Ordinanza collegiale 24 novembre 2025
Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 26/02/2026, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03606/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12624/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12624 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del 08.09.2025 dell'Ufficio Sanitario - Infermeria della Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza, a mezzo del quale -OMISSIS- alla visita medica di incorporamento veniva giudicato “NON IDONEO” con la seguente motivazione: “CONGIUNTIVITE MISTA ALLERGIA AUTOIMMUNE RICONDUCIBILE PER LA COMPONENTE AUTOIMMUNE A SINDROME DI SJOGREN SEVERA” COSI' COME PREVISTO DAL TITOLO V- IMMUNO ALLERGOLOGIA, PUNTO 5 DELL'ELENCO ALLEGATO AL D.M. 17 MAGGIO 2000, N. 155 DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, LETTERA d), NR. 52”;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso o consequenziale, ancorché sconosciuto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Guardia di Finanza Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato giudicato non idoneo alla visita medica di incorporamento.
Con ordinanza n.-OMISSIS- il Collegio ha disposto una verificazione al fine di accertare la sussistenza o meno della idoneità al servizio del ricorrente in relazione alla condizione accertata dall’Amministrazione.
La verificazione è stata depositata in data 23 gennaio 2026.
In data 23 gennaio 2026 l’Amministrazione ha depositato in giudizio il provvedimento di secondo grado del 20 febbraio 2026 con il quale ha annullato in autotutela il provvedimento avversato dal ricorrente.
Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025 la causa è passata in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
Data l’intervenuta emanazione del provvedimento di annullamento d’ufficio dell’atto gravato e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alle particolarità della vicenda, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese di verificazione, che si liquidano nella misura richiesta di € 400,00 oltre IVA, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Pone a carico dell’Amministrazione le spese della verificazione, liquidate nella misura di euro 400,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE EL, Presidente
AN Scali, Primo Referendario
GI IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IA | CE EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.