Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02113/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2017, proposto da
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Grandolfo, Raffaele Nicoli', con domicilio eletto presso lo studio Raffaele Nicolì in Lecce, via Francesco Rubichi n. 6;
contro
Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario La Pesa, con domicilio eletto presso il suo studio in Carosino, via Massimo D'Azeglio, 9;
per l'annullamento
della Deliberazione 27.4.2012 n. 12, con cui il Consiglio Comunale di Ginosa ha approvato il “ Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi sul suolo pubblico ”, del suddetto Regolamento e di ogni altro atto presupposto collegato e consequenziale, tra cui – ove occorra – la Deliberazione nota 18.10.2016, prot. n. 29676 (inviata via pec il successivo 19.10.2016), di comunicazione del suddetto Regolamento e le conseguenti richieste di pagamento del 24.10.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ginosa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento, nella parte di interesse, del “ Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi sul suolo pubblico ”, approvato dal Comune di Ginosa con deliberazione di C.C. 27.4.2012 n. 12, nonché delle note in data in 24.10.2016, recanti la richiesta di pagamento degli oneri di cui al predetto regolamento.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito che:
- E-Distribuzione S.p.A. “è concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per tutto il territorio nazionale” e in tale qualità, “sino a un recente passato”, ha “operato sulla scorta di singoli assensi … senza il pagamento di oneri economici di alcun tipo, che non fosse la TOSAP”;
- in data 19.10.2016, la ricorrente “ha ricevuto la nota in epigrafe 18.10.2016, prot. n. 29676, del Dirigente del VII Settore Urbanistica e SUAP del Comune di Ginosa, che testualmente recita: “ premesso che ogni autorizzazione rilasciata da questo Ente relativamente agli scavi su suolo pubblico, contiene nel suo insieme tutte le informazioni, condizioni, prescrizioni (generali e particolari) relativamente alla conduzione dei lavori, nonché ai ripristini ed al comportamento ed obbligazioni a carico dell'Ente esecutore attraverso le Ditte incaricate, al fine di migliorare il rapporto fra questo Ente proprietario delle aree pubbliche e codeste Società fornitrici di pubblici servizi, si trasmette la Delibera di Consiglio Comunale in oggetto marginata Si invitano, pertanto, le stesse ad attenersi scrupolosamente ai dettami della stessa, sia amministrativi che tecnico/operativi ed a predisporre, in anticipo, i versamenti da effettuarsi e da allegarsi ad ogni singola richiesta, secondo le modalità, quantità e tipologie di cui alle prescrizioni generali del dettato Regolamento Comunale per gli Scavi su Suolo Pubblico ”;
- “a tale nota era allegata l'impugnata Deliberazione C.C. 27.4.2012 n. 12, di approvazione del “ Regolamento comunale per l'esecuzione di scavi sul suolo pubblico ”;
- l'art. 1.3 del regolamento stabilisce che: “ Il contributo dovuto per l'autorizzazione, da valere quale indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento della proprietà e per il disagio causato alla gestione della rete viaria, verrà conteggiata con il seguente criterio: 1- Euro 26,00 (ventisei/00) al mq. (metro quadrato) di area interessata allo scavo su strada in genere e marciapiedi in conglomerato bituminoso; 2 - Euro 34,00 (trentaquattro/00) al mq. (metro quadrato) di area interessata allo scavo su strade e marciapiedi con pavimentazioni speciali; 3 - Euro 7,00 (sette/00) al mq. (metro quadrato) di area interessata allo scavo su zone non pavimentate; 4 - Euro 16,00 (sedici/00) al mq. (metro quadrato) dì area interessata allo scavo su zone a verde; 5 - Il contributo dei diritti di segreteria e fissato in Euro 50,00 ”;
- a sua volta, il successivo art. 1.4 prevede che: “ Contestualmente al ritiro dell'Autorizzazione il richiedente attesterà, presso lo stesso ufficio l'avvenuto pagamento del contributo di cui al punto 1.3 e presenterà la garanzia richiesta al punto 1.6, oltre che una dichiarazione di presunto inizio lavori della quale gli verrà rilasciata ricevuta ”;
- successivamente, “l'A.C. ha inviato alla ricorrente una serie di atti (tutti recanti la medesima data 24.10.2016 e numero di prot. 30200), con cui il Comune … ha chiesto il pagamento delle somme previste dal Regolamento medesimo”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “il Regolamento, da un lato istituisce tributi in assenza di copertura legislativa …, dall'altro addirittura duplica gli oneri in testa all'esecutore di scavi nel territorio comunale”, dal momento che: “se vi è l'obbligo di ripristino e di risarcimento (peraltro garantito mediante fideiussione bancaria o assicurativa), non vi è alcun deterioramento che necessiti di un indennizzo”; “i 'diritti di segreteria' costituiscono la remunerazione di un'attività compiuta dall'ente pubblico nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, cosicché devono necessariamente coprire anche le spese di sopralluogo ed istruttoria”;
- peraltro, deve escludersi che le pretese comunali possano “trovare fonte nell'art. 27 Cod. Strada., anzitutto perché la finalità del 'canone' è chiaramente enunciata nel Regolamento ed è estranea alla logica del citato art. 27, ma comunque anche perché neppure tale norma consente l'esercizio di poteri quali quelli esercitati col Regolamento impugnato”;
- ai sensi della Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 3.3.1999 “i regolamenti in materia di sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici impongono l’apertura alla partecipazione al procedimento da parte delle aziende e degli enti interessati”.
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale per resistere al ricorso.
5. Nella pubblica udienza del 16.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell'art. 23 Cost., secondo cui la previsione delle prestazioni patrimoniali è da riferire al principio di stretta legalità, ovverosia al riscontro di una norma di legge che la misura patrimoniale specificamente preveda.
Vero è che l’Amministrazione comunale è legittimata a pretendere il ristoro dei costi occorrenti per il ripristino dei luoghi a seguito della occupazione di suolo pubblico in misura proporzionale all’effettivo pregiudizio provocato dal gestore della rete.
E però altro e diverso discorso è quello riguardante la previsione, in via generale e astratta, di un contributo fisso, predeterminato in modo forfettario, la quale si traduce in un onere aggiuntivo a carico del gestore della rete, che non è riferibile alla norma quadro di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 e, come tale, resta privo di copertura legislativa.
In tal senso, è stato osservato che “ L'art. 63 d.lgs. n. 446 del 1997, recante la disciplina in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dispone al primo comma che i comuni e le province possono, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il successivo terzo comma del detto art. 63 stabilisce che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è determinato sulla base della tariffa di cui al secondo comma, con riferimento alla durata dell'occupazione e "può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualunque titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori". Pertanto, l'indennizzo previsto dall'amministrazione provinciale di Roma con gli atti gravati, essendo stabilito in modo forfetario, preventivo e generico non è coerente con tale disposizione di legge che prevede il possibile incremento del canone solo a fronte di "eventuali e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo" e non può trovare in essa la propria fonte normativa ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 11.02.2015 n. 2440).
Ciò stante, il ricorso merita di essere accolto quanto alla domanda di annullamento del “ Regolamento comunale per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico ” approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 27/04/2012, con riferimento alle (e nei limiti delle) previsioni che prevedono il pagamento di un contributo da valere quale indennizzo per le spese di sopralluogo, istruttoria, ristoro per il deterioramento, della proprietà per il disagio causato alla gestione della rete viaria.
7. Quanto alla domanda di annullamento delle note aventi ad oggetto la quantificazione del contributo, si osserva che la relativa pretesa esula dalla giurisdizione di questo TAR ed è attratta nella giurisdizione del Giudice Ordinario ai sensi dell’art. 133, lett. b) c.p.a., dal momento che “ gli avvisi di pagamento si limitano a quantificare il debito verso il Comune di Ginosa sulla base dei criteri predeterminati e vincolanti fissati nel regolamento, sicché le relative risultanze sono il frutto di mere operazioni di computo: “Si tratta, invero, di atti paritetici, di mera quantificazione del debito verso il Comune sulla base di criteri predeterminati vincolanti e in quanto tali sottratti alla cognizione del giudice amministrativo, in coerenza con l'art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva amministrativa in tema di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 19 settembre 2016, n. 2254)” (T.A.R. Catania, Sez. III, 05/05/2017 n. 973) ” (TAR Lecce, Sez. I, 17.12.2020 n. 1427).
8. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- quanto alla domanda di annullamento delle note (tutte con numero) prot. 30200 del 24 ottobre 2016 dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- accoglie la domanda di annullamento del “ Regolamento comunale per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico ” approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 27/04/2012 nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO