TRIB
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8066/24 RG iscritta in data 24.10.24, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1
allegata al ricorso introduttivo, dagli avv.ti Orlando Caponigro e Antonella De Luca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via V. Fornari n. 52;
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
N SEDE CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 6.3.25, all'esito della discussione della parte costituita, la causa, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.24 premettendo che, con sentenza n. Parte_1
3428/15, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e determinando in € 350,00 mensili la somma da corrispondere CP_1
a favore dei figli (2.10.97) e (28.11.99), chiedeva la revoca dell'assegno in Per_1 Per_2 mantenimento in favore dei figli, in quanto maggiorenni e divenuti economicamente autosufficienti.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per la resistente che veniva dichiarata contumace.
Disposta l'audizione del ricorrente, all'udienza del 6.3.25, a seguito della discussione orale della causa, questa era riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e come tale vada accolto.
In primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della proposta domanda, avendo dedotto il ricorrente la sopravvenienza di nuove circostanze successive alla sentenza di divorzio.
Si ricorda, difatti, che le sentenze di separazione o divorzio danno luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sottoscritti in sede di definizione congiunta non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi.
La sentenza è invece modificabile in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione o del divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008 - C. Cass. n.2338/2006).
Orbene, il ricorrente deduce che, in considerazione dell'età e della mancata prosecuzione degli studi da parte dei figli, questi devono ritenersi economicamente autosufficienti, da ciò conseguendo la revoca del mantenimento.
La domanda è fondata e come tale va accolta.
Ed invero, risulta documentalmente provato che i figli, e hanno rispettivamente 28 e Per_1 Per_2
26 anni, ignorando il ricorrente che percorsi di studi hanno seguito.
Queste le circostanze emerse nel corso del processo che comportano, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., come interpretato dalla giurisprudenza più recente, la revoca del contributo per il mantenimento per i figli. Difatti, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, secondo la giurisprudenza più recente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, deve presumersi, in considerazione dell'età, che i figli hanno raggiunto la loro indipendenza economica, da ciò conseguendo la revoca del contributo per il loro mantenimento, comprendendosi anche la partecipazione alle spese straordinarie.
Quanto alle spese di lite, considerando l'esito della lite (di fatto la resistente non si è opposta alla domanda, rimanendo contumace), esse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento riconosciuto in favore dei figli;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.3.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi