TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 300
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Falsa applicazione dell'art. 21-septies della L. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che le motivazioni addotte dalla Fondazione per dichiarare la nullità degli atti non integrano le ipotesi di nullità previste dall'art. 21-septies della L. 241/1990. In particolare, la mancanza di autorizzazione regionale e il mancato controllo di legittimità configurano vizi di annullabilità e non di nullità. La volontà di evitare danno erariale e l'incongruenza della permuta sono valutazioni di opportunità amministrativa o vizi non riconducibili alle fattispecie di nullità.

  • Accolto
    Tardività dell'annullamento d'ufficio

    La determina impugnata, riqualificata come provvedimento di annullamento d'ufficio, è stata adottata in data 8.10.2024, ben oltre il termine perentorio di dodici mesi previsto dall'art. 21-novies della L. 241/1990, decorrente dall'adozione degli atti della procedura di gara (delibera n. 17 del 29.12.2022; avviso del 18.01.2023; verbale di gara del 31.01.2023; scrittura privata del 4.02.2023). Pertanto, l'atto è illegittimo per tardività.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo

    La domanda di condanna alla stipula del contratto definitivo, basata sull'art. 2932 c.c., rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, presso il quale è già pendente un giudizio per tale finalità. Il Giudice amministrativo è privo di potestas iudicandi su tale materia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 300
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 300
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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