Articolo 3 della Legge 27 settembre 2002, n. 228
Articolo 2Articolo 4
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23 ottobre 2002
Art. 3. 1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la societa' Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla societa' stessa dal bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 23 ottobre 2002
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