Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/05/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10255/2022
Promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE DISTEFANO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, viale XX Settembre, 45
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/10/2022, la ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001327572, notificata dall in data 4/10/2022 e avente ad oggetto la sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, convertito in L. 638/83, relative all'anno 2017 e dell'importo complessivo di euro
24.000,00. Eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di legittimazione passiva, osservando che, a partire dal luglio 2017, la stessa fosse cessata dalla carica di legale rappresentante della
[...]
come da visura camerale che allegava, e che dunque, al tempo dell'asserita notifica degli Parte_2
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
sempre in via preliminare, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del suddetto atto, in considerazione dei motivi di ricorso e del danno grave e irreparabile che sarebbe potuto derivare dall'esecuzione, tenuto conto dell'ammontare della sanzione irrogata. Nel merito chiedeva che, ritenuta l'illegittimità dell'atto impugnato (per violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 689/1981, dei criteri di determinazione della sanzione ex art. 11 detta legge, e per mancata applicazione della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 16), lo stesso fosse annullato ovvero fosse applicata la sanzione nella misura minima di euro
10.000,00 o nella misura ridotta di euro 16.666,66.
Con decreto del 13/11/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 9/10/2023 si costituiva in giudizio l . L'ente contestava in primo luogo l'asserito difetto di legittimazione passiva della ricorrente, rilevando che la contestazione in oggetto riguardasse periodi in cui la stessa avesse ricoperto la carica di amministratore e legale rappresentante della società, essendo cessata dalla stessa solo a partire dal luglio 2017. Evidenziava che l'ordinanza ingiunzione fosse stata preceduta dalla notifica degli atti di accertamento, riguardanti l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi CP_2
Chiedeva che in via preliminare il Tribunale si pronunciasse sulla tempestività dell'opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità in caso di tardività. Evidenziava che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione fosse un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione e, in conformità all'art. 112 c.p.c, nei limiti soggettivi e oggettivi delle domande proposte. Rilevava l'inammissibilità delle eccezioni relative a vizi formali, con specifico riferimento alla decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981 rientrante fra i motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. Osservava che il procedimento in esame fosse retto dai principi della citata legge n. 689/1981, non trovando applicazione la legge n. 241/1990, e che, involgendo il giudizio non l'atto ma il rapporto amministrativo, al giudice fosse riservata la cognizione piena dello stesso, con la conseguenza che eventuali vizi di motivazione del provvedimento non ne determinassero la nullità, dovendo il giudice comunque pronunciarsi nel merito della pretesa punitiva. Rilevava che la motivazione consistesse nella chiara individuazione del presupposto normativo, che fosse ammissibile la motivazione per relationem e che nella specie la stessa fosse del tutto congrua, facendo espresso rinvio all'atto accertativo.
Evidenziava di aver dato prova della notifica degli atti di accertamento e, nel merito, osservava che la trasmissione da parte del datore di lavoro del flusso telematico contenente gli appositi CP_2
modelli DM10/M costituisse piena prova della corresponsione delle retribuzioni, e ciò in quanto i suddetti modelli avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Evidenziava dunque che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito inteso quale importo specifico che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all'Istituto, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimo il recupero da parte dell' di quel credito, oggetto di autodenuncia del datore di lavoro. In ordine alla determinazione delle sanzioni, osservava che la stessa prescindesse dall'esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse, atteso che la Corte Costituzionale avesse dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale per la mancata previsione di una soglia minima di punibilità; al riguardo osservava che, ai fini della suddetta determinazione, rilevassero invece la gravità della violazione, il particolare disvalore della condotta tenuta, la reiterazione della stessa e l'opera dell'agente volta alla eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
Con riferimento poi alla quantificazione e rideterminazione della sanzione amministrativa, richiamava le modifiche introdotte dall'art. 23 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 e, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo che aveva previsto la modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge n.
463/1983 relativamente alle sanzioni per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui. Rilevava che, in osservanza alla suddetta normativa, l' avesse provveduto all'irrogazione della sanzione come rimodulata secondo i criteri di cui al citato decreto legge n. 48/2023. Chiedeva in definitiva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività; nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte e la conferma dell'ordinanza ingiunzione, dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata chiedeva che, dato atto dell'intervenuta rideterminazione della sanzione, ne fosse dichiarata l'esecutorietà, con condanna della ricorrente al pagamento delle somme accertate e dovute, previa concessione di rinvio al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio sulla suddetta rideterminazione.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali insisteva nel proprio difetto di legittimazione passiva osservando che, semmai, la stessa avrebbe dovuto rispondere, in solido con la Parte_2
per il mancato pagamento degli oneri previdenziali relativi all'anno 2017 nella misura dei soli sette
[...] dodicesimi. Rilevava che la medesima non fosse stata legittimata ad impugnare gli atti di accertamento e che, invece, la suddetta società avesse regolarmente impugnato altra ordinanza ingiunzione riguardante lo stesso anno. Con riferimento alle conclusioni di controparte, aderiva alla richiesta di rinvio ai fini del ricalcolo della sanzione e, nell'ipotesi di accoglimento delle richieste avverse, chiedeva che la sanzione da comminare non fosse superiore ai 7/12, dovendo gravare i restanti 5/12 sull'amministratore e legale rappresentante attualmente in carica;
chiedeva infine un rinvio al fine di ottenere la massima dilazione per il pagamento, qualora dovuto.
Con ordinanza del 7/11/2023 veniva confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e rinviata la trattazione della causa al fine di consentire l'instaurazione del contraddittorio in ragione della rideterminazione della sanzione ex art. 23 del D.L. n. 48/2023.
La ricorrente depositava note di trattazione del 13/11/2024 con le quali rilevava che gli avvisi di accertamento, quand'anche notificati nelle date del 28/9/2018 e del 12/10/2018, risultassero essere stati notificati oltre il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge 689/1981; eccepiva pertanto la decadenza dell'Istituto dal diritto di richiedere la sanzione amministrativa in oggetto.
Anche l' depositava note di trattazione, deducendo l'inammissibilità dell'istanza di dilazione formulata da parte ricorrente in quanto non consentita dalla normativa in tema di ordinanze ingiunzioni;
osservava che detta normativa prevedesse, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, il pagamento integrale in un'unica soluzione della sanzione rideterminata.
Con ordinanza del 14/11/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza dell'8 maggio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal
“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
La ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********** In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 25/10/2022, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 4/10/2022. E' infatti agli atti l'avviso di ricevimento della raccomandata dal quale si evince che, in assenza del destinatario, in data
22/9/2022 sia stato depositato l'atto in questione e spedita la CAD (comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata); si evince inoltre che, non ritirato detto atto nel termine di dieci giorni dalla data di spedizione della , lo stesso sia stato rispedito al mittente in data 3/10/2022.
Or, si osserva che oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' con cui è stato intimato alla ricorrente, quale legale rappresentante della e a detta società quale Parte_2
obbligato in solido, il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2017.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate
a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con l'ordinanza ingiunzione opposta, l' ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò premesso, occorre innanzitutto evidenziare la tardività dell'eccezione di decadenza sollevata dalla ricorrente in seno alle note di trattazione del 13/11/2024. La stessa ha infatti dedotto che la notifica degli atti di accertamento, quand'anche realmente eseguita, avesse avuto luogo oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge 689/1981.
Detta eccezione, in quanto formulata per la prima volta in seno alle note di trattazione, non può trovare ingresso nel giudizio, e ciò in applicazione dei principi dettati al riguardo dalla Corte di Cassazione.
Sul punto si osserva che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione è un giudizio chiuso, in quanto il giudice decide esclusivamente sui motivi di opposizione. Si tratta, invero, di un giudizio strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario, sicchè la domanda è individuata sulla base dei motivi di opposizione e al giudice è precluso rilevare motivi di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotti nel ricorso in opposizione (cfr. Cass. 14 gennaio 2022, n. 1056), neanche sotto il profilo della disapplicazione del provvedimento stesso (Cass. 30 ottobre 2020, n. 24037; Cass. 16 aprile 2010, n. 9178). Devono, pertanto, ritenersi inammissibili motivi di contestazione non presenti nel ricorso introduttivo che siano dedotti nel corso del giudizio (Cass. 3 agosto 2007, n. 17073).
In breve, atteso che il giudizio in esame è un giudizio chiuso, da un lato l'opponente non può introdurre domande, eccezioni o questioni diverse da quelle attinenti alla legittimità dell'atto amministrativo impugnato e, dall'altro, il Giudice decide esclusivamente sulla base dei motivi di opposizione (cfr. Cass.
2 settembre 2008, n. 22035).
Ne consegue che, nella specie, l'eccezione di decadenza per il mancato rispetto del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981 deve ritenersi inammissibile. Venendo ora all'esame dei motivi di opposizione sollevati in ricorso, si rileva innanzitutto l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva fatta valere dalla ricorrente.
Detta ultima ha allegato di non poter rispondere dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti della società in quanto fosse cessata dalla carica di amministratore e legale rappresentante dal luglio 2017.
Or, dall'esame dell'atto di accertamento indirizzato alla ricorrente si evince che le violazioni contestate attengono a periodi duranti i quali la stessa ricoprisse ancora la suddetta carica e, precisamente, i periodi “12/2016” e “da 01/2017 a 07/2017”; dall'esame della visura camerale versata in atti risulta, inoltre, che l'amministratore succeduto all'opponente, IG , sia stato nominato Parte_4
con atto del 31/7/2017 sicchè, fino a tutto il mese di luglio del 2017, la carica di amministratore della società è stata ricoperta dalla . Parte_1
Non rileva poi nella specie la circostanza evidenziata dalla ricorrente, secondo cui al momento della notifica degli atti di accertamento sottesi all'ordinanza ingiunzione (nelle date rispettivamente del
28/9/2018 e del 12/10/2018), la stessa, non ricoprendo più la carica di legale rappresentante, non fosse stata legittimata a riceverli né ad impugnarli.
L'assunto difensivo, invero, non può trovare accoglimento in quanto contrario ai principi vigenti in materia, secondo i quali resta tenuto al pagamento colui che era obbligato al momento dell'insorgenza del debito, anche se, medio tempore, abbia perso la rappresentanza o la titolarità dell'impresa. Quanto all'eccepito difetto di legittimazione in ordine alla possibilità di contestare gli atti di accertamento, si osserva che, ai fini della causa di non punibilità, il soggetto obbligato deve adempiere secondo lo schema civilistico di cui all'art. 1180 cod. civ. ovvero sollecitare l'adempimento a terzi (nuovi amministratori), circostanza questa neppure allegata (sul punto: Cass. penale, Sez. III, 14/1/2019 n.
1511; Id. Cass. Pen., Sez. III, 11/1/2019 n. 17695).
Si osserva inoltre che è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui legittimato passivo
(più propriamente attivo dal punto di vista processuale, trattandosi di attore processuale) nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della legge n. 689 del 1981, è esclusivamente il destinatario dell'ingiunzione, inteso come colui al quale viene addebitata la violazione amministrativa;
tale giudizio è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicchè non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto, quale autore della violazione (cfr. Cass. sez. II, Ordinanza n. 9286 del 16/04/2018; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 17617 del 29/08/2011 e n. 10681 del 2006).
In definitiva, l'interesse giuridico, e quindi la legittimazione, alla rimozione del provvedimento nasce solo dall'essere stati destinatari del provvedimento medesimo, in quanto autori dell'illecito amministrativo e, dunque, responsabili dello stesso (si veda: Trib. Roma, sentenza n. 9403/2022 del
10/11/2022; Trib. Torino, sentenza n. 413/2021 del 28/01/2021).
Ne consegue che, nella specie, la ricorrente deve ritenersi legittima destinataria dell'ordinanza ingiunzione e della relativa sanzione, considerato che le violazioni sono relative a periodi antecedenti alla sua cessazione dalla carica di amministratore, come sopra illustrato.
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla stessa.
Per le medesime ragioni, non può essere accolta la richiesta dell'opponente (formulata in seno alle note di trattazione e in via subordinata) di voler essere riconosciuta tenuta a rispondere del mancato versamento degli oneri previdenziali relativi all'anno 2017 (in solido con la società) nella misura dei
7/12, con conseguente irrogazione della sanzione nella medesima misura, gravando i restanti 5/12 a carico dell'attuale amministratore e legale rappresentante della società.
Venendo ora all'esame dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato sollevata in ricorso, si rammenta che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”
(Cass. sez. 6-2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Con specifico riguardo alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, la Suprema Corte ha evidenziato che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203). Nella fattispecie, l'ordinanza ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione succinta. In seno alla stessa vengono in primo luogo richiamati gli atti di accertamento del 28/9/2018 e del 12/10/2018 con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'art. 16 della citata legge n. 689/1981 che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, ammette il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista (euro 50.000) entro il termine di
60 giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento stesso.
In seno all'ordinanza ingiunzione viene inoltre indicata la violazione contestata;
viene evidenziata la mancata produzione di scritti difensivi;
e vengono rappresentate le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta, la personalità dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981”).
Si rileva pertanto che l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento impugnato risulti corretto e immune da vizi, avendo l' emesso e motivato tale atto in conformità CP_3
alla specifica disciplina legale sopra richiamata.
Devono dunque condividersi le osservazioni svolte sul punto dall' , secondo cui il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981, e ad esso non trova applicazione la legge n. 241 del 1990
(Cass. 26 giugno 2019, n. 17088; Cass. 4 marzo 2015, n. 4363). Atteso che il giudizio involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, al giudice è riservata una cognizione piena, ancorchè nei limiti dei motivi di opposizione, sicchè eventuali vizi formali, nel caso di specie comunque inesistenti, che ineriscano, a titolo esemplificativo, alla carenza motivazionale dell'ordinanza o alla mancata audizione dell'opponente, non comportano la nullità del provvedimento, dovendo il giudice comunque pronunciarsi nel merito della pretesa punitiva (Cass. 21 maggio 2018, n. 12503; Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786).
Da quanto detto consegue l'infondatezza dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato sollevata dall'opponente.
Detta ultima ha, poi, posto alla base dei propri assunti difensivi l'omessa notifica degli atti di accertamento cui fa riferimento l'ordinanza ingiunzione, prot. n. .2100.07/09/2018.0387910 del
28/09/2018 e prot. n. .2100.07/09/2018.0387909 del 12/10/2018.
Sul punto si osserva che l ha prodotto detto ultimo atto di accertamento indirizzato alla ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della e l'avviso di ricevimento della Parte_2
raccomandata con la quale l'atto in questione è stato notificato. Dall'avviso di ricevimento si evince che, in assenza del destinatario all'indirizzo di residenza (in San Gregorio di Catania, via Simeto, 2), sia stato lasciato avviso in data 2/10/2018 e sia stata spedita con raccomandata “comunicazione di avvenuto deposito” (CAD), ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/82 e successive modifiche.
Ne consegue che deve ritenersi regolarmente eseguita la notifica dell'atto di accertamento in esame.
Deve escludersi pertanto la sussistenza nella specie dell'asserito vizio procedurale che avrebbe impedito alla ricorrente di impugnare tempestivamente l'atto in questione.
Tanto dedotto e rilevato, nella specie ricorrono tutte le condizioni prescritte dalla normativa vigente per la notifica degli atti di accertamento e per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Al riguardo si osserva che non possono trovare accoglimento i rilievi, sollevati dalla ricorrente in via subordinata, inerenti alla quantificazione della sanzione e, in particolare, all'art. 16, co. 1, della legge n.
689/1981.
Dall'esame dell'ordinanza ingiunzione emerge infatti che l' ha correttamente determinato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981 l'importo dovuto, avendo riguardo alla gravità della violazione, tenuto conto del disvalore del comportamento tenuto (inosservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi dovuti, destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori), nonché alla personalità e alle condizioni economiche del trasgressore.
Decorsi i tre mesi di tempo concessi per il pagamento delle ritenute omesse, l'illecito amministrativo è realizzato e comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa;
appare dunque corretto che il processo di determinazione della sanzione (intervenendo a seguito della decisione del contribuente di non effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1918, quale circostanza che avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio e del correlato illecito amministrativo) debba portare, di norma e in coerenza con la ratio deflattiva del citato art. 16, all'irrogazione di una sanzione di importo superiore a quello determinato in misura ridotta.
Ciò posto, nel caso di specie, la sanzione deve ritenersi legittimamente quantificata nel rispetto della normativa di riferimento, come recepita dal sociali e dall'Istituto Controparte_4 nelle relative circolari. Dagli atti si evince, infatti, che l' abbia avvisato la ricorrente della possibilità di estinguere il procedimento tramite il pagamento in misura ridotta, sicchè deve ritenersi che la stessa abbia consapevolmente deciso di non avvalersi di tale possibilità.
Si osserva, in ogni caso, che l' ha dedotto e dimostrato (cfr. provvedimento di rettifica in atti) di aver rideterminato l'importo della sanzione richiesta con l'ordinanza opposta, in applicazione dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Pertanto, per le considerazioni che precedono, dato atto della suddetta modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001327572, con determinazione della sanzione amministrativa in € 3.562,50, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, alla luce dei minimi e tenuto conto della natura e del valore della causa, così come determinato sulla base dell'ammontare della sanzione rideterminata alla luce dell'art. 23 d.l. n. 48/23.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10255/2022 R.G., così statuisce:
Accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001327572, con determinazione della sanzione amministrativa in euro 3.562,50;
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione;
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 884,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Così deciso in Catania l'8 maggio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio