Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1653
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento presupposta

    L'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, effettuata in data 16.04.2022 con deposito presso la Casa Comunale e successiva raccomandata di avviso, con ritiro del plico avvenuto presso l'ufficio postale in data 16.04.2022.

  • Inammissibile
    Prescrizione e decadenza

    Il motivo è stato considerato inammissibile nel presente giudizio, dovendo essere proposto con una tempestiva impugnazione della cartella di pagamento. La Corte ha altresì ritenuto infondato il motivo di prescrizione, considerando la data di notifica della cartella (16.04.2022) e quella dell'intimazione (26.06.2024).

  • Rigettato
    Omessa notifica avviso bonario

    La Corte ha ritenuto infondato il rilievo, escludendo l'obbligo per l'Amministrazione di porre in essere preventivamente la fase del contraddittorio endoprocedimentale o di inviare l'avviso bonario ex art. 6 dello Statuto del Contribuente, non essendovi alcuna norma di legge in base alla quale tale previo incombente fosse da considerarsi necessario nell'ipotesi in oggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 24/02/2026, n. 1653
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1653
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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