Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/02/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 19.02.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1858 / 2022
promossa da
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. SCRIMALI Parte 1 C.F.
ROSANNA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
'in persona del legale rappresentante Controparte 1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: indebito previdenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 22 giugno 2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' CP_1 del 04 febbraio 2002 con il quale è stata comunicata la richiesta di restituzione di somme erogate, nel periodo che va da aprile 2020
a dicembre 2020, per un ammontare di € 8.080,64 a titolo di Reddito di cittadinanza;
Si costituiva l'ente previdenziale, rappresentando che la revoca del benefico è avvenuta direttamente da parte del Comune di Licata che ha rilevato la mancanza dei requisiti di residenza e cittadinanza richiesti dalla legge. Chiedeva di rigettare il ricorso, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'erogazione del reddito di cittadinanza e la conseguente illegittimità o meno del provvedimento di revoca disposto dall' CP_1 del suddetto sussidio economico.
Giova anzitutto precisare che, il reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n.4 del 28
gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno il quale "E' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio" di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di peculiari requisiti economici e patrimoniali.
Nel caso di specie l'ente contesta che parte ricorrente sia in possesso del requisito della cittadinanza e della residenza nel territorio italiano da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Invero, l'art. 2 del D.L. del 28.01.2019, n. 4, prevede che “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo".
A parere del Giudicante, il ricorso può trovare accoglimento, in quanto vi sono riscontri oggettivi sufficientemente attendibili della presenza in Italia della ricorrente per almeno un decennio, prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.
Invero, per quanto attiene alla cittadinanza italiana, tale requisito risulta in possesso della ricorrente (cfr. certificato di cittadinanza all. al ricorso introduttivo), tuttavia non se ne comprende la decorrenza: il certificato prodotto è del 20.06.2022 e nulla dice sul possesso del requisito a far data dal periodo in contestazione (aprile-dicembre 2020).
Invece, il certificato di residenza storico prodotto (cfr. all. al ricorso introduttivo) attesta la residenza a far data dal 05/09/1997.
Per le suddette ragioni il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento annullato.
Tuttavia, si reputa opportuno compensare le spese di lite stante che le informazioni in possesso dall' CP_1 provenivano dal Comune di Licata.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari di parte ricorrente, liquidati come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, il 19/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo