esposto. Persiste, nei termini di cui si dirà con riguardo al secondo motivo, il debito per interessi e sanzioni.
Chiaramente, come evidenziato dalla ricorrente e come risulta dalla quantificazione delle somme, risultano gli importi versati in eccedenza rispetto al complessivo debito per sorte capitale per IVA;
tale credito sarà gestito secondo le modalità di imputazione e nelle sedi competenti
§§§§§
Anche il secondo motivo è fondato.
La cartella comprende interessi e sanzioni sul presupposto che il debito per sorte capitale, fino alla emissione della cartella, non fosse stato onorato.
Il presupposto, secondo quanto emerso, è errato e ciò sia con riferimento alle 5 'poste' corrispondenti al debito IVA oggetto di sgravio (nn. 1, 6, 11, 16 e 31 della descrizione in cartella), sia con riferimento alle altre
2 'poste' (nn. 21 e 26 della descrizione in cartella) che, secondo quanto sopra esposto con riguardo al primo motivo di impugnazione, devono considerarsi come debito per sorte capitale estinto con i versamenti operati mediante i 5 modelli F24 in atti.
Pertanto, ferma restando la permanenza del debito per sanzioni correlate al ritardato pagamento, gli interessi devono essere ricalcolati tenendo conto delle date in cui sono stati effettuati i versamenti in estinzione della sorte capitale, i quali hanno determinato l'interruzione del decorso degli interessi.
§§§§§
Tenuto conto dell'esito del giudizio, della sussistenza delle ragioni che hanno giustificato lo 'sgravio' già in epoca antecedente alla formalizzazione del ricorso e, in concreto, della ritenuta insussistenza di parte molto consistente del debito portato dalla cartella, sussistono giustificati motivi per compensare per metà le spese processuali mentre vanno poste a carico della resistente per la restante metà, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al debito per sorte capitale IVA 2019 pari ad euro
114.262,92 oggetto di sgravio (nn. 1, 6, 11, 16 e 31 della descrizione in cartella);
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella limitatamente al debito per sorte capitale IVA 2019 pari ad euro 59.443,03 (nn. 21 e 26 della descrizione in cartella) e dispone rideterminarsi gli interessi interrompendone il decorso fino ai versamenti per sorte capitale. - Rigetta per il resto.
Condanna la resistente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in misura della metà in favore della ricorrente, che liquida in euro 4.000,00 oltre iva e rimborso forfetario spese generali, compensandole per la restante metà.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
AN LO CO RA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - 13.519,31
2 - 13.847,55
3 - 26.588,86
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 10/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
UC NC, Presidente
CARIOLO GIOVANNI, Relatore
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3916/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250013301364000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3332/2025 depositato il 21/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: i difensori insistono in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste per il rigetto e la condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Istituto di Società_1 s.r.l. ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320250013301364000, relativa al tributo IVA per l'anno d'imposta 2019, per un importo complessivo di
€ 275.276,10, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'invalidità dell'intera cartella per mancato riconoscimento dei versamenti eseguiti, irrogazione di sanzioni non dovute e iscrizione a ruolo di interessi non maturati. La difesa della società ha rappresentato di aver versato complessivamente € 342.369,80 tra versamenti in esecuzione di rateizzazione e successivi versamenti spontanei, a fronte di un debito IVA originario di € 309.055,16, evidenziando, quindi, versamenti in eccedenza per euro di € 33.314,67. La difesa ha, inoltre, sottolineato che, a partire dalla sesta rata, il piano di rateizzazione era stato riproporzionato ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 41/2021, in regime di definizione agevolata.
Con un secondo motivo, in via subordinata, la difesa di parte ricorrente ha eccepito la parziale invalidità della cartella per mancato riconoscimento dei versamenti spontanei e per errato calcolo di sanzioni e interessi.
Ha sostenuto che, anche qualora non si ritenesse fondata l'eccezione principale, le imposte iscritte a ruolo dovrebbero essere annullate e le sanzioni e gli interessi ricalcolati in proporzione ai versamenti effettuati, tenendo conto della data di estinzione del debito IVA.
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso proposto da Istituto di Società_1 s.r.l..
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che la cartella impugnata era stata emessa correttamente a seguito della decadenza dalla rateizzazione della comunicazione di irregolarità n.
365062025, per omesso pagamento delle rate dalla n. 10 e successive. La resistente ha inoltre evidenziato che i versamenti spontanei effettuati dalla società erano stati regolarmente abbinati alla dichiarazione IVA annuale e che, a seguito dell'istanza in autotutela del 07/05/2025, l'Ufficio aveva sgravato le somme versate con i codici tributo 6008, 6010, 6007, 6013 e 6012. Tuttavia, per i codici 6009 e 6011 non risultavano abbinati versamenti, e pertanto le somme residue erano rimaste iscritte a ruolo.
Con riguardo al secondo motivo, ha sostenuto che le sanzioni e gli interessi richiesti dovevano considerarsi dovuti in quanto i versamenti indicati come 'spontanei' (dopo la decadenza dalla rateizzazione) erano stati effettuati tardivamente, ossia dopo la ricezione della comunicazione di irregolarità, e quindi non potevano beneficiare della definizione agevolata prevista dal D.L. n. 41/2021.
In conclusione, l'Agenzia ha chiesto la parziale cessazione della materia del contendere per le somme già sgravate e la conferma della debenza delle somme residue, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.
§§§§§
La difesa della ricorrente ha depositato ulteriori memorie con le quali ha ribadito che, a fronte di un debito
IVA complessivo di € 309.055,16, la società aveva versato la somma di € 342.369,80, superiore al dovuto. Ha, quindi, sostenuto che l'errata indicazione dei codici tributo nei modelli F24 non aveva comportato alcun danno erariale, poiché l'imposta era stata comunque versata integralmente. Pertanto, la pretesa tributaria residua doveva considerarsi infondata.
Più specificamente, con riguardo alla mancata considerazione dei versamenti relativi ai codici tributo 6009
e 6011, la difesa della ricorrente ha evidenziato che l'Ufficio aveva riconosciuto l'eccedenza versata, abbinandola alla dichiarazione IVA annuale, generando un credito per la società. Tuttavia, ha sottolineato che tale credito non poteva giustificare l'iscrizione a ruolo delle stesse somme, poiché ciò avrebbe comportato una duplicazione del debito e una violazione dei principi di leale collaborazione e tutela patrimoniale sanciti dalla Legge 212/2000.
In merito agli interessi, la difesa ha contestato la loro quantificazione, ritenendola illegittima, poiché calcolata fino alla data di notifica della cartella (28/03/2025), nonostante il debito IVA fosse stato estinto nel 2023. Ha chiesto la rideterminazione degli interessi in base alla data effettiva di versamento.
Infine, è stata richiesta la condanna dell'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di lite, evidenziando che la adozione di provvedimento di sgravio parziale era avvenuta solo informalmente e non era mai stata comunicata ufficialmente, nonostante i numerosi solleciti rimasti inevasi;
tale situazione aveva determinato la necessità di depositare il ricorso.
§§§§§
All'udienza del 10 ottobre 2025 le parti concludevano come da verbale ed il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini.
§§§§§
Quanto al merito, è incontestato che, a fronte di una originaria rateizzazione, adempiuta fino alla nona rata, la società odierna ricorrente aveva effettuato pagamenti 'spontanei' utilizzando modelli F24 onde procedere alla estinzione del debito.
Dall'esame dei modelli F24 prodotti agli atti risulta, anzitutto, che la società aveva operato pagamenti chiaramente imputati a codici tributo IVA ordinari (6007, 6008, 6010, 6012, 6013), che si riferiscono esclusivamente alla sorte capitale dell'imposta.
Ancora, dalla comunicazione di irregolarità, i cui dati sono riepilogati alla pagina 3 delle controdeduzioni della Agenzia, risulta che l'IVA dovuta per l'anno 2019, per sorte capitale, ammontava ad euro 309.055,16
(escluse sanzioni ed interessi).
La cartella esattoriale riporta un debito complessivo di €275.270,22, comprensivo di sanzioni e interessi;
segnatamente:
Imposta IVA residua: € 173.705,95
Interessi: €37.835,45
Sanzioni pecuniarie: €63.728,82
Il debito per IVA, per sorte capitale, riferito a 7 codici tributo 010I risulta così quantificato 4 - 27.865,04
5 - 28.178,63
6 - 31.264,40
7 - 32.442,16
e, quindi, come detto, pari a complessivi euro 173.705,95.
Ora, posto che è pacifico inter partes e, peraltro, documentalmente provato che:
1) il complessivo debito a titolo di IVA per sorte capitale come da dichiarazione di irregolarità del 02.09.2021 era pari ad euro 309.055,16;
2) a seguito di rateizzazione la società aveva pagato le prime 9 rate e versato, a titolo di sorte capitale per IVA, la complessiva somma di euro 139.074,87;
3) dopo la decadenza per interruzione nel pagamento delle rate, la società aveva effettuato versamenti
'spontanei' a titolo di sorte capitale per complessivi euro 203.294,06;
le somme complessivamente versate dalla società a titolo di sorte capitale per IVA ammontano ad euro
342.368,93 (somma degli importi sopra indicati sub 2 e sub 3).
Pertanto, può senz'altro affermarsi che il debito per sorte capitale di euro 309.055,16 è stato integralmente pagato dalla società con versamenti a titolo di sorte capitale di euro 342.368,93.
La resistente Agenzia, pur dando atto dei pagamenti effettuati dalla società a titolo di sorte capitale, ha sostenuto di non potere operare lo sgravio per l'intero importo indicato nella cartella impugnata a titolo di
IVA per sorte capitale in quanto nei modelli F24 i codici tributo erano solo 5 (nn.6007, 6008, 6010, 6012,
6013) dei 7 complessivi e, quindi, le imputazioni erano state operate con stretto riferimento ai codici in questione, rimanendo, quindi, non pagato per l'Ente impositore il debito di cui ai due codici tributo (nn.6009
e 6011).
L'assunto della resistente Agenzia non può essere condiviso.
Secondo la interpretazione consolidata della Suprema Corte, condivisa da questo Collegio, l'errata indicazione del codice tributo nel modello F24 costituisce mero errore materiale, emendabile anche in sede contenziosa.
Più specificamente, proprio in ipotesi di errata compilazione di modello F24, la Corte (Cass. civ., sez. V, 22 ottobre 2024 n.27332) ha avuto modo di affermare che '…la dichiarazione del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante a oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Tale conclusione riposa sul principio secondo cui le dichiarazioni del contribuente ai fini fiscali non hanno natura di atto negoziale e dispositivo, ma recano una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti (Cass. Sez. V, 2 dicembre 2022, n. 35577; Cass. Sez. V, 30 luglio 2018, n. 20119; Cass. Sez. U., 30 giugno 2016, n. 13378;
Cass. Sez. U., 25 ottobre 2002, n. 15063)'.
Coniugando i superiori principi alla situazione relativa alla società ricorrente ed ai versamenti effettuati con modelli F24, appare palese – e d'altra parte la resistente Agenzia non ha operato contestazioni di merito sul punto – che la parte aveva inteso procedere, dopo la decadenza, alla estinzione del debito per sorte capitale all'evidente scopo non solo, ovviamente, di estinguere il debito per sorte capitale ma anche per interrompere la esposizione al pagamento di somme a titolo di interessi per ritardato pagamento.
Pertanto, posto che è pacifico che la società abbia versato somme che coprono integralmente il debito per sorte capitale per IVA anno 2019, la pretesa di pagamenti per sorte capitale a titolo di IVA 2019 di cui alla cartella impugnata deve considerarsi illegittima non solo per le somme 'sgravate' (quelle di cui ai 5 codici tributi abbinati sulla base dei modelli F24, indicate ai nn. 1, 6, 11, 16 e 31 della descrizione in cartella) ma anche per quelle, ulteriori, degli altri 2 codici tributo erroneamente non indicati in sede di compilazione dei modelli F24 (nn. 21 e 26 della descrizione in cartella) ma all'evidenza inclusi nelle somme corrispondenti ad importi ben superiori al totale dei 5 codici tributo indicati.
Il primo motivo risulta, quindi, parzialmente fondato risultando non più sussistente il debito per sorte capitale per IVA anno 2019 (o per intervenuto sgravio o per intervenuto pagamento con indicazioni errate nella compilazione del modello F24, come sopra esposto. Persiste, nei termini di cui si dirà con riguardo al secondo motivo, il debito per interessi e sanzioni.
Chiaramente, come evidenziato dalla ricorrente e come risulta dalla quantificazione delle somme, risultano gli importi versati in eccedenza rispetto al complessivo debito per sorte capitale per IVA;
tale credito sarà gestito secondo le modalità di imputazione e nelle sedi competenti
§§§§§
Anche il secondo motivo è fondato.
La cartella comprende interessi e sanzioni sul presupposto che il debito per sorte capitale, fino alla emissione della cartella, non fosse stato onorato.
Il presupposto, secondo quanto emerso, è errato e ciò sia con riferimento alle 5 'poste' corrispondenti al debito IVA oggetto di sgravio (nn. 1, 6, 11, 16 e 31 della descrizione in cartella), sia con riferimento alle altre
2 'poste' (nn. 21 e 26 della descrizione in cartella) che, secondo quanto sopra esposto con riguardo al primo motivo di impugnazione, devono considerarsi come debito per sorte capitale estinto con i versamenti operati mediante i 5 modelli F24 in atti.
Pertanto, ferma restando la permanenza del debito per sanzioni correlate al ritardato pagamento, gli interessi devono essere ricalcolati tenendo conto delle date in cui sono stati effettuati i versamenti in estinzione della sorte capitale, i quali hanno determinato l'interruzione del decorso degli interessi.
§§§§§
Tenuto conto dell'esito del giudizio, della sussistenza delle ragioni che hanno giustificato lo 'sgravio' già in epoca antecedente alla formalizzazione del ricorso e, in concreto, della ritenuta insussistenza di parte molto consistente del debito portato dalla cartella, sussistono giustificati motivi per compensare per metà le spese processuali mentre vanno poste a carico della resistente per la restante metà, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania
- dichiara cessata la materia del contendere con riguardo al debito per sorte capitale IVA 2019 pari ad euro
114.262,92 oggetto di sgravio (nn. 1, 6, 11, 16 e 31 della descrizione in cartella);
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla la cartella limitatamente al debito per sorte capitale IVA 2019 pari ad euro 59.443,03 (nn. 21 e 26 della descrizione in cartella) e dispone rideterminarsi gli interessi interrompendone il decorso fino ai versamenti per sorte capitale. - Rigetta per il resto.
Condanna la resistente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in misura della metà in favore della ricorrente, che liquida in euro 4.000,00 oltre iva e rimborso forfetario spese generali, compensandole per la restante metà.
Catania, 10 ottobre 2025.
IL GIUDICE est. IL PRESIDENTE
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