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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 314/2022
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 314/2022 e promossa
DA
, CF , residente in [...] C.F._1 Monte Amiata, n. 3, rappresentata e difesa, congiuntamente e non, dagli Avv.ti Prof. Romano Vaccarella del Foro di Roma e Avv. Patricia Giovannetti del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, sito in Altidona (FM), Via Fonte di Valle, n. 1
- APPELLANTE- CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (c.f. ), rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Vincenzo Damiani ed Alberto Cesarini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Civitanova Marche;
- APPELLATI -
OGGETTO: Appello a sentenza n. 176/2022 del Tribunale di Macerata del
18.02.2022, in materia di recesso socio liquidazione quota sociale.
Conclusioni come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale Parte_1 di Macerata ha dichiarato l'inammissibilità della azione promossa da essa promossa, avente ad oggetto la dichiarazione di giusta causa del recesso di essa socia dalla e la liquidazione della quota sociale. Controparte_4
Il Tribunale di prime cure ha rilevato che l'attrice aveva già Parte_1 proposto le stesse domande nell'ambito del procedimento civile avente n. 2245/2003
R.G., instaurato dinanzi all'intestato Tribunale sempre nei confronti di CP_1
ed , che il detto giudizio era stato definito
[...] CP_2 Controparte_3 con sentenza emessa il 30.10.2012, che anche la domanda di condanna dei convenuti a corrisponderle la quota di utili societari non conseguiti, previo accertamento della loro responsabilità per i fatti di mala gestio compiuti quali amministratori palesi ed occulti della e dei danni patrimoniali diretti dagli stessi arrecati in conseguenza di CP_4 tali fatti alla società, si identificava sotto il profilo sostanziale con le richieste di risarcimento danni e di reintegrazione del patrimonio sociale avanzate dalla attrice nel predetto procedimento avente R.G. n. 2245/2003, trovando fondamento su atti asseritamente distrattivi e quindi di mala gestio già addebitati ai convenuti.
pag. 2/9 Il Tribunale di prime cure ha quindi rilevato che la sentenza n. 804/12 emessa dal
Tribunale di Macerata in data 30.10.2012, con cui il, ritenuta la validità della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto della (all'art. CP_4
11) e la sua idoneità a ricomprendere le questioni oggetto di causa, le domande in questione sono state rigettate, sul presupposto della loro necessaria proponibilità in sede arbitrale (irrituale), non era stata oggetto di impugnazione ad opera delle parti ed era quindi, passata in giudicato.
Il Tribunale di prime cure ha infatti ritenuto l'infondatezza dell'eccezione della attrice secondo cui la pronuncia resa dal Tribunale nel 2012, benché formalmente di rigetto, fosse di mero rito, in quanto volta ad affermare la sola improponibilità delle domande per rinunzia convenzionale all'azione, senza alcun esame del merito di esse e, quindi, senza alcuna verifica della affermazione o negazione del bene della vita conteso, di tal ché essa avrebbe dato luogo soltanto al giudicato in senso formale, perché l'eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, l'eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale e non giurisdizionale, ed il compromesso si configura come patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l'arbitrato rituale, ivi compreso l'art. 819 ter
c.p.c.. (…) In definitiva, va affermato pur dopo la riforma del 2006 il principio di diritto per cui l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia
(CASS., sent. n. 7525/2007).
pag. 3/9 Si sono costituiti gli appellati , ed Controparte_1 CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
All'udienza del 15.10.2024, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Col primo motivo d'appello lamenta come errata la ritenuta Parte_1 fondatezza dell'eccezione di giudicato;
ricorda che dopo la sentenza n. 804 emessa in data 30.12.2012 dal Tribunale di Macerata, essa attrice si era rivolta agli arbitri (come la sentenza aveva prescritto) e che gli arbitri avevano poi, su eccezione dei convenuti, ritenuto la nullità della clausola compromissoria con decisione del 22.05.2015; sostiene che il lodo emesso dagli arbitri irrituali esprime la volontà comune delle parti di modificare la volontà espressa con la clausola compromissoria, eliminando la originaria rinuncia alla tutela giurisdizionale;
argomenta pertanto che il giudicato del
2012 non esiste più.
Col quarto motivo di gravame, si eccepisce la non compromettibilità in arbitrato delle materie trattate (liquidazione delle quote di partecipazione di un socio a seguito del suo recesso).
I motivi, da trattare congiuntamente attinendo alla validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto della , sono infondati. CP_4
Costituisce un salto logico non condivisibile affermare che la pronuncia di nullità della clausola compromissoria da parte degli arbitri irrituali costituisca manifestazione di volontà dei soci, come se gli arbitri nominati fossero dotati di un potere rappresentativo che va oltre la risoluzione della controversia insorta fra i soci e loro sottoposta;
del resto la pacifica nullità della clausola compromissoria per contrarietà a norma imperativa di legge priva proprio gli arbitri nominati con in virtù di quella clausola di qualsivoglia potere negoziale sul contratto sociale.
pag. 4/9 L'odierna appellante aveva correttamente instaurato il giudizio R.G. n. 2245/2003 di fronte al giudice ordinario;
i contraddittori in quel giudizio hanno sollevato eccezione di arbitrato irrituale invocando la clausola compromissoria irrituale con cui essi soci avevano pattuito la preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie;
all'eccezione di compromesso era quindi sottesa la questione di diritto sostanziale sulla validità ed interpretazione della clausola compromissoria, questione che peraltro è stata esaminata nella sentenza n. 804/2012, la quale ha ritenuto a pg. 6 che la normativa sopravvenuta non comportasse la necessità di adeguare la clausola compromissoria contenuta nello statuto della in quanto CP_4 relativa ad un arbitrato irrituale;
sicchè la sopravvenuta nullità della clausola compromissoria ad opera dell'art. 34, comma 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5 ben poteva essere spesa dall'attrice, per contrastare l'eccezione di compromesso irrituale accolta nel giudizio avente R.G. n. 2245/2003, con un eventuale gravame della sentenza n. 804 emessa in data 30.12.2012; parimenti poteva e doveva essere dedotta in appello la non compromettibilità in arbitrato irrituale della liquidazione della quota societaria.
Sempre nel primo motivo di gravame la parte appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che definisce l'eccezione di arbitrato irrituale come eccezione di merito, argomenta che quando si dice che la pronuncia emessa dal Tribunale sulla efficacia di una clausola compromissoria, se riguarda un arbitrato rituale, è di rito ed è invece di merito, se riguarda un arbitrato irrituale, si vuole semplicemente dire che la sentenza nel primo caso si impugna con il regolamento di competenza (art. 819 ter c.p.c.) mentre nel secondo caso, non applicandosi l'art. 819 ter, si impugna con l'appello; argomenta quindi che la questione si risolve unicamente nell'individuazione del mezzo di gravame.
Il motivo è infondato.
pag. 5/9 Basta richiamare Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, n.21177 secondo cui In materia di arbitrato, la questione conseguente alla eccezione di arbitrato, rituale o irrituale, sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici e arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Con la ulteriore conseguenza che una tale pronunzia è impugnabile con l'appello e ove questo non viene proposto si forma il giudicato.
Col secondo motivo di gravame, si contesta la violazione ed errata applicazione dell'art. 2909 c.c. nonché l'errata pronuncia in rito di improponibilità della domanda;
sostiene l'appellante che la sentenza n. 804 emessa in data 30.12.2012 è inidonea al giudicato, perché si risolve in una sentenza di improponibilità della domanda.
Il motivo è infondato. Si ribadisce alla luce della richiamata Cassazione civile sez. II,
08/08/2019, n.21177 che è comunque passata in giudicato la statuizione sulla validità della clausola compromissoria.
Col terzo motivo di gravame, si eccepisce per la prima volta la inesistenza e inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 dello statuto della società , per intervenuta cancellazione della società , cancellata CP_4 CP_4 definitivamente dal Registro delle Imprese in data 1/07/2006.
pag. 6/9 Il motivo è inammissibile ex art. 345 c.p.c. perché non speso nel giudizio di primo grado.
Col quinto motivo di gravame, si lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non ha accolto l'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni offensive contenute negli scritti difensivi dei contradditori.
Il motivo è carente di specificità, in quanto l'appellante non indica gli esatti passaggi degli scritti difensivi contenenti espressioni sconvenienti ed offensivi.
Va infatti osservato che l'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento del danno ex art.
89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispetto all'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione del tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamente formulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, in mancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno. (Cassazione civile sez. lav., 26/04/2025, n.10964).
L'autonoma impugnabilità del rigetto dell'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti non è sottratta al rispetto dell'art. 342 c.p.c.; in assenza di espressa indicazione nell'atto di gravame delle espressioni incriminate, non è sufficiente il generico richiamo degli scritti di controparte, onerando la Corte della ricerca di frasi che travalicano l'esercizio dei poteri di difesa tecnica.
Con l'ultimo motivo di gravame, si censura la decisione di condanna alle spese di lite del grado adottata nei confronti dell'odierna appellante;
argomenta Parte_1
l'appellante che, stante il rigetto delle domande dei convenuti sollevate ex art. 89 c.p.c. ed ex 96 comma 3 c.p.c., può essere ritenuta la soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. ai fini di una compensazione, anche parziale, delle spese di lite del grado.
pag. 7/9 Il motivo è infondato.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 06/06/2022, n.18036, Cass., n. 11792 del 2018); Le questioni su tale capo, da qualificarsi meramente accessorio, non incidono stilla determinazione della soccombenza nemmeno ai fini di temperarla o di qualificarla parziale o reciproca
(Cass., n. 5466 del 2020).
Parimenti, il rigetto dell'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dalla parte vittoriosa nel merito non configura una ipotesi di reciproca soccombenza, per la sua natura meramente accessoria, costituendo inoltre l'applicazione della norma oggetto di un potere discrezionale del giudice.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza gravata.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ed Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 avverso la sentenza in epigrafe , ogni altra e diversa eccezione disattesa, così
[...] provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore Parte_1 di , ed che si liquidano €. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
4.389,00+2.552,00+7.289,00 per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge.
pag. 8/9 Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 11.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 314/2022
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dr.
ANNALISA GIANFELICE Presidente rel.
Dr. PAOLA DE NISCO Consigliere
Dr. VITO SAVINO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta a ruolo al n. 314/2022 e promossa
DA
, CF , residente in [...] C.F._1 Monte Amiata, n. 3, rappresentata e difesa, congiuntamente e non, dagli Avv.ti Prof. Romano Vaccarella del Foro di Roma e Avv. Patricia Giovannetti del Foro di Fermo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, sito in Altidona (FM), Via Fonte di Valle, n. 1
- APPELLANTE- CONTRO
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (c.f. ), rappresentati e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. Vincenzo Damiani ed Alberto Cesarini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, in Civitanova Marche;
- APPELLATI -
OGGETTO: Appello a sentenza n. 176/2022 del Tribunale di Macerata del
18.02.2022, in materia di recesso socio liquidazione quota sociale.
Conclusioni come da note telematiche in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale Parte_1 di Macerata ha dichiarato l'inammissibilità della azione promossa da essa promossa, avente ad oggetto la dichiarazione di giusta causa del recesso di essa socia dalla e la liquidazione della quota sociale. Controparte_4
Il Tribunale di prime cure ha rilevato che l'attrice aveva già Parte_1 proposto le stesse domande nell'ambito del procedimento civile avente n. 2245/2003
R.G., instaurato dinanzi all'intestato Tribunale sempre nei confronti di CP_1
ed , che il detto giudizio era stato definito
[...] CP_2 Controparte_3 con sentenza emessa il 30.10.2012, che anche la domanda di condanna dei convenuti a corrisponderle la quota di utili societari non conseguiti, previo accertamento della loro responsabilità per i fatti di mala gestio compiuti quali amministratori palesi ed occulti della e dei danni patrimoniali diretti dagli stessi arrecati in conseguenza di CP_4 tali fatti alla società, si identificava sotto il profilo sostanziale con le richieste di risarcimento danni e di reintegrazione del patrimonio sociale avanzate dalla attrice nel predetto procedimento avente R.G. n. 2245/2003, trovando fondamento su atti asseritamente distrattivi e quindi di mala gestio già addebitati ai convenuti.
pag. 2/9 Il Tribunale di prime cure ha quindi rilevato che la sentenza n. 804/12 emessa dal
Tribunale di Macerata in data 30.10.2012, con cui il, ritenuta la validità della clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nello statuto della (all'art. CP_4
11) e la sua idoneità a ricomprendere le questioni oggetto di causa, le domande in questione sono state rigettate, sul presupposto della loro necessaria proponibilità in sede arbitrale (irrituale), non era stata oggetto di impugnazione ad opera delle parti ed era quindi, passata in giudicato.
Il Tribunale di prime cure ha infatti ritenuto l'infondatezza dell'eccezione della attrice secondo cui la pronuncia resa dal Tribunale nel 2012, benché formalmente di rigetto, fosse di mero rito, in quanto volta ad affermare la sola improponibilità delle domande per rinunzia convenzionale all'azione, senza alcun esame del merito di esse e, quindi, senza alcuna verifica della affermazione o negazione del bene della vita conteso, di tal ché essa avrebbe dato luogo soltanto al giudicato in senso formale, perché l'eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, l'eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale e non giurisdizionale, ed il compromesso si configura come patto di rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l'arbitrato rituale, ivi compreso l'art. 819 ter
c.p.c.. (…) In definitiva, va affermato pur dopo la riforma del 2006 il principio di diritto per cui l'eccezione con la quale si deduca l'esistenza (o si discuta dell'ampiezza) di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria (come nel diverso caso di clausola compromissoria per arbitrato rituale), ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale. La suddetta eccezione non ha pertanto natura processuale ma sostanziale e introduce una questione preliminare di merito in relazione all'esistenza o meno della suddetta rinuncia
(CASS., sent. n. 7525/2007).
pag. 3/9 Si sono costituiti gli appellati , ed Controparte_1 CP_2 CP_3 chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
All'udienza del 15.10.2024, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Col primo motivo d'appello lamenta come errata la ritenuta Parte_1 fondatezza dell'eccezione di giudicato;
ricorda che dopo la sentenza n. 804 emessa in data 30.12.2012 dal Tribunale di Macerata, essa attrice si era rivolta agli arbitri (come la sentenza aveva prescritto) e che gli arbitri avevano poi, su eccezione dei convenuti, ritenuto la nullità della clausola compromissoria con decisione del 22.05.2015; sostiene che il lodo emesso dagli arbitri irrituali esprime la volontà comune delle parti di modificare la volontà espressa con la clausola compromissoria, eliminando la originaria rinuncia alla tutela giurisdizionale;
argomenta pertanto che il giudicato del
2012 non esiste più.
Col quarto motivo di gravame, si eccepisce la non compromettibilità in arbitrato delle materie trattate (liquidazione delle quote di partecipazione di un socio a seguito del suo recesso).
I motivi, da trattare congiuntamente attinendo alla validità della clausola compromissoria contenuta nello statuto della , sono infondati. CP_4
Costituisce un salto logico non condivisibile affermare che la pronuncia di nullità della clausola compromissoria da parte degli arbitri irrituali costituisca manifestazione di volontà dei soci, come se gli arbitri nominati fossero dotati di un potere rappresentativo che va oltre la risoluzione della controversia insorta fra i soci e loro sottoposta;
del resto la pacifica nullità della clausola compromissoria per contrarietà a norma imperativa di legge priva proprio gli arbitri nominati con in virtù di quella clausola di qualsivoglia potere negoziale sul contratto sociale.
pag. 4/9 L'odierna appellante aveva correttamente instaurato il giudizio R.G. n. 2245/2003 di fronte al giudice ordinario;
i contraddittori in quel giudizio hanno sollevato eccezione di arbitrato irrituale invocando la clausola compromissoria irrituale con cui essi soci avevano pattuito la preventiva rinuncia alla giurisdizione in favore di una risoluzione negoziale di eventuali future controversie;
all'eccezione di compromesso era quindi sottesa la questione di diritto sostanziale sulla validità ed interpretazione della clausola compromissoria, questione che peraltro è stata esaminata nella sentenza n. 804/2012, la quale ha ritenuto a pg. 6 che la normativa sopravvenuta non comportasse la necessità di adeguare la clausola compromissoria contenuta nello statuto della in quanto CP_4 relativa ad un arbitrato irrituale;
sicchè la sopravvenuta nullità della clausola compromissoria ad opera dell'art. 34, comma 2, decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 5 ben poteva essere spesa dall'attrice, per contrastare l'eccezione di compromesso irrituale accolta nel giudizio avente R.G. n. 2245/2003, con un eventuale gravame della sentenza n. 804 emessa in data 30.12.2012; parimenti poteva e doveva essere dedotta in appello la non compromettibilità in arbitrato irrituale della liquidazione della quota societaria.
Sempre nel primo motivo di gravame la parte appellante contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che definisce l'eccezione di arbitrato irrituale come eccezione di merito, argomenta che quando si dice che la pronuncia emessa dal Tribunale sulla efficacia di una clausola compromissoria, se riguarda un arbitrato rituale, è di rito ed è invece di merito, se riguarda un arbitrato irrituale, si vuole semplicemente dire che la sentenza nel primo caso si impugna con il regolamento di competenza (art. 819 ter c.p.c.) mentre nel secondo caso, non applicandosi l'art. 819 ter, si impugna con l'appello; argomenta quindi che la questione si risolve unicamente nell'individuazione del mezzo di gravame.
Il motivo è infondato.
pag. 5/9 Basta richiamare Cassazione civile sez. II, 08/08/2019, n.21177 secondo cui In materia di arbitrato, la questione conseguente alla eccezione di arbitrato, rituale o irrituale, sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici e arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Con la ulteriore conseguenza che una tale pronunzia è impugnabile con l'appello e ove questo non viene proposto si forma il giudicato.
Col secondo motivo di gravame, si contesta la violazione ed errata applicazione dell'art. 2909 c.c. nonché l'errata pronuncia in rito di improponibilità della domanda;
sostiene l'appellante che la sentenza n. 804 emessa in data 30.12.2012 è inidonea al giudicato, perché si risolve in una sentenza di improponibilità della domanda.
Il motivo è infondato. Si ribadisce alla luce della richiamata Cassazione civile sez. II,
08/08/2019, n.21177 che è comunque passata in giudicato la statuizione sulla validità della clausola compromissoria.
Col terzo motivo di gravame, si eccepisce per la prima volta la inesistenza e inapplicabilità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 dello statuto della società , per intervenuta cancellazione della società , cancellata CP_4 CP_4 definitivamente dal Registro delle Imprese in data 1/07/2006.
pag. 6/9 Il motivo è inammissibile ex art. 345 c.p.c. perché non speso nel giudizio di primo grado.
Col quinto motivo di gravame, si lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non ha accolto l'istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c. delle espressioni offensive contenute negli scritti difensivi dei contradditori.
Il motivo è carente di specificità, in quanto l'appellante non indica gli esatti passaggi degli scritti difensivi contenenti espressioni sconvenienti ed offensivi.
Va infatti osservato che l'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e l'eventuale correlata domanda di condanna al risarcimento del danno ex art.
89 c.p.c. sono caratterizzate da una propria specificità rispetto all'oggetto del contendere e danno luogo, pertanto, a una decisione del tutto indipendente rispetto a quella afferente alla domanda originariamente formulata, che può essere autonomamente impugnata e sulla quale, in mancanza di apposita impugnazione, si forma il giudicato interno. (Cassazione civile sez. lav., 26/04/2025, n.10964).
L'autonoma impugnabilità del rigetto dell'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti non è sottratta al rispetto dell'art. 342 c.p.c.; in assenza di espressa indicazione nell'atto di gravame delle espressioni incriminate, non è sufficiente il generico richiamo degli scritti di controparte, onerando la Corte della ricerca di frasi che travalicano l'esercizio dei poteri di difesa tecnica.
Con l'ultimo motivo di gravame, si censura la decisione di condanna alle spese di lite del grado adottata nei confronti dell'odierna appellante;
argomenta Parte_1
l'appellante che, stante il rigetto delle domande dei convenuti sollevate ex art. 89 c.p.c. ed ex 96 comma 3 c.p.c., può essere ritenuta la soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c. ai fini di una compensazione, anche parziale, delle spese di lite del grado.
pag. 7/9 Il motivo è infondato.
Il rigetto della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez.
II, 06/06/2022, n.18036, Cass., n. 11792 del 2018); Le questioni su tale capo, da qualificarsi meramente accessorio, non incidono stilla determinazione della soccombenza nemmeno ai fini di temperarla o di qualificarla parziale o reciproca
(Cass., n. 5466 del 2020).
Parimenti, il rigetto dell'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dalla parte vittoriosa nel merito non configura una ipotesi di reciproca soccombenza, per la sua natura meramente accessoria, costituendo inoltre l'applicazione della norma oggetto di un potere discrezionale del giudice.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conferma della sentenza gravata.
La condanna al pagamento delle spese di lite del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , ed Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 avverso la sentenza in epigrafe , ogni altra e diversa eccezione disattesa, così
[...] provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore Parte_1 di , ed che si liquidano €. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
4.389,00+2.552,00+7.289,00 per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge.
pag. 8/9 Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 11.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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