Articolo 32 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 31Articolo 33
Versione
15 gennaio 1976
Art. 32.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli numeri 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976