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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1064 del 2023 del Ruolo Generale, promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Brunilda Sanna Parte_1 C.F._1
Mucaj ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tempio Pausania - Frazione Nuchis Via
Canonico Pes n. 1,
Parte ricorrente
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'avv. Nino Vargiu ed CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tempio Pausania, via Empoli 11,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
1 All'udienza del 28.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2023 premesso che il 26.2.2000 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Calangianus con che dall'unione erano nate, nel 2002 e nel 2005, le CP_1 figlie e che l'intesa tra i coniugi si era deteriorata nel tempo sino a compromettere in Per_1 Per_2 maniera irrimediabile il loro rapporto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di adottare i necessari provvedimenti per l'affidamento condiviso ed il mantenimento della figlia minore Per_3
Si costituiva in giudizio il che non si opponeva all'accoglimento della domanda relativa alla CP_1 separazione, contestava per il resto le affermazioni della ricorrente e le relative conclusioni, ed avanzava in via riconvenzionale domanda di scioglimento del matrimonio.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza sopra indicata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta. Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti, concordemente espressa nel corso della presente procedura.
Stante l'incontestato rapporto di convivenza con la madre delle figlie e maggiorenni Per_1 Per_2 ma non ancora economicamente indipendenti, la casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente.
Quanto alle pretese economiche avanzate dalle parti, dalla documentazione versata in atti e non specificamente contestata emerge che il ricorrente, che percepiva in precedenza uno stipendio pari a circa €. 1.400,00 mensili, ha perso il lavoro e percepisce ora il sussidio della NASPI, pari ad €. 900,00 circa mensili, che diminuirà gradualmente sino a cessare, mentre la percepisce un sussidio Parte_1
NASPI, pari ad €. 560,00 circa mensili.
Tenuto conto, pertanto, della complessiva capacità economica delle parti, e delle esigenze delle figlie, appare opportuno imporre al l'obbligo di corrispondere direttamente alle figlie, a titolo di CP_1 contributo per il loro mantenimento, la somma di €. 150,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per le medesime.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 assegna la casa coniugale alla ricorrente;
dispone che corrisponda direttamente alle figlie, a titolo di contributo per il loro CP_1 mantenimento, la somma di €. 150,00 per ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e provveda al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per le figlie;
respinge le ulteriori domande avanzate dalle parti;
provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1064 del 2023 del Ruolo Generale, promossa da:
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Brunilda Sanna Parte_1 C.F._1
Mucaj ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tempio Pausania - Frazione Nuchis Via
Canonico Pes n. 1,
Parte ricorrente
CONTRO
( , rappresentato e difeso dall'avv. Nino Vargiu ed CP_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Tempio Pausania, via Empoli 11,
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
1 All'udienza del 28.3.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.c., i procuratori delle parti concludevano come da note in atti e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.7.2023 premesso che il 26.2.2000 aveva contratto Parte_1 matrimonio in Calangianus con che dall'unione erano nate, nel 2002 e nel 2005, le CP_1 figlie e che l'intesa tra i coniugi si era deteriorata nel tempo sino a compromettere in Per_1 Per_2 maniera irrimediabile il loro rapporto, chiedeva al Presidente del Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale e di adottare i necessari provvedimenti per l'affidamento condiviso ed il mantenimento della figlia minore Per_3
Si costituiva in giudizio il che non si opponeva all'accoglimento della domanda relativa alla CP_1 separazione, contestava per il resto le affermazioni della ricorrente e le relative conclusioni, ed avanzava in via riconvenzionale domanda di scioglimento del matrimonio.
Adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti all'udienza sopra indicata.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e deve pertanto essere accolta. Rispetto ad essa, il Collegio prende infatti atto del venir meno della comunione di vita morale e materiale propria della famiglia fondata sul matrimonio e dell'impossibilità della sua ricostituzione, ostandovi la contraria volontà di entrambe le parti, concordemente espressa nel corso della presente procedura.
Stante l'incontestato rapporto di convivenza con la madre delle figlie e maggiorenni Per_1 Per_2 ma non ancora economicamente indipendenti, la casa coniugale deve essere assegnata alla ricorrente.
Quanto alle pretese economiche avanzate dalle parti, dalla documentazione versata in atti e non specificamente contestata emerge che il ricorrente, che percepiva in precedenza uno stipendio pari a circa €. 1.400,00 mensili, ha perso il lavoro e percepisce ora il sussidio della NASPI, pari ad €. 900,00 circa mensili, che diminuirà gradualmente sino a cessare, mentre la percepisce un sussidio Parte_1
NASPI, pari ad €. 560,00 circa mensili.
Tenuto conto, pertanto, della complessiva capacità economica delle parti, e delle esigenze delle figlie, appare opportuno imporre al l'obbligo di corrispondere direttamente alle figlie, a titolo di CP_1 contributo per il loro mantenimento, la somma di €. 150,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per le medesime.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 assegna la casa coniugale alla ricorrente;
dispone che corrisponda direttamente alle figlie, a titolo di contributo per il loro CP_1 mantenimento, la somma di €. 150,00 per ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e provveda al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie necessarie per le figlie;
respinge le ulteriori domande avanzate dalle parti;
provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.4.2025
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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