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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/07/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ultimo comma, nella causa iscritta al n. 11715/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla via Cassiodoro n. 1/A Parte_1 P.IVA_1
ROMA presso lo studio dell'Avv. MAZZOCCHI VLADIMIRO (c.f.: dal C.F._1 quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA I° MAGGIO 86/C Controparte_1 P.IVA_2
40026 IMOLA presso lo studio dell'Avv. GRANDI WANESSA (c.f.: ) C.F._2 dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, previa ogni necessaria declaratoria, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, dichia- rare nulli, inefficace, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2042/2024 emesso in data 06.06.2024 all'esito del procedimento monitorio n. R.G. 7346/2024;
- in via principale e nel merito, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti della il decreto in- Parte_1 giuntivo n. 2042/2024 emesso in data 06.06.2024 all'esito del procedimento monitorio n. R.G.
7346/2024 dichiarando l'inesistenza del credito vantato dalla nei confronti Controparte_1 della Parte_1
- in via subordinata, condannare la al pagamento della minor somma che Parte_1 dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria.
1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore il quale si dichiara antistatario.
In via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc..
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Adversis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE: respingere le eccezioni preliminari di controparte, per le ragioni indica- te in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della competen- za del Tribunale di Bologna;
IN VIA PRELIMINARE: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
2042/2024 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna in data 06.06.2024 , rubricato con RG.
7346/2024, in quanto l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione;
VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 2042/2024 rubricata con rg. 7346/2024, emesso in data 06.06.2024 dal Tribunale di Bologna.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le doglianze avversarie do- vessero per qualsiasi ragione essere ritenute anche solo in parte fondate, ridurre la pretesa creditoria avanzata dalla società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_1 sede monitoria alla minor somma che dovesse comunque risultare fondata in sede istruttoria o esse- re ritenuta equa di giustizia;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, e compensi professionali del monitorio e del presente giudi- zio, oltre accessori di legge ( IVA e Cpa) ed al rimborso forfettario delle spese generali 15% .
In via istruttoria:
Si chiede che siano sentiti i seguenti testimoni sui capitoli di prova per la parte opposta:
, residente a [...]( sul cap 1 e 2 -3.4. ) Tes_1
residente a [...], (Gr) Vicolo della Battaglia n. 19 ( sul cap. 2-3-4) Tes_2
, residente a [...] ( sul cap. 2 -3-4) Testimone_3
residente a [...](Gr) . ( sul cap. 2-3-4-) Testimone_4
Sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che gli accordi sottoscritti in data 25.03.2022 , ( doc. 1 del fascicolo monitorio di cui si chiede di esibire a conferma al teste) nel contratto tra e ( oggi Controparte_1 Controparte_2
sono stati oggetto di trattative e concordati tra le parti ? Parte_2
2
2) Descriva il teste come fu consegnato il terreno da lavorare da parte della oggi Controparte_2 [...] alla Parte_2 Controparte_1
3) La oggi ha contestato i lavori eseguiti dalla Controparte_2 Parte_2 Parte_3
[.
?
4) La oggi ha contestato alla dei ritardi Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 nelle esecuzione dei lavori commissionati ?
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano integralmente gli atti ed i documenti di causa.
2. La presente controversia trova il suo fondamento nel decreto ingiuntivo n. 2042/2024 - Rg.
7346/2024, emesso dal Tribunale di Bologna il 6 giugno 2024 in favore della società Parte_4
e nei confronti di ( già ) per il pagamento
[...] Parte_1 Controparte_2 dell'importo capitale di € 12.963,28, oltre competenze del monitorio e accessori di legge, a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in favore dell'opponente, oggetto del contratto intercorso tra le parti in data 25 marzo 2022, riportate nelle fatture allegate al ricorso monitorio ( docc. 1, 2 e 3 fasc. monitorio). .
3. ha proposto opposizione al predetto decreto, eccependo, in via prelimi- Parte_1 nare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma. Nel merito, pur non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio e l'esecuzione da parte dell'opposta delle prestazioni di cui ha chiesto il pagamento, ha eccepito l'infondatezza della pre- tesa creditoria avanzata da a fronte della inidoneità delle fatture allegate al ricorso Controparte_1 monitorio a provare il credito e della mancata dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei lavori;
l' errata quantificazione dell'IVA al 22% anziché al 10% ed alla conseguente non debenza della somma pretesa a titolo di integrazione del debito per IVA per € 1.718,88, indicata nelle note di de- bito allegate al ricorso monitorio (docc. 5 e 5 fasc. monitorio); l'inadempimento della convenuta.
L'opponente, pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di condanna svolta nei suoi confronti.
4. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società Controparte_1 la quale ha contestato le avverse eccezioni, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
5. La causa è stata istruita con produzione documentale.
***
6. La causa risulta adeguatamente istruita con produzione documentale e si reputa matura per la de- cisione.
Va innanzitutto confermata in questa sede la decisione di non accogliere le istanze istruttorie formu-
3
late dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, per le ragioni esposte nell'ordinanza del 16 aprile 2025 il cui contenuto si richia- ma integralmente.
7. L'opposizione è infondata e va rigettata.
8. Preliminarmente si rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte oppo- nente per i motivi già esposti nell'ordinanza del 16 aprile 2025, il cui contenuto si richiama. Sussi- ste, infatti, la competenza dell'adito Tribunale ai sensi degli artt. 1182, comma terzo, c.c. e 20
c.p.c., tenuto conto del fatto che il corrispettivo dei lavori commissionati alla parte opposta risulta essere stato oggetto di uno specifico accordo tra le parti, della natura pecuniaria dell'obbligazione dedotta in giudizio, della liquidità del credito vantato dall'attrice e della sede legale della società creditrice ( Imola- BO).
Infatti, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis” previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cass. civ. Sez. VI Ordi- nanza, 17.05.2011, n. 10837. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. III, Ord., 21.05.2010, n. 12455;
Cass. civ. Sez. III, Ord., 13.04.2005, n. 7674; Cass. Civ. Sez. III, 14.10.2005 n. 19958; Trib. Trevi- so Sez. II, 26.01.2015; Trib. Genova Sez. I, 11.12.2013).
Detto orientamento si fonda sulla circostanza che la competenza si determina, ai sensi dell'art. 10
c.p.c., dal contenuto della domanda e, con particolare riferimento alle cause relative a somme di de- naro, in virtù dell'art. 14 comma 1 c.p.c., sulla base della somma indicata dall'attore.
Pertanto, le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, siccome quantificata nella domanda introduttiva del giudizio dall'attore, rientrano nella previsione del terzo comma dell'art. 1182 c.c., mentre il diverso e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito (Cfr. Cass. Civ., 27.01.1998 n. 789; Cass. Civ., 5.03.1999 n. 1877).
Sicché il giudice, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, non deve preliminarmen- te valutare le contestazioni in ordine al rapporto in essere o compiere la necessaria indagine sul quantum, essendo questioni devolute alla fase di merito - e da confutare, pertanto, nel prosieguo del giudizio - non idonee a determinare la competenza per territorio, considerato che per la determina- zione della stessa si deve tenere necessariamente conto dei fatti prospettati da parte attrice.
9. Quanto al merito della causa, si osserva quanto segue.
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9.1. In primo luogo, si reputa infondata l'eccezione con cui parte opponente contesta sostanzialmen- te l'efficacia probatoria delle fatture allegate al ricorso monitorio, ritenuta insufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e la sua corretta esecuzione da parte della società opposta, posto che parte opposta, secondo i principi generali in tema di onere probato- rio, ha fornito piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
9.2. Invero, è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si confi- gura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero ( come nel caso di specie) per l'adempimento de- ve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottri- na e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento .
Tale regola generale deve essere integrata dai seguenti rilievi: in caso di presenza di un termine, il creditore deve provarne la scadenza;
inoltre, se il creditore domanda il pagamento di una somma de- terminata, spetta a lui provare l'ammontare del credito.
9.3. Secondo la regola generale sopra indicata, quindi, era onere della parte opposta, attrice in senso sostanziale, dimostrare non solo l'esistenza del titolo posto alla base della propria domanda, ma an- che l'ammontare del credito.
9.4. Tale prova è stata raggiunta, avendo l'opposta sin dalla fase monitoria prodotto il contratto in- tercorso tra le parti ( preventivo della convenuta sottoscritto per accettazione dall'attrice, che indica specificatamente tutte le operazioni che doveva eseguire ed il relativo prezzo), Controparte_1 nonché le fatture dettagliate contenenti l'esatta indicazione voce per voce delle attività svolte.
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Nessun dubbio, quindi, circa la fonte del credito azionato in via monitoria dall'opposta.
10. Inoltre, priva di pregio si reputa la contestazione dell'attrice opponente relativa alla mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura n. 45/2022 allegata al ricorso monitorio, atteso che l'opposta ha fornito prova del titolo fonte del credito dalla stessa azio- nato, producendo il contratto stipulato con la controparte, nonché prova della trasmissione della fat- tura e dei solleciti di pagamento all'opponente (doc. 6 fasc. monitorio), che non risulta avere mai sollevato, prima della notifica del decreto ingiuntivo, contestazioni circa la debenza del credito por- tato dalla fattura emessa dalla controparte. Peraltro, si evidenzia che l'opponente sostanzialmente ha riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con l'opposta e l'esecuzione da parte di quest'ultima delle prestazioni di cui chiede il pagamento, contestando solo genericamente l'inadempimento della convenuta.
10.1. Come noto, è ritenuto sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo la mera produzione della fattura, anche indipendentemente dalla presentazione dell'estratto autentico delle scritture
(Cfr.: altresi', Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
9685 del 24/07/2000; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6879 del 23/07/1994; Cass. civ., sez. 2, Senten- za n. 3261 del 08/06/1979; Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 771 del 21/03/1970).
10.2. Inoltre, è opportuno evidenziare che, quanto alla fattura, essa è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cfr. Cass. civ. n. 5915 del 2011).
10.3. Tuttavia, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, l'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce o alla prestazione di servizi o di lavori, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato senza che il principio possa trovar deroga nei rapporti tra imprenditori
(cfr. Cass. Civ. n. 771 del 1982; vedi in senso conforme Cass. Civ. n. 8664 del 2001; Cass. Civ. n.
8126 del 2004).
10.4. Diverso discorso è a farsi laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato;
in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti tra le parti, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni oggetto del titolo eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (v. Cass. Civ. n. 23499 del
2004; Cass. Civ. Ord. n. 5915 del 2011).
10.5. A ben vedere, nel caso di specie, la stessa parte opponente non ha mai contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, così come descritto sin dal ricorso monitorio, bensì ha dedotto, peraltro genericamente, l'inadempimento da parte della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto
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del 25 marzo 2022, senza, tuttavia, allegare in maniera specifica quali sarebbero state le prestazio- ni rimaste inadempiute ed i termini per la loro esecuzione e dimostrare la riferibilità delle presta- zioni asseritamente svolte dal terzo a quelle indicate nel contratto intercorso tra Controparte_3 le parti in data 25 marzo 2022, per il cui pagamento parte opposta ha agito in via monitoria.
Invero, la società attrice ha affermato genericamente che l' inadempimento sarebbe consistito nel
“forte ritardo per l'impianto del vigneto”, senza allegare e dimostrare le specifiche circostanze di fatto poste a fondamento della suddetta eccezione. In particolare, nulla è stato dedotto circa quali filari sarebbero stati piantati in ritardo, la misura del ritardo ed il tempo dell'effettivo impianto dei filari, l'incidenza negativa del ritardo sulla coltivazione, l'imputabilità del ritardo alla convenuta, anche tenuto conto della contestazione sul punto articolata dalla convenuta che ha riferito il ritardo alla mancata preparazione del terreno da parte dell'attrice.
.Ancora, prive di rilievo sono le allegazioni relative all'intervento di un'impresa terza (di tale
[...]
) per far fronte ai lavori non svolti dalla convenuta, posto che nella fattura riferibile Controparte_4 al terzo prodotta da parte attrice sono inseriti lavori che non erano ricompresi tra le prestazioni che dovevano essere eseguite da Controparte_1
Inoltre, alcun rilievo al fine di dimostrare l'asserito inadempimento della convenuta opposta può es- sere attribuito alle dichiarazioni rese dal sig. nelle comunicazioni intercorse tramite e- Testimone_5 mail con la parte attrice, in quanto provenienti da un soggetto giuridicamente distinto dall'odierna convenuta, che pur avendo un rapporto di parentela con l'attuale legale rappresentante della conve- nuta ( ), non risulta aver assunto alcun ruolo all'interno della società convenuta. Tes_1
Ne deriva che il riconoscimento del ritardo da parte del sig. e la disponibilità da lui Testimone_5 manifestata all'attrice di pagare la fattura al sig. non sono opponibili alla conve- Controparte_3 nuta opposta, poichè provenienti da un soggetto estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
11. Tanto premesso, anche le deduzioni svolte da parte attrice in ordine all'inesatto adempimento della convenuta si reputano infondate.
11.1. Ciò considerato, occorre rammentare che secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di le- gittimità l'esercizio della eccezione di inadempimento si fonda sulla regola della buona fede ogget- tiva, per la cui valutazione è necessario accertare se “la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legitti- mato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (ex multis, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sent. n. 8760/2019).
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11.2. A fronte di ciò, si ritiene che la parte opponente non abbia raggiunto la prova del fatto che la sospensione dei pagamenti fosse causalmente collegata alla mancata realizzazione dei lavori, non risultando, in ultima analisi, che tale omissione avesse determinato una alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, inficiante l'interesse all'esecuzione della prestazione e tale da legitti- mare una simile condotta sospensiva.
12. Infondata si reputa, poi, l'ulteriore eccezione sollevata dalla parte opponente relativa all'errata quantificazione dell'IVA al 22% anziché al 10% ed alla conseguente non debenza della somma pretesa a titolo di integrazione del debito per IVA per € 1.718,88, indicata nelle note di debito alle- gate al ricorso monitorio (docc. 5 e 5 fasc. monitorio).
Nel contratto stipulato tra le parti, infatti, si legge che (cfr. pag. 1 doc. 1 fascicolo monitorio)
“l'esecuzione dell'opera del presente contratto è soggetta all'aliquota IVA di legge, ovvero:
[...]
- per i clienti iscritti al Registro delle Imprese Agricole (previa comunicazione del co- CP_5 dice REA) manodopera manuale IVA 22% - manodopera meccanizzata (ovvero eseguita con mac- chinari agricoli) IVA 10%”.
Le voci riportate nelle fatture fanno tutte riferimento ad opere sostanzialmente manuali che, seppur effettuate avvalendosi dell'ausilio di macchinari, non risultano riconducibili ad alcun ciclo produt- tivo, trattandosi di mezzi che necessitano della supervisione e dell'operato dell'uomo per funziona- re, aiutando l'operatore nell'esecuzione delle attività agricole, senza sostituirlo.
Per tale ragione a tali lavorazioni l'iva applicabile è pari al 22%. Peraltro, non risulta che la società opponente abbia mai comunicato all'opposta di essere iscritta nel registro delle imprese agricole , come previsto in contratto. Si richiamano infine i documenti allegati alla memoria ex art. 171 ter, n.
2, c.p.c. di parte convenuta da cui si evince il versamento dell'IVA. ( doc.: h, i, l., m, n).
13. Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da ( già ) contro il decreto Parte_1 Controparte_2 ingiuntivo n. 2042/2024 - Rg. 7346/2024, emesso dal Tribunale di Bologna il 6 giugno 2024 che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell' art. 653 c.p.c;
- condanna a pagare in favore di in persona del le- Parte_1 CP_1 CP_1 gale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
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Bologna, 17 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ultimo comma, nella causa iscritta al n. 11715/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla via Cassiodoro n. 1/A Parte_1 P.IVA_1
ROMA presso lo studio dell'Avv. MAZZOCCHI VLADIMIRO (c.f.: dal C.F._1 quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTRICE OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA I° MAGGIO 86/C Controparte_1 P.IVA_2
40026 IMOLA presso lo studio dell'Avv. GRANDI WANESSA (c.f.: ) C.F._2 dalla quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via pregiudiziale e/o preliminare, previa ogni necessaria declaratoria, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale Ordinario di Roma e, per l'effetto, dichia- rare nulli, inefficace, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2042/2024 emesso in data 06.06.2024 all'esito del procedimento monitorio n. R.G. 7346/2024;
- in via principale e nel merito, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti della il decreto in- Parte_1 giuntivo n. 2042/2024 emesso in data 06.06.2024 all'esito del procedimento monitorio n. R.G.
7346/2024 dichiarando l'inesistenza del credito vantato dalla nei confronti Controparte_1 della Parte_1
- in via subordinata, condannare la al pagamento della minor somma che Parte_1 dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria.
1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore il quale si dichiara antistatario.
In via istruttoria come da memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc..
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Adversis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE: respingere le eccezioni preliminari di controparte, per le ragioni indica- te in narrativa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della competen- za del Tribunale di Bologna;
IN VIA PRELIMINARE: - concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
2042/2024 emesso dal Tribunale ordinario di Bologna in data 06.06.2024 , rubricato con RG.
7346/2024, in quanto l'opposizione avversaria non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale statuizione;
VIA PRINCIPALE: respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni sopra esposte, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 2042/2024 rubricata con rg. 7346/2024, emesso in data 06.06.2024 dal Tribunale di Bologna.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le doglianze avversarie do- vessero per qualsiasi ragione essere ritenute anche solo in parte fondate, ridurre la pretesa creditoria avanzata dalla società , in persona del legale rappresentante pro-tempore, in Controparte_1 sede monitoria alla minor somma che dovesse comunque risultare fondata in sede istruttoria o esse- re ritenuta equa di giustizia;
IN OGNI CASO con vittoria di spese, e compensi professionali del monitorio e del presente giudi- zio, oltre accessori di legge ( IVA e Cpa) ed al rimborso forfettario delle spese generali 15% .
In via istruttoria:
Si chiede che siano sentiti i seguenti testimoni sui capitoli di prova per la parte opposta:
, residente a [...]( sul cap 1 e 2 -3.4. ) Tes_1
residente a [...], (Gr) Vicolo della Battaglia n. 19 ( sul cap. 2-3-4) Tes_2
, residente a [...] ( sul cap. 2 -3-4) Testimone_3
residente a [...](Gr) . ( sul cap. 2-3-4-) Testimone_4
Sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che gli accordi sottoscritti in data 25.03.2022 , ( doc. 1 del fascicolo monitorio di cui si chiede di esibire a conferma al teste) nel contratto tra e ( oggi Controparte_1 Controparte_2
sono stati oggetto di trattative e concordati tra le parti ? Parte_2
2
2) Descriva il teste come fu consegnato il terreno da lavorare da parte della oggi Controparte_2 [...] alla Parte_2 Controparte_1
3) La oggi ha contestato i lavori eseguiti dalla Controparte_2 Parte_2 Parte_3
[.
?
4) La oggi ha contestato alla dei ritardi Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 nelle esecuzione dei lavori commissionati ?
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano integralmente gli atti ed i documenti di causa.
2. La presente controversia trova il suo fondamento nel decreto ingiuntivo n. 2042/2024 - Rg.
7346/2024, emesso dal Tribunale di Bologna il 6 giugno 2024 in favore della società Parte_4
e nei confronti di ( già ) per il pagamento
[...] Parte_1 Controparte_2 dell'importo capitale di € 12.963,28, oltre competenze del monitorio e accessori di legge, a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte in favore dell'opponente, oggetto del contratto intercorso tra le parti in data 25 marzo 2022, riportate nelle fatture allegate al ricorso monitorio ( docc. 1, 2 e 3 fasc. monitorio). .
3. ha proposto opposizione al predetto decreto, eccependo, in via prelimi- Parte_1 nare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma. Nel merito, pur non contestando l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto in giudizio e l'esecuzione da parte dell'opposta delle prestazioni di cui ha chiesto il pagamento, ha eccepito l'infondatezza della pre- tesa creditoria avanzata da a fronte della inidoneità delle fatture allegate al ricorso Controparte_1 monitorio a provare il credito e della mancata dimostrazione dell'effettiva realizzazione dei lavori;
l' errata quantificazione dell'IVA al 22% anziché al 10% ed alla conseguente non debenza della somma pretesa a titolo di integrazione del debito per IVA per € 1.718,88, indicata nelle note di de- bito allegate al ricorso monitorio (docc. 5 e 5 fasc. monitorio); l'inadempimento della convenuta.
L'opponente, pertanto, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di condanna svolta nei suoi confronti.
4. Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società Controparte_1 la quale ha contestato le avverse eccezioni, chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
5. La causa è stata istruita con produzione documentale.
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6. La causa risulta adeguatamente istruita con produzione documentale e si reputa matura per la de- cisione.
Va innanzitutto confermata in questa sede la decisione di non accogliere le istanze istruttorie formu-
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late dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, per le ragioni esposte nell'ordinanza del 16 aprile 2025 il cui contenuto si richia- ma integralmente.
7. L'opposizione è infondata e va rigettata.
8. Preliminarmente si rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte oppo- nente per i motivi già esposti nell'ordinanza del 16 aprile 2025, il cui contenuto si richiama. Sussi- ste, infatti, la competenza dell'adito Tribunale ai sensi degli artt. 1182, comma terzo, c.c. e 20
c.p.c., tenuto conto del fatto che il corrispettivo dei lavori commissionati alla parte opposta risulta essere stato oggetto di uno specifico accordo tra le parti, della natura pecuniaria dell'obbligazione dedotta in giudizio, della liquidità del credito vantato dall'attrice e della sede legale della società creditrice ( Imola- BO).
Infatti, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis” previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (cfr. Cass. civ. Sez. VI Ordi- nanza, 17.05.2011, n. 10837. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. III, Ord., 21.05.2010, n. 12455;
Cass. civ. Sez. III, Ord., 13.04.2005, n. 7674; Cass. Civ. Sez. III, 14.10.2005 n. 19958; Trib. Trevi- so Sez. II, 26.01.2015; Trib. Genova Sez. I, 11.12.2013).
Detto orientamento si fonda sulla circostanza che la competenza si determina, ai sensi dell'art. 10
c.p.c., dal contenuto della domanda e, con particolare riferimento alle cause relative a somme di de- naro, in virtù dell'art. 14 comma 1 c.p.c., sulla base della somma indicata dall'attore.
Pertanto, le obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro determinata, siccome quantificata nella domanda introduttiva del giudizio dall'attore, rientrano nella previsione del terzo comma dell'art. 1182 c.c., mentre il diverso e successivo problema della effettiva sussistenza di esse attiene al merito (Cfr. Cass. Civ., 27.01.1998 n. 789; Cass. Civ., 5.03.1999 n. 1877).
Sicché il giudice, ai fini dell'individuazione della competenza territoriale, non deve preliminarmen- te valutare le contestazioni in ordine al rapporto in essere o compiere la necessaria indagine sul quantum, essendo questioni devolute alla fase di merito - e da confutare, pertanto, nel prosieguo del giudizio - non idonee a determinare la competenza per territorio, considerato che per la determina- zione della stessa si deve tenere necessariamente conto dei fatti prospettati da parte attrice.
9. Quanto al merito della causa, si osserva quanto segue.
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9.1. In primo luogo, si reputa infondata l'eccezione con cui parte opponente contesta sostanzialmen- te l'efficacia probatoria delle fatture allegate al ricorso monitorio, ritenuta insufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e la sua corretta esecuzione da parte della società opposta, posto che parte opposta, secondo i principi generali in tema di onere probato- rio, ha fornito piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
9.2. Invero, è pacifico in giurisprudenza che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si confi- gura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero ( come nel caso di specie) per l'adempimento de- ve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vedi Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso la domanda abbia ad oggetto l'adempimento, l'orientamento pressoché unanime in dottri- na e giurisprudenza ritiene che all'attore spetti esclusivamente l'onere di provare il titolo dal quale deriva l'obbligazione. Identificato il fatto costitutivo della pretesa attorea con la fonte negoziale o legale dell'obbligazione, è onere del convenuto eccepire l'inefficacia di tali fatti, portando la prova dell'adempimento .
Tale regola generale deve essere integrata dai seguenti rilievi: in caso di presenza di un termine, il creditore deve provarne la scadenza;
inoltre, se il creditore domanda il pagamento di una somma de- terminata, spetta a lui provare l'ammontare del credito.
9.3. Secondo la regola generale sopra indicata, quindi, era onere della parte opposta, attrice in senso sostanziale, dimostrare non solo l'esistenza del titolo posto alla base della propria domanda, ma an- che l'ammontare del credito.
9.4. Tale prova è stata raggiunta, avendo l'opposta sin dalla fase monitoria prodotto il contratto in- tercorso tra le parti ( preventivo della convenuta sottoscritto per accettazione dall'attrice, che indica specificatamente tutte le operazioni che doveva eseguire ed il relativo prezzo), Controparte_1 nonché le fatture dettagliate contenenti l'esatta indicazione voce per voce delle attività svolte.
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Nessun dubbio, quindi, circa la fonte del credito azionato in via monitoria dall'opposta.
10. Inoltre, priva di pregio si reputa la contestazione dell'attrice opponente relativa alla mancata dimostrazione dell'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura n. 45/2022 allegata al ricorso monitorio, atteso che l'opposta ha fornito prova del titolo fonte del credito dalla stessa azio- nato, producendo il contratto stipulato con la controparte, nonché prova della trasmissione della fat- tura e dei solleciti di pagamento all'opponente (doc. 6 fasc. monitorio), che non risulta avere mai sollevato, prima della notifica del decreto ingiuntivo, contestazioni circa la debenza del credito por- tato dalla fattura emessa dalla controparte. Peraltro, si evidenzia che l'opponente sostanzialmente ha riconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con l'opposta e l'esecuzione da parte di quest'ultima delle prestazioni di cui chiede il pagamento, contestando solo genericamente l'inadempimento della convenuta.
10.1. Come noto, è ritenuto sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo la mera produzione della fattura, anche indipendentemente dalla presentazione dell'estratto autentico delle scritture
(Cfr.: altresi', Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
9685 del 24/07/2000; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6879 del 23/07/1994; Cass. civ., sez. 2, Senten- za n. 3261 del 08/06/1979; Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 771 del 21/03/1970).
10.2. Inoltre, è opportuno evidenziare che, quanto alla fattura, essa è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cfr. Cass. civ. n. 5915 del 2011).
10.3. Tuttavia, secondo concorde giurisprudenza di legittimità, l'emissione di fattura relativa alla fornitura di merce o alla prestazione di servizi o di lavori, in quanto atto unilaterale attinente a fatti di esecuzione di un rapporto già costituito, non è idonea a dare la prova del rapporto stesso laddove il contratto sia contestato senza che il principio possa trovar deroga nei rapporti tra imprenditori
(cfr. Cass. Civ. n. 771 del 1982; vedi in senso conforme Cass. Civ. n. 8664 del 2001; Cass. Civ. n.
8126 del 2004).
10.4. Diverso discorso è a farsi laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale non sia contestato;
in tal caso la fattura, che fa prova dei rapporti tra le parti, ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni oggetto del titolo eseguite ed al relativo ammontare anche nel giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione (v. Cass. Civ. n. 23499 del
2004; Cass. Civ. Ord. n. 5915 del 2011).
10.5. A ben vedere, nel caso di specie, la stessa parte opponente non ha mai contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, così come descritto sin dal ricorso monitorio, bensì ha dedotto, peraltro genericamente, l'inadempimento da parte della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto
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del 25 marzo 2022, senza, tuttavia, allegare in maniera specifica quali sarebbero state le prestazio- ni rimaste inadempiute ed i termini per la loro esecuzione e dimostrare la riferibilità delle presta- zioni asseritamente svolte dal terzo a quelle indicate nel contratto intercorso tra Controparte_3 le parti in data 25 marzo 2022, per il cui pagamento parte opposta ha agito in via monitoria.
Invero, la società attrice ha affermato genericamente che l' inadempimento sarebbe consistito nel
“forte ritardo per l'impianto del vigneto”, senza allegare e dimostrare le specifiche circostanze di fatto poste a fondamento della suddetta eccezione. In particolare, nulla è stato dedotto circa quali filari sarebbero stati piantati in ritardo, la misura del ritardo ed il tempo dell'effettivo impianto dei filari, l'incidenza negativa del ritardo sulla coltivazione, l'imputabilità del ritardo alla convenuta, anche tenuto conto della contestazione sul punto articolata dalla convenuta che ha riferito il ritardo alla mancata preparazione del terreno da parte dell'attrice.
.Ancora, prive di rilievo sono le allegazioni relative all'intervento di un'impresa terza (di tale
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) per far fronte ai lavori non svolti dalla convenuta, posto che nella fattura riferibile Controparte_4 al terzo prodotta da parte attrice sono inseriti lavori che non erano ricompresi tra le prestazioni che dovevano essere eseguite da Controparte_1
Inoltre, alcun rilievo al fine di dimostrare l'asserito inadempimento della convenuta opposta può es- sere attribuito alle dichiarazioni rese dal sig. nelle comunicazioni intercorse tramite e- Testimone_5 mail con la parte attrice, in quanto provenienti da un soggetto giuridicamente distinto dall'odierna convenuta, che pur avendo un rapporto di parentela con l'attuale legale rappresentante della conve- nuta ( ), non risulta aver assunto alcun ruolo all'interno della società convenuta. Tes_1
Ne deriva che il riconoscimento del ritardo da parte del sig. e la disponibilità da lui Testimone_5 manifestata all'attrice di pagare la fattura al sig. non sono opponibili alla conve- Controparte_3 nuta opposta, poichè provenienti da un soggetto estraneo al rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
11. Tanto premesso, anche le deduzioni svolte da parte attrice in ordine all'inesatto adempimento della convenuta si reputano infondate.
11.1. Ciò considerato, occorre rammentare che secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di le- gittimità l'esercizio della eccezione di inadempimento si fonda sulla regola della buona fede ogget- tiva, per la cui valutazione è necessario accertare se “la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legitti- mato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (ex multis, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sent. n. 8760/2019).
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11.2. A fronte di ciò, si ritiene che la parte opponente non abbia raggiunto la prova del fatto che la sospensione dei pagamenti fosse causalmente collegata alla mancata realizzazione dei lavori, non risultando, in ultima analisi, che tale omissione avesse determinato una alterazione dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto, inficiante l'interesse all'esecuzione della prestazione e tale da legitti- mare una simile condotta sospensiva.
12. Infondata si reputa, poi, l'ulteriore eccezione sollevata dalla parte opponente relativa all'errata quantificazione dell'IVA al 22% anziché al 10% ed alla conseguente non debenza della somma pretesa a titolo di integrazione del debito per IVA per € 1.718,88, indicata nelle note di debito alle- gate al ricorso monitorio (docc. 5 e 5 fasc. monitorio).
Nel contratto stipulato tra le parti, infatti, si legge che (cfr. pag. 1 doc. 1 fascicolo monitorio)
“l'esecuzione dell'opera del presente contratto è soggetta all'aliquota IVA di legge, ovvero:
[...]
- per i clienti iscritti al Registro delle Imprese Agricole (previa comunicazione del co- CP_5 dice REA) manodopera manuale IVA 22% - manodopera meccanizzata (ovvero eseguita con mac- chinari agricoli) IVA 10%”.
Le voci riportate nelle fatture fanno tutte riferimento ad opere sostanzialmente manuali che, seppur effettuate avvalendosi dell'ausilio di macchinari, non risultano riconducibili ad alcun ciclo produt- tivo, trattandosi di mezzi che necessitano della supervisione e dell'operato dell'uomo per funziona- re, aiutando l'operatore nell'esecuzione delle attività agricole, senza sostituirlo.
Per tale ragione a tali lavorazioni l'iva applicabile è pari al 22%. Peraltro, non risulta che la società opponente abbia mai comunicato all'opposta di essere iscritta nel registro delle imprese agricole , come previsto in contratto. Si richiamano infine i documenti allegati alla memoria ex art. 171 ter, n.
2, c.p.c. di parte convenuta da cui si evince il versamento dell'IVA. ( doc.: h, i, l., m, n).
13. Ne deriva l'infondatezza dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da ( già ) contro il decreto Parte_1 Controparte_2 ingiuntivo n. 2042/2024 - Rg. 7346/2024, emesso dal Tribunale di Bologna il 6 giugno 2024 che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell' art. 653 c.p.c;
- condanna a pagare in favore di in persona del le- Parte_1 CP_1 CP_1 gale rappresentante pro tempore, le spese processuali, che liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
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Bologna, 17 luglio 2025
La Giudice dott.ssa Pierangela Congiu
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