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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/07/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 03 LUGLIO 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 6636/2021 R.G. e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. Lucia De Filippo Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo l.r.p. p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Raffaele Petrone
RESISTENTE
Avente ad oggetto: accertamento lavoro subordinato e differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16 dicembre 2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, alle dipendenze della resistente, con contratto a tempo determinato e part time dal 21.03.2017 al 31.07.2017 e dal 09.08.2017 al 31.03.2018, e di fatto e senza alcuna regolarizzazione, dal 01.04.2018 al 15.05.2019; di aver svolto le mansioni di autista, prevalentemente impegnato nel trasporto di merci deperibili, con annesso scarico e carico;
di essere stato inquadrato nella categoria del CCNL Settore Trasporti e Spedizioni
Merci al Livello 3S; di aver percepito, brevi manu, una paga settimanale di € 150,00; di aver prestato la propria opera lavorativa su tre giorni alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il sabato, ininterrottamente dalle ore 06:00 alle ore 20:00; di non aver beneficiato di alcun giorno di riposo e ferie;
di non ha percepito una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto;
di aver ricevuto ordini e direttive dalla resistente nella persona dei sig.ri Parte_2
e di aver osservato e rispettato sempre lo stesso orario di lavoro e le istruzioni Parte_3 impartite dalla resistente;
di non aver percepito, per l'intero periodo lavorativo, le somme maggiori o diverse sulla differenza oraria e retribuita, il lavoro straordinario, l'indennità sostitutiva per ferie non godute o indennizzate, festività, permessi, differenze maturate a titolo di 13^ e 14^ mensilità con i relativi ratei, il TFR, il tutto oltre interessi maturati e rivalutazione monetaria.
Su tali premesse, ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso, la condanna della resistente al pagamento di euro
€ 41.056,18 a titolo di differenze retributive ordinarie, festività; ferie mai godute;
13 ^ e 14^ mensilità; lavoro straordinario feriale e diurno, TFR maturato, il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge;
spese vinte con attribuzione;
la condanna di parte resistente al versamento all'Inps di tutti i contributi previdenziali ed assicurativi relativi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte resistente ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto perché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore antistatario.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante il libero interrogatorio del ricorrente, l'escussione dei testi di lista, acquisita la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti mediante deposito di note di udienza, la causa
è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
La domanda è parzialmente fondata va accolta nei termini segnati dalla presente motivazione.
Le doglianze del ricorrente investono l'accertamento dell'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, nonostante l'avvenuta formalizzazione di contratti part time, nonché la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, sia per quanto concerne la retribuzione ordinaria, sia quella straordinaria diurna feriale, il mancato pagamento della tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, permessi e TFR.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti e, comunque, emergente dai documenti depositati ( comunicazione Unilav di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, prospetti paga, contratto di assunzione e di proroga- Cud 2018 ) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a tempo determinato, con inquadramento nel 3° livello del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica -, con mansioni di autista, dal 21.03.2017 al 31.07.2017 e dal 09.08.2017 fino al 31.03.2028, data dell'avvenuta comunicazione Unilav di cessazione del rapporto a seguito di scadenza del termine apposto al contratto di lavoro. Per il restante periodo, 01.04.2018 al 15.05.2019, non contrattualizzato, poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato, è opportuno richiamare alcuni degli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali rilevanti ai fini della soluzione della controversia sottoposta all'attenzione del giudicante.
Secondo l'art. 2094 del c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
“alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr.
Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav. 11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94,
n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Acclarato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (Cass. lav. 16.1.96, n. 326), quando risulti difficile l'accertamento diretto dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, in special modo avuto riguardo a mansioni peculiari di carattere intellettuale o, comunque, di elevata professionalità, ovvero alla posizione di vertice del lavoratore nell'organizzazione aziendale, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav., 04.03.98, 2370; Cass. lav. 26.10.94, n. 8804) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
L'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto e i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c..
E 'però chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinchè il processo inferenziale conduca a risultati univoci.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti:
- eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
- inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa;
- utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
- assenza di rischio imprenditoriale;
- obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
- continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
- retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
- pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
- esclusività della prestazione;
- infungibilità soggettiva della prestazione;
- esercizio di mansioni meramente esecutive.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni può essere esaminato il materiale probatorio acquisito agli atti, sulla premessa che la prova rigorosa dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie grava interamente su parte attrice.
Il primo teste di parte ricorrente, sig. , escusso all'udienza del 29 novembre 2023, ha Testimone_1 dichiarato: “ ADr: Non ho mia avuto cause nei confronti della resistente.
ADr: Conosco il ricorrente da circa sei anni in quanto facciamo lo stesso lavoro di autotrasportatore.
ADr: Non ho mai lavorato per la resistente. ADr: Ci siamo conosciuti a Somma Vesuviana perché per quattro anni abbiamo lavorato insieme per
Questo a partire dagli inizi del 2018 fino agli inizi del 2022 per quanto mi Parte_4 riguarda. Quando io ho iniziato a lavorare per la il ricorrente già vi lavorava. Parte_4
ADr: Il mio rapporto di lavoro è cessato perché io mi sono dimesso, il ricorrente si è dimesso subito dopo di me.
ADr: Per lavoravamo dalle 4.00 del mattino fino alle 8.00 – 8.30 del mattino. Questo valeva Pt_4 sia per me che per il ricorrente. Lavoravamo tre volte a settimana il martedì, il giovedì e il venerdì.
ADr: Per il resto dei giorni io non lavoravo.
ADr: Il ricorrente negli altri giorni lavorava. Sapevo che faceva l'autotrasportatore. Me lo ha riferito il ricorrente”.
Alla medesima udienza, è stato escusso il primo teste di parte resistente, il sig. , il Testimone_2 quale ha riferito: “ADr: Sono stato dipendente della resistente. Non ho mai rivestito la qualità di socio della resistenye né sono parente di legale rappresentante o alcuno dei soci della stessa.
ADr: Il mio rapporto di lavoro è cessato per mie dimissioni e attualmnete non lavoro.
ADr: Ero impiegato amministrativo e mi occupavo sia della parte contabile sia delle entrate e uscite dal magazzino.
ADr: ho lavorato per la resistente dalla fine del 2016 fino al 2022. Non ho cause nei confronti della resistente.
ADR: Ho conosciuto il ricorrente quando lavoravamo entrambi per la Sepe Speed. Poi successivamente entrambi siamo stati assunti dalla resistente. Io sono stato assunto prima di lui.
ADr: Il ricorrente ha iniziato a lavorare agli inizi del 2017 per circa un anno se ben ricordo.
ADr: Il ricorrente era autista.
ADr: Io lavoravo dalle otto del mattino fino alle 17.00 con un'ora di pausa per il pranzo che facevo in azienda. Lavoravo dal lunedì al venerdì.
ADR: Al mattino i furgoncini erano già pronti per le consegne.
ADr: Il ricorrente ha sempre guidato il DAily.
ADR: Quando io arrivavo gli autisti non erano ancora usciti perché io davo loro i documenti o il magazziniere.
ADr: Tutti gli autisti, tra cui il ricorrente, uscivano sempre dopo che io ero arrivato al magazzino.
ADr: Il ricorrente rientrava intorno alle 14.30 – 15.00 e andava via. Il furgoncino veniva poi caricato dal magazziniere per il giorno successivo.
ADr: IL veniva a lavorare tra le due e le tre volte a settimana. Questo perchè lavorava anche Pt_1 per un'altra società.
ADr: SE ben ricordo lo vedevo il lunedì, il mercoledì e il venerdì . ADR: Escludo che il ricorrente facesse consegne in Puglia. Posso dire che la resistente, quando io lavoravo per la stessa, non ha mia fatto consegne in Puglia ma solo in Campania.
ADR: Posso dire che erano i titolari e a consegnare la carne Parte_2 CP_2 presso la sita a Carinaro alle ore 20.00. So che si recavano lì due o tre sere a settimana. Pt_5
Questo me lo dicevano stesso loro quando mi consegnavano i documenti di trasporto.
ADR: Non so se il ricorrente si occupasse della consegna della burrata di Puglia a Castellammare di Stabia perchè io non lavoravo alle ore 19.30.
ADr: So che arrivava la burrata di Puglia alle 19.30 presso il deposito di Nola, al quale veniva portata a Castellammare di Stabia presso la Gidal spa che è un ingrosso ma non so dire chi la consegnasse a quell'ora. Dai documenti che mi venivano consegnati il giorno dopo non si evinceva il nome dell'autista che aveva consegnato la merce. I documenti li trovavo sulla scrivania”.
All'udienza del 16 ottobre 2024, è stato escusso il secondo teste di parte ricorrente, il sig. Parte_2
, il quale ha riferito:” ADr: Sono socio lavoratore della resistente. Non sono mai stato legale
[...] rapp.te. della resistente. Sono socio della resistente dal marzo del 2016. Prima di allora non lavoravo per la resistente. ADR: Svolgo mansioni di magazziniere e lavoro dal lunedì al venerdì dalle 7.30 fino alle 18.00 – 18.30. ADr: Lavoro presso la sede di Nola, alla via Boscofangone. ADr: Mi ricordo del ricorrente il quale ha iniziato a lavorare per la resistente circa sette otto anni fa, con mansioni di autista.
ADr: Ha lavorato in due fasi: una vota per circa tre o quattro mesi e una seconda volta per quattro
o cinque mesi, ma non ricordo i periodi precisi in cui ha lavorato.
ADR: Dove io lavoro vi è anche il parcheggio degli autocarri. Io apro la struttura alle 7.30 e tra le
8.00 e le 8.30 arrivano gli autisti che prelevano i camion con la merce già caricata e iniziano le consegne.
ADR: Per la maggior parte ci occupiamo ci consegne in Campania.
ADR: Tutti gli autisti tornano al massimo per le 14.00 e terminano la loro giornata lavorativa a quell'ora. Questo valeva anche per il ricorrente.
ADR: Sono io a caricare i camion in quanto magazziniere. Solo io mi occupo del carico delle merci sugli autocarri aziendali.
Alla medesima udienza, è stato escusso il secondo teste di parte ricorrente il sig, , Testimone_3 il quale ha dichiarato: “ADr: Ho conosciuto il ricorrente molti anni fa in quanto entrambi abbiamo lavorato come trasportatori esterni per la Sepe Speed, io per circa due o tre anni, il ricorrente forse un po' in più di me. Si trattava della fine degli anni '90 – inizi del 2000 se ben ricordo.
ADR: Successivamente abbiamo lavorato insieme alle dipendenze della resistente. ADr: Personalmente ho lavorato per la resistente dal maggio – giugno 2017 fino a gennaio – febbraio
2018 se ben ricordo.
ADr: Non ero regolarmente inquadrato, svolgevo mansioni di autista e facchino e non ho fatto causa nei confronti della resistente.
ADr: Mi recavo a Nola nella zona industriale a prelevare il mio autocarro . Preciso che l'autocarro era di mia proprietà. Mi recavo presso la sede di Nola verso le 6.00 – 6.30 del mattino. Il rientro non era prestabilito, dipendeva dalle consegne che dovevo fare. Di regola la giornata lavorativa terminava alle 19.00 – 19.30, anche se vi erano dei giorni in cui a turno dovevamo fare delle consegne pomeridiane a presso dei locali notturni per cui almeno due volte a settimana tornavo presso Pt_6 la sede intorno alle 22.00.
ADr: Lavoravo dal lunedì al venerdì, con questi orari, mentre il sabato dalle 6.30 – 7.00 fino alle
15.00.
ADr: Il ricorrente lavorava quattro giorni a settimana, per la precisione, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato.
ADR: LO vedevo prelevare il camion alle 6.00 del mattino e anche la sera ci incontravamo parecchie volte.
ADR: Il mio rapporto di lavoro è cessato per questioni economiche, per cui ho deciso di dimettermi.
Ricevevo cinquanta euro al giorno e se non andavo a lavorare una giornata perché non c'erano consegne da fare non venivo retribuito.
ADr: Il ricorrente non era proprietario del furgone che guidava, ma il furgone era della società.
ADR: So che il ricorrente, nei giorni in cui non lavorava per la resistente, lavorava per un'altra società di cui non conosco la denominazione. So solo che si occupava del trasporto di pollame.
ADR: Sia io che il ricorrente ci occupavamo sia del carico della merce sul camion, sia dello scarico della stessa una volta arrivati a destinazione. Ci occupavamo, altresì, anche della pulizia del deposito
e dello smistamento della merce che arrivava.
ADR: ci dava indicazioni sulle consegne da fare. Anche lui stesso guidava il Parte_2 camion per le consegne e caricava la merce che doveva consegnare lui. Non era addetto esclusivamente al magazzino”.
Ebbene, le circostanze riferite dai testi di parte ricorrente non sono sufficienti, a parere del Giudicante,
a ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti anche per il periodo decorrere dal 01.04.2018 e fino al 15.05.2019.
Il teste , estraneo all'organizzazione aziendale della resistente, si è limitato a Testimone_1 dichiarare di aver conosciuto e lavorato con il ricorrente presso la dagli inizi Parte_4 del 2018 fino agli inizi del 2022, osservando il seguente orario di lavoro: dalle 4:00 alle ore 8:30 e per tre giorni a settimana: martedì, giovedì e venerdì, con mansioni di autotrasportatore. Nessuna indicazione, pertanto, ha fornito circa il periodo lavorativo osservato dal ricorrente presso la resistente.
Ugualmente dicasi per quando riferito dal teste , il quale, sebbene abbia Testimone_3 dichiarato di aver lavorato per la resistente, senza alcuna regolarizzazione contrattuale, nessuna indicazione ha fornito circa il periodo lavorativo che avrebbe osservato il ricorrente dal 01.04.2018 al 15.05.2019
Il teste, infatti, ha dichiarato di aver lavorato da maggio/giugno 2017 fino a febbraio 2018, e, quindi, non poteva essere a conoscenza dell'eventuale periodo lavorativo di cui il ricorrente invoca il riconoscimento.
Risultando, pertanto, non raggiunta la prova sul punto, la domanda rivolta al riconoscimento di un rapporto lavorativo subordinato per il periodo non oggetto di regolare inquadramento intercorso tra le parti, dal 01.04.2018 al 15.05.2019, non può trovare accoglimento.
Deve pertanto, ritenersi accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 21.03.2017 al 31.07.2017 e dal 09.08.2017 al 30.09.2017 fino al 31.03.2018.
Riguardo a tale periodo, va analizzata la doglianza circa l'effettivo orario di lavoro svolto e la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, avendo il ricorrente allegato di avere continuativamente osservato un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali a fronte delle 20 ore settimanali contrattualmente previste.
Con riferimento al maggior orario di lavoro rivendicato, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui in relazione ai diritti spettanti al lavoratore per la sua attività lavorativa, non è decisivo il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella sua concreta attuazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione 15774/2011) “... in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno”
(cfr. Cass., n. 5520/2004), cosicché risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa delle parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno. Del pari inconferente è il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo” (cfr.
Cass. n. 25891/2008). Orbene, alla luce delle deposizioni rese da tutti testi escussi, non può non evidenziarsi la loro contraddittorietà. Iniziando dalle testimonianze rese dai testi di parte ricorrente, irrilevante è risultata la deposizione del teste , poiché estraneo all'ambiente lavorativo, e, dunque, non a Testimone_1 diretta conoscenza dell'orario di lavoro del ricorrente.
Generico e contradditorio è risultato l'ex dipendente della resistente, , rispetto Testimone_3 alle stesse allegazioni dedotte in ricorso, dove si legge che il ricorrente avrebbe lavorato solo tre giorni a settimana, lunedì mercoledì e sabato, e osservato un orario di lavoro articolato dalle ore 6:00 alle
20:00, laddove il teste, invece, ha riferito che “il ricorrente lavorava quattro giorni a settimana: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, senza alcuna indicazione degli orari di inizio e di fine lavoro osservati da parte attorea.
Di diverso tenore sono risultate le testimonianze rese dai testi di parte resistente, che, dunque, nessun contributo probatorio hanno apportato alla ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente.
L'evidente contraddittorietà e genericità delle deposizioni rese dai testi di parte ricorrente, non consentono di ritenere provato lo svolgimento dell'orario di lavoro full time così come dedotto in ricorso, per cui il rapporto di lavoro deve ritenersi accertato nei limiti di quanto contrattualmente stabilito dalle parti.
Neppure può trovare accoglimento la richiesta del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie, permessi non goduti, non avendo il ricorrente provato l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa nei giorni destinati alla fruizione delle ferie stesse. I testi escussi, infatti, nulla hanno riferito sul punto.
Con riferimento alla domanda del ricorrente relativa alle differenze retributive, con riferimento al solo al periodo lavorativo formalizzato, a titolo di TFR, retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità
e quattordicesima mensilità, parte ricorrente ha dedotto in ricorso di avere percepito l'importo pari ad
€ 150,00 come paga settimanale e nulla a titolo di 13^ e 14^ mensilità e Tfr maturato.
Al riguardo, deve dirsi che, in linea generale, costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione (nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Il datore di lavoro, su cui incombeva l'onere di provare l'esatto adempimento, nulla ha prodotto a sostegno della tesi dell'avvenuto pagamento delle competenze spettanti al ricorrente.
Parte ricorrente, di contro, ha prodotto prospetti di busta paga, relativi al periodo dal giugno 2017 a novembre 2017, privi di sottoscrizione del lavoratore per quietanza. Il merito della causa investe, allora, la ben nota questione del valore probatorio dei prospetti paga in ordine all'effettivo pagamento degli emolumenti retributivi in essi annotati. In argomento si sono ripetutamente espressi i giudici di legittimità sancendo principi di diritto che qui di seguito si sintetizzano (cfr. Cass. lav. 4.2.94, n. 1150; Cass. lav. 13.4.92, n. 4512; Cass. lav. 20.8.91, n. 8950;
Cass. lav. 13.6.87, n. 5227; Cass. lav. 6.3.86, n. 1484 est. Frisina). L'art. 1 della L. 5 gennaio 1953 n.
4 impone al datore di lavoro l'obbligo di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima. Tanto per consentire al lavoratore, attraverso l'imputazione del pagamento al debito che si intende soddisfare, il controllo della corrispondenza fra quanto a vario titolo dovuto e quanto effettivamente erogato. L'adempimento di tale obbligo – la cui violazione è stata depenalizzata con il d. leg. 19 dicembre 1994 n. 758 (entrato in vigore il 27 aprile 1995) - non attiene, però, alla prova del pagamento, di talché, ove il lavoratore contesti che le annotazioni rispecchino la reale situazione di fatto, il relativo onere grava sul datore di lavoro. Siffatto onere può essere assolto anche mediante la normale documentazione liberatoria offerta da regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente che dichiari di aver ricevuto una certa somma di denaro. Si badi, però, che la sottoscrizione del lavoratore, lungi dal creare una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga, lascia sempre al prestatore la possibilità di fornire la prova di detta non corrispondenza. In particolare, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che anche la sottoscrizione, per ricevuta, apposta dal lavoratore sulla busta paga, non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata sulla busta. Infatti, la frase "per ricevuta" può anche significare l'avvenuta consegna della sola busta paga e non anche del denaro. Pertanto, il giudice di merito può, anche nel caso di produzione da parte del datore di lavoro, di buste paga firmate per ricevuta, svolgere accertamenti diretti a stabilire se il lavoratore abbia effettivamente riscosso le somme (Cassazione Sezione Lavoro n. 6267 del 24 giugno 1998,
Pres. Rel. Figurelli). Laddove si sia, però, in presenza di prospetti paga contenenti tutti gli Per_1 elementi della retribuzione, ed altresì di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore (come nella fattispecie, in cui, tra l'altro, la firma non è mai stata contestata dalla ricorrente), l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata grava sul dipendente (cfr., Cass. nn. 9503/2015; 7310/2001;
1150/1994, citt.). Nel caso in esame, i prospetti paga depositati da parte ricorrente non risultano sottoscritti per quietanza, per cui possono costituire prova, al più, dell'avvenuta ricezione dei prospetti stessi, ma non delle somme in essi indicate.
Tenuto conto, quindi, dell'inquadramento del ricorrente nel 3S livello del CCNL Trasporti e
Spedizioni Merci, dell'orario di lavoro risultante dal contratto di assunzione, delle tabelle retributive acquisite in corso di causa e delle retribuzioni risultanti dalla CU agli atti, parte ricorrente è ancora creditrice, nei confronti di parte resistente, della complessiva somma di euro 7074,70 ci cui euro
6269,44 a titolo di differenze retributive ed euro 805,26 a titolo di TFr per entrambi i rapporto di lavoro, oltre accessori come per legge.
L'esito globale della lite giustifica la compensazione per metà delle spese di lite. Il residuo segue la soccombenza sulla base dei parametri minimi data la non complessità delle questioni e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Carmen Maria Pigrini, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
Accertata l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 21.03.2017 al 31.07.2017
e dal 09.08.2017 al 31.03.2018, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 7074,70 ci cui euro 6269,44 a titolo di differenze retributive ed euro 805,26 a titolo di TFR per entrambi i rapporto di lavoro,, oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme via via rivalutate dal dì della maturazione dei singoli crediti a soddisfo effettivo;
Compensa per metà le spese di lite e pone il residuo, liquidato in complessivi euro 1350,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, a carico di parte resistente, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 7 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini