Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1251
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza della pretesa

    Il corso della prescrizione è stato sospeso e interrotto da successivi atti dell'amministrazione, rendendo infondato il motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella presupposta

    L'Agenzia delle Entrate ha documentato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con successiva ricezione da parte della ricorrente. La mancata impugnazione di tale atto comporta l'inammissibilità delle censure.

  • Rigettato
    Mancanza attestazione di conformità ex art. 25 bis D.lgs. 546/92

    La norma sull'attestazione di conformità non si applica alla documentazione non detenuta in originale dall'Agenzia delle Entrate. La produzione è valida secondo le regole generali del CAD.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 1251
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1251
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo