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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1653/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6235/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016547681 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 15.07.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 7681, in relazione alle somme richieste nella cartella di pagamento con numeri finali 5009 per Iva anno 2018, per la somma di € 4.851,38.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tale cartella, atto presupposto, la prescrizione e la decadenza, l'omessa notifica dell'avviso bonario.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica della cartella in oggetto;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica, della cartella in oggetto.
La notifica è stata effettuata in data 16.04.2022, con deposito presso la Casa Comunale, non essendo stata rinvenuta l'interessato nel suo domicilio di residenza, e con l'invio della prescritta raccomandata di avviso;
con ritiro del plico avvenuto presso l'ufficio postale in data 16.04.2022.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tale cartella, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione della stessa cartella.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della data di notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, avvenuta il 16.04.2022
e della data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 26.06.2024.
Egualmente infondati sono gli altri rilievi sollevati da parte ricorrente.
Nessun obbligo vi era, per l'Amministrazione, di porre in essere preventivamente la fase del contraddittorio endoprocedimentale né di inviare l'avviso bonario ex art. 6 dello Statuto del Contribuente, non essendovi nel nostro ordinamento alcuna norma di legge in base alla quale tale previo incombente fosse da considerarsi necessario nell' ipotesi in oggetto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di
€ 500,00 oltre Iva, Cpa e Spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6235/2024 depositato il 15/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249016547681 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 15.07.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che l'odierno ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 7681, in relazione alle somme richieste nella cartella di pagamento con numeri finali 5009 per Iva anno 2018, per la somma di € 4.851,38.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tale cartella, atto presupposto, la prescrizione e la decadenza, l'omessa notifica dell'avviso bonario.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica della cartella in oggetto;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 20.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notifica, della cartella in oggetto.
La notifica è stata effettuata in data 16.04.2022, con deposito presso la Casa Comunale, non essendo stata rinvenuta l'interessato nel suo domicilio di residenza, e con l'invio della prescritta raccomandata di avviso;
con ritiro del plico avvenuto presso l'ufficio postale in data 16.04.2022.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica di tale cartella, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione della stessa cartella.
Il ricorso deve ritenersi infondato, anche sotto il profilo della prescrizione successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della data di notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione, avvenuta il 16.04.2022
e della data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 26.06.2024.
Egualmente infondati sono gli altri rilievi sollevati da parte ricorrente.
Nessun obbligo vi era, per l'Amministrazione, di porre in essere preventivamente la fase del contraddittorio endoprocedimentale né di inviare l'avviso bonario ex art. 6 dello Statuto del Contribuente, non essendovi nel nostro ordinamento alcuna norma di legge in base alla quale tale previo incombente fosse da considerarsi necessario nell' ipotesi in oggetto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'ADER, liquidate nella somma di
€ 500,00 oltre Iva, Cpa e Spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
20.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro