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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 888/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1415/2022 depositato il 15/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_3
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3105/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0068804/2016 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dalla Sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento in atti (notificato il 15.6.2017) dell'Agenzia del Territorio di Siracusa per l'accatastamento dell'immobile di Rosolini Indirizzo_1, in catasto Dati_Catastali_1 in termini di catg. C/1, classe 3 e rendita di € 2.562,04 diversamente dall'istanza FA (catg. C/2, classe 2, rendita € 396,95), deducendone l'illegittimità per:
1) omessa sottoscrizione del capo dell'Ufficio e comunque mancata allegazione dell'asserita delega prot. 2747/20916 del Direttore dell'Ufficio d.ssa Nominativo_1 al sottoscrittore ing. Nominativo_2;
2) decadenza;
3) difetto di motivazione, la (ex) C.T.P. di Siracusa, con la sentenza n. 3105/02/2021 - pubblicata in data 6 settembre 2021, ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e compensando tra le parti le spese del giudizio, così statuendo nel merito: “La mancanza di un'esplicita previsione normativa e l'inse-rimento del classamento in elenchi di immobili (il catasto), che certamente non favoriscono la presenza della motivazione, hanno originato e originano, con riferimento alla determinazione di classamento o di rendita in difformità rispetto alla proposta del possessore, un enorme contenzioso che si inserisce nel solco degli opposti orientamenti già emersi negli anni passati e che sotto certi aspetti sembra trovare una definizione condivisa.
La posizione della Suprema Corte, invero, è clamorosamente oscillante : da un lato è stato sancito l'obbligo di adeguata motivazione del classamento, in particolare per la categoria e la rendita;
dall'altro lato, si è statuito che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di comprendere le ragioni della classificazione e di essere quindi nella condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie * (Cass.
9.2.2021 n. 3104; Cass. 20.11.2019 n. 30166; Cass.
7.12.2018 n. 31809).
Questo secondo orientamento non è condivisibile :
- nega clamorosamente la pur riconosciuta discrezionalità tecnica, che è propria del risultato estimativo e che costituisce il fulcro del rapporto amministrativo tributario (C.T.R. Toscana-Firenze 3.5.2021 n. 522 : in materia di classamento di immobili a destinazione ordinaria, la motivazione dell'atto impositivo non può limitarsi, a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio, ma deve, altresì, specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica debba essere associata e fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa viene disattesa).
In altre parole, posta l'indubbia natura provvedimentale del classamento, l'identi-tà degli elementi di fatto fra la proposta del contribuente e l'attribuzione dell'A.F. è all'evidenza insufficiente per l'esercizio del diritto di difesa.
- non chiarisce in qual modo il contribuente possa comprendere se la rendita proposta derivi da mere differenze estimative oppure per essere state disattese le indicazioni di fatto fornite dall'istante : interrogativo amletico anche per il giudice tributario.
- ignora l'art. 7 legge 212/2000.
Pertanto è più plausibile la prima esegesi, giusta le ineccepibili : Cass. 29.9.2017 n. 22900: in ordine al motivo proposto, si osserva che l'atto con cui l'Agenzia del Territorio attribuisce d'ufficio un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria deve chiaramente specificare a che cosa sia dovuto il mutamento (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del 2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014). Tale principio è stato fissato in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto *.
Cass. 11.8.2018 n. 11477 (il grassetto è del Collegio) : …Ciò posto, ritiene il Collegio che esattamente il Giudice di merito abbia dichiarato nullo, per difetto di motivazione, un siffatto provvedimento, in quanto emesso in contrasto con il principio secondo cui la revisione del classamento, che in base alle disposizioni di cui alla citata L. n. 311 del 2004, ben può essere fatta anche ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 (ed in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impu-gnata) laddove risulti la manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe. Nel caso di cui al cit. art. 58, l'accertamento tributario non può limitarsi ad enunciare un dispositivo, ma deve anche indicare le concrete ragioni che giustificano e sorreggono il dispositivo stesso, onde, così, delimitare l'oggetto del possibile contenzioso, in cui all'Amministrazione è inibito addurre ragioni diverse, rispetto a quelle enunciate, specificando oltre alla consistenza, categoria e classe attribuita dall'Agenzia del territorio, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, co. 1 e a pena di nullità, a quale presupposto - il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari la modifica debba essere associata e se trattasi della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, l'atto impositivo dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, ritenendo non condivisibile la ricostruzione giuridica dei giudici di prime cure, dovendo conseguentemente essere riformata la decisione medesima in punto di fatto e di diritto.
L'Agenzia appellante ha concluso con richiesta di vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Sebbene l'atto di appello risulti ritualmente notificato nei suoi confronti, nel presente grado di giudizio non si è costituita l'originaria ricorrente e odierna appellata.
4.- All'udienza camerale del 19 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello agenziale è fondato e, in riforma della decisione impugnata, deve essere accolto.
6.- La normativa di riferimento per gli accertamenti catastali effettuati a seguito di rendita proposta è il DM
701/94 che prevede all'art. 1 quanto segue.
Comma 1: Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art.56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1949, n.1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art.20 del regio decreto legge 13-4-1939, n.652, convertito in legge 11-8-1939, n.1249, come sostituito dall'art.2 del decreto legislativo 8-4-1948, n.514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.
Comma 2. Le dichiarazioni, di cui al primo comma, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o, per le unità a destinazione speciale o particolare, l'attribuzione della categoria e della rendita. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al primo comma.
Comma 3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al primo comma. E' facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art.4, ventunesimo comma, del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al primo comma ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al primo comma.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia ampiamente rispettato il dettato normativo che prevede che le rendite definite con il c.d. doc.fa sono soggette al vaglio dell'Ufficio e quest'ultimo entro un anno
(termine ordinatorio) deve definirle, il che è avvenuto con l'atto impugnato
Sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali la giurisprudenza con una serie di innumerevoli sentenze ha ampiamente chiarito che l'avviso di accertamento catastale derivante da rendita proposta con doc.fa è motivato con la mera indicazione dei dati catastali laddove gli elementi oggettivi proposti nel doc. fa non sono stati disattesi, mentre laddove tali elementi subiscono modifiche da parte dell'Ufficio c'è bisogno di una motivazione più stringente proprio per specificare le ragioni di tale modifica.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 12777/2018 ha sancito che: “nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”,
l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso
(in tal senso: Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass.,
Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809)”.
Nell'ordinanza 11 maggio 2020, n. 8726 viene evidenziato che: “Anche di recente questa Sezione ha ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018;
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018).”
Nella stessa ordinanza, la Cassazione afferma il principio di diritto in base al quale l'Ufficio non doveva dare una motivazione più dettagliata “essendo i dati caratterizzanti la ripresa in ordine al classamento dell'immobile gli stessi contenuti nella denuncia DOCFA”
Infine, nell'ordinanza della Suprema Corte n. 12005 del 19/6/2020, i giudici precisano ancora che la procedura doc.fa non è “ una procedura ad impulso dell'Ufficio e costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (Cass. 31809/2018).”
E' indubbio pertanto che il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità, con riferimento specifico all'atto di accertamento catastale, stabilisce che lo stesso è sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati catastali laddove gli elementi di fatto del doc.fa non siano stati modificati.
Ai sensi del DM 701/94 la verifica effettuata dall'Ufficio sulla rendita proposta dalla parte è da ritenere, senz'altro, legittima.
Il Collegio ritiene, infatti, che nessun vizio di motivazione possa essere attribuito all'atto impugnato, considerando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito ormai ben consolidato.
L'atto contestato, infatti, così si esprime: “considerate le caratteristiche dell'immobile e confrontato lo stesso con le u.i.u. similari di riferimento, si ripristina la categoria C/1 gia' agli atti- viste le attivita' commerciali dichiarate nella detta via e zona- non si evince allegata autorizzazione del 2015 come menzionato nel quadro d) di detto docfa”.
La motivazione di cui sopra, infatti, è, difformemente da quanto ritenuto dai primi Giudici, assolutamente chiara, comprensibile, congrua, tale da consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa;
essa è in linea con gli autorevoli e consolidati indirizzi giurisprudenziali innanzi indicati,
Non sembra superfluo aggiungere che, ai fini dell'assegnazione della categoria catastale e della relativa classe, il classamento di un immobile deve avvenire in base alle caratteristiche strutturali dello stesso e non in base alla sua occasionale destinazione e l'utilizzazione temporanea non fa perdere all'immobile le caratteristiche costruttive e di uso proprio.
La Suprema Corte (cfr. Cass. 34002/2019; Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015) ha già affermato più volte affermato che “Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. Inoltre, “in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Cass. n.
22103 del 2018).
Pertanto, appare evidente, che anche il (presunto) mutamento della destinazione d'uso, , non comporta automaticamente anche il cambio di categoria, in quanto, la prima è valida ai fini urbanistici (ed interessa il
Comune) la seconda è di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
7.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, ritenuta la legittimità dell'atto amministrativo originariamente impugnato, l'appello agenziale deve essere accolto e, in integrale riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
8.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, accoglie l'appello agenziale e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna la contribuente appellata al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 2.548,80 (duemilacinquecentoquarantotto/80), oltre accessori di legge, per il primo grado , e in €. 2.664,00 (duemilaseicentosessantaquattro/00), oltre accessori di legge, per il grado di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EN MIRABELLI NO TREBASTONI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 19/05/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO AB GLAUCO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1415/2022 depositato il 15/03/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_3
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3105/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 06/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0068804/2016 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dalla Sig.ra Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento in atti (notificato il 15.6.2017) dell'Agenzia del Territorio di Siracusa per l'accatastamento dell'immobile di Rosolini Indirizzo_1, in catasto Dati_Catastali_1 in termini di catg. C/1, classe 3 e rendita di € 2.562,04 diversamente dall'istanza FA (catg. C/2, classe 2, rendita € 396,95), deducendone l'illegittimità per:
1) omessa sottoscrizione del capo dell'Ufficio e comunque mancata allegazione dell'asserita delega prot. 2747/20916 del Direttore dell'Ufficio d.ssa Nominativo_1 al sottoscrittore ing. Nominativo_2;
2) decadenza;
3) difetto di motivazione, la (ex) C.T.P. di Siracusa, con la sentenza n. 3105/02/2021 - pubblicata in data 6 settembre 2021, ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e compensando tra le parti le spese del giudizio, così statuendo nel merito: “La mancanza di un'esplicita previsione normativa e l'inse-rimento del classamento in elenchi di immobili (il catasto), che certamente non favoriscono la presenza della motivazione, hanno originato e originano, con riferimento alla determinazione di classamento o di rendita in difformità rispetto alla proposta del possessore, un enorme contenzioso che si inserisce nel solco degli opposti orientamenti già emersi negli anni passati e che sotto certi aspetti sembra trovare una definizione condivisa.
La posizione della Suprema Corte, invero, è clamorosamente oscillante : da un lato è stato sancito l'obbligo di adeguata motivazione del classamento, in particolare per la categoria e la rendita;
dall'altro lato, si è statuito che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di comprendere le ragioni della classificazione e di essere quindi nella condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie * (Cass.
9.2.2021 n. 3104; Cass. 20.11.2019 n. 30166; Cass.
7.12.2018 n. 31809).
Questo secondo orientamento non è condivisibile :
- nega clamorosamente la pur riconosciuta discrezionalità tecnica, che è propria del risultato estimativo e che costituisce il fulcro del rapporto amministrativo tributario (C.T.R. Toscana-Firenze 3.5.2021 n. 522 : in materia di classamento di immobili a destinazione ordinaria, la motivazione dell'atto impositivo non può limitarsi, a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'ufficio, ma deve, altresì, specificare, a pena di nullità, a quale presupposto la modifica debba essere associata e fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Docfa viene disattesa).
In altre parole, posta l'indubbia natura provvedimentale del classamento, l'identi-tà degli elementi di fatto fra la proposta del contribuente e l'attribuzione dell'A.F. è all'evidenza insufficiente per l'esercizio del diritto di difesa.
- non chiarisce in qual modo il contribuente possa comprendere se la rendita proposta derivi da mere differenze estimative oppure per essere state disattese le indicazioni di fatto fornite dall'istante : interrogativo amletico anche per il giudice tributario.
- ignora l'art. 7 legge 212/2000.
Pertanto è più plausibile la prima esegesi, giusta le ineccepibili : Cass. 29.9.2017 n. 22900: in ordine al motivo proposto, si osserva che l'atto con cui l'Agenzia del Territorio attribuisce d'ufficio un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria deve chiaramente specificare a che cosa sia dovuto il mutamento (cfr. Cass. n. 3156 del 2015; n. 16643 del 2013; n. 9626 del 2012; n. 19814 del 2012; n. 21532 del 2013; n. 17335 del 2014; n. 16887 del 2014). Tale principio è stato fissato in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che non detta una specifica definizione normativa delle categorie e classi catastali, è stato affermato per consentire al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell'operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell'atto *.
Cass. 11.8.2018 n. 11477 (il grassetto è del Collegio) : …Ciò posto, ritiene il Collegio che esattamente il Giudice di merito abbia dichiarato nullo, per difetto di motivazione, un siffatto provvedimento, in quanto emesso in contrasto con il principio secondo cui la revisione del classamento, che in base alle disposizioni di cui alla citata L. n. 311 del 2004, ben può essere fatta anche ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 (ed in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impu-gnata) laddove risulti la manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e quello di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe. Nel caso di cui al cit. art. 58, l'accertamento tributario non può limitarsi ad enunciare un dispositivo, ma deve anche indicare le concrete ragioni che giustificano e sorreggono il dispositivo stesso, onde, così, delimitare l'oggetto del possibile contenzioso, in cui all'Amministrazione è inibito addurre ragioni diverse, rispetto a quelle enunciate, specificando oltre alla consistenza, categoria e classe attribuita dall'Agenzia del territorio, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, co. 1 e a pena di nullità, a quale presupposto - il non aggiornamento del classamento ovvero la palese incongruità rispetto a fabbricati similari la modifica debba essere associata e se trattasi della constatata manifesta incongruenza tra il precedente classamento dell'unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche analoghe, l'atto impositivo dovrà recare la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all'unità immobiliare oggetto di riclassamento”.
2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa, ritenendo non condivisibile la ricostruzione giuridica dei giudici di prime cure, dovendo conseguentemente essere riformata la decisione medesima in punto di fatto e di diritto.
L'Agenzia appellante ha concluso con richiesta di vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
3.- Sebbene l'atto di appello risulti ritualmente notificato nei suoi confronti, nel presente grado di giudizio non si è costituita l'originaria ricorrente e odierna appellata.
4.- All'udienza camerale del 19 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- L'appello agenziale è fondato e, in riforma della decisione impugnata, deve essere accolto.
6.- La normativa di riferimento per gli accertamenti catastali effettuati a seguito di rendita proposta è il DM
701/94 che prevede all'art. 1 quanto segue.
Comma 1: Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art.56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1949, n.1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art.20 del regio decreto legge 13-4-1939, n.652, convertito in legge 11-8-1939, n.1249, come sostituito dall'art.2 del decreto legislativo 8-4-1948, n.514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.
Comma 2. Le dichiarazioni, di cui al primo comma, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone anche l'attribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o, per le unità a destinazione speciale o particolare, l'attribuzione della categoria e della rendita. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al primo comma.
Comma 3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede alla determinazione della rendita catastale definitiva, con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al primo comma. E' facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art.4, ventunesimo comma, del decreto legge 19-12-1984, n.853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17-2-1985, n.17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al primo comma ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al primo comma.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'Ufficio abbia ampiamente rispettato il dettato normativo che prevede che le rendite definite con il c.d. doc.fa sono soggette al vaglio dell'Ufficio e quest'ultimo entro un anno
(termine ordinatorio) deve definirle, il che è avvenuto con l'atto impugnato
Sulla motivazione degli avvisi di accertamento catastali la giurisprudenza con una serie di innumerevoli sentenze ha ampiamente chiarito che l'avviso di accertamento catastale derivante da rendita proposta con doc.fa è motivato con la mera indicazione dei dati catastali laddove gli elementi oggettivi proposti nel doc. fa non sono stati disattesi, mentre laddove tali elementi subiscono modifiche da parte dell'Ufficio c'è bisogno di una motivazione più stringente proprio per specificare le ragioni di tale modifica.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 12777/2018 ha sancito che: “nell'ipotesi in cui l'avviso di classamento consegua ad un'iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”,
l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso
(in tal senso: Cass., Sez. 6^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12777; Cass.,
Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809)”.
Nell'ordinanza 11 maggio 2020, n. 8726 viene evidenziato che: “Anche di recente questa Sezione ha ribadito che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Sez. 6-5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018;
Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018).”
Nella stessa ordinanza, la Cassazione afferma il principio di diritto in base al quale l'Ufficio non doveva dare una motivazione più dettagliata “essendo i dati caratterizzanti la ripresa in ordine al classamento dell'immobile gli stessi contenuti nella denuncia DOCFA”
Infine, nell'ordinanza della Suprema Corte n. 12005 del 19/6/2020, i giudici precisano ancora che la procedura doc.fa non è “ una procedura ad impulso dell'Ufficio e costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni (Cass. 31809/2018).”
E' indubbio pertanto che il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità, con riferimento specifico all'atto di accertamento catastale, stabilisce che lo stesso è sufficientemente motivato con la mera indicazione dei dati catastali laddove gli elementi di fatto del doc.fa non siano stati modificati.
Ai sensi del DM 701/94 la verifica effettuata dall'Ufficio sulla rendita proposta dalla parte è da ritenere, senz'altro, legittima.
Il Collegio ritiene, infatti, che nessun vizio di motivazione possa essere attribuito all'atto impugnato, considerando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito ormai ben consolidato.
L'atto contestato, infatti, così si esprime: “considerate le caratteristiche dell'immobile e confrontato lo stesso con le u.i.u. similari di riferimento, si ripristina la categoria C/1 gia' agli atti- viste le attivita' commerciali dichiarate nella detta via e zona- non si evince allegata autorizzazione del 2015 come menzionato nel quadro d) di detto docfa”.
La motivazione di cui sopra, infatti, è, difformemente da quanto ritenuto dai primi Giudici, assolutamente chiara, comprensibile, congrua, tale da consentire al contribuente di esercitare il diritto di difesa;
essa è in linea con gli autorevoli e consolidati indirizzi giurisprudenziali innanzi indicati,
Non sembra superfluo aggiungere che, ai fini dell'assegnazione della categoria catastale e della relativa classe, il classamento di un immobile deve avvenire in base alle caratteristiche strutturali dello stesso e non in base alla sua occasionale destinazione e l'utilizzazione temporanea non fa perdere all'immobile le caratteristiche costruttive e di uso proprio.
La Suprema Corte (cfr. Cass. 34002/2019; Cass. n. 8773 e n. 12205 del 2015) ha già affermato più volte affermato che “Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica. Inoltre, “in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata. (Cass. n.
22103 del 2018).
Pertanto, appare evidente, che anche il (presunto) mutamento della destinazione d'uso, , non comporta automaticamente anche il cambio di categoria, in quanto, la prima è valida ai fini urbanistici (ed interessa il
Comune) la seconda è di competenza dell'Agenzia delle Entrate.
7.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, ritenuta la legittimità dell'atto amministrativo originariamente impugnato, l'appello agenziale deve essere accolto e, in integrale riforma della decisione impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
8.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, accoglie l'appello agenziale e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna la contribuente appellata al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 2.548,80 (duemilacinquecentoquarantotto/80), oltre accessori di legge, per il primo grado , e in €. 2.664,00 (duemilaseicentosessantaquattro/00), oltre accessori di legge, per il grado di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 19 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
EN MIRABELLI NO TREBASTONI