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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputo dott.ssa Presidente est.
Alessandro Carra Giudice dott.
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3422/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra IG, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Luana De Mitri, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 11.6.2007; di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 4.7.2009 e in data 16.7.2013;
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto,
2) i figli minori Per_1 e Per_2 saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) l'abitazione coniugale di proprietà del sig. IG unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti sarà assegnata alla sig.ra Pt_1 che vi abiterà insieme ai figli. Al momento della sottoscrizione del presente atto, la sig.ra Pt 1 provvederà alla voltura delle utenze;
sarà cura del signor IG ritirare dall'abitazione coniugale tutti i beni di sua esclusiva proprietà nonché gli effetti personali;
5) il padre frequenterà i minori secondo il piano genitoriale che di seguito si allega;
6) sig. IG corrisponderà alla sig.ra Pt_1 entro il 16 di ogni mese la somma di €.500,00 quale contributo per il mantenimento di Per_1 Per_2 con accredito sulla posta pay della signora qui riportato. ( ). L'assegno sarà rivalutato come per legge ogni anno in conformità dell'indice accertato dall'ISTAT per i prezzi al consumo. Il sig. IG contribuirà inoltre al 60% delle spese straordinarie che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse dei minori dando applicazione alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce, dall'Ordine degli avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali delle associazioni di categoria.
7) l'assegno unico sarà trattenuto per intero dalla sig.ra Pt_1 in quanto genitore collocatario;
8) il sig. IG verserà alla sig.ra Pt_1 un assegno di mantenimento di €.50,00; rimane nella9) l'autovettura Lancia Y targata CV834JX di proprietà della ricorrente Parte_1 disponibilità del sig. IG;
viceversa, l'auto Citroen C4 targata EZ135GX di proprietà del signor IG, resta nella disponibilità della signora Pt_1 ; entrambi i ricorrenti si impegnano e si obbligano ad effettuare il passaggio di proprietà di entrambi i veicoli in favore degli attuali possessori;
10) i signori Pt_1 e IG prestano sin da ora il loro consenso al rilascio dei documenti di identità valido per l'espatrio o passaporto;
11) gli accordi contenuti nel presente atto avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso Parte_3 Il padre potrà esercitare il diritto di visita in base ai propri turni lavorativi: durante il periodo scolastico due giorni a settimana preleverà i figli da scuola e li riporterà alla madre per l'ora di cena;
a fine settimana alternati lo terrà dal sabato mattina alle 12 fino alla domenica sera dopo cena quando li riporterà presso la dimora materna. Durante le vacanze di Natale: CA e IC staranno ad anni alterni con il padre la Vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e il primo gennaio e con la madre il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 6 gennaio. Per il periodo Pasquale: negli anni pari staranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno successivo (Lunedi dell'Angelo), negli anni dispari viceversa. Durante il periodo estivo: fermo restando lo stesso calendario innanzi indicato i figli trascorreranno con il padre una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una nel mese di agosto suscettibili di spostamento per eccessivo carico lavorativo del padre.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 11.6.2007 in
ZI (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 11 parte II Serie A anno 2007, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 13.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Francesca Caputo dott.ssa Presidente est.
Alessandro Carra Giudice dott.
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3422/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra IG, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Luana De Mitri, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 22.10.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.7.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 11.6.2007; di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 4.7.2009 e in data 16.7.2013;
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 22.10.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto,
2) i figli minori Per_1 e Per_2 saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
3) l'abitazione coniugale di proprietà del sig. IG unitamente a tutti gli arredi ivi esistenti sarà assegnata alla sig.ra Pt_1 che vi abiterà insieme ai figli. Al momento della sottoscrizione del presente atto, la sig.ra Pt 1 provvederà alla voltura delle utenze;
sarà cura del signor IG ritirare dall'abitazione coniugale tutti i beni di sua esclusiva proprietà nonché gli effetti personali;
5) il padre frequenterà i minori secondo il piano genitoriale che di seguito si allega;
6) sig. IG corrisponderà alla sig.ra Pt_1 entro il 16 di ogni mese la somma di €.500,00 quale contributo per il mantenimento di Per_1 Per_2 con accredito sulla posta pay della signora qui riportato. ( ). L'assegno sarà rivalutato come per legge ogni anno in conformità dell'indice accertato dall'ISTAT per i prezzi al consumo. Il sig. IG contribuirà inoltre al 60% delle spese straordinarie che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse dei minori dando applicazione alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce, dall'Ordine degli avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali delle associazioni di categoria.
7) l'assegno unico sarà trattenuto per intero dalla sig.ra Pt_1 in quanto genitore collocatario;
8) il sig. IG verserà alla sig.ra Pt_1 un assegno di mantenimento di €.50,00; rimane nella9) l'autovettura Lancia Y targata CV834JX di proprietà della ricorrente Parte_1 disponibilità del sig. IG;
viceversa, l'auto Citroen C4 targata EZ135GX di proprietà del signor IG, resta nella disponibilità della signora Pt_1 ; entrambi i ricorrenti si impegnano e si obbligano ad effettuare il passaggio di proprietà di entrambi i veicoli in favore degli attuali possessori;
10) i signori Pt_1 e IG prestano sin da ora il loro consenso al rilascio dei documenti di identità valido per l'espatrio o passaporto;
11) gli accordi contenuti nel presente atto avranno efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso Parte_3 Il padre potrà esercitare il diritto di visita in base ai propri turni lavorativi: durante il periodo scolastico due giorni a settimana preleverà i figli da scuola e li riporterà alla madre per l'ora di cena;
a fine settimana alternati lo terrà dal sabato mattina alle 12 fino alla domenica sera dopo cena quando li riporterà presso la dimora materna. Durante le vacanze di Natale: CA e IC staranno ad anni alterni con il padre la Vigilia di Natale, il giorno di Santo Stefano e il primo gennaio e con la madre il giorno di Natale, il 31 dicembre e il 6 gennaio. Per il periodo Pasquale: negli anni pari staranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno successivo (Lunedi dell'Angelo), negli anni dispari viceversa. Durante il periodo estivo: fermo restando lo stesso calendario innanzi indicato i figli trascorreranno con il padre una settimana consecutiva nel mese di luglio ed una nel mese di agosto suscettibili di spostamento per eccessivo carico lavorativo del padre.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 11.6.2007 in
ZI (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 11 parte II Serie A anno 2007, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 13.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo