Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00300/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02370/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2024, proposto da
Sicilicase Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato CO Aloisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Conservatori e CA UN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Catalioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina n. prot. 192 dell’8.10.2024, con la quale la Fondazione Conservatori e CA UN, visti gli artt. 36, comma 3, della L.R. n. 22/1986, e 68, comma 3, della L.R. n. 10/1999, nonché l’art. 21- septies della L. 241/1990, ha dichiarato la nullità di tutti gli atti della procedura per la selezione delle proposte progettuali per la permuta del bene immobile di proprietà della predetta Fondazione sito in via Sacro Cuore di Gesù, is. 251, del Comune di Messina, contraddistinto nel catasto terreni al Fg. 223, part. 573, esteso nel suo intero circa 630 mq (segnatamente: la delibera n. 17 del 29.12.2022; l’avviso del 18.01.2023 di indizione della gara; il verbale di gara del 31.01.2023; la scrittura privata del 4.02.2023), richiamando, a fondamento della propria motivazione, i seguenti atti: la nota prot. n. 19074 del 13.05.2024 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana – Servizio 9 II.PP.AA.; la relazione tecnica dell’Ing. Giuseppe Di Dio; il parere legale dell’avv. Antonio Catalioto;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente e successivo, anche se, allo stato, non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Conservatori e CA UN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CO RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con delibera n. 17 del 29.12.2022 il Commissario Straordinario Regionale della Fondazione Conservatori e CA UN (da ora anche “Fondazione”), dott. CO Mangano, deliberava di approvare l’avviso pubblico per la selezione delle proposte progettuali volte alla permuta del bene immobile di proprietà della Fondazione, adiacente alla sede di quest’ultima, sito nella via Sacro Cuore di Gesù, is. 251, contraddistinto nel catasto terreni del Comune di Messina al Fg. 223, part. 573 (esteso nel suo intero circa 630 mq).
Il predetto avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la permuta dell’immobile della Fondazione veniva formalizzato con provvedimento n. prot. 109 del 18.01.2023 a firma del R.U.P. dott. Massimiliano Mondello, con il quale si rendeva noto che la gara era fissata per il 31.01.2023 e che le relative offerte, tenendo conto della base d’asta del 20%, dovevano pervenire entro le ore 15:00 dello stesso giorno.
La società Sicilcase Immobiliare s.r.l.s. (nel prosieguo indicata anche solo come “Sicilcase”), odierna ricorrente, formulava per la permuta un’offerta pari al “... 23% della volumetria che sarà posta al primo terra ed alla prima elevazione f.t. ”.
Con relativo verbale di gara del 31.01.2023 la permuta veniva aggiudicata alla società ricorrente, unico partecipante alla gara.
In data 4.02.2023 la Fondazione e Sicilcase sottoscrivevano una scrittura privata avente ad oggetto un contratto preliminare di permuta ed appalto con la quale, e per quanto qui di interesse, si conveniva quanto segue:
- la Fondazione prometteva di trasferire a Sicilcase, con ogni garanzia di legge, la piena proprietà del terreno indicato in catasto al fg. 223, part.lla 573 di mq 630, libero da ipoteche, iscrizioni, trascrizioni e vincoli;
- Sicilcase si obbligava a presentare alle autorità competenti, a sue cura e spese, il relativo progetto edificatorio entro dodici mesi;
- la permuta degli immobili in misura del 23% della volumetria, per espressa richiesta della Fondazione, veniva localizzata, come da avviso pubblico, al piano terra e al primo piano del costruendo fabbricato, nella zona edificabile confinante con il cortile di proprietà di quest’ultima. Le parti convenivano, inoltre, che la citata permuta, in sede di elaborazione progettuale, avrebbe avuto la destinazione urbanistica a parcheggi al piano terra e a locali archivio e/o uffici al primo piano;
- la consegna degli immobili promessi in vendita veniva fissata entro quarantotto mesi dall’inizio dei lavori;
- l’inizio dei lavori sarebbe dovuto avvenire entro dodici mesi dal rilascio della concessione edilizia e del contestuale atto pubblico;
- si conveniva che la predetta scrittura privata venisse trasmessa a cura di Sicilcase all’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione Siciliana.
Conseguentemente, Sicilcase, con pec inviata in data 5.02.2023, trasmetteva la scrittura privata al predetto Assessorato, a cui faceva seguito la lettera del 3.08.2023 con la quale il Commissario Straordinario della Fondazione esprimeva formale consenso ai professionisti Ing. IL Passaniti e arch. Mauro Scarcella Perino al fine di elaborare il progetto previsto con il suddetto preliminare.
Con Decreto Assessoriale n. 129 del 19.10.2023 veniva nominato, quale nuovo Commissario Straordinario, l’arch. Gustavo Lampi, il quale, al fine di dare continuità amministrativa ai procedimenti già incardinati, esaminava, tra gli altri, gli atti concernenti la procedura di permuta per cui è causa, rispetto ai quali riscontrava la necessità di svolgere alcune verifiche, concernenti, in particolare, la sussistenza dell’autorizzazione dell’Assessorato regionale competente relativa a tale operazione e la congruità dell’offerta di Sicilcase.
Con delibere n. 13 e 14 del 13.03.2024 quest’ultimo conferiva incarico, rispettivamente, ad un legale (avv. Antonio Catalioto) e ad un tecnico (ing. Giuseppe Di Dio) per la predisposizione di una valutazione giuridica e tecnica dell’operazione di permuta in questione.
Nelle more, Sicilcase convocava la Fondazione per la stipula dell’atto pubblico e per la voltura del progetto in data 17.05.2024, dandone contestualmente comunicazione anche all’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, al quale veniva inviato un esposto mediante il quale si lamentava la condotta assunta dalla Fondazione a seguito della stipula del contratto preliminare in data 4.02.2024.
Seguiva la nota dell’Assessorato prot. n. 17297 del 2.05.2024, con la quale l’Amministrazione regionale richiedeva alla Fondazione dettagliati chiarimenti in merito alla vicenda.
Tale nota veniva riscontrata dal Commissario Straordinario con relazione prot. n. 129 del 7.05.2024, con cui quest’ultimo riferiva che “(…) Il Commissario Mangano non aveva chiesto alcuna autorizzazione a Codesto Assessorato per la permuta del bene immobile in questione ”.
Con nota prot. n. 19074 del 13.05.2024 l’Assessorato regionale confermava la mancanza della propria autorizzazione preventiva, rilevando che “(…) risulti evidente la carenza di legittimità degli atti di procedura di gara fin qui disposti ”.
Sicilcase citava in giudizio la Fondazione per chiedere l’emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. ed ottenere così gli effetti del contratto definitivo non concluso, con il conseguente trasferimento della proprietà del terreno, giusto atto di citazione del 18.07.2024. Il relativo giudizio veniva iscritto al n. 3129/24 R.G. del Tribunale civile di Messina.
Alla notifica del predetto atto di citazione faceva seguito la nota prot. n. 161 del 23.07.2024 concernente l’avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990 per la dichiarazione di nullità di tutti gli atti concernenti la procedura in oggetto, conclusosi con l’adozione della determina prot. n. 192 dell’8.10.2024, con la quale la Fondazione Conservatori e CA UN, visti gli artt. 36, comma 3, della L.R. n. 22/1986, e 68, comma 3, della L.R. n. 10/1999, nonché l’art. 21- septies della L. 241/1990, dichiarava la nullità di tutti gli atti della procedura.
2. Con ricorso notificato in data 3.12.2024 e depositato il 23.12.2024 Sicilcase Immobiliare s.r.l.s. ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) la predetta determina n. prot. 192 dell’8.10.2024, con la quale la Fondazione Conservatori e CA UN, visti gli artt. 36, comma 3, della L.R. n. 22/1986, e 68, comma 3, della L.R. n. 10/1999, nonché l’art. 21- septies della L. 241/1990, ha dichiarato la nullità di tutti gli atti della procedura per la selezione delle proposte progettuali per la permuta del bene immobile di proprietà della stessa Fondazione sito in via Sacro Cuore di Gesù, is. 251, del Comune di Messina, contraddistinto nel catasto terreni al Fg .223, part. 573, esteso nel suo intero circa 630 mq (segnatamente: la delibera n. 17 del 29.12.2022; l’avviso del 18.01.2023 di indizione della gara; il verbale di gara del 31.01.2023; la scrittura privata del 4.02.2023), richiamando, a fondamento della propria motivazione, i seguenti atti: la nota prot. n. 19074 del 13.05.2024 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana – Servizio 9 II.PP.AA.; la relazione tecnica dell’Ing. Giuseppe Di Dio; il parere legale dell’avv. Antonio Catalioto; 2) nonché ogni altro atto presupposto, connesso, antecedente e successivo, anche se, allo stato, non conosciuto.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Incompetenza e carenza di potere ad emettere il provvedimento impugnato; violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di trasparenza, del dovere di imparzialità e buona amministrazione; violazione dell’art. 21-sexsies della L. 241/1990; falsa e/o errata applicazione dell’art. 21-septies della L. 241/1990 posto a fondamento dell’impugnato provvedimento; falsa e/o errata applicazione degli artt. 36 della L. R. n. 22 del 9.5.1986, e 68, co. 3 della L.R. n. 10 del 27.4.1999; eccesso di potere; irragionevolezza, arbitrarietà, abnormità, contraddittorietà ed illogicità manifesta ; 2) Incompetenza e carenza di potere ad emettere il provvedimento impugnato; violazione degli artt. 21-septies e 21-nonies della L. 241/1990; violazione del principio del legittimo affidamento riposto dal privato sugli atti dell’Amministrazione; falsa e/o errata applicazione degli artt. 36 della L. R. n. 22 del 9.5.1986, e 68, co. 3 della L.R. n. 10 del 27.4.1999; eccesso di potere; manifesta perplessità .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce, preliminarmente, l’incompetenza e la carenza di potere della Fondazione Conservatori e CA UN ad adottare la determina di nullità impugnata, nella quale non sarebbe stata specificata la norma in forza della quale sia stato emesso l’atto impugnato.
È altresì dedotta la violazione dell’art. 97 della Costituzione, atteso che il Commissario Straordinario, Gustavo Lampi, mediante l’atto avversato e le spese sostenute nella fase antecedente (pareri legali e tecnici antecedenti all’adozione della determina) e successiva (difesa processuale nel giudizio civile instaurato dalla ricorrente) alla sua emissione, non avrebbe posto in essere una condotta coerente con i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.
Si lamenta, in particolare, che la Fondazione abbia dato luogo a una condotta contraddittoria dichiarando la nullità dell’attività amministrativa svolta dal precedente Commissario Straordinario, CO Mangano, e, nello stesso tempo, evidenziando, nel giudizio civile n. 3129/24 R.G. del Tribunale di Messina, che quest’ultimo avrebbe operato legittimamente durante l’esecuzione del proprio mandato.
Il richiamo agli artt. 21- sexies e 21- septies della L. 241/1990, all’art. 36 della L.R. 22/1986 e all’art. 68, co. 3, della L.R. n. 10/1999, operato dalla Fondazione per giustificare la dichiarazione di nullità di tutti gli atti della procedura, secondo la prospettazione della parte ricorrente sarebbe da ritenersi illegittimo.
Quanto all’art. 21- sexies della L. 241/1990, si evidenzia che nella fattispecie in esame non ricorrerebbero i presupposti per il recesso.
Non sarebbero parimenti presenti i presupposti per la dichiarazione di nullità ex art. 21- septies della L. 241/1990. In particolare, gli atti della procedura sarebbero stati adottati da soggetti forniti di legittimazione e la mancata preventiva autorizzazione del competente Assessorato regionale, da cui discenderebbe la violazione dell’art. 36 della L.R. 22/1986, non darebbe luogo alla mancanza di un elemento essenziale del provvedimento amministrativo, né configurerebbe un difetto assoluto di attribuzione.
La scrittura privata del 3.02.2023, nello specifico, non rientrerebbe nel perimetro applicativo di tale norma regionale, la quale troverebbe attuazione per le sole operazioni di vendita e non per quelle di permuta, come nel caso di specie.
L’art. 68 della L.R. n. 10/1999 non sarebbe parimenti utilizzabile come base normativa dell’atto impugnato, evidenziandosi che la scrittura privata del 4.02.2023 sarebbe stata ritualmente trasmessa all’Assessorato competente dalla stessa società ricorrente con pec del 5.02.2023 senza ricevere alcun riscontro da parte di quest’ultimo.
Infine, non sarebbe suscettibile di giustificare la disposta nullità nemmeno la mancata corrispondenza tra la quota permutata del 23% offerta dalla ricorrente in sede di gara e quella effettivamente riscontrata, in seguito, dal nuovo Commissario Straordinario della Fondazione, così come individuata nel contratto preliminare del 4.02.2023, inferiore a quella di aggiudicazione.
2.2. Con la seconda doglianza si deduce, in via subordinata, che i paventati vizi della procedura rilevati nel corpo della determina di nullità gravata avrebbero potuto dar luogo, eventualmente, a una fattispecie di annullabilità del provvedimento amministrativo ex art. 21- octies della 241/1990.
Si evidenzia, a tal riguardo, che anche ove l’atto impugnato venisse riqualificato come un provvedimento di annullamento in autotutela, la sua adozione sarebbe comunque tardiva rispetto al termine di dodici mesi previsto dall’art. 21- novies della L. 241/1990.
2.3. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale, in esito all’annullamento degli atti impugnati, di ordinare alla Fondazione Conservatori e CA UN di procedere alla stipula del contratto definitivo come concordato con la scrittura privata del 3.02.2023 e, in via subordinata, il risarcimento dei danni scaturenti dalla condotta dell’Amministrazione intimata, con riserva di quantificarli in corso di causa, osservando di aver sostenuto o di dover sostenere le seguenti spese: € 63.440,00 oltre spese processuali di € 2.541,00 (oltre accessori) a seguito dell’adozione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile di Messina con riguardo al ricorso iscritto al n. 3935/2024 R.G. dall’ing. IL Passaniti e dall’arch. Mauro Scarcella Perino ai fini del pagamento dell’attività di progettazione e di direzione lavori svolta per la realizzazione del fabbricato oggetto della permuta; € 2.165.700,00 per i contratti già stipulati con tecnici, fornitori e aziende per la realizzazione dell’immobile; € 170.000,00 per gli oneri di urbanizzazione.
A tali somme, imputabili al danno emergente, si aggiunge, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, la somma da liquidarsi a titolo di danno da lucro cessante, che la parte si riserva di quantificare in corso di causa.
3. La Fondazione Conservatori e CA UN si è costituita in giudizio per resistere al ricorso in data 12.03.2025 e, con successiva memoria del 21.12.2025, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della nota prot. n. 19074 del 13.05.2024 dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, da ritenersi immediatamente lesiva sin dal momento della sua adozione.
La Fondazione ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso anche per la mancata notificazione dello stesso al predetto Assessorato, il quale assumerebbe, nel presente giudizio, la qualità di controinteressato.
Nel merito, viene rilevato, in particolare, che: 1) la Fondazione disponga del potere di cui all’art. 21- septies della L. 241/1990; 2) gli atti della procedura siano stati adottati in carenza assoluta di potere, in assenza dell’autorizzazione regionale competente; 3) essi risulterebbero altresì avvinti dal vizio di nullità strutturale per impossibilità dell’oggetto, difettando la predetta autorizzazione regionale.
Si evidenzia, in ultimo, che la domanda risarcitoria non sia stata adeguatamente accompagnata dalla prova degli elementi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
4. Con memoria del 23.12.2025 la parte ricorrente ha declinato ulteriormente le proprie doglianze, chiedendo, altresì, ai sensi dell'art. 67 c.p.a, con specifico riguardo alla domanda risarcitoria prospettata in via subordinata, di disporre una consulenza tecnica d’ufficio ai fini della quantificazione dei danni subiti.
5. Con memoria di replica del 6.01.2026 Fondazione Conservatori e CA UN ha ulteriormente declinato le proprie eccezioni e controdeduzioni.
6. Con memoria di replica parimenti versata in atti il 6.01.2026 la parte ricorrente ha ulteriormente declinato le doglianze esposte in ricorso, insistendo per l’accoglimento delle proprie domande processuali.
7. All’udienza pubblica del 28.01.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, il Presidente ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della presenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione relativamente alla domanda di condanna dell’Amministrazione resistente alla stipula del contratto definitivo, così come formulata dalla parte ricorrente in sede di ricorso; la causa, quindi, è stata posta in decisione.
8. Deve preliminarmente esaminarsi la prima eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Fondazione resistente per omessa impugnazione della nota prot. n. 19074 del 13.05.2024 dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, la quale è infondata.
8.1. La suddetta nota costituisce una nota di “riscontro” con la quale l’Assessorato regionale ha replicato, come emerge chiaramente dall’oggetto dell’atto, all’“esposto” prodotto dalla società odierna ricorrente in data 20.04.2024, mediante il quale “... la Sicilcase Immobiliare srls ha lamentato l’attività gestionale dell’attuale commissario della Fondazione Conservatori e CA UN (...)” (cfr. nota prot. 19704 del 13.05.2024).
Tale nota – con la quale, peraltro, l’Assessorato rappresenta alla società ricorrente che la Fondazione resistente “... in quanto ente pubblico dotato di personalità giuridica, autonomia statutaria, gestionale, amministrativa e finanziaria, assume la piena ed esclusiva responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria e persegue i propri obiettivi nel rispetto della legislazione vigente e dei principi fondamentali, la cui responsabilità resta in capo agli amministratori ” – non assume una connotazione immediatamente lesiva della posizione giuridica fatta valere nel presente giudizio dalla ricorrente, atteso che:
(i) essa non si innesta, quale segmento procedimentale, nella procedura amministrativa i cui atti sono stati dichiarati “nulli” dalla delibera impugnata, costituendo una nota di riscontro inviata a Sicilcase Immobiliare s.r.l.s. a seguito di un esposto presentato da quest’ultima;
(ii) non lede la posizione giuridica della ricorrente, tenuto conto che mediante la stessa l’Assessorato regionale, oltre a prendere le distanze dall’azione amministrativa posta in essere dalla Fondazione resistente (come sopra riportato), si limita unicamente, dopo aver rilevato la “ carenza di legittimità degli atti di procedura di gara fin qui disposti ”, a invitare “... il Commissario straordinario dell’Ente a disporre i necessari atti consequenziali, avendo cura di notiziare, puntualmente, lo scrivente ”. Trattasi, pertanto, di un atto avente valore meramente “comunicativo”, con cui l’Assessorato non ha dato luogo alla spendita di alcun potere amministrativo suscettibile, se del caso, e in astratto, di ledere – eventualmente – la sfera giuridica della società Sicilcase.
Ne consegue che, correttamente, quest’ultima non abbia impugnato tale nota.
9. La seconda eccezione di inammissibilità per omessa notifica del gravame all’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro è da ritenersi parimenti infondata.
9.1. Giova premettere che per giurisprudenza consolidata la qualità di controinteressato nel processo amministrativo deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale) (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2025, n. 3085).
La Fondazione resistente asserisce che dal contenuto della predetta nota prot. n. 19074 del 13.05.2024 dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, richiamata nella determina n. 192 dell’8.10.2024, avrebbe dovuto desumersi che tale “Amministrazione regionale” avesse qualità di controinteressato formale e sostanziale rispetto all’oggetto del presente giudizio.
Ebbene, il Collegio osserva, a tal riguardo, che, come si chiarirà nel prosieguo, dalla lettura dell’art. 36 della L.R. 22/1986 debba evincersi che nel procedimento finalizzato alla vendita all’asta di una struttura non utilizzabile o non riconvertibile che non sia acquisita dal comune con le modalità previste dalle disposizioni della L.R. n. 22/1986 che la precedono sussista una contitolarità di due amministrazioni pubbliche (l’Istituzione proprietaria di un dato immobile, da un lato, e l'“ Assessorato regionale per gli Enti locali ”, dall’altro).
L’“ Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro ”, autorità regionale da cui promana la citata nota prot. 19074/2024, non presenta, tuttavia, cumulativamente le caratteristiche tali da renderlo soggetto controinteressato al quale, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso avrebbe dovuto essere notificato a pena di inammissibilità.
Come già sopra illustrato, mediante la nota prot. n. 19074/2024 il suddetto Assessorato si è limitato ad evidenziare alla società ricorrente che la Fondazione che resiste in giudizio assumesse “... la piena ed esclusiva responsabilità della gestione amministrativa e finanziaria ...”, precisando che la responsabilità della procedura posta in essere da quest’ultima restasse “... in capo agli amministratori ” della stessa, ivi compresa quella per eventuale danno erariale scaturente da qualsiasi forma di addebito da parte dei terzi incisi dalla manifestazione di tale potere amministrativo.
Ne discende che, ad avviso di quest’organo giudicante, difetti, nel caso di specie, l’elemento “sostanziale” per ritenere che il predetto Assessorato potesse esser configurato, dalla prospettiva di chi ricorre in giudizio, un soggetto controinteressato rispetto alla propria pretesa processuale, dovendosi escludere che tale Amministrazione regionale – rimasta estranea alla procedura per cui è causa e avendo rappresentato all’interno di una nota di “riscontro” a un “esposto” di un privato l’assenza di proprie responsabilità nell’esercizio, pur ritenuto illegittimo, del potere amministrativo da parte della Fondazione – possa vantare un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto portatrice di un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente.
Tale Assessorato, in definitiva, prende le distanze dall’operato dell’Ente procedente, anche sotto il profilo dell’eventuale responsabilità erariale. Difetta, pertanto, il presupposto per ritenere che l’Amministrazione regionale riceva un vantaggio, di natura amministrativa o finanziaria, correlato all’eventuale reiezione dell’odierno gravame.
10. Quanto alla domanda annullatoria, il ricorso è da ritenersi fondato nei termini di seguito illustrati.
11. Il primo motivo è fondato secondo quanto di seguito esposto dal Collegio.
11.1. La prima censura mediante la quale la parte ricorrente deduce, preliminarmente, il presunto vizio di incompetenza e di carenza di potere della Fondazione resistente ad adottare l’atto impugnato, in quanto non viene specificata dalla stessa “... la norma che legittimerebbe ad emettere il provvedimento impugnato ”, è da ritenersi fuori fuoco.
Il provvedimento avversato è stato adottato, invero, nell’esercizio degli ordinari poteri di autotutela decisoria che, per quanto concerne la nullità, trovano fondamento nella medesima norma che ne definisce le singole fattispecie, l’art. 21- septies della L. 241/1990, la quale funge sia da norma definitoria della nullità del provvedimento amministrativo che da norma attributiva del potere amministrativo di rilevarla e dichiararla.
Non vi è ragione di ritenere, pertanto, che l’Amministrazione procedente, la quale ha riportato gli estremi della suddetta disposizione normativa nel corpo del provvedimento avversato, dovesse trarre la legittimazione del proprio potere da ulteriori disposizioni di legge.
11.2. Ai fini dell’esame delle ulteriori doglianze prospettate nell’ambito del primo motivo di ricorso, occorre premettere che l’atto impugnato ha natura di provvedimento plurimotivato, con il quale si suole intendere l’atto amministrativo che reca un dispositivo sorretto non già da una sola motivazione, ma da plurime, tra loro indipendenti, ragioni fattuali-giuridiche.
È necessario, ai fini della suddetta qualificazione, che i capi della motivazione costituiscano componenti autonome dell’apparato che ricostruisce le ragioni fattuali-giuridiche sottese al provvedimento, assumendo le vesti di vere e proprie motivazioni parallele, ciascuna dotata di una propria autosufficienza e capace, da sola, di sorreggere il dispositivo secondo i canoni di cui all’art. 3 della L. 241/1990.
In presenza di un atto amministrativo che abbia una tale strutturazione, a fronte dell’impugnazione processuale volta a censurarne le singole argomentazioni giuridiche è sufficiente che un solo capo dell’apparato argomentativo declinato dall’amministrazione sia immune da censure per impedire l’annullamento dell’atto per via giurisdizionale.
Infatti, se è vero che il provvedimento plurimotivato si regge su autonome motivazioni tra loro autonome e ciascuna di per sé sufficiente a fondare il dispositivo, il venir meno dell’una (o di più di una) non comprometterà la stabilità delle altre (o dell’unica «sufficiente» che residua), garantendo quindi la sopravvivenza del provvedimento nel suo complesso considerato.
A fronte di un gravame che evidenzi la presunta illegittimità di tutti i capi della motivazione dell’atto avversato, il giudice amministrativo potrà fermarsi all’esame di una singola censura, ove dal suo scrutinio scaturisca il riconoscimento della legittimità di quello specifico capo motivazionale, risultando ininfluente, sotto il profilo dell’utilità della propria pronuncia e dell’interesse coltivato nel ricorso dal privato, esaminare le doglianze relative agli altri capi della motivazione del provvedimento, rilevato che dalla loro fondatezza non discenderebbe comunque, in ogni caso, la caducazione dell’atto.
Tale condotta processuale tenuta dall’organo giudicante è certamente coerente con il decalogo enucleato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi, secondo cui la tecnica dell’assorbimento è spendibile, tra gli altri, nei casi in cui sussistano evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale o ove siano evincibili ragioni di economia processuale, che tuttavia non ledano l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica. Tale assorbimento, in ottica sostanziale, si traduce in un riconoscimento del difetto d’interesse alla decisione della specifica questione, in quanto comunque insufficiente a mutare l’esito del giudizio.
11.2.1. Ciò osservato in via di premessa sistematica, il provvedimento che qui si sottopone a censura dispone la “nullità” degli della procedura di gara per cui è causa sulla base delle seguenti plurime e indipendenti motivazioni:
(i) viene rilevato che la Fondazione abbia assunto le proprie determinazioni amministrative relative alla procedura per cui è causa in carenza assoluta di potere, in difetto dell’autorizzazione dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a porre in essere un’attività di vendita dei propri beni, secondo quanto previsto dall’art. 36 della L.R. n. 22/1986;
(ii) è altresì evidenziato che l’Amministrazione procedente voglia evitare un grave danno erariale, come paventato dal competente Assessorato regionale con la nota prot. n. 19074 del 13.05.2024;
(iii) è evidenziato che, alla luce della perizia redatta dall’ing. Giuseppe Di Dio, la consistenza immobiliare spettante alla Fondazione – pari al 23% della futura proprietà di quanto sarà edificato nel terreno oggetto di permuta – risulti essere superiore, in termini di consistenza, ed anche diversa, in termini di destinazione d’uso, a quella individuata nel preliminare di permuta nei due piani interrati identificati successivamente in progetto, da cui discende che la permuta individuata nel contratto preliminare del 3.02.2023 sarebbe inferiore alla percentuale di aggiudicazione del 23%;
(iv) è altresì richiamato l’art. 68, comma 3, della L.R. n. 10/1999, il quale stabilisce che sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali, tra gli altri, gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi all’alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni.
Deve quindi appurarsi se tali capi motivazionali dell’atto avversato, o anche solo uno di essi in applicazione delle coordinate ermeneutiche sopra esposte in materia di atti plurimotivati, siano idonei a sorreggere, sul piano della legittimità normativa, la determinazione finale di nullità, verificandosi, quindi, in concreto, la loro ascrivibilità al perimetro dell’art. 21- septies della L. 241/1990, il quale stabilisce che “ È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge ”.
Tale norma, in particolare, individua, alternativamente, i presupposti che sono suscettibili di determinare la nullità del provvedimento amministrativo: (i) la c.d. nullità strutturale, correlata alla mancanza degli elementi essenziali; (ii) il difetto assoluto di attribuzione; (iii) la violazione o l’elusione del giudicato; (iv) le c.d. nullità testuali, con cui si vuol avere riguardo alle singole fattispecie nelle quali la nullità del provvedimento è individuata direttamente da una disposizione di legge.
La nullità per mancanza degli elementi essenziali, nello specifico, può essere ravvisata soltanto in casi estremi e circoscritti e ricorre quando il vizio da cui l'atto amministrativo è affetto assume connotati di gravità ed evidenza tali da impedirne la qualificazione come manifestazione di potere amministrativo, sia pure eventualmente illegittima (Cons. Stato, sez. V, 4 maggio 2017, n.2028; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 22 novembre 2024, n. 3886).
Tale forma di nullità ricorre, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 1418 c.c. per il contratto, in combinato con l'art. 1325 c.c., nel caso in cui l'atto amministrativo sia privo di uno degli elementi necessari perché lo stesso possa essere giuridicamente qualificato come tale. Vi rientrano le ipotesi in cui:
(i) manchi del tutto la volontà dell’ente (come ad esempio nei casi di violenza fisica del funzionario o del dirigente che sottoscriva l’atto);
(ii) non sia rispettata una particolare forma dell’atto che sia prevista quale elemento essenziale a pena di nullità direttamente dalla legge;
(iii) il provvedimento è stato adottato in assenza del fine pubblico per la cui cura è attribuito il potere amministrativo (allorquando l’atto è stato adottato ioci o docendi causa );
(iv) vi sia usurpazione del potere pubblico da parte del soggetto attivo, non sia identificabile il soggetto passivo dell’atto o manchi l’oggetto materiale sul quale il provvedimento è destinato a produrre effetti.
La nullità per difetto assoluto di attribuzione, la quale evoca la c.d. “carenza in astratto del potere”, invece, ricorre in «... mancanza della norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo, con ciò facendo implicitamente rientrare nell’alveo dell’annullabilità per violazione di legge e/o incompetenza le ipotesi di “carenza di potere in concreto ”» (Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2023, n. 3431). Tale vizio, pertanto, risulta configurabile solo nei casi in cui un atto non possa essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un'altra amministrazione, risultando altrimenti un vizio di incompetenza (Cons. Stato, sez. II, 14 gennaio 2022, n. 272; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7 marzo 2025, n. 4925).
Laddove, quindi, il provvedimento impugnato sia emesso, per ipotesi, da una Amministrazione diversa da quella competente ad adottarlo, esso si colloca “... in un sistema di rapporti amministrativi nell’ambito del quale i diversi soggetti pubblici che concorrono al complessivo funzionamento della funzione assistenziale, nella prospettiva programmatoria ed attuativa, si raccordano ordinatamente secondo uno schema di riparto di competenze amministrative caratterizzato dalla integrazione e dal coordinamento degli Enti coinvolti, in vista del più efficace ed efficiente perseguimento degli interessi pubblici affidati alle loro cure ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2023, n. 3431, già citata).
Le ulteriori due fattispecie di nullità previste dall’art. 21- septies , in ultimo, operano:
(i) ove l’amministrazione, in sede di riesercizio del potere amministrativo successivo a una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato, violi o eluda le prescrizioni conformative contenute nella pronuncia giurisdizionale (nullità per violazione o elusione di giudicato);
(ii) ove una disposizione di legge sancisca espressamente il vizio di nullità di un atto che sia stato emanato in assenza di un determinato requisito; ne è un esempio la nullità testuale prevista dall’art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 3/1957, il quale stabilisce che “ Salve le eccezioni previste dal presente decreto, l'assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'impiegato che vi ha provveduto ” (c.d. nullità testuali).
Ebbene, venendo allo scrutinio delle singole ragioni sulla base delle quali l’Amministrazione procedente ha determinato la nullità dell’atto qui impugnato, vi è da ritenere che nessuna di esse possa esser fatta rientrare, in concreto, nel perimetro delle fattispecie di nullità così come individuato dal predetto art. 21- septies della legge sul procedimento amministrativo e declinato dalla giurisprudenza amministrativa.
11.2.2. Quanto al primo capo motivazionale, con il quale viene richiamata la violazione dell’art. 36 della L.R. 22/1986 – ai sensi del quale “ Nel caso in cui la struttura non utilizzabile o non riconvertibile non sia acquisita dal comune con le modalità previste dai precedenti articoli, l'Assessore regionale per gli enti locali, salva l'applicazione dell'art. 35 della presente legge, autorizza l'istituzione proprietaria della struttura ad alienarla mediante vendita all'asta pubblica ” – deve escludersi che la stessa sia ascrivibile al novero delle nullità strutturali o della nullità per difetto assoluto di attribuzione.
Tale disposizione, invero, prescrive, materialmente, la contitolarità di due amministrazioni pubbliche – l’Istituzione proprietaria di un dato immobile, da un lato, e l'Assessorato regionale per gli Enti locali, dall’altro – nel procedimento finalizzato alla vendita all’asta di una struttura non utilizzabile o non riconvertibile che non sia acquisita dal comune con le modalità previste dalle disposizioni della L.R. n. 22/1986 che la precedono.
Tali amministrazioni, quindi, sono chiamate a raccordarsi fra di esse – in vista del più efficace ed efficiente perseguimento degli interessi pubblici affidati alle loro cure – mediante il ricorso allo strumento dell’autorizzazione, con la quale l’ente regionale “autorizza” l’istituzione locale a procedere alla vendita.
È quindi l’ente locale, investito del potere all’uopo previsto dalla stessa norma regionale, a disporre la vendita dell’immobile, purché ciò sia preceduto dalla previa autorizzazione dell’assessorato regionale competente.
L’eventuale violazione di tale disposizione, pertanto, non può dar luogo alla “sanzione” della nullità dell’atto amministrativo adottato in assenza di tale modulo autorizzativo, in quanto:
(i) la mancata autorizzazione non è certamente ascrivibile a uno degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, costituendo piuttosto una “condizione” di legittimità avente valenza di elemento accidentale, adattando al diritto amministrativo i noti schemi civilistici in materia di elementi del negozio giuridico (la condizione, appunto, è elemento accidentale del negozio giuridico);
(ii) non può parimenti ritenersi che l’amministrazione che abbia alienato un proprio bene immobiliare senza la previa autorizzazione regionale abbia agito in una situazione di carenza di potere in astratto, la quale opera, come sopra evidenziato, solo in mancanza di una norma giuridica attributiva del potere esercitato con il provvedimento amministrativo e non quando, come nel caso di specie, si configuri una contitolarità del potere amministrativo esercitato da cui discende, se del caso, un vizio di carenza di potere in concreto, il quale rientra nel diverso perimetro dell’incompetenza, costituente motivo di annullabilità di cui all’art. 21- octies della L. 241/1990;
(iii) deve in ultimo ragionevolmente escludersi che possano operare le residuali fattispecie di nullità testuale – in quanto la nullità non è espressamente prevista dalla predetta disposizione regionale – e di nullità per violazione o elusione del giudicato, difettando una pronuncia giurisdizionale a monte a seguito della quale l’ente procedente si è rideterminato nell’esercizio del proprio potere.
11.2.3. Anche la seconda ragione posta a fondamento della determinazione di nullità impugnata, con la quale viene fatto specifico riferimento alla volontà dell’Ente di evitare un grave danno erariale, come paventato dal competente Assessorato regionale con la nota prot. n. 19074 del 13.05.2024, ove si fa accenno a una possibile “... comunicazione alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti ” in presenza di “... qualsiasi addebito da parte di terzi disposto nei confronti dell’Ipab, generati da atti o procedure disposte in violazione di legge (...)”, risulta al di fuori dell’area di operatività dell’art. 21- septies della L. 241/1990.
La volontà di evitare un danno erariale, ad avviso del Collegio, non può costituire un elemento a cui correlare la dichiarazione di nullità degli atti della procedura di gara per cui è causa, trattandosi, piuttosto, di una valutazione di mera opportunità amministrativa, quale espressione dell’esercizio discrezionale e di merito dell’azione delle pubbliche amministrazioni, non suscettibile di essere posta a fondamento del più grave vizio di invalidità che affligge gli atti amministrativi.
11.2.4. A conclusioni non differenti deve giungersi anche con specifico riguardo al capo della motivazione dell’atto avversato in cui si fa richiamo alle conclusioni a cui è giunto il perito dell’Ente ing. Di Dio, il quale ha evidenziato l’incongruenza tra il 23% della futura proprietà di quanto sarà edificato nel terreno oggetto di permuta, così come indicato nell’offerta della ricorrente oggetto di aggiudicazione, e quanto effettivamente emergente dal preliminare di permuta, nella quale la percentuale di futura proprietà dell’immobile futuro, così come edificato dalla società aggiudicataria, sarebbe inferiore a quella originariamente stabilita.
Tale rilievo, invero, conduce l’Amministrazione procedente a voler “... evitare un grave danno erariale (...)” paventato dall’Assessorato con la richiamata nota prot. n. 19074 del 13.05.2024, come si legge nell’atto impugnato. Tuttavia:
(i) in tale nota assessoriale non si fa alcun accenno a quanto osservato, sul punto, dal perito dell’Amministrazione che resiste in giudizio;
(ii) anche tale presunta incongruenza relativa alla percentuale di futura acquisizione in proprietà di parte dell’immobile in capo alla Fondazione resistente, comunque, non può farsi rientrare in nessuna delle fattispecie di nullità individuate dall’art. 21- septies della L. 241/1990, venendo in evidenza un vizio che non è suscettibile di integrare nessuna delle ipotesi di nullità ivi riportate.
11.2.5. L’ultima ragione riportata a fondamento della determina di nullità gravata, per vero solo “accennata” dall’Amministrazione – ossia il richiamo all’art. 68, comma 3, della L.R. n. 10/1999, il quale stabilisce che sono soggetti al controllo di legittimità dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, tra gli altri, gli atti deliberativi della I.P.A.B. relativi all’alienazione del patrimonio immobiliare delle Istituzioni –, non è parimenti suscettibile di integrare una fattispecie di nullità.
Il controllo di legittimità da parte del competente Assessorato regionale funge da “condizione” di legittimità dell’alienazione del patrimonio immobiliare da parte della Fondazione odierna resistente, non potendo evidentemente costituire un “elemento essenziale” in assenza del quale gli atti amministrativi posti in essere dalla predetta Amministrazione locale durante la procedura di gara possano esser ritenuti affetti da nullità.
Allo stesso modo, deve escludersi che tale mancato controllo di legittimità possa determinare la nullità di tali atti per difetto assoluto di attribuzione, ravvisandosi, anche in questo caso, la presenza di una norma giuridica attributiva del potere esercitato dalla Fondazione resistente.
11.3. Il primo motivo di ricorso, in definitiva, è da ritenersi fondato in ordine alle censure dedotte con riguardo alla falsa applicazione dell’art. 21- septies della L. 241/1990.
Sono invece fuori fuoco i rilievi formulati dalla società ricorrente con riguardo alla presunta violazione della disciplina dell’art. 21- sexies della L. 241/1990, disciplinante il recesso dai contratti, atteso che nella determina impugnato non vi è alcun riferimento a tale norma quale base normativa in attuazione della quale è stato adottato l’atto avversato.
12. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
12.1. Deve preliminarmente rammentarsi che “... spetta al giudice amministrativo qualificare gli atti amministrativi oggetto di giudizio (da ultimo, V, 4 ottobre 2021, n. 6606). Si tratta di un potere ufficioso, il cui esercizio non è vincolato né dell'intitolazione dell'atto, né tanto meno delle deduzioni delle parti in causa (V, 5 giugno 2018, n. 3387). L'esatta qualificazione di un provvedimento va infatti effettuata tenendo conto del suo effettivo contenuto e della sua causa reale, anche a prescindere dal nomen iuris formalmente attribuito dall'amministrazione, con la conseguenza che l'apparenza derivante da una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell'atto stesso, non è vincolante né può prevalere sulla sostanza e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché ovviamente sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (V, 28 agosto 2019, n. 5921; IV, 18 settembre 2012, n. 4942) ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 2 novembre 2021, n. 7320; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 20 giugno 2022, n. 5064).
Ebbene, riqualificando l’atto che qui si impugna quale annullamento d’ufficio, da farsi rientrare, pertanto, nel perimetro applicativo dell’art. 21- novies della L. 241/1990, la sua adozione, in ogni caso, è da ritenersi illegittima.
Tale norma dispone, nella versione ratione temporis vigente al momento dell’adozione della determina impugnato, al primo comma, che “ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”.
Ne consegue che, ricalibrando talune delle ragioni poste a fondamento della dichiarazione di “nullità” che qui si avversa, come già sopra prospettato dal Collegio, come vizi di annullabilità, suscettibili di rientrare nel campo applicativo della violazione di legge o dell’incompetenza, secondo la disciplina prevista dall’art. 21- octies della L. 241/1990, la sua adozione, in ogni caso, risulta tardiva in quanto avvenuta oltre il termine di dodici mesi previsto dalla versione dell’art. 21- novies vigente al momento dell’emanazione dell’atto impugnato.
La determina di dichiarazione di nullità, da riqualificarsi, quindi, quale provvedimento di annullamento d’ufficio, è stata adottata - infatti - in data 8.10.2024 e ha inciso, segnatamente, sui seguenti atti: delibera n. 17 del 29.12.2022; avviso del 18.01.2023 di indizione della gara; verbale di gara del 31.01.2023; scrittura privata del 4.02.2023.
Rispetto a ciascuno di essi tale determina è da ritenersi tardiva, in quanto adottata oltre il termine perentorio di dodici mesi previsto dalla succitata norma della legge sul procedimento amministrativo.
L'Amministrazione procedente, infatti, pur disponendo ab origine della conoscenza dei presupposti giuridico-normativi necessari per determinarsi conformemente alla legge, piuttosto che svolgere una puntuale attività istruttoria nei segmenti procedimentali che precedono l’adozione di un atto che attribuisce un bene della vita, è incorsa nella violazione della disciplina temporale di cui all’art. 21- novies della L. 241/1990; ne consegue che l’atto impugnato, una volta riqualificato quale annullamento d’ufficio, è comunque illegittimo, prevalendo le ragioni di tutela dell’affidamento del privato che la suddetta norma – mediante la previsione di un rigido termine perentorio entro cui adottare tale provvedimento di autotutela – mira a proteggere.
13. Quanto alla domanda con la quale la parte ricorrente chiede al Tribunale, in sede di ricorso, di ordinare all’Amministrazione resistente di procedere alla stipula del contratto definitivo – come concordato con scrittura privata tra le parti in data 4.02.2023 – il Collegio rileva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in subiecta materia .
13.1. Tale domanda ha invero ad oggetto una situazione giuridica di diritto soggettivo rispetto a cui, nell’ambito della giurisdizione di legittimità, il Giudice amministrativo è sfornito di potestas iudicandi , la quale appartiene, invece, al Giudice ordinario, presso cui, peraltro, pende un giudizio avviato da un’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. (procedimento iscritto al n. 3129/2024 R.G. del Tribunale civile di Messina).
14. Non si dà luogo a provvedere rispetto alla domanda risarcitoria formulata dalla parte ricorrente, la quale, come esposto in ricorso, è stata presentata da quest’ultima subordinatamente al mancato accoglimento della domanda principale di annullamento.
15. Il ricorso, in definitiva, è da ritenersi fondato quanto alla domanda di annullamento, presentata in via principale dalla parte ricorrente, con conseguente annullamento della determina della Fondazione Conservatori e CA UN prot. n. 192 dell’8.10.2024.
La domanda di condanna dell’Amministrazione resistente alla stipula del contratto definitivo, invece, deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto, se del caso, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- quanto alla domanda di annullamento, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina della Fondazione Conservatori e CA UN prot. n. 192 dell’8.10.2024;
- dichiara la domanda di condanna alla stipula del contratto definitivo inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, indicando nel Giudice ordinario l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riproposto con le modalità e gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.
Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
CO RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RA | AU EN |
IL SEGRETARIO