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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/08/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Floriana Lupo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 107-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]n. 9, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio (pec:
e Email_1 Email_2
RICORRENTE
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67
e ss. CCII depositata, in data 1°aprile 2025, da , nata a [...] il Parte_1
05/09/1970 e ivi residente in [...]n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio (pec: Email_1
e e assistita dall'OCC dott.ssa Graziella Ussia. Email_2
VISTO il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 1° aprile 2025.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a
Palermo.
1 LETTA la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di
Palermo – dott.ssa Graziella Ussia - contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente.
VISTO il provvedimento del 19 maggio 2025, con cui si è disposto che la proposta e il decreto (eliminati i dati sensibili) fossero pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it e che i suddetti atti fossero comunicati ai creditori, assegnando, a quest'ultimi, termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e termine di 10 giorni (successivi alla scadenza del termine per le osservazioni) al professionista per riferire sui superiori adempimenti.
LETTA la relazione ex art. 70, comma 6, CCII depositata in data 18 luglio 2025, posta in visione a questo Giudice il successivo 21 luglio 2025, con la quale la dott.ssa Graziella Ussia
n.q. ha precisato che nessuno dei creditori ha formulato osservazioni alla proposta.
RILEVATO che la ricorrente presenta un'esposizione debitoria di € 39.742,57, di cui €
2.800,00 per compenso OCC, € 1.560,00 per compenso legale ed € 1.820,00 per compenso dell'Advisor.
RILEVATO che, a fronte della superiore esposizione debitoria, la ricorrente propone una soddisfazione del ceto creditorio pari ad € 39.302,60 secondo le percentuali e le modalità precisate nella seguente tabella:
2 RILEVATO che la proposta prevede: la messa a disposizione di una somma complessiva pari ad € 39.302,60 che verranno così erogati:
- n. 1 rata da € 10.000,00 all'omologa del piano;
- n. 84 rate mensili pari a €348,84;
1) soddisfazione integrale delle spese afferenti l'O.C.C.;
2) soddisfazione integrale delle spese necessarie per accedere alla procedura;
3) soddisfazione nella misura del 100% per i creditori privilegiati;
4) soddisfazione nella misura del 65% per i creditori con privilegio generale mobiliare.
RILEVATO che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
CONSIDERATO che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII).
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e,
3 pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO, in ultimo, che il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma
4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
OMOLOGA il piano proposto da , nata a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1
Case Riserva Reale n. 9, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Schimmenti e Luciana
Dimaggio (pec: e Email_1 Email_2
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Graziella Ussia, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito la debitrice, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE
4 la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
INIBISCE
a , nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]n. Parte_1
9, la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Graziella Ussia
Palermo, 6 agosto 2025
Il Giudice
Floriana Lupo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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