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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1251/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
GR US, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8006/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011463206 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011463206 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005507577002 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005507577002 IRAP 2008 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
Resistente/Appellato: il rappr. di AdE si riporta alle proprie deduzioni.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate OS, Ricorrente_2, difeso dal dott. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione pagamento n. 29520259011463206000, dell'importo di € 74.058,46 per IVA 2008, IRAP 2008, dolendosi, a vario titolo, della mancata notifica della cartella presupposta, deducendo altresì la prescrizione/decadenza della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate OS è rimasta intimata, mentre, in data 16.1.26, si è costituita l'Agenzia delle
Entrate, assumendo che la cartella sottesa all'intimazione era stata notificata e non impugnata, al pari di una successiva proposta di compensazione, riguardante la medesima cartella.
In data 17.2.26, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, volta a dolersi della mancanza della attestazione di conformità ex art. 25 bis D.lgs. 546/92, in relazione alla produzione documentale della controparte.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è infondato.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti documentato l'avvenuta notifica dell'unica cartella di pagamento n.
29520190005507577002, sottostante l'intimazione impugnata. Tale notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 16.12.19, con successivo inoltro della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale (c.d. C.A.D.), tramite raccomandata postale, ricevuta a mani proprie in data 22.1.20, dalla stessa ricorrente, che ebbe a sottoscrivere, con grafia perfettamente leggibile, l'avviso di ricevimento.
Il corso della prescrizione, sospeso ex art. 68 co. I d.l. 18/20, per 542 giorni, dall'8.3.20 al 31.8.21, è stato altresì interrotto dalla notifica di una successiva proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73, n.
29528202300000477000, in data 30.08.2023, recante anche la pretesa relativa alla cartella in oggetto.
La mancata impugnazione di tali atti sottostanti importa l'inammissibilità di tutte le censure suscettibili di essere fatte valere mediante detta impugnazione delle medesime, risultando l'intimazione suscettibile di essere contestata, ex artt. 21 e 19 co. 3 d.lgs. 546/92, esclusivamente per vizi propri.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dal ricorrente (n. 4 del 23.2.22), circa l'obbligo dell'esattore di esibire le cartelle, riguarda un giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi e risulta, perciò, del tutto eccentrica rispetto all'attuale thema decidendum, in relazione al quale deve invece riaffermarsi il consolidato principio secondo cui deve reputarsi sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle cartelle ad essi abbinati, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n.
602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.”. [Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017 (Rv. 646629 - 01); conformi: Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 20444 del 30/07/2019 (Rv. 654724 - 01); N. 23039 del 2016 Rv. 641888 - 01, N. 21533 del 2017 Rv.
645709 - 02, N. 5795 del 2016 Rv. 641156 – 01].
Quanto alla questione relativa alla mancanza dell'attestazione di conformità, ex art. 25 bis co. 5 bis D.lgs.
546/92, sollevata con la memoria da ultimo depositata, con riferimento alla produzione dell'Agenzia delle
Entrate, va rilevato, in un quadro interpretativo nel quale non si registra ancora una elaborazione nomofilattica della S.C. sul punto, che tale previsione, secondo una non implausibile lettura dottrinale, andrebbe letta congiuntamente alla disposizione contenuta nel medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”: una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce tale lettura a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità. In ogni caso, la norma - anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 81/25, secondo cui l'attestazione di conformità non va più riferita
“all'originale” bensì al “documento analogico detenuto dal difensore” – presuppone pur sempre che il difensore detenga, se non l'originale dell'atto, quanto meno un documento analogico. Nella specie, viceversa,
l'Agenzia delle Entrate – per quanto attiene alla contestata notifica della cartella – non detiene né la relata in originale (conservata eventualmente da ADER) né una copia analogica, ma – notoriamente – soltanto il file relativo alla documentazione riguardante la notifica, trasmesso da ADER all'ufficio impositore, sulla base delle convenzioni di diritto pubblico che disciplinano le relazioni tra i due enti. Non disponendo, perciò,
l'Agenzia delle Entrate né di un documento originale, né di una copia analogica dello stesso, non può ritenersi che sia tenuto ad attestare la conformità del documento informatico prodotto, collocandosi la fattispecie concreta al di là dell'ambito previsionale della norma.
Valgono, pertanto, le regole generali contemplate dal CAD, secondo cui “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.” (art. 22 co. 3 CAD). Tale disconoscimento, in ossequio ai principi interpretativi già consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, non può essere peraltro generico, dovendo essere specifico ed argomentato [“La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale" (Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 ; “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (Sez.
5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019)]. Dai lavori preparatori non emerge, del resto, alcuna volontà del legislatore della riforma del processo tributario di appesantire gli adempimenti formali correlati al deposito telematico, sì da renderli più gravosi rispetto alla disciplina generale del CAD, trattandosi viceversa di una riforma informata ad esigenze di semplificazione e di facilitazione dell'accesso alla giustizia.
Peraltro, la questione sollevata dalla ricorrente non assume, nella specie, alcuna rilevanza pratica, atteso che l'attestazione di conformità è stata regolarmente depositata dall'Agenzia delle Entrate, in uno alla propria produzione documentale. Non rileva che tale attestazione si riferisca a documentazione non formata dall'Agenzia delle Entrate o non detenuta in originale da essa parte, richiedendo la norma anzidetta, nell'attuale formulazione, l'attestazione di conformità della produzione telematica non alla documentazione
“originale”, bensì alla documentazione “analogica” detenuta dalla parte.
Il ricorso va, perciò, respinto.
Il regime delle spese di lite si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni che possano legittimare una deroga al riguardo. La relativa liquidazione, operata attenendosi ai vigenti parametri tariffari ed al disposto dell'art. 15 d.lgs. 546/92, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€ 5.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Nulla per le spese in relazione all'Agenzia delle Entrate OS.
Così deciso in Messina, il 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore
AN AN
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
GR US, Giudice
IARRERA MICHELINA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8006/2025 depositato il 17/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011463206 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259011463206 IRAP 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005507577002 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520190005507577002 IRAP 2008 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il dott. Difensore_1 insiste nei motivi esposti nel ricorso e chiede la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in proprio favore.
Resistente/Appellato: il rappr. di AdE si riporta alle proprie deduzioni.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate e alla Agenzia delle Entrate OS, Ricorrente_2, difeso dal dott. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione pagamento n. 29520259011463206000, dell'importo di € 74.058,46 per IVA 2008, IRAP 2008, dolendosi, a vario titolo, della mancata notifica della cartella presupposta, deducendo altresì la prescrizione/decadenza della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate OS è rimasta intimata, mentre, in data 16.1.26, si è costituita l'Agenzia delle
Entrate, assumendo che la cartella sottesa all'intimazione era stata notificata e non impugnata, al pari di una successiva proposta di compensazione, riguardante la medesima cartella.
In data 17.2.26, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, volta a dolersi della mancanza della attestazione di conformità ex art. 25 bis D.lgs. 546/92, in relazione alla produzione documentale della controparte.
Alla camera di consiglio odierna, fissata per la delibazione della sospensiva, è stata assunta la decisione nel merito in forma semplificata, ex art. 47 ter d.lgs. 546/92, dopo aver informato le parti, nell'ambito dell'avviso di trattazione, in ordine a tale possibilità; esse parti, invitate a formulare osservazioni sul punto, nulla hanno dedotto al riguardo.
Il ricorso è infondato.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti documentato l'avvenuta notifica dell'unica cartella di pagamento n.
29520190005507577002, sottostante l'intimazione impugnata. Tale notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 16.12.19, con successivo inoltro della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale (c.d. C.A.D.), tramite raccomandata postale, ricevuta a mani proprie in data 22.1.20, dalla stessa ricorrente, che ebbe a sottoscrivere, con grafia perfettamente leggibile, l'avviso di ricevimento.
Il corso della prescrizione, sospeso ex art. 68 co. I d.l. 18/20, per 542 giorni, dall'8.3.20 al 31.8.21, è stato altresì interrotto dalla notifica di una successiva proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73, n.
29528202300000477000, in data 30.08.2023, recante anche la pretesa relativa alla cartella in oggetto.
La mancata impugnazione di tali atti sottostanti importa l'inammissibilità di tutte le censure suscettibili di essere fatte valere mediante detta impugnazione delle medesime, risultando l'intimazione suscettibile di essere contestata, ex artt. 21 e 19 co. 3 d.lgs. 546/92, esclusivamente per vizi propri.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dal ricorrente (n. 4 del 23.2.22), circa l'obbligo dell'esattore di esibire le cartelle, riguarda un giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi e risulta, perciò, del tutto eccentrica rispetto all'attuale thema decidendum, in relazione al quale deve invece riaffermarsi il consolidato principio secondo cui deve reputarsi sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento delle cartelle ad essi abbinati, come ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n.
602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa.”. [Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017 (Rv. 646629 - 01); conformi: Sez.
6 - L, Ordinanza
n. 20444 del 30/07/2019 (Rv. 654724 - 01); N. 23039 del 2016 Rv. 641888 - 01, N. 21533 del 2017 Rv.
645709 - 02, N. 5795 del 2016 Rv. 641156 – 01].
Quanto alla questione relativa alla mancanza dell'attestazione di conformità, ex art. 25 bis co. 5 bis D.lgs.
546/92, sollevata con la memoria da ultimo depositata, con riferimento alla produzione dell'Agenzia delle
Entrate, va rilevato, in un quadro interpretativo nel quale non si registra ancora una elaborazione nomofilattica della S.C. sul punto, che tale previsione, secondo una non implausibile lettura dottrinale, andrebbe letta congiuntamente alla disposizione contenuta nel medesimo comma 5 bis, secondo cui “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.”: una esegesi congiunta dei due periodi contenuti nel medesimo comma induce tale lettura a ritenere che l'obbligo di attestazione valga limitatamente ai documenti originariamente prodotti al fascicolo “su supporto cartaceo”, prima dell'introduzione del processo tributario telematico, con la conseguenza che il difensore che intenda avvalersene è tenuto a versare al fascicolo telematico una copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità. In ogni caso, la norma - anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 81/25, secondo cui l'attestazione di conformità non va più riferita
“all'originale” bensì al “documento analogico detenuto dal difensore” – presuppone pur sempre che il difensore detenga, se non l'originale dell'atto, quanto meno un documento analogico. Nella specie, viceversa,
l'Agenzia delle Entrate – per quanto attiene alla contestata notifica della cartella – non detiene né la relata in originale (conservata eventualmente da ADER) né una copia analogica, ma – notoriamente – soltanto il file relativo alla documentazione riguardante la notifica, trasmesso da ADER all'ufficio impositore, sulla base delle convenzioni di diritto pubblico che disciplinano le relazioni tra i due enti. Non disponendo, perciò,
l'Agenzia delle Entrate né di un documento originale, né di una copia analogica dello stesso, non può ritenersi che sia tenuto ad attestare la conformità del documento informatico prodotto, collocandosi la fattispecie concreta al di là dell'ambito previsionale della norma.
Valgono, pertanto, le regole generali contemplate dal CAD, secondo cui “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.” (art. 22 co. 3 CAD). Tale disconoscimento, in ossequio ai principi interpretativi già consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità, non può essere peraltro generico, dovendo essere specifico ed argomentato [“La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale" (Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 ; “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso).” (Sez.
5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019)]. Dai lavori preparatori non emerge, del resto, alcuna volontà del legislatore della riforma del processo tributario di appesantire gli adempimenti formali correlati al deposito telematico, sì da renderli più gravosi rispetto alla disciplina generale del CAD, trattandosi viceversa di una riforma informata ad esigenze di semplificazione e di facilitazione dell'accesso alla giustizia.
Peraltro, la questione sollevata dalla ricorrente non assume, nella specie, alcuna rilevanza pratica, atteso che l'attestazione di conformità è stata regolarmente depositata dall'Agenzia delle Entrate, in uno alla propria produzione documentale. Non rileva che tale attestazione si riferisca a documentazione non formata dall'Agenzia delle Entrate o non detenuta in originale da essa parte, richiedendo la norma anzidetta, nell'attuale formulazione, l'attestazione di conformità della produzione telematica non alla documentazione
“originale”, bensì alla documentazione “analogica” detenuta dalla parte.
Il ricorso va, perciò, respinto.
Il regime delle spese di lite si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni che possano legittimare una deroga al riguardo. La relativa liquidazione, operata attenendosi ai vigenti parametri tariffari ed al disposto dell'art. 15 d.lgs. 546/92, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€ 5.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Nulla per le spese in relazione all'Agenzia delle Entrate OS.
Così deciso in Messina, il 23 febbraio 2026
Il Presidente estensore
AN AN