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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1544/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4876/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5819/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7CR03000742024 REC.CREDITO.IMP 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza, alle ore 10:40, per parte appellante.
Resistente/Appellato: Per parte appellata ci si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. n. 4876/2025 la società Ricorrente_1 srl ha appellato la sentenza n. 5819/2024 della CGT di primo grado di Caserta, che ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l'atto di recupero crediti n.
TF7CR0300074 2024, notificato il 25 Marzo 2024, con cui si richiedeva il pagamento di € 85.676,11 oltre sanzioni per l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta "Formazione 4.0" riferiti al 2022.
Nel ricorso di primo grado la contribuente ha sostenuto che i corsi di formazione del 2022 si sono svolti in modalità telematica a distanza per renderli fruibili dalla società Società_1 S.r.l., contestando che le motivazioni dell'atto di recupero si basassero su annualità pregresse e censurando l'illegittima applicazione delle sanzioni.
2.- Il Giudice di primo grado ha considerato il ricorso infondato poiché ha ritenuto che la società non avesse comprovato che i corsi di formazione svolti nel 2022 fossero effettivamente qualificabili come formazione agevolabile, rilevando che le attività non erano pertinenti né funzionali alle qualifiche degli operai coinvolti, né conformi alle finalità della norma.
Pertanto, il credito d'imposta utilizzato è stato giudicato inesistente
3.- Ha proposto appello la società per i seguenti motivi:
.- violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale e sostanziale;
.- errata valutazione della modalità telematica e inerenza delle attività formative;
.- errata qualificazione del credito come “inesistente”;
.- violazione dell'onere della prova.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
1.- E' infondato il primo motivo dell'appello. Le doglianze circa violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111
Cost. risultano prive di riscontro. La sentenza impugnata espone in modo congruo le ragioni della decisione e considera in maniera adeguata le prove offerte dalle parti.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, la Corte di merito ha un'ampia discrezionalità nella valutazione delle prove (ex Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9701; Cass. sez. trib., 8 aprile 2021, n.
9813) e la motivazione, pur sintetica, deve solo consentire la comprensione dei criteri adottati.
2.. L'appellante contesta la valutazione della Corte di primo grado sulla compatibilità dei corsi telematici con le mansioni dei lavoratori. La Corte osserva che la normativa “Formazione 4.0” (artt.
1-7 L. 178/2020 e circolari attuative dell'Agenzia delle Entrate) richiede che le attività siano effettivamente finalizzate all'aggiornamento professionale coerente con le mansioni dei dipendenti.
La documentazione fornita non dimostra in maniera univoca la corrispondenza tra corsi seguiti e reale qualificazione dei lavoratori.
In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti di merito, il credito d'imposta può essere escluso se non sussistono i presupposti normativi (Cass. sez. trib., 15 settembre 2020, n. 19576;
CTP Napoli, 2019, n. 1234).
Questo Collegio conferma che la corretta qualificazione del credito, nella specie, non comporta la sua spettanza, essendo risultato dalla verifica dell'Amministrazione tributaria che le attività dichiarate non rispettavano integralmente i requisiti normativi. La differenza tra “inesistente” e “non spettante” non rileva ai fini dell'atto impositivo, in quanto in entrambi i casi l'Amministrazione ha titolo a recuperare quanto indebitamente fruito (Cass. sez. trib., 30 marzo 2018, n. 8132).
3.- L'appellante sostiene, infine, l'inversione dell'onere della prova.
Anche tale motivo è infondato.
Nei procedimenti tributari, l'onere della prova della spettanza del credito d'imposta grava sul contribuente
(art. 12 D.Lgs. n. 546/1992; Cass. sez. trib., 25 febbraio 2019, n. 6515). L'Amministrazione ha fornito idonea documentazione di supporto all'atto di recupero;
la società non ha fornito elementi tali da modificare la valutazione della correttezza dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4876/2025 depositato il 26/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5819/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 27/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7CR03000742024 REC.CREDITO.IMP 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 411/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente in udienza, alle ore 10:40, per parte appellante.
Resistente/Appellato: Per parte appellata ci si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. n. 4876/2025 la società Ricorrente_1 srl ha appellato la sentenza n. 5819/2024 della CGT di primo grado di Caserta, che ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l'atto di recupero crediti n.
TF7CR0300074 2024, notificato il 25 Marzo 2024, con cui si richiedeva il pagamento di € 85.676,11 oltre sanzioni per l'indebito utilizzo in compensazione di crediti d'imposta "Formazione 4.0" riferiti al 2022.
Nel ricorso di primo grado la contribuente ha sostenuto che i corsi di formazione del 2022 si sono svolti in modalità telematica a distanza per renderli fruibili dalla società Società_1 S.r.l., contestando che le motivazioni dell'atto di recupero si basassero su annualità pregresse e censurando l'illegittima applicazione delle sanzioni.
2.- Il Giudice di primo grado ha considerato il ricorso infondato poiché ha ritenuto che la società non avesse comprovato che i corsi di formazione svolti nel 2022 fossero effettivamente qualificabili come formazione agevolabile, rilevando che le attività non erano pertinenti né funzionali alle qualifiche degli operai coinvolti, né conformi alle finalità della norma.
Pertanto, il credito d'imposta utilizzato è stato giudicato inesistente
3.- Ha proposto appello la società per i seguenti motivi:
.- violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale e sostanziale;
.- errata valutazione della modalità telematica e inerenza delle attività formative;
.- errata qualificazione del credito come “inesistente”;
.- violazione dell'onere della prova.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
1.- E' infondato il primo motivo dell'appello. Le doglianze circa violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 111
Cost. risultano prive di riscontro. La sentenza impugnata espone in modo congruo le ragioni della decisione e considera in maniera adeguata le prove offerte dalle parti.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, la Corte di merito ha un'ampia discrezionalità nella valutazione delle prove (ex Cass. civ., sez. III, 12 maggio 2015, n. 9701; Cass. sez. trib., 8 aprile 2021, n.
9813) e la motivazione, pur sintetica, deve solo consentire la comprensione dei criteri adottati.
2.. L'appellante contesta la valutazione della Corte di primo grado sulla compatibilità dei corsi telematici con le mansioni dei lavoratori. La Corte osserva che la normativa “Formazione 4.0” (artt.
1-7 L. 178/2020 e circolari attuative dell'Agenzia delle Entrate) richiede che le attività siano effettivamente finalizzate all'aggiornamento professionale coerente con le mansioni dei dipendenti.
La documentazione fornita non dimostra in maniera univoca la corrispondenza tra corsi seguiti e reale qualificazione dei lavoratori.
In linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Corti di merito, il credito d'imposta può essere escluso se non sussistono i presupposti normativi (Cass. sez. trib., 15 settembre 2020, n. 19576;
CTP Napoli, 2019, n. 1234).
Questo Collegio conferma che la corretta qualificazione del credito, nella specie, non comporta la sua spettanza, essendo risultato dalla verifica dell'Amministrazione tributaria che le attività dichiarate non rispettavano integralmente i requisiti normativi. La differenza tra “inesistente” e “non spettante” non rileva ai fini dell'atto impositivo, in quanto in entrambi i casi l'Amministrazione ha titolo a recuperare quanto indebitamente fruito (Cass. sez. trib., 30 marzo 2018, n. 8132).
3.- L'appellante sostiene, infine, l'inversione dell'onere della prova.
Anche tale motivo è infondato.
Nei procedimenti tributari, l'onere della prova della spettanza del credito d'imposta grava sul contribuente
(art. 12 D.Lgs. n. 546/1992; Cass. sez. trib., 25 febbraio 2019, n. 6515). L'Amministrazione ha fornito idonea documentazione di supporto all'atto di recupero;
la società non ha fornito elementi tali da modificare la valutazione della correttezza dell'atto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti per legge.