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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/12/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Valeria ALBINO, Presidente rel. dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere dott. Paolo GIBELLI , Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 1254/2024, emessa dal Tribunale di NO in data 18.04.2024 promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi agenti in proprio e nella qualità di eredi della madre Sig.ra C.F._2 nata a [...] il [...] e quivi deceduta il 13/05/2017, Persona_1 nonché , C.F. e Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.F. , rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la
[...] C.F._4 responsabilità genitoriale e , C.F. , Parte_1 Controparte_1 C.F._5 tutti ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliati in NO, alla Galleria
Mazzini n. 7/1, presso lo studio degli Avv.ti ON DR e ZO IO (PEC
e , in forza di Email_1 Email_2 procura ad litem a margine dell'atto di appello
APPELLANTI
CONTRO
P.I. in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, , rappresentato e difeso dall'Avv. Botteri Michela (C.F. CP_3
- PEC: ed elettivamente C.F._6 Email_3 domiciliato nello studio di quest'ultima in NO, Via Colombo 12/7 sc. D, come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza appellata, previa conferma di tutte le parti della stessa non impugnate e le declaratorie meglio viste, accogliere le conclusioni attoree del primo grado, che si riformulano d'appresso:
“Accertare e dichiarare la Spett.le in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, responsabile ex art. 7 L. 24/2017, artt. 1218 e 1228 c.c. e/o degli artt. 2043 e 2049 c.c. e/o meglio visto, della causazione dei fatti di cui in premessa e delle lesioni che condussero alla morte della Sig.ra dichiarare Persona_1
l'odierna convenuta, sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile dei danni tutti, patrimoniali e non, arrecati alla medesima Sig.ra
[...] in conseguenza dei descritti accadimenti, ed oggidì azionati iure Persona_1 hereditatis dagli eredi e . Parte_1 Parte_2
Dichiarare altresì la sempre in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, responsabile nella causazione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi iure proprio dai Sig.ri , , Parte_1 Parte_2
in conseguenza della perdita della perdita del Controparte_5 Parte_4 rapporto parentale con la prossima congiunta.
Per l'effetto di quanto sopra,
condannare l'odierna convenuta, sempre in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore degli appellanti delle seguenti poste di danno:
Risarcimento iure hereditatis di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra er i fatti narrati nell'atto di citazione del primo grado, da intendersi Persona_1 qui richiamati e ritrascritti, e segnatamente per danno non patrimoniale nella specie del danno biologico terminale e del danno da lucida agonia. In parziale riforma della sentenza appellata, si chiede di riconoscere quali sussistenti il danno da lucida agonia ed il danno biologico terminale per i motivi esposti supra nel presente atto, e di liquidarli secondo quanto disposto dalle Tabelle di Milano elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia costituito presso il medesimo foro, così da garantire agli appellanti un equo ristoro;
2 1) Risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti non patrimoniali di pregiudizio morale ed esistenziale, meglio descritte nelle pagine da 30 a 36 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, da intendersi qui
d'appresso richiamate e ritrascritte. In parziale riforma della sentenza appellata, si chiede che il danno da perdita del rapporto parentale venga ritenuto oltre che sussistente, anche sensibilmente rilevante tanto da poterne effettuare la liquidazione attraverso le tabelle di
Milano, nei termini e negli importi di cui alla comparsa conclusionale del primo grado, alla cui lettura si rimanda, e/o alla diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare all'esito di eventuale personalizzazione secondo l'insegnamento di Cass. 33005/2021. Il tutto al fine di garantire agli odierni appellanti il dovuto ristoro secondo equità;
2) In riforma della sentenza appellata, condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante, al pagamento in favore degli esponenti delle spese legali del primo grado, liquidandole secondo il decisum del presente grado di giudizio e del relativo scaglione di cui alle tariffe ministeriali;
3) In via istruttoria: soltanto laddove ritenuto utile ai fini decisori, si indicano i capitoli di prova di cui al paragrafo 2 della memoria istruttoria del primo grado, da intendersi d'appresso richiamati e ritrascritti. Tali capitoli, contenuti nelle pagine da 3 a 5 della medesima, sono numerati da 1 a 11(esistono n. 2 capitoli contrassegnati con il numero 8 per errore materiale). Si indicano a testimoni sui predetti capitoli:
- Sig.ra , residente in [...], Corso Martinetti 32/15; Testimone_1
- Sig. residente in [...]; Testimone_2
Vinte le spese dei due gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti patroni antistatarii, con vittoria di spese di C.T.U. e C.T.P.”
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di NO, contrariis reiectis:
1) - in via preliminare
- dichiarare l'appello inammissibile improcedibile perché non chiaro, impreciso e non rispettoso delle norme che disciplinano le condizioni di procedibilità dell'impugnazione in appello;
3 2) -in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, in quanto infondato in fatto e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n°1254/24 resa in primo grado tenendo in considerazione l'età della Signora le sue condizioni di salute al momento Per_1 dell'ingresso in struttura;
CP_2
3) -In via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse accolto anche solo parzialmente
l'appello proposto dai Signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
si propone appello incidentale e quindi Parte_4
in via di appello incidentale
-per le motivazioni sopra esposte, si insta per la riforma della sentenza n°1254/24 emessa dal Tribunale di NO in ogni sua parte e in ogni caso per il rigetto in toto delle domande di parte appellante svolte in primo grado e per l'accoglimento delle domande svolte dall'appellato in primo grado;
-e di conseguenza
- in via istruttoria si insiste per la rinnovazione della CTU per le motivazioni espresse in atti
e per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183
VI comma c.p.c. e nelle note di udienza del fascicolo di primo grado ed in particolare per
l'acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento penale n. 5726/2017 RGPM.
4)Vinte le competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16/09/2021 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rispettivamente figli, i primi, e nipoti, i secondi)
[...] Parte_4 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di NO la Controparte_2 per sentirla dichiarare responsabile ai sensi dell'art.7 L. 241/2017, degli artt. 1218 e 1228
c.c. e/o degli artt. 2043 e 2049 c.c. delle condotte che condussero alla morte della Sig.ra avvenuta in data 13/5/2017; e per sentirla condannare al Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis, snella specie del danno biologico terminale e/o del danno morale catastrofale o da lucida agonia, tenendo conto in ogni caso nella quantificazione del risarcimento del pregiudizio morale determinato dalla consapevolezza dell'approssimarsi della fine, ed in via subordinata del danno da perdita di chances, nonché dei danni non patrimoniali subiti dagli attori iure proprio per la
4 perdita parentale, e in subordine danno da perdita di chance del rapporto parentale.
Deducevano che che nei primi mesi del 2015, all'età di 88 anni, la propria congiunta era stata colpita da ischemia, divenendo soggetto non autosufficiente e perciò costretta a soggiornare presso la R.S.A. “Villa Arzilla”, ivi risiedendo per due anni fino a quando – stanti carenze strutturali e organizzative di detta struttura rilevate dalla Asl competente – si era reso necessario il trasferimento della donna presso la struttura appellata in data 11/05/2017.
Come emergeva dal diario delle annotazioni cliniche la Sig.ra on si alimentava il Per_1 giorno 11, 12 e assumeva poca colazione il giorno 13, giorno in cui ella giungeva ad una severa crisi ipoglicemica a cui seguiva repentinamente il decesso. Dagli accertamenti penali, ed in specie dalla perizia redatta dal consulente del P.M. Dott. nel Persona_2 procedimento avente n. R.G.P.M. 5726/17/21 la causa del decesso della Sig.ra da Per_1 ricondursi ad una ipoglicemia conseguente ad un digiuno prolungato. Alla luce dei documenti raccolti emergeva, altresì, alla luce della perizia del consulente di parte,
l'inadeguatezza degli interventi di emergenza attuati nel momento del verificarsi del picco ipoglicemico, posto che una repentina ed adeguata somministrazione di glucosio tramite infusione, avrebbe consentito il ripristino di una corretta glicemia evitando il coma e quindi il decesso, laddove, invece, dalla storia clinica risulta essere stata somministrata alla paziente una soluzione fisiologica che, aumentando la volemia, avrebbe conseguentemente ridotto il valore del glucosio nel sangue, diluendolo.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda di cui chiedeva il Controparte_2 rigetto. Opponeva che: i) la ra giunta presso la struttura in seguito alla chiusura per Per_1 inadeguatezza della residenza precedente, così che doveva ritenersi che la donna fosse al momento dell'ingresso già in condizioni di trascuratezza dal punto di vista sanitario;
ii) le informazioni pervenute dalla precedente struttura non erano sufficienti per un adeguato trattamento sanitario della de cuius, tanto è vero che la convenuta aveva tentato senza successo di contattare il precedente personale che l'aveva avuta in cura;
iii) in ogni caso,
non offriva il servizio di tipo ospedaliero che sarebbe stato opportuno per un CP_2 soggetto, quale la non autosufficiente;
iv) non si era verificato un completo digiuno, Per_1 ma semmai una assunzione ridotta di cibo, peraltro in paziente che doveva presumersi non si alimentasse in modo adeguato già da tempo;
v) in particolare, il decesso della donna non era stato determinato da coma ipoglicemico, considerato anche il rilievo della glicemia delle ore 11,35 del 13 maggio di di 75mg/dl che non poteva destare alcun sospetto, ma da ictus ischemico caratterizzato da serie causale distinta e autonoma;
vi) comunque le voci di danno pretese dagli attori erano non corrette sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
5 Licenziata CTU, il Tribunale così statuiva: “condanna a Controparte_2 pagare l'importo di euro 15.000,00 in favore di , di euro 15.000,00 in favore di Parte_1
, di euro 7.500,00 in favore di di euro 7.500,00 Parte_2 Parte_3 in favore di , per tutti oltre interessi come indicato in motivazione;
- pone Parte_4 in via definitiva a carico di le spese di ctu, come liquidate in Controparte_2 corso di causa;
- compensa tra le parti le spese di lite.” Il Tribunale, richiamando ampi stralci della CTU -dalla quale emergeva che la Sigra ra affetta da un complesso morboso Per_1 di particolare impatto invalidante, costituito da encefalopatia multinfartuale, diabete mellito
NID, incontinenza doppia, grave deficit cognitivo-motorio, con perdita di autonomia e, quindi, necessità di assistenza continuativa, anche in riferimento all'alimentazione, per cui doveva essere imboccata e che la causa del decesso era ascrivibile a grave crisi impoglicemica determinata da un prolungato digiuno della paziente, in assenza da parte della struttura di adeguati controlli e trattamento sostitutivo – concludeva, in punto an, che la condotta negligente riferibile alla convenuta aveva determinato l'anticipato decesso della paziente, e non una perdita di chance di sopravvivenza. Non si trattava, infatti, di una “possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance)” quanto piuttosto di una fattispecie in cui “sul piano eziologico, la mancata prestazione dell'idonea condotta medica
[ha] cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita diverse e migliori” (cfr. pag. 11-12 sentenza impugnata). Affermava il Tribunale che “in quanto attori, i predetti erano onerati della prova del ricorrere del nesso causale tra la condotta non adeguata del personale sanitario intervenuto individuata nella mancata sorveglianza sull'alimentazione della de cuius, e pure nel tardivo rilievo delle conseguenze del digiuno e il decesso della propria congiunta avvenuto in pratica meno di 3 giorni dopo l'accesso alla struttura convenuta” e, ritenendo tale prova fornita, accoglieva le domande degli odierni appellanti.
Venendo al quantum il Tribunale in primo luogo respingeva la domanda di risarcimento del chiesto iure hereditatis, affermando, quanto al danno biologico, che doveva escludersi che la condotta negligente del personale medico avesse causato una menomazione ulteriore e diversa rispetto a quella in atto, non essendovi neppure elementi indicativi di una possibile presa d'atto da parte della paziente di una propria ulteriormente pregiudicata condizione di salute e, con riguardo al danno catastrofale, neppure era possibile sostenere che la sig. vesse avuto consapevolezza dell'avvicinarsi della fine imminente, in assenza di Per_1 concreti elementi che facessero presupporre il contrario. Riconosceva, invece, il danno da perdita del rapporto parentale azionato iure proprio, stante il ricorrere di un nesso causale
6 tra la condotta negligente ascritta alla struttura sanitaria e la lesione del rapporto parentale, dovendo quindi essere risarcito “ quel “pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito” (cfr., ancora, Cass. n. 29313/20) che secondo l'insegnamento della Suprema Corte è risarcibile iure proprio ai congiunti del de cuius in misura ancorata "al segmento di vita non vissuta"” (cfr. pag. 15 sentenza impugnata). Segnatamente -proseguiva il Tribunale - riguardo al “segmento di vita non vissuta”, pur ritenendolo “apprezzabile come sussistente”, ne evidenziava la “durata verosimilmente minimale” posto che il CTU aveva affermato che “stanti la natura intrinsecamente evolutiva delle patologie ed il progredire dell'età anagrafica…avrebbero manifestato nel breve/medio periodo, un peggioramento” (pag. 15 sentenza). In ordine alla liquidazione il Tribunale affermava di operare con criterio equitativo “puro”, stante
“l'impossibilità di applicare i criteri delle note tabelle (milanesi o romane” (pag. 15 sentenze) in quanto “fanno dichiaratamente riferimento a precedenti giudiziari che riguardano casi di danno derivante dalla morte di congiunti che, in assenza della condotta lesiva ascritta ai responsabili, non si sarebbe verificata ovvero si sarebbe verificata in un lasso di tempo successivo di durata sensibilmente rilevante”. Non essendo questo il caso, posto che “dette tabelle, pertanto, non possono certo utilizzarsi (se non in via analogica e indiretta) nel caso in esame, in cui occorre procedere alla liquidazione di un danno ancorato a uno
“spostamento temporale” del decesso del congiunto del tutto limitato e, per tale motivo, non considerato tra i precedenti di riferimento delle tabelle milanesi o romane” (pag. 16 sentenza), tenendo in considerazione circostanze di fatto rilevanti – quali l'età della vittima
(90 anni) e quella dei superstiti ( , figlio, aveva 51 anni;
, Parte_1 Parte_2 figlia, aveva 59 anni;
nipote, aveva 29 anni;
, Parte_3 Parte_4 nipote, aveva 10 anni), il grado di parentela, l'assenza della convivenza e la concreta incidenza del fatto lesivo sull'apprezzabile e ipotetica durata alternativa della vita del danneggiato – liquidava in via equitativa “con riferimento a uno stato di malessere psichico analogo a quello proprio di una protratta, ma limitata, invalidità temporanea, e da ancorare
a un orizzonte temporale che - in difetto di elementi di certezza al riguardo, ma operando secondo elementi notori e tenendo conto della concreta situazione come descritta dalla documentazione medica in atti e apprezzata dal ctu - lo scrivente ritiene non possa eccedere la misura di 150 giorni; “ (pag. 17 e segg. della sentenza). Riconosceva in tal modo a titolo di danno da perdita parentale € 15.000,00 per ciascuno dei due figli della Sig.ra d € Per_1
7.500,00 ciascuno per i nipoti, valutando quale diaria giornaliera, prevista tra € 99,00 ed €
149,00 dalle tabelle milanesi, la somma di €100,00 die per i figli, € 50,00 die “con riferimento
7 a uno stato di malessere psichico analogo a quello proprio di una protratta, ma limitata, invalidità temporanea, e da ancorare a un orizzonte temporale che - in difetto di elementi di certezza al riguardo, ma operando secondo elementi notori e tenendo conto della concreta situazione come descritta dalla documentazione medica in atti e apprezzata dal ctu – lo scrivente ritiene non possa eccedere la misura di 150 giorni” (pag. 17 sentenza).
In ordine alle spese, infine, affermava che “l'esito processuale, pur indicativo della sussistenza di una responsabilità dei soggetti che hanno operato per l'ente convenuto, evidenzia il ricorrere di un consistente divario tra le richieste economiche degli attori (tra gli oltre 100mila e i poco meno di 300mila euro per ciascun attore) e gli importi in concreto ai predetti riconosciuti;
tale situazione induce a ritenere il ricorrere di una concreta e paritaria soccombenza reciproca tra le parti, cui consegue la compensazione delle spese di lite tra le stesse”.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2
e al fine di ottenerne la riforma parziale, Parte_3 Parte_4 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
1.Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza che, pur avendo correttamente riconosciuto la responsabilità della struttura nella causazione della morte della paziente, ha escluso la sussistenza del danno iure hereditatis ed ha liquidato per il danno iure proprio cifre irrisorie.
Con riferimento al danno biologico, parte appellante, dopo aver ricordato che le condotte negligenti furono due, ossia la gestione dell'alimentazione nei tre giorni di permanenza nella
R.S.A. e la gestione del coma ipoglicemico, deduce che il decesso della Sig.ra on Per_1
è stato improvviso, unica circostanza idonea ad escludere il danno biologico terminale, ma
è intervenuto al culmine di un processo di consunzione durato tre giorni.
Censura la sentenza anche nella parte in cui non ha riconosciuto il danno catastrofale, posto che la paziente, descritta all'ingresso in struttura come cosciente seppur parzialmente disorientata, si è accorta della fame, certamente ha sofferto a causa della mancanza di cibo ed acqua, ed ha avvertito la prostrazione fisica che la fece scivolare verso il coma. Reitera la richiesta che vengano liquidati, a titolo di danno biologico terminale e di danno catastrofale, “€ 10.000,00 per ogni giorno di sofferenza della de cuius, per un totale di €
30.000,00 complessivi, da ripartirsi pro quota tra gli eredi” (cfr. ibidem).
2) Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta l'erronea quantificazione del danno iure proprio da parte del primo giudice e in particolare l'inadeguata motivazione circa
8 la decisione di discostarsi dall'applicazione delle tabelle milanesi, in violazione dell'art. 1226
c.c… Afferma che le tabelle dovevano applicarsi in quanto, oltre che invocate da parte attrice, costituiscono “regola generale di obbligatoria applicazione. Solo in via del tutto residuale, di estremo subordine, a fronte di una situazione del tutto eccezionale il giudice può non applicarle” (cfr. pag. 27 appello). Evidenzia la contraddizione tra l'affermazione del
Tribunale in cui definisce il segmento di vita non vissuta dalla paziente “apprezzabile come sussistente” e quindi risarcibile, e quella in cui, negando l'applicazione delle tabelle, indica che esse si riferiscono ai casi di danno derivante dalla morte di congiunti che, in assenza della condotta del responsabile, si sarebbe verificata “in un lasso di tempo successivo di durata sensibilmente rilevante”, concetti fra loro di difficile differenziazione.
Afferma, poi, che il Tribunale non ha quantificato il tempo che verosimilmente sarebbe rimasto da vivere alla Sig.ra e che nessuno specifico quesito sia stato formulato al Per_1
CTU sul punto. Il fatto che il CTU abbia indicato che la paziente avrebbe manifestato un peggioramento nel breve/medio periodo non significa che dovesse giungere necessariamente alla morte, e comunque trattasi di affermazione riferibile a tutti i novantenni. Non vi sono elementi per affermare che alla Sig.ra estasse molto meno Per_1 da vivere rispetto alla media delle persone della sua età con patologie pregresse, tanto da giustificare l'eccezionalità del caso e la disapplicazione delle tabelle di Milano. Censura poi l'indebito riferimento da parte del Tribunale a un'invalidità temporanea, a una prostrazione psicologica da lutto di soli 5 mesi, nonché il fatto che il Tribunale abbia proceduto a liquidare solo un valore medio al posto di massimizzare una diaria da inabilità temporanea.
3) Con il terzo motivo di appello, parte appellante si duole della compensazione delle spese legali di primo grado, ritenendo la decisione viziata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non ricorrendo l'ipotesi della soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese, posto il totale accoglimento della domanda attorea in punto di an debeatur, né valendo a giustificare la compensazione il divario tra petitum e decisum.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto Controparte_2 in appello e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Ha proposto appello incidentale condizionato, ritenendo erronee e contraddittorie le risultanze e/o evidenze della CTU di primo grado che il Tribunale richiama nella sentenza impugnata. In particolare, la Struttura appellata impugna i punti della sentenza che hanno riconosciuto la condizione di disfagia della Sig.ra la conseguente sua necessità di aiuto per alimentarsi;
la condizione di Per_1 digiuno prolungato che ha condotto al coma ipoglicemico;
la causa del decesso e
9 l'adeguatezza delle informazioni pervenute dalla struttura dimissionaria. Chiede di riformare la pronuncia laddove accerta la condotta errata/negligente di Controparte_6 insistendo per il rinnovo della CTU.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 30.01.2025, il Consigliere Istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: “riconoscimento in favore di ciascun figlio della somma omnicomprensiva di euro 50.000,00 ( sostitutiva della minor somma riconosciuta dal Tribunale) in valuta attuale e in favore di ciascun nipote della somma omnicomprensiva di euro 17.000,00 (sostitutiva della minor somma riconosciuta dal
Tribunale) a titolo di danno non patrimoniale, in valuta attuale, oltre che di un contributo spese per il giudizio di primo grado, che si quantifica in euro 7.000,00, oltre accessori, nonché di un contributo spese di lite del grado di appello che si quantifica in euro 2.500,00 oltre accessori (spese vive di entrambi i gradi rapportati alla domanda come riconosciuta in via transattiva)”. Rifiutata la proposta da parte dell'appellata, la Corte disponeva un supplemento di CTU sul seguente quesito:
“Alla luce della documentazione in atti e considerata la CTU svolta in primo grado, dica il
CTU, ove possibile, tenuto conto delle patologie, da cui era affetta la sig. Persona_1
al momento del ricovero presso la struttura appellata ,
[...] Controparte_2 quali fossero le sue prospettive di sopravvivenza, e quindi quale fosse l'aspettativa di vita della stessa ove non fosse intervenuta la grave crisi ipoglicemica dovuta all'insufficiente alimentazione di cui alle conclusioni della CTU resa in primo grado.
Dica, altresì, considerate le patologie di cui sopra, se dal giorno del ricovero presso la struttura il 11/5/2017 la Sig. , a cagione Controparte_2 Persona_1 delle condizioni provocate dal prolungato digiuno, abbia avuto consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine e percezione cosciente della gravissima lesione della sua integrità personale”.
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 02.12.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE.
10 1.Il motivo è solo parzialmente fondato.
Osserva questa Corte come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall 'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 7924/2024; n. 21837/2019; n. 26727 del 23/10/2018). Tale lasso di tempo
è stato individuato dalla stessa Corte di Cassazione in almeno 24 ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità della durata dell'invalidità temporanea. Il danno biologico terminale è trasmissibile iure successionis (Cass. n.
18056/2019).
Nel caso di specie, come emerge dalla CTU, la Sig. non si era Persona_1 alimentata sia nel pomeriggio dell'11/05/2017, sia nella mattina e nel pomeriggio del 12/05, sia, infine, nella mattina del 13/05 (giorno del decesso). I giorni nei quali si è sviluppato, per effetto della negligente condotta degli operatori sanitari, il processo di progressivo decadimento fisico imputabile alla carenza/assenza nutrizionale è perdurato, quindi, tre giorni, superiore a quello sopra delineato dalla Corte Suprema. Non si può parlare, quindi, di morte improvvisa non rilevando in tal senso il fatto che la glicemia misurata fino ad un'ora prima fosse nella norma, posto che come emerge dalla CTU (pag. 80 e segg. ) “Il rilievo che, circa un'ora prima, la pz avesse un valore normale di glicemia, non ha alcun valore, in quanto l'organismo stava dando fondo alle proprie riserve, fino all'esaurimento delle stesse, con improvviso ed acuto grave stato ipoglicemico. Si ricorda che il metabolismo del sistema nervoso è un complesso di trasformazioni biochimiche e di scambi energetici, regolati da reazioni enzimatiche, che avvengono nel sistema nervoso e in particolare nel cervello.
Questo organo si distingue dagli altri per alcune caratteristiche metaboliche: può ricavare
l'energia necessaria al suo funzionamento solo dalla scissione aerobica del glucosio (ciclo
11 di Krebs e fosforilazione ossidativa); non è in grado di immagazzinare quantità significative di glucosio in forma di glicogeno;
il metabolismo cerebrale del glucosio non è modulato dall'insulina, che non può attraversare la barriera ematoencefalica;
non possiede molecole come la mioglobina, atte a legare reversibilmente l'ossigeno; la produzione cerebrale di lattato tramite la glicolisi anaerobica è trascurabile e l'utilizzazione di corpi chetonici derivati dagli acidi grassi si osserva solo in condizioni di digiuno prolungato.
Per questi motivi
, il funzionamento del sistema nervoso e la sua stessa vita dipendono interamente dal continuo rifornimento di glucosio e ossigeno da parte del circolo sanguigno: in caso di grave calo glicemico l'autonomia cerebrale è garantita solo per pochi minuti, e lo stesso accade in caso di carenza di ossigeno”.
Trattasi, pertanto, di giorni nei quali si è sviluppato, a causa dell'assenza di nutrizione, il processo di progressivo indebolimento del corpo e degli organi vitali, che ha condotto la
Sig.ra alla morte, giorni per i quali può essere riconosciuto il danno Persona_1 biologico terminale che, come si è visto, prescinde dalla consapevolezza e dalla percezione della morte.
Non può invece essere riconosciuto il danno catastrofale da lucida agonia che presuppone una piena coscienza e consapevolezza della morte imminente. Tale coscienza e consapevolezza da parte della Sig. , che soffriva anche di un Persona_1 deterioramento cognitivo (cfr. lettera di dimissione redatta dalla ASL Osp. Novi Ligure,
23/03- 30/03/2015 che evidenziava un “progressivo decadimento delle condizioni psico- fisiche”, pag. 57 CTU appello;
cfr. consulenza del P.M. Dott. pag. 55: “marcato Per_3 decadimento cognitivo”) e che è giunta presso la residenza non orientata nello CP_2 spazio e nel tempo (pag. 60- 65 CTU) non è stata dimostrata dalle parti originarie attrici ed
è stata esclusa dal CTU il quale, officiato in sede di appello di valutare se la paziente abbia avuto consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine, e percezione cosciente della gravissima lesione della sua integrità personale, ha affermato che “non si ritiene che la Sig.ra affetta da avanzata demenza, abbia avuto consapevolezza Per_1 dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine, né percezione cosciente della gravissima lesione della sua integrità personale. (pag. 78 CTU in appello).
Venendo alla liquidazione, quindi, del solo danno terminale biologico, esso non può avvenire che in termini equitativi. La Corte Suprema afferma che “Il danno biologico terminale è considerato un danno temporaneo, ma massimo per entità ed intensità, la cui liquidazione non può che avvenire equitativamente, anche ricorrendo alle tabelle in uso presso taluni
12 uffici giudiziari di merito e, in particolare, del Tribunale di Milano individuato quale autore di un metodo di liquidazione tra i più diffusi sul territorio nazionale, a condizione tuttavia che il giudice non manchi di considerare le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, perché la lesione della salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero
e da esitare nella morte;
lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanente), bensì nella definitiva soppressione dell'organismo come conseguenza causalmente collegata all'incidenza della stessa invalidità considerata;
il che implica che la dimensione di temporaneità assume un connotazione ben diversa rispetto a quella che viene presa in considerazione per definire il danno biologico destinato ad evolvere verso un
<<futuro di riacquistata pienezza o adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni < i>
di salute>>; in questo caso la temporaneità non è in relazione <<con alcuna prospettiva futuribile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente)>>; i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato, di conseguenza detto danno biologico terminale non può essere liquidato <<attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee permanenti, soggetti che sopravvivono all'evento dannoso< i>>>(Cass. 17/12/2024, n. 33009). Trattasi di voce di danno che identifica la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente) senza fine e che, dal momento della provocazione della lesione mortale, accompagna ininterrottamente il sofferente sino al momento del suo decesso.
Le tabelle di Milano prevedono una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno il danno biologico terminale e il danno da lucida agonia o morale catastrofale connesso alla percezione della morte imminente. L'importo complessivo per giorni fino a 3 e individuato fino a € 35.247,00. Parte appellante lo ha richiesto nella somma di euro 10.000,00 al giorno sia a titolo di danno terminale che catastrofale. Le tabelle prevedono una sola voce di danno comprensiva del danno biologico terminale e del danno catastrofale (quest'ultimo, come si è visto non riconoscibile nel caso di specie), di talché occorre procedere alla determinazione della somma dell'unica voce risarcibile che la Corte ritiene congrua e che a tal fine quantifica in euro 15.000,00. Non emerge che durante i tre giorni antecedenti al decesso l'esistenza della paziente fosse connotata da un totale sconvolgimento, tale da giustificare la misura massima del risarcimento.
13 Ne consegue che va riconosciuta a ciascuno dei due eredi, ossia ai figli la somma di euro
7.500,00 ciascuno, somma da liquidarsi in valuta attuale.
2) Il motivo è parzialmente fondato.
Parte appellante invoca ai fini della determinazione del risarcimento del danno parentale l'applicazione delle tabelle di Milano. Come è stato messo in rilievo dal Tribunale la Sig.ra di anni 89 era affetta da un complesso morboso di particolare Persona_1 impatto invalidante, costituito da encefalopatia multinfartuale, diabete mellito NID, incontinenza doppia, grave deficit cognitivo-motorio, con perdita di autonomia e, quindi, necessità di assistenza continuativa (pag. 54 CTU primo grado). Il CTU nella relazione depositata nel primo grado del giudizio aveva affermato che “Può essere facilmente ipotizzato che, stanti la natura intrinsecamente evolutiva delle patologie ed il progredire dell'età anagrafica, le condizioni di salute della pz avrebbero manifestato, nel breve/medio periodo, un peggioramento”. Specificamente officiato dalla Corte di individuare, ove possibile, le aspettative di vita della paziente ove non si fosse verificata la condotta di malnutrizione ed il coma ipogligemico che ha condotto all'exitus, il CTU ha affermato che,
“tenuto conto delle plurime patologie, da cui era affetta la Sig. e delle risultanze dei Per_1 lavori scientifici, consultati dal sottoscritto e prodotti dal CT di parte convenuta, può essere ragionevolmente sostenuto che le prospettive di sopravvivenza e quindi l'aspettativa di vita della de cuius fossero di mesi sei.”. Trattasi di valutazione che può considerarsi accertata, anche tenuto conto che è stata condivisa con i ct delle parti.
Può pertanto affermarsi che, come sul punto condivisibilmente affermato dal Tribunale ( e dal CTU), la condotta dei sanitari della ha determinato Controparte_2
“secondo il criterio del più probabile che non” l'anticipazione del decesso della paziente. Il danno risarcibile in capo ai congiunti è, pertanto, il pregiudizio del minor tempo vissuto con il congiunto” (Cass. n. 21415/24; n. 26851/23; n. 28993/2019). Tale minor tempo si può quindi individuare in mesi sei.
Il danno non è altro che una species del danno parentale, caratterizzato dal fatto che la
Sig.ra , già in condizioni invalidanti idonee a condurla alla morte nel Persona_1 giro di sei mesi a prescindere da eventuali condotte di terzi, morì a causa della inadeguata condotta di assistenza e sorveglianza nell'alimentazione riferibile alla struttura appellata.
14 Il Tribunale, come si è anticipato, nella liquidazione del danno ha ritenuto di operare “con criterio equitativo puro” evidenziando “l'impossibilità” di applicare i criteri delle note tabelle
(milanesi o romane).
La Corte dissente da tale impostazione pur con le considerazioni che seguono.
E' vero, come affermato dal Tribunale, che le tabelle milanesi fanno riferimento a casi di danno derivante dalla morte di congiunti che, in assenza della condotta lesiva ascritta ai responsabili, si sarebbe verificata in base all'aspettativa di vita correlata all'età (il punto- base previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal
Tribunale di Milano in relazione ad un soggetto novantenne, che ha già oltrepassato l'aspettativa di vita media, tiene già conto peraltro delle più ridotte aspettative di vita Cass.
n. 25157/2018).
Anche questa Corte si è espressa in tal senso (sentenza n. 579/2025 Corte di Appello di
NO ) affermando che “Le tabelle di Milano, nel quantificare il danno, si riferiscono
“fisiologicamente” alla perdita parentale relazionata a un soggetto che sarebbe vissuto secondo l'età media della statistica demografica (Cass. 35998/23) e non contemplano
l'ipotesi di una vita accorciata”.
Tuttavia, questa Corte ha altresì affermato (sentenza n. 579/2025 Corte di Appello di
NO ) che “Quest'ultima circostanza, quindi, legittima una liquidazione anche inferiore ai minimi edittali (sul punto, in merito alla riduzione degli importi liquidati con le tabelle milanesi nel caso di circostanze eccezionali da queste non contemplate, si veda Cass. 26440/22).”.
Come affermato dalla Corte Suprema, quando la legge non detti criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, questo non può che avvenire in via equitativa. La liquidazione equitativa è imposta in tali casi dall'art. 1226 c.c.; i fondamenti dell'equità sono l'adeguata considerazione delle specificità del caso concreto, e la garanzia della parità di trattamento a parità di danno (così Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione).
Al solo fine di garantire il secondo dei suddetti requisiti, la Corte Suprema ha indicato nei criteri uniformi applicati dal Tribunale di Milano il criterio idoneo a garantire la parità di trattamento: con la conseguenza che il giudice di merito, per garantire la correttezza della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., dovrà applicare in linea di massima quel criterio, a meno che non indichi le ragioni per le quali, nel caso concreto, quel criterio risulterebbe iniquo (Cass. n. 18056/2019).
15 Nel caso in esame, non vi è motivo di non utilizzare quale dato di partenza nella liquidazione Co del danno parentale subito dai congiunti della ga i criteri indicati Persona_1 dalle tabelle di Milano che ha adottato il sistema a punti, sia pure con opportuni correttivi di cui si dirà alla luce delle condizioni patologiche di cui la stessa soffriva e dell'aspettativa di vita come accertata dal CTU. Come è stato affermato dalla Corte Suprema il sistema a punti prevede “oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ., ord. n. 20292/2022; Cass. civ. n. 10579/2021; Cass. civ. ord. n. 26300/2021).
La Corte non ravvisa le ragioni di tale eccezionalità e neppure condivide la valutazione operata dal Tribunale nella sentenza impugnata che ha liquidato il danno parentale dei congiunti (figli e nipoti), partendo dall'importo della diaria giornaliera propria dell'invalidità temporanea (100 euro per ciascun figlio e 50 euro per i nipoti) “con riferimento a uno stato di malessere analogo a quello proprio di una protratta, ma limitata invalidità temporanea, e da ancorare ad un orizzonte temporale che, in difetto di elementi di certezza al riguardo, ma operando secondo elementi notori e tenendo conto della concreta situazione come descritta dalla documentazione medica in atti e apprezzata dal ctu – lo scrivente ritiene non possa eccedere la misura di 150 giorni” (pag. 17 e 18 sentenza). Viene fatto riferimento nella sentenza impugnata, a giustificazione del criterio adottato per la liquidazione, all'anticipato decesso di persona che stanti la natura intrinsecamente evolutiva delle patologie avrebbe subito un peggioramento nel breve/medio periodo, oltre che all' assenza di convivenza tra la defunta, collocata presso residenza sanitaria già dal 2015, e i congiunti e dell' età degli stessi. Tale criterio, rapportato ad un dato temporale a giorni (euro 100 x 150 gg = euro
15.000,00; euro 50 x 150 gg= euro 7.500,00), non meglio chiarito né basato su dati esplicitati nella sentenza, non appare, ad avviso della Corte, conforme alla natura del diritto leso concretandosi il danno parentale nella irreversibile perdita del godimento del congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, e nella conseguente sofferenza morale e psicologica derivanti dalla perdita del legame affettivo.
16 Come è già stato affermato da questa Corte (sentenza n. 268/2025) “ la morte di una persona cara è causa sia di sofferenza interiore, sia di uno stravolgimento negativo della vita del sopravvissuto. La morte provoca nei sopravvissuti un vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e l'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello;
tale evento luttuoso non consentirà più di fare ciò che per anni si è fatto, ed avrà conseguenze anche nelle relazioni tra i superstiti.
Il dolore, la sofferenza e lo sconvolgimento della vita di chi sopravvive sono tanto maggiori quanto più l'evento luttuoso è inaspettato. Per questo, del resto, tanto più giovane è la vittima primaria, tanto maggiore è il punteggio attribuito dalle tabelle di Milano ed il conseguente risarcimento.
Nel caso di morte di persona che, secondo la scienza medica, non ha speranza di sopravvivenza oltre una certa data, il congiunto è, se non pronto psicologicamente a metabolizzare il lutto (per quanto sia possibile prepararsi ad un simile evento), comunque, meno impreparato a tentare di attutirne le conseguenze. Per questo, l'impatto sulla vita intima e sulle abitudini di vita dovrebbe essere di minor portata. Tale preparazione spirituale
è assai meno presente nel caso in cui il congiunto deceduto sia una persona anziana, in buona salute. L'evento luttuoso è, in qualche modo, previsto, ma solo come ipotesi astratta, possibile, ma non certo come probabile e, anzi, l'eventualità viene, per una reazione psicologica comprensibile, rifiutata.
Un conto è la perdita di un caro con il quale si presume di vivere per un periodo di tempo che, allo stato, sembra indeterminato, sia pure limitato nel tempo;
altro è perdere la possibilità di godere del congiunto la cui vita era certamente destinata a interrompersi in un arco temporale prevedibile e previsto”..
Va tenuto conto del fatto che gli appellanti, a causa dell'illecito, non hanno perso un periodo di tempo di vita comune indeterminato, ma hanno perso solo pochi mesi, dal momento che l'altrui condotta ha solo anticipato un evento comunque ineluttabile. Per tale motivo non può neppure trovare accoglimento la pretesa della parte appellante di veder riconosciuti gli importi previsti “tout cour” dalle tabelle milanesi euro 228.820,00 per ciascuno dei due figli, euro 93.516,80 per il nipote e euro 96.439,00 per Controparte_5 Parte_4
, il cui integrale riconoscimento non consentirebbe di tener conto della effettiva
[...] aspettativa di vita della Sig.ra causa delle pregresse patologie di cui era affetta.. Per_1
17 Come è stato già affermato da questa Corte nel precedente sopra citato (sentenza n.
579/2025) partendo dalle tabelle di Milano e adattandole alla presente fattispecie, non resta che fare riferimento al criterio equitativo, così come, del resto, nel caso esaminato da
Cass. 35998/23, che ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno da morte anticipata del congiunto sulla base delle tabelle di Milano, equitativamente ridotte in percentuale, evidenziando, comunque, la necessità di tener conto della prevedibile durata della vita statistica residua, ove non vi fosse stata l'incauta condotta.
Sotto questo profilo, ex art. 1226 c.c., tenuto conto che gli appellanti hanno perso presumibilmente, come già si è detto, sei mesi di vita comune con la madre e la nonna e che di questo i congiunti, alla luce delle condizioni della Sig.ra rano verosimilmente Per_1 consapevoli, risulta equo liquidare una somma pari ad 1/6 degli importi riconoscibili in base alle tabelle di Milano.
Pertanto, in base alle tabelle di Milano ai figli e , spetterebbe Parte_1 Parte_2 un risarcimento di euro 226.838,00 così valutato: -quanto a punti 58: età al Parte_1 momento del decesso della madre anni 51 (punti 18), età della defunta anni 89 (punti 8); conviventi no, sopravvivenza altri congiunti 2 (moglie e figlio): punti 12; intensità rapporto affettivo in misura di poco superiore ai valori medi (20 pt); quanto a età al Parte_2 momento del decesso della madre anni 60 (punti 18), età della defunta anni 89 (punti 8); conviventi no, sopravvivenza altri congiunti si (marito e figlio): punti 12, intensità rapporto affettivo in misura di poco superiore ai valori medi (20 pt) = punti 58 valore € 226.838,00.
L'importo di 1/6 ammonta a euro 37.803,3 che si arrotonda a euro 40.000,00
In base alle tabelle di Milano al nipote spetterebbe un risarcimento di Controparte_5 euro 91.692,00: età al momento del decesso della nonna anni 29 (punti 18), età della defunta anni 89 (punti 4), conviventi no, sopravvivenza altri congiunti si (padre e madre): punti 12; intensità rapporto affettivo in misura di poco superiore ai valori medi (20 pt) = punti
54.
L'importo di 1/6 ammonta a euro 15.282,00 che si arrotonda a euro 16.000,00
In base alle tabelle di Milano a spetterebbe un risarcimento di euro Parte_4
95.088,00: età al momento del decesso della nonna anni 10 (punti 20), età della defunta anni 89 (punti 4), conviventi no, sopravvivenza altri congiunti si (padre e madre): punti 12; intensità rapporto affettivo in misura di poco superiore ai valori medi (20 pt) = punti 56.
18 L'importo di 1/6 ammonta ad euro 15.881 che si arrotonda ad euro 16.000,00.
Tali somme, anche considerato l'arrotondamento in eccesso, vengono riconosciute in via equitativa in valuta attuale.
APPELLO INCIDENTALE
L'accoglimento parziale dell'appello principale impone di analizzare l'appello incidentale condizionato di parte appellata. Premesso che l'archiviazione in sede penale di un procedimento non esclude la possibilità di autonoma valutazione del fatto da parte del giudice civile, neppure consente di pervenire a diversi risultati la seconda perizia del dott.
, consulente del P.M., prodotta in questa sede dalla appellata, posto che la sentenza Per_3 impugnata è basata sull'accertamento svolto dal CTU nel presente giudizio civile che ha individuato quale causa dell'anticipato decesso della Sig.ra la Persona_1 condotta degli operatori sanitari di inadeguata sorveglianza ed assistenza nella alimentazione della paziente, laddove la seconda consulenza del P.M., incentrata sulla valutazione della posizione dell'infermiera inerisce più propriamente la gestione Per_4 della crisi ipoglicemica che ha condotto all'exitus della paziente. Se è vero che i valori della glicemia rilevati fino ad un'ora prima del decesso erano nella norma e che sia subentrato solo successivamente un grave stato di ipoglicemia (31 mg/dl), ciò non elimina quanto accertato dalla CTU in merito alla condotta errata e negligente del personale della struttura che avrebbe dovuto sorvegliare, in maniera più responsabile, l'alimentazione della paziente che non era in grado di alimentarsi autonomamente nei giorni pregressi (in tal senso la
CTU). La situazione in cui versava la paziente emerge dalla stessa scheda di accettazione della dell'11/05/2017 da cui si evince che la paziente si “alimenta Controparte_2 con aiuto, imboccata FRULLATO”. Dalla CTU emerge che “si evinceva che la signora al momento del suo ingresso in struttura, “era affetta da un complesso morboso di Per_1 particolare impatto invalidante e, quindi, necessità di assistenza continuativa, anche in riferimento all'alimentazione, per cui doveva essere imboccata” (cfr. pag. 54 CTU primo grado). E' evidente che l'accettazione di un paziente di cui si conoscono i tratti invalidanti presuppone l'accettazione di tutti gli obblighi di assistenza connessi.
E', altresì, evidente che una corretta sorveglianza ed un idoneo intervento avrebbero, da un lato, aiutato il personale medico a sospettare una possibile ipoglicemia, dall'altro, ad evitare che la stessa si presentasse (CTU pag. 57). La condotta di insufficiente alimentazione protratta per tre giorni dall'ingresso della paziente nella struttura, imputabile agli operatori della struttura, ha condotto la paziente al decesso, avendo l'organismo dato “fondo alle 19 proprie riserve, fino all'esaurimento delle stesse, con improvviso ed acuto grave stato ipoglicemico” (pag. 80 -81 della CTU).
La causa del decesso accertata in questa sede civile è, peraltro, coerente e conforme alle conclusioni cui è giunta la consulenza del P.M. che ha affermato che “Il digiuno prolungato costituisce, quindi, la causa primaria che ha condotto al coma ipoglicemico e al decesso ed
è da considerarsi evento evitabile attraverso una corretta gestione della paziente durante i giorni di ricovero presso la ” (pag. 52 consulenza del P.M.), con Controparte_2 conseguente accertata esclusione della presenza, non rilevate in sede autoptica, di lesioni encefaliche acute, e quindi di trombo-embolia (cfr. pag. 12 osservazioni critiche).
Concludeva il CTU confermando che la predetta condotta negligente del personale sanitario di “secondo il criterio del più probabile che non, ha anticipato Controparte_6 il decesso della paziente” (cfr. pag. 60 CTU primo grado).
La Corte non ravvisa, pertanto, le ragioni per disporre la rinnovazione e/o la integrazione della CTU che all'esito degli accertamenti, e delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni delle parti, si è rivelata esaustiva ed argomentata.
Il motivo di appello incidentale condizionato è, pertanto, da respingere.
MOTIVO 3.Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza, il fatto che le pretese della parte attrice non siano state integralmente accolte non è motivo di compensazione delle stesse
(sul punto, Cass. Sez. Un. 32061/22: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Ai fini della liquidazione delle spese di lite, in conformità con la giurisprudenza dominante, in merito al criterio della soccombenza, si deve aver riguardo all'esito complessivo della lite.
Come affermato in più occasioni dalla Corte Suprema (Cass.n 9064/18; Cass. n.
27056/2021) Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della 20 liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”.
Non è dubbio che la appellata, all'esito del giudizio, risulti soccombente, alla luce della sua responsabilità e della conseguente condanna.
Le spese di lite devono essere riliquidate, tenendo conto del criterio di cui all'art. 5, co. 1
DM 55/14, avendo riguardo, ai fini del valore, alla somma attribuita alla parte vincitrice e dell'incremento per l'assistenza a più parti. A tal fine, si applica la seguente massima: “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti
o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”
(Cass. 10367/24).
Pertanto, le spese di lite vanno liquidate in base al DM n. 55/2014 con riferimento allo scaglione da euro 26.0001 ad euro 52.000,00, con la maggiorazione per le parti (4) ex art. 4 comma 2.
Le spese di CTU del presente giudizio di appello gravano in via definitiva sulla parte appellata.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale
P.Q.M.
21 In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo che è tenuta a pagare in Controparte_2 favore di e nell'importo di 47.500,00 ciascuno, e in Parte_1 Parte_2 favore di e di nell'importo di euro 16.000,00 Parte_3 Parte_4 ciascuno in valuta attuale, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
-rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_2
-condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti Controparte_2 delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in euro 12.000,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa da liquidarsi in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti
ON DR e ZO IO;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti Controparte_2 delle spese di lite del giudizio di secondo grado che liquida in euro 16.000,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa da liquidarsi in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti
ON DR e ZO IO;
-pone in via definitiva a carico della parte appellata le spese di CTU svolte in questo grado di appello.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
NO, 4/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Valeria Albino
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Valeria ALBINO, Presidente rel. dott. Lorenzo FABRIS, Consigliere dott. Paolo GIBELLI , Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa d'appello contro la sentenza n. 1254/2024, emessa dal Tribunale di NO in data 18.04.2024 promossa da:
, C.F. e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi agenti in proprio e nella qualità di eredi della madre Sig.ra C.F._2 nata a [...] il [...] e quivi deceduta il 13/05/2017, Persona_1 nonché , C.F. e Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.F. , rappresentato in giudizio dai genitori esercenti la
[...] C.F._4 responsabilità genitoriale e , C.F. , Parte_1 Controparte_1 C.F._5 tutti ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliati in NO, alla Galleria
Mazzini n. 7/1, presso lo studio degli Avv.ti ON DR e ZO IO (PEC
e , in forza di Email_1 Email_2 procura ad litem a margine dell'atto di appello
APPELLANTI
CONTRO
P.I. in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, , rappresentato e difeso dall'Avv. Botteri Michela (C.F. CP_3
- PEC: ed elettivamente C.F._6 Email_3 domiciliato nello studio di quest'ultima in NO, Via Colombo 12/7 sc. D, come da procura allegata in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER GLI APPELLANTI
Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza appellata, previa conferma di tutte le parti della stessa non impugnate e le declaratorie meglio viste, accogliere le conclusioni attoree del primo grado, che si riformulano d'appresso:
“Accertare e dichiarare la Spett.le in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, responsabile ex art. 7 L. 24/2017, artt. 1218 e 1228 c.c. e/o degli artt. 2043 e 2049 c.c. e/o meglio visto, della causazione dei fatti di cui in premessa e delle lesioni che condussero alla morte della Sig.ra dichiarare Persona_1
l'odierna convenuta, sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile dei danni tutti, patrimoniali e non, arrecati alla medesima Sig.ra
[...] in conseguenza dei descritti accadimenti, ed oggidì azionati iure Persona_1 hereditatis dagli eredi e . Parte_1 Parte_2
Dichiarare altresì la sempre in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, responsabile nella causazione di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi iure proprio dai Sig.ri , , Parte_1 Parte_2
in conseguenza della perdita della perdita del Controparte_5 Parte_4 rapporto parentale con la prossima congiunta.
Per l'effetto di quanto sopra,
condannare l'odierna convenuta, sempre in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore degli appellanti delle seguenti poste di danno:
Risarcimento iure hereditatis di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Sig.ra er i fatti narrati nell'atto di citazione del primo grado, da intendersi Persona_1 qui richiamati e ritrascritti, e segnatamente per danno non patrimoniale nella specie del danno biologico terminale e del danno da lucida agonia. In parziale riforma della sentenza appellata, si chiede di riconoscere quali sussistenti il danno da lucida agonia ed il danno biologico terminale per i motivi esposti supra nel presente atto, e di liquidarli secondo quanto disposto dalle Tabelle di Milano elaborate dall'Osservatorio per la Giustizia costituito presso il medesimo foro, così da garantire agli appellanti un equo ristoro;
2 1) Risarcimento iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale, nelle sue componenti non patrimoniali di pregiudizio morale ed esistenziale, meglio descritte nelle pagine da 30 a 36 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, da intendersi qui
d'appresso richiamate e ritrascritte. In parziale riforma della sentenza appellata, si chiede che il danno da perdita del rapporto parentale venga ritenuto oltre che sussistente, anche sensibilmente rilevante tanto da poterne effettuare la liquidazione attraverso le tabelle di
Milano, nei termini e negli importi di cui alla comparsa conclusionale del primo grado, alla cui lettura si rimanda, e/o alla diversa misura maggiore o minore che dovesse risultare all'esito di eventuale personalizzazione secondo l'insegnamento di Cass. 33005/2021. Il tutto al fine di garantire agli odierni appellanti il dovuto ristoro secondo equità;
2) In riforma della sentenza appellata, condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante, al pagamento in favore degli esponenti delle spese legali del primo grado, liquidandole secondo il decisum del presente grado di giudizio e del relativo scaglione di cui alle tariffe ministeriali;
3) In via istruttoria: soltanto laddove ritenuto utile ai fini decisori, si indicano i capitoli di prova di cui al paragrafo 2 della memoria istruttoria del primo grado, da intendersi d'appresso richiamati e ritrascritti. Tali capitoli, contenuti nelle pagine da 3 a 5 della medesima, sono numerati da 1 a 11(esistono n. 2 capitoli contrassegnati con il numero 8 per errore materiale). Si indicano a testimoni sui predetti capitoli:
- Sig.ra , residente in [...], Corso Martinetti 32/15; Testimone_1
- Sig. residente in [...]; Testimone_2
Vinte le spese dei due gradi di giudizio, con distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti patroni antistatarii, con vittoria di spese di C.T.U. e C.T.P.”
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di NO, contrariis reiectis:
1) - in via preliminare
- dichiarare l'appello inammissibile improcedibile perché non chiaro, impreciso e non rispettoso delle norme che disciplinano le condizioni di procedibilità dell'impugnazione in appello;
3 2) -in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto da , Parte_1 [...]
, in quanto infondato in fatto e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza n°1254/24 resa in primo grado tenendo in considerazione l'età della Signora le sue condizioni di salute al momento Per_1 dell'ingresso in struttura;
CP_2
3) -In via subordinata nella denegata ipotesi in cui venisse accolto anche solo parzialmente
l'appello proposto dai Signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
si propone appello incidentale e quindi Parte_4
in via di appello incidentale
-per le motivazioni sopra esposte, si insta per la riforma della sentenza n°1254/24 emessa dal Tribunale di NO in ogni sua parte e in ogni caso per il rigetto in toto delle domande di parte appellante svolte in primo grado e per l'accoglimento delle domande svolte dall'appellato in primo grado;
-e di conseguenza
- in via istruttoria si insiste per la rinnovazione della CTU per le motivazioni espresse in atti
e per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie n. 2 e 3 ex art. 183
VI comma c.p.c. e nelle note di udienza del fascicolo di primo grado ed in particolare per
l'acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento penale n. 5726/2017 RGPM.
4)Vinte le competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16/09/2021 , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rispettivamente figli, i primi, e nipoti, i secondi)
[...] Parte_4 convenivano in giudizio davanti al Tribunale di NO la Controparte_2 per sentirla dichiarare responsabile ai sensi dell'art.7 L. 241/2017, degli artt. 1218 e 1228
c.c. e/o degli artt. 2043 e 2049 c.c. delle condotte che condussero alla morte della Sig.ra avvenuta in data 13/5/2017; e per sentirla condannare al Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis, snella specie del danno biologico terminale e/o del danno morale catastrofale o da lucida agonia, tenendo conto in ogni caso nella quantificazione del risarcimento del pregiudizio morale determinato dalla consapevolezza dell'approssimarsi della fine, ed in via subordinata del danno da perdita di chances, nonché dei danni non patrimoniali subiti dagli attori iure proprio per la
4 perdita parentale, e in subordine danno da perdita di chance del rapporto parentale.
Deducevano che che nei primi mesi del 2015, all'età di 88 anni, la propria congiunta era stata colpita da ischemia, divenendo soggetto non autosufficiente e perciò costretta a soggiornare presso la R.S.A. “Villa Arzilla”, ivi risiedendo per due anni fino a quando – stanti carenze strutturali e organizzative di detta struttura rilevate dalla Asl competente – si era reso necessario il trasferimento della donna presso la struttura appellata in data 11/05/2017.
Come emergeva dal diario delle annotazioni cliniche la Sig.ra on si alimentava il Per_1 giorno 11, 12 e assumeva poca colazione il giorno 13, giorno in cui ella giungeva ad una severa crisi ipoglicemica a cui seguiva repentinamente il decesso. Dagli accertamenti penali, ed in specie dalla perizia redatta dal consulente del P.M. Dott. nel Persona_2 procedimento avente n. R.G.P.M. 5726/17/21 la causa del decesso della Sig.ra da Per_1 ricondursi ad una ipoglicemia conseguente ad un digiuno prolungato. Alla luce dei documenti raccolti emergeva, altresì, alla luce della perizia del consulente di parte,
l'inadeguatezza degli interventi di emergenza attuati nel momento del verificarsi del picco ipoglicemico, posto che una repentina ed adeguata somministrazione di glucosio tramite infusione, avrebbe consentito il ripristino di una corretta glicemia evitando il coma e quindi il decesso, laddove, invece, dalla storia clinica risulta essere stata somministrata alla paziente una soluzione fisiologica che, aumentando la volemia, avrebbe conseguentemente ridotto il valore del glucosio nel sangue, diluendolo.
Si costituiva in giudizio , contestando la domanda di cui chiedeva il Controparte_2 rigetto. Opponeva che: i) la ra giunta presso la struttura in seguito alla chiusura per Per_1 inadeguatezza della residenza precedente, così che doveva ritenersi che la donna fosse al momento dell'ingresso già in condizioni di trascuratezza dal punto di vista sanitario;
ii) le informazioni pervenute dalla precedente struttura non erano sufficienti per un adeguato trattamento sanitario della de cuius, tanto è vero che la convenuta aveva tentato senza successo di contattare il precedente personale che l'aveva avuta in cura;
iii) in ogni caso,
non offriva il servizio di tipo ospedaliero che sarebbe stato opportuno per un CP_2 soggetto, quale la non autosufficiente;
iv) non si era verificato un completo digiuno, Per_1 ma semmai una assunzione ridotta di cibo, peraltro in paziente che doveva presumersi non si alimentasse in modo adeguato già da tempo;
v) in particolare, il decesso della donna non era stato determinato da coma ipoglicemico, considerato anche il rilievo della glicemia delle ore 11,35 del 13 maggio di di 75mg/dl che non poteva destare alcun sospetto, ma da ictus ischemico caratterizzato da serie causale distinta e autonoma;
vi) comunque le voci di danno pretese dagli attori erano non corrette sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
5 Licenziata CTU, il Tribunale così statuiva: “condanna a Controparte_2 pagare l'importo di euro 15.000,00 in favore di , di euro 15.000,00 in favore di Parte_1
, di euro 7.500,00 in favore di di euro 7.500,00 Parte_2 Parte_3 in favore di , per tutti oltre interessi come indicato in motivazione;
- pone Parte_4 in via definitiva a carico di le spese di ctu, come liquidate in Controparte_2 corso di causa;
- compensa tra le parti le spese di lite.” Il Tribunale, richiamando ampi stralci della CTU -dalla quale emergeva che la Sigra ra affetta da un complesso morboso Per_1 di particolare impatto invalidante, costituito da encefalopatia multinfartuale, diabete mellito
NID, incontinenza doppia, grave deficit cognitivo-motorio, con perdita di autonomia e, quindi, necessità di assistenza continuativa, anche in riferimento all'alimentazione, per cui doveva essere imboccata e che la causa del decesso era ascrivibile a grave crisi impoglicemica determinata da un prolungato digiuno della paziente, in assenza da parte della struttura di adeguati controlli e trattamento sostitutivo – concludeva, in punto an, che la condotta negligente riferibile alla convenuta aveva determinato l'anticipato decesso della paziente, e non una perdita di chance di sopravvivenza. Non si trattava, infatti, di una “possibilità perduta di un risultato sperato (nella quale si sostanzia la chance)” quanto piuttosto di una fattispecie in cui “sul piano eziologico, la mancata prestazione dell'idonea condotta medica
[ha] cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto significativamente più a lungo e in condizioni di vita diverse e migliori” (cfr. pag. 11-12 sentenza impugnata). Affermava il Tribunale che “in quanto attori, i predetti erano onerati della prova del ricorrere del nesso causale tra la condotta non adeguata del personale sanitario intervenuto individuata nella mancata sorveglianza sull'alimentazione della de cuius, e pure nel tardivo rilievo delle conseguenze del digiuno e il decesso della propria congiunta avvenuto in pratica meno di 3 giorni dopo l'accesso alla struttura convenuta” e, ritenendo tale prova fornita, accoglieva le domande degli odierni appellanti.
Venendo al quantum il Tribunale in primo luogo respingeva la domanda di risarcimento del chiesto iure hereditatis, affermando, quanto al danno biologico, che doveva escludersi che la condotta negligente del personale medico avesse causato una menomazione ulteriore e diversa rispetto a quella in atto, non essendovi neppure elementi indicativi di una possibile presa d'atto da parte della paziente di una propria ulteriormente pregiudicata condizione di salute e, con riguardo al danno catastrofale, neppure era possibile sostenere che la sig. vesse avuto consapevolezza dell'avvicinarsi della fine imminente, in assenza di Per_1 concreti elementi che facessero presupporre il contrario. Riconosceva, invece, il danno da perdita del rapporto parentale azionato iure proprio, stante il ricorrere di un nesso causale
6 tra la condotta negligente ascritta alla struttura sanitaria e la lesione del rapporto parentale, dovendo quindi essere risarcito “ quel “pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito” (cfr., ancora, Cass. n. 29313/20) che secondo l'insegnamento della Suprema Corte è risarcibile iure proprio ai congiunti del de cuius in misura ancorata "al segmento di vita non vissuta"” (cfr. pag. 15 sentenza impugnata). Segnatamente -proseguiva il Tribunale - riguardo al “segmento di vita non vissuta”, pur ritenendolo “apprezzabile come sussistente”, ne evidenziava la “durata verosimilmente minimale” posto che il CTU aveva affermato che “stanti la natura intrinsecamente evolutiva delle patologie ed il progredire dell'età anagrafica…avrebbero manifestato nel breve/medio periodo, un peggioramento” (pag. 15 sentenza). In ordine alla liquidazione il Tribunale affermava di operare con criterio equitativo “puro”, stante
“l'impossibilità di applicare i criteri delle note tabelle (milanesi o romane” (pag. 15 sentenze) in quanto “fanno dichiaratamente riferimento a precedenti giudiziari che riguardano casi di danno derivante dalla morte di congiunti che, in assenza della condotta lesiva ascritta ai responsabili, non si sarebbe verificata ovvero si sarebbe verificata in un lasso di tempo successivo di durata sensibilmente rilevante”. Non essendo questo il caso, posto che “dette tabelle, pertanto, non possono certo utilizzarsi (se non in via analogica e indiretta) nel caso in esame, in cui occorre procedere alla liquidazione di un danno ancorato a uno
“spostamento temporale” del decesso del congiunto del tutto limitato e, per tale motivo, non considerato tra i precedenti di riferimento delle tabelle milanesi o romane” (pag. 16 sentenza), tenendo in considerazione circostanze di fatto rilevanti – quali l'età della vittima
(90 anni) e quella dei superstiti ( , figlio, aveva 51 anni;
, Parte_1 Parte_2 figlia, aveva 59 anni;
nipote, aveva 29 anni;
, Parte_3 Parte_4 nipote, aveva 10 anni), il grado di parentela, l'assenza della convivenza e la concreta incidenza del fatto lesivo sull'apprezzabile e ipotetica durata alternativa della vita del danneggiato – liquidava in via equitativa “con riferimento a uno stato di malessere psichico analogo a quello proprio di una protratta, ma limitata, invalidità temporanea, e da ancorare
a un orizzonte temporale che - in difetto di elementi di certezza al riguardo, ma operando secondo elementi notori e tenendo conto della concreta situazione come descritta dalla documentazione medica in atti e apprezzata dal ctu - lo scrivente ritiene non possa eccedere la misura di 150 giorni; “ (pag. 17 e segg. della sentenza). Riconosceva in tal modo a titolo di danno da perdita parentale € 15.000,00 per ciascuno dei due figli della Sig.ra d € Per_1
7.500,00 ciascuno per i nipoti, valutando quale diaria giornaliera, prevista tra € 99,00 ed €
149,00 dalle tabelle milanesi, la somma di €100,00 die per i figli, € 50,00 die “con riferimento
7 a uno stato di malessere psichico analogo a quello proprio di una protratta, ma limitata, invalidità temporanea, e da ancorare a un orizzonte temporale che - in difetto di elementi di certezza al riguardo, ma operando secondo elementi notori e tenendo conto della concreta situazione come descritta dalla documentazione medica in atti e apprezzata dal ctu – lo scrivente ritiene non possa eccedere la misura di 150 giorni” (pag. 17 sentenza).
In ordine alle spese, infine, affermava che “l'esito processuale, pur indicativo della sussistenza di una responsabilità dei soggetti che hanno operato per l'ente convenuto, evidenzia il ricorrere di un consistente divario tra le richieste economiche degli attori (tra gli oltre 100mila e i poco meno di 300mila euro per ciascun attore) e gli importi in concreto ai predetti riconosciuti;
tale situazione induce a ritenere il ricorrere di una concreta e paritaria soccombenza reciproca tra le parti, cui consegue la compensazione delle spese di lite tra le stesse”.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2
e al fine di ottenerne la riforma parziale, Parte_3 Parte_4 rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe e articolando i motivi di seguito indicati.
1.Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza che, pur avendo correttamente riconosciuto la responsabilità della struttura nella causazione della morte della paziente, ha escluso la sussistenza del danno iure hereditatis ed ha liquidato per il danno iure proprio cifre irrisorie.
Con riferimento al danno biologico, parte appellante, dopo aver ricordato che le condotte negligenti furono due, ossia la gestione dell'alimentazione nei tre giorni di permanenza nella
R.S.A. e la gestione del coma ipoglicemico, deduce che il decesso della Sig.ra on Per_1
è stato improvviso, unica circostanza idonea ad escludere il danno biologico terminale, ma
è intervenuto al culmine di un processo di consunzione durato tre giorni.
Censura la sentenza anche nella parte in cui non ha riconosciuto il danno catastrofale, posto che la paziente, descritta all'ingresso in struttura come cosciente seppur parzialmente disorientata, si è accorta della fame, certamente ha sofferto a causa della mancanza di cibo ed acqua, ed ha avvertito la prostrazione fisica che la fece scivolare verso il coma. Reitera la richiesta che vengano liquidati, a titolo di danno biologico terminale e di danno catastrofale, “€ 10.000,00 per ogni giorno di sofferenza della de cuius, per un totale di €
30.000,00 complessivi, da ripartirsi pro quota tra gli eredi” (cfr. ibidem).
2) Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta l'erronea quantificazione del danno iure proprio da parte del primo giudice e in particolare l'inadeguata motivazione circa
8 la decisione di discostarsi dall'applicazione delle tabelle milanesi, in violazione dell'art. 1226
c.c… Afferma che le tabelle dovevano applicarsi in quanto, oltre che invocate da parte attrice, costituiscono “regola generale di obbligatoria applicazione. Solo in via del tutto residuale, di estremo subordine, a fronte di una situazione del tutto eccezionale il giudice può non applicarle” (cfr. pag. 27 appello). Evidenzia la contraddizione tra l'affermazione del
Tribunale in cui definisce il segmento di vita non vissuta dalla paziente “apprezzabile come sussistente” e quindi risarcibile, e quella in cui, negando l'applicazione delle tabelle, indica che esse si riferiscono ai casi di danno derivante dalla morte di congiunti che, in assenza della condotta del responsabile, si sarebbe verificata “in un lasso di tempo successivo di durata sensibilmente rilevante”, concetti fra loro di difficile differenziazione.
Afferma, poi, che il Tribunale non ha quantificato il tempo che verosimilmente sarebbe rimasto da vivere alla Sig.ra e che nessuno specifico quesito sia stato formulato al Per_1
CTU sul punto. Il fatto che il CTU abbia indicato che la paziente avrebbe manifestato un peggioramento nel breve/medio periodo non significa che dovesse giungere necessariamente alla morte, e comunque trattasi di affermazione riferibile a tutti i novantenni. Non vi sono elementi per affermare che alla Sig.ra estasse molto meno Per_1 da vivere rispetto alla media delle persone della sua età con patologie pregresse, tanto da giustificare l'eccezionalità del caso e la disapplicazione delle tabelle di Milano. Censura poi l'indebito riferimento da parte del Tribunale a un'invalidità temporanea, a una prostrazione psicologica da lutto di soli 5 mesi, nonché il fatto che il Tribunale abbia proceduto a liquidare solo un valore medio al posto di massimizzare una diaria da inabilità temporanea.
3) Con il terzo motivo di appello, parte appellante si duole della compensazione delle spese legali di primo grado, ritenendo la decisione viziata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non ricorrendo l'ipotesi della soccombenza reciproca tale da giustificare la compensazione delle spese, posto il totale accoglimento della domanda attorea in punto di an debeatur, né valendo a giustificare la compensazione il divario tra petitum e decisum.
Si è costituita in giudizio contestando tutto quanto dedotto Controparte_2 in appello e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Ha proposto appello incidentale condizionato, ritenendo erronee e contraddittorie le risultanze e/o evidenze della CTU di primo grado che il Tribunale richiama nella sentenza impugnata. In particolare, la Struttura appellata impugna i punti della sentenza che hanno riconosciuto la condizione di disfagia della Sig.ra la conseguente sua necessità di aiuto per alimentarsi;
la condizione di Per_1 digiuno prolungato che ha condotto al coma ipoglicemico;
la causa del decesso e
9 l'adeguatezza delle informazioni pervenute dalla struttura dimissionaria. Chiede di riformare la pronuncia laddove accerta la condotta errata/negligente di Controparte_6 insistendo per il rinnovo della CTU.
Alla prima udienza di trattazione, con ordinanza del 30.01.2025, il Consigliere Istruttore formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. nei seguenti termini: “riconoscimento in favore di ciascun figlio della somma omnicomprensiva di euro 50.000,00 ( sostitutiva della minor somma riconosciuta dal Tribunale) in valuta attuale e in favore di ciascun nipote della somma omnicomprensiva di euro 17.000,00 (sostitutiva della minor somma riconosciuta dal
Tribunale) a titolo di danno non patrimoniale, in valuta attuale, oltre che di un contributo spese per il giudizio di primo grado, che si quantifica in euro 7.000,00, oltre accessori, nonché di un contributo spese di lite del grado di appello che si quantifica in euro 2.500,00 oltre accessori (spese vive di entrambi i gradi rapportati alla domanda come riconosciuta in via transattiva)”. Rifiutata la proposta da parte dell'appellata, la Corte disponeva un supplemento di CTU sul seguente quesito:
“Alla luce della documentazione in atti e considerata la CTU svolta in primo grado, dica il
CTU, ove possibile, tenuto conto delle patologie, da cui era affetta la sig. Persona_1
al momento del ricovero presso la struttura appellata ,
[...] Controparte_2 quali fossero le sue prospettive di sopravvivenza, e quindi quale fosse l'aspettativa di vita della stessa ove non fosse intervenuta la grave crisi ipoglicemica dovuta all'insufficiente alimentazione di cui alle conclusioni della CTU resa in primo grado.
Dica, altresì, considerate le patologie di cui sopra, se dal giorno del ricovero presso la struttura il 11/5/2017 la Sig. , a cagione Controparte_2 Persona_1 delle condizioni provocate dal prolungato digiuno, abbia avuto consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine e percezione cosciente della gravissima lesione della sua integrità personale”.
Veniva fissata udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 02.12.2025, assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. All'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE.
10 1.Il motivo è solo parzialmente fondato.
Osserva questa Corte come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall 'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 7924/2024; n. 21837/2019; n. 26727 del 23/10/2018). Tale lasso di tempo
è stato individuato dalla stessa Corte di Cassazione in almeno 24 ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità della durata dell'invalidità temporanea. Il danno biologico terminale è trasmissibile iure successionis (Cass. n.
18056/2019).
Nel caso di specie, come emerge dalla CTU, la Sig. non si era Persona_1 alimentata sia nel pomeriggio dell'11/05/2017, sia nella mattina e nel pomeriggio del 12/05, sia, infine, nella mattina del 13/05 (giorno del decesso). I giorni nei quali si è sviluppato, per effetto della negligente condotta degli operatori sanitari, il processo di progressivo decadimento fisico imputabile alla carenza/assenza nutrizionale è perdurato, quindi, tre giorni, superiore a quello sopra delineato dalla Corte Suprema. Non si può parlare, quindi, di morte improvvisa non rilevando in tal senso il fatto che la glicemia misurata fino ad un'ora prima fosse nella norma, posto che come emerge dalla CTU (pag. 80 e segg. ) “Il rilievo che, circa un'ora prima, la pz avesse un valore normale di glicemia, non ha alcun valore, in quanto l'organismo stava dando fondo alle proprie riserve, fino all'esaurimento delle stesse, con improvviso ed acuto grave stato ipoglicemico. Si ricorda che il metabolismo del sistema nervoso è un complesso di trasformazioni biochimiche e di scambi energetici, regolati da reazioni enzimatiche, che avvengono nel sistema nervoso e in particolare nel cervello.
Questo organo si distingue dagli altri per alcune caratteristiche metaboliche: può ricavare
l'energia necessaria al suo funzionamento solo dalla scissione aerobica del glucosio (ciclo
11 di Krebs e fosforilazione ossidativa); non è in grado di immagazzinare quantità significative di glucosio in forma di glicogeno;
il metabolismo cerebrale del glucosio non è modulato dall'insulina, che non può attraversare la barriera ematoencefalica;
non possiede molecole come la mioglobina, atte a legare reversibilmente l'ossigeno; la produzione cerebrale di lattato tramite la glicolisi anaerobica è trascurabile e l'utilizzazione di corpi chetonici derivati dagli acidi grassi si osserva solo in condizioni di digiuno prolungato.
Per questi motivi
, il funzionamento del sistema nervoso e la sua stessa vita dipendono interamente dal continuo rifornimento di glucosio e ossigeno da parte del circolo sanguigno: in caso di grave calo glicemico l'autonomia cerebrale è garantita solo per pochi minuti, e lo stesso accade in caso di carenza di ossigeno”.
Trattasi, pertanto, di giorni nei quali si è sviluppato, a causa dell'assenza di nutrizione, il processo di progressivo indebolimento del corpo e degli organi vitali, che ha condotto la
Sig.ra alla morte, giorni per i quali può essere riconosciuto il danno Persona_1 biologico terminale che, come si è visto, prescinde dalla consapevolezza e dalla percezione della morte.
Non può invece essere riconosciuto il danno catastrofale da lucida agonia che presuppone una piena coscienza e consapevolezza della morte imminente. Tale coscienza e consapevolezza da parte della Sig. , che soffriva anche di un Persona_1 deterioramento cognitivo (cfr. lettera di dimissione redatta dalla ASL Osp. Novi Ligure,
23/03- 30/03/2015 che evidenziava un “progressivo decadimento delle condizioni psico- fisiche”, pag. 57 CTU appello;
cfr. consulenza del P.M. Dott. pag. 55: “marcato Per_3 decadimento cognitivo”) e che è giunta presso la residenza non orientata nello CP_2 spazio e nel tempo (pag. 60- 65 CTU) non è stata dimostrata dalle parti originarie attrici ed
è stata esclusa dal CTU il quale, officiato in sede di appello di valutare se la paziente abbia avuto consapevolezza dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine, e percezione cosciente della gravissima lesione della sua integrità personale, ha affermato che “non si ritiene che la Sig.ra affetta da avanzata demenza, abbia avuto consapevolezza Per_1 dell'ineluttabile approssimarsi della propria fine, né percezione cosciente della gravissima lesione della sua integrità personale. (pag. 78 CTU in appello).
Venendo alla liquidazione, quindi, del solo danno terminale biologico, esso non può avvenire che in termini equitativi. La Corte Suprema afferma che “Il danno biologico terminale è considerato un danno temporaneo, ma massimo per entità ed intensità, la cui liquidazione non può che avvenire equitativamente, anche ricorrendo alle tabelle in uso presso taluni
12 uffici giudiziari di merito e, in particolare, del Tribunale di Milano individuato quale autore di un metodo di liquidazione tra i più diffusi sul territorio nazionale, a condizione tuttavia che il giudice non manchi di considerare le caratteristiche peculiari di questo pregiudizio, perché la lesione della salute è di grado così elevato da non essere suscettibile di alcun recupero
e da esitare nella morte;
lo stato di invalidità è destinato a evolversi non già verso la guarigione o la cronicizzazione dei sintomi (e, dunque, a trasformarsi in inabilità permanente), bensì nella definitiva soppressione dell'organismo come conseguenza causalmente collegata all'incidenza della stessa invalidità considerata;
il che implica che la dimensione di temporaneità assume un connotazione ben diversa rispetto a quella che viene presa in considerazione per definire il danno biologico destinato ad evolvere verso un
<<futuro di riacquistata pienezza o adattamento a nuove e diverse (peggiorate) condizioni < i>
di salute>>; in questo caso la temporaneità non è in relazione <<con alcuna prospettiva futuribile della vittima, finendo col contrassegnare la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente)>>; i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato, di conseguenza detto danno biologico terminale non può essere liquidato <<attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee permanenti, soggetti che sopravvivono all'evento dannoso< i>>>(Cass. 17/12/2024, n. 33009). Trattasi di voce di danno che identifica la sola identità di una sofferenza che persiste immutata (se non ingravescente) senza fine e che, dal momento della provocazione della lesione mortale, accompagna ininterrottamente il sofferente sino al momento del suo decesso.
Le tabelle di Milano prevedono una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno il danno biologico terminale e il danno da lucida agonia o morale catastrofale connesso alla percezione della morte imminente. L'importo complessivo per giorni fino a 3 e individuato fino a € 35.247,00. Parte appellante lo ha richiesto nella somma di euro 10.000,00 al giorno sia a titolo di danno terminale che catastrofale. Le tabelle prevedono una sola voce di danno comprensiva del danno biologico terminale e del danno catastrofale (quest'ultimo, come si è visto non riconoscibile nel caso di specie), di talché occorre procedere alla determinazione della somma dell'unica voce risarcibile che la Corte ritiene congrua e che a tal fine quantifica in euro 15.000,00. Non emerge che durante i tre giorni antecedenti al decesso l'esistenza della paziente fosse connotata da un totale sconvolgimento, tale da giustificare la misura massima del risarcimento.
13 Ne consegue che va riconosciuta a ciascuno dei due eredi, ossia ai figli la somma di euro
7.500,00 ciascuno, somma da liquidarsi in valuta attuale.
2) Il motivo è parzialmente fondato.
Parte appellante invoca ai fini della determinazione del risarcimento del danno parentale l'applicazione delle tabelle di Milano. Come è stato messo in rilievo dal Tribunale la Sig.ra di anni 89 era affetta da un complesso morboso di particolare Persona_1 impatto invalidante, costituito da encefalopatia multinfartuale, diabete mellito NID, incontinenza doppia, grave deficit cognitivo-motorio, con perdita di autonomia e, quindi, necessità di assistenza continuativa (pag. 54 CTU primo grado). Il CTU nella relazione depositata nel primo grado del giudizio aveva affermato che “Può essere facilmente ipotizzato che, stanti la natura intrinsecamente evolutiva delle patologie ed il progredire dell'età anagrafica, le condizioni di salute della pz avrebbero manifestato, nel breve/medio periodo, un peggioramento”. Specificamente officiato dalla Corte di individuare, ove possibile, le aspettative di vita della paziente ove non si fosse verificata la condotta di malnutrizione ed il coma ipogligemico che ha condotto all'exitus, il CTU ha affermato che,
“tenuto conto delle plurime patologie, da cui era affetta la Sig. e delle risultanze dei Per_1 lavori scientifici, consultati dal sottoscritto e prodotti dal CT di parte convenuta, può essere ragionevolmente sostenuto che le prospettive di sopravvivenza e quindi l'aspettativa di vita della de cuius fossero di mesi sei.”. Trattasi di valutazione che può considerarsi accertata, anche tenuto conto che è stata condivisa con i ct delle parti.
Può pertanto affermarsi che, come sul punto condivisibilmente affermato dal Tribunale ( e dal CTU), la condotta dei sanitari della ha determinato Controparte_2
“secondo il criterio del più probabile che non” l'anticipazione del decesso della paziente. Il danno risarcibile in capo ai congiunti è, pertanto, il pregiudizio del minor tempo vissuto con il congiunto” (Cass. n. 21415/24; n. 26851/23; n. 28993/2019). Tale minor tempo si può quindi individuare in mesi sei.
Il danno non è altro che una species del danno parentale, caratterizzato dal fatto che la
Sig.ra , già in condizioni invalidanti idonee a condurla alla morte nel Persona_1 giro di sei mesi a prescindere da eventuali condotte di terzi, morì a causa della inadeguata condotta di assistenza e sorveglianza nell'alimentazione riferibile alla struttura appellata.
14 Il Tribunale, come si è anticipato, nella liquidazione del danno ha ritenuto di operare “con criterio equitativo puro” evidenziando “l'impossibilità” di applicare i criteri delle note tabelle
(milanesi o romane).
La Corte dissente da tale impostazione pur con le considerazioni che seguono.
E' vero, come affermato dal Tribunale, che le tabelle milanesi fanno riferimento a casi di danno derivante dalla morte di congiunti che, in assenza della condotta lesiva ascritta ai responsabili, si sarebbe verificata in base all'aspettativa di vita correlata all'età (il punto- base previsto dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal
Tribunale di Milano in relazione ad un soggetto novantenne, che ha già oltrepassato l'aspettativa di vita media, tiene già conto peraltro delle più ridotte aspettative di vita Cass.
n. 25157/2018).
Anche questa Corte si è espressa in tal senso (sentenza n. 579/2025 Corte di Appello di
NO ) affermando che “Le tabelle di Milano, nel quantificare il danno, si riferiscono
“fisiologicamente” alla perdita parentale relazionata a un soggetto che sarebbe vissuto secondo l'età media della statistica demografica (Cass. 35998/23) e non contemplano
l'ipotesi di una vita accorciata”.
Tuttavia, questa Corte ha altresì affermato (sentenza n. 579/2025 Corte di Appello di
NO ) che “Quest'ultima circostanza, quindi, legittima una liquidazione anche inferiore ai minimi edittali (sul punto, in merito alla riduzione degli importi liquidati con le tabelle milanesi nel caso di circostanze eccezionali da queste non contemplate, si veda Cass. 26440/22).”.
Come affermato dalla Corte Suprema, quando la legge non detti criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, questo non può che avvenire in via equitativa. La liquidazione equitativa è imposta in tali casi dall'art. 1226 c.c.; i fondamenti dell'equità sono l'adeguata considerazione delle specificità del caso concreto, e la garanzia della parità di trattamento a parità di danno (così Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione).
Al solo fine di garantire il secondo dei suddetti requisiti, la Corte Suprema ha indicato nei criteri uniformi applicati dal Tribunale di Milano il criterio idoneo a garantire la parità di trattamento: con la conseguenza che il giudice di merito, per garantire la correttezza della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., dovrà applicare in linea di massima quel criterio, a meno che non indichi le ragioni per le quali, nel caso concreto, quel criterio risulterebbe iniquo (Cass. n. 18056/2019).
15 Nel caso in esame, non vi è motivo di non utilizzare quale dato di partenza nella liquidazione Co del danno parentale subito dai congiunti della ga i criteri indicati Persona_1 dalle tabelle di Milano che ha adottato il sistema a punti, sia pure con opportuni correttivi di cui si dirà alla luce delle condizioni patologiche di cui la stessa soffriva e dell'aspettativa di vita come accertata dal CTU. Come è stato affermato dalla Corte Suprema il sistema a punti prevede “oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. civ., ord. n. 20292/2022; Cass. civ. n. 10579/2021; Cass. civ. ord. n. 26300/2021).
La Corte non ravvisa le ragioni di tale eccezionalità e neppure condivide la valutazione operata dal Tribunale nella sentenza impugnata che ha liquidato il danno parentale dei congiunti (figli e nipoti), partendo dall'importo della diaria giornaliera propria dell'invalidità temporanea (100 euro per ciascun figlio e 50 euro per i nipoti) “con riferimento a uno stato di malessere analogo a quello proprio di una protratta, ma limitata invalidità temporanea, e da ancorare ad un orizzonte temporale che, in difetto di elementi di certezza al riguardo, ma operando secondo elementi notori e tenendo conto della concreta situazione come descritta dalla documentazione medica in atti e apprezzata dal ctu – lo scrivente ritiene non possa eccedere la misura di 150 giorni” (pag. 17 e 18 sentenza). Viene fatto riferimento nella sentenza impugnata, a giustificazione del criterio adottato per la liquidazione, all'anticipato decesso di persona che stanti la natura intrinsecamente evolutiva delle patologie avrebbe subito un peggioramento nel breve/medio periodo, oltre che all' assenza di convivenza tra la defunta, collocata presso residenza sanitaria già dal 2015, e i congiunti e dell' età degli stessi. Tale criterio, rapportato ad un dato temporale a giorni (euro 100 x 150 gg = euro
15.000,00; euro 50 x 150 gg= euro 7.500,00), non meglio chiarito né basato su dati esplicitati nella sentenza, non appare, ad avviso della Corte, conforme alla natura del diritto leso concretandosi il danno parentale nella irreversibile perdita del godimento del congiunto, nella definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, e nella conseguente sofferenza morale e psicologica derivanti dalla perdita del legame affettivo.
16 Come è già stato affermato da questa Corte (sentenza n. 268/2025) “ la morte di una persona cara è causa sia di sofferenza interiore, sia di uno stravolgimento negativo della vita del sopravvissuto. La morte provoca nei sopravvissuti un vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e l'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello;
tale evento luttuoso non consentirà più di fare ciò che per anni si è fatto, ed avrà conseguenze anche nelle relazioni tra i superstiti.
Il dolore, la sofferenza e lo sconvolgimento della vita di chi sopravvive sono tanto maggiori quanto più l'evento luttuoso è inaspettato. Per questo, del resto, tanto più giovane è la vittima primaria, tanto maggiore è il punteggio attribuito dalle tabelle di Milano ed il conseguente risarcimento.
Nel caso di morte di persona che, secondo la scienza medica, non ha speranza di sopravvivenza oltre una certa data, il congiunto è, se non pronto psicologicamente a metabolizzare il lutto (per quanto sia possibile prepararsi ad un simile evento), comunque, meno impreparato a tentare di attutirne le conseguenze. Per questo, l'impatto sulla vita intima e sulle abitudini di vita dovrebbe essere di minor portata. Tale preparazione spirituale
è assai meno presente nel caso in cui il congiunto deceduto sia una persona anziana, in buona salute. L'evento luttuoso è, in qualche modo, previsto, ma solo come ipotesi astratta, possibile, ma non certo come probabile e, anzi, l'eventualità viene, per una reazione psicologica comprensibile, rifiutata.
Un conto è la perdita di un caro con il quale si presume di vivere per un periodo di tempo che, allo stato, sembra indeterminato, sia pure limitato nel tempo;
altro è perdere la possibilità di godere del congiunto la cui vita era certamente destinata a interrompersi in un arco temporale prevedibile e previsto”..
Va tenuto conto del fatto che gli appellanti, a causa dell'illecito, non hanno perso un periodo di tempo di vita comune indeterminato, ma hanno perso solo pochi mesi, dal momento che l'altrui condotta ha solo anticipato un evento comunque ineluttabile. Per tale motivo non può neppure trovare accoglimento la pretesa della parte appellante di veder riconosciuti gli importi previsti “tout cour” dalle tabelle milanesi euro 228.820,00 per ciascuno dei due figli, euro 93.516,80 per il nipote e euro 96.439,00 per Controparte_5 Parte_4
, il cui integrale riconoscimento non consentirebbe di tener conto della effettiva
[...] aspettativa di vita della Sig.ra causa delle pregresse patologie di cui era affetta.. Per_1
17 Come è stato già affermato da questa Corte nel precedente sopra citato (sentenza n.
579/2025) partendo dalle tabelle di Milano e adattandole alla presente fattispecie, non resta che fare riferimento al criterio equitativo, così come, del resto, nel caso esaminato da
Cass. 35998/23, che ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno da morte anticipata del congiunto sulla base delle tabelle di Milano, equitativamente ridotte in percentuale, evidenziando, comunque, la necessità di tener conto della prevedibile durata della vita statistica residua, ove non vi fosse stata l'incauta condotta.
Sotto questo profilo, ex art. 1226 c.c., tenuto conto che gli appellanti hanno perso presumibilmente, come già si è detto, sei mesi di vita comune con la madre e la nonna e che di questo i congiunti, alla luce delle condizioni della Sig.ra rano verosimilmente Per_1 consapevoli, risulta equo liquidare una somma pari ad 1/6 degli importi riconoscibili in base alle tabelle di Milano.
Pertanto, in base alle tabelle di Milano ai figli e , spetterebbe Parte_1 Parte_2 un risarcimento di euro 226.838,00 così valutato: -quanto a punti 58: età al Parte_1 momento del decesso della madre anni 51 (punti 18), età della defunta anni 89 (punti 8); conviventi no, sopravvivenza altri congiunti 2 (moglie e figlio): punti 12; intensità rapporto affettivo in misura di poco superiore ai valori medi (20 pt); quanto a età al Parte_2 momento del decesso della madre anni 60 (punti 18), età della defunta anni 89 (punti 8); conviventi no, sopravvivenza altri congiunti si (marito e figlio): punti 12, intensità rapporto affettivo in misura di poco superiore ai valori medi (20 pt) = punti 58 valore € 226.838,00.
L'importo di 1/6 ammonta a euro 37.803,3 che si arrotonda a euro 40.000,00
In base alle tabelle di Milano al nipote spetterebbe un risarcimento di Controparte_5 euro 91.692,00: età al momento del decesso della nonna anni 29 (punti 18), età della defunta anni 89 (punti 4), conviventi no, sopravvivenza altri congiunti si (padre e madre): punti 12; intensità rapporto affettivo in misura di poco superiore ai valori medi (20 pt) = punti
54.
L'importo di 1/6 ammonta a euro 15.282,00 che si arrotonda a euro 16.000,00
In base alle tabelle di Milano a spetterebbe un risarcimento di euro Parte_4
95.088,00: età al momento del decesso della nonna anni 10 (punti 20), età della defunta anni 89 (punti 4), conviventi no, sopravvivenza altri congiunti si (padre e madre): punti 12; intensità rapporto affettivo in misura di poco superiore ai valori medi (20 pt) = punti 56.
18 L'importo di 1/6 ammonta ad euro 15.881 che si arrotonda ad euro 16.000,00.
Tali somme, anche considerato l'arrotondamento in eccesso, vengono riconosciute in via equitativa in valuta attuale.
APPELLO INCIDENTALE
L'accoglimento parziale dell'appello principale impone di analizzare l'appello incidentale condizionato di parte appellata. Premesso che l'archiviazione in sede penale di un procedimento non esclude la possibilità di autonoma valutazione del fatto da parte del giudice civile, neppure consente di pervenire a diversi risultati la seconda perizia del dott.
, consulente del P.M., prodotta in questa sede dalla appellata, posto che la sentenza Per_3 impugnata è basata sull'accertamento svolto dal CTU nel presente giudizio civile che ha individuato quale causa dell'anticipato decesso della Sig.ra la Persona_1 condotta degli operatori sanitari di inadeguata sorveglianza ed assistenza nella alimentazione della paziente, laddove la seconda consulenza del P.M., incentrata sulla valutazione della posizione dell'infermiera inerisce più propriamente la gestione Per_4 della crisi ipoglicemica che ha condotto all'exitus della paziente. Se è vero che i valori della glicemia rilevati fino ad un'ora prima del decesso erano nella norma e che sia subentrato solo successivamente un grave stato di ipoglicemia (31 mg/dl), ciò non elimina quanto accertato dalla CTU in merito alla condotta errata e negligente del personale della struttura che avrebbe dovuto sorvegliare, in maniera più responsabile, l'alimentazione della paziente che non era in grado di alimentarsi autonomamente nei giorni pregressi (in tal senso la
CTU). La situazione in cui versava la paziente emerge dalla stessa scheda di accettazione della dell'11/05/2017 da cui si evince che la paziente si “alimenta Controparte_2 con aiuto, imboccata FRULLATO”. Dalla CTU emerge che “si evinceva che la signora al momento del suo ingresso in struttura, “era affetta da un complesso morboso di Per_1 particolare impatto invalidante e, quindi, necessità di assistenza continuativa, anche in riferimento all'alimentazione, per cui doveva essere imboccata” (cfr. pag. 54 CTU primo grado). E' evidente che l'accettazione di un paziente di cui si conoscono i tratti invalidanti presuppone l'accettazione di tutti gli obblighi di assistenza connessi.
E', altresì, evidente che una corretta sorveglianza ed un idoneo intervento avrebbero, da un lato, aiutato il personale medico a sospettare una possibile ipoglicemia, dall'altro, ad evitare che la stessa si presentasse (CTU pag. 57). La condotta di insufficiente alimentazione protratta per tre giorni dall'ingresso della paziente nella struttura, imputabile agli operatori della struttura, ha condotto la paziente al decesso, avendo l'organismo dato “fondo alle 19 proprie riserve, fino all'esaurimento delle stesse, con improvviso ed acuto grave stato ipoglicemico” (pag. 80 -81 della CTU).
La causa del decesso accertata in questa sede civile è, peraltro, coerente e conforme alle conclusioni cui è giunta la consulenza del P.M. che ha affermato che “Il digiuno prolungato costituisce, quindi, la causa primaria che ha condotto al coma ipoglicemico e al decesso ed
è da considerarsi evento evitabile attraverso una corretta gestione della paziente durante i giorni di ricovero presso la ” (pag. 52 consulenza del P.M.), con Controparte_2 conseguente accertata esclusione della presenza, non rilevate in sede autoptica, di lesioni encefaliche acute, e quindi di trombo-embolia (cfr. pag. 12 osservazioni critiche).
Concludeva il CTU confermando che la predetta condotta negligente del personale sanitario di “secondo il criterio del più probabile che non, ha anticipato Controparte_6 il decesso della paziente” (cfr. pag. 60 CTU primo grado).
La Corte non ravvisa, pertanto, le ragioni per disporre la rinnovazione e/o la integrazione della CTU che all'esito degli accertamenti, e delle risposte fornite dal CTU alle osservazioni delle parti, si è rivelata esaustiva ed argomentata.
Il motivo di appello incidentale condizionato è, pertanto, da respingere.
MOTIVO 3.Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza, il fatto che le pretese della parte attrice non siano state integralmente accolte non è motivo di compensazione delle stesse
(sul punto, Cass. Sez. Un. 32061/22: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Ai fini della liquidazione delle spese di lite, in conformità con la giurisprudenza dominante, in merito al criterio della soccombenza, si deve aver riguardo all'esito complessivo della lite.
Come affermato in più occasioni dalla Corte Suprema (Cass.n 9064/18; Cass. n.
27056/2021) Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della 20 liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)”.
Non è dubbio che la appellata, all'esito del giudizio, risulti soccombente, alla luce della sua responsabilità e della conseguente condanna.
Le spese di lite devono essere riliquidate, tenendo conto del criterio di cui all'art. 5, co. 1
DM 55/14, avendo riguardo, ai fini del valore, alla somma attribuita alla parte vincitrice e dell'incremento per l'assistenza a più parti. A tal fine, si applica la seguente massima: “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti
o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”
(Cass. 10367/24).
Pertanto, le spese di lite vanno liquidate in base al DM n. 55/2014 con riferimento allo scaglione da euro 26.0001 ad euro 52.000,00, con la maggiorazione per le parti (4) ex art. 4 comma 2.
Le spese di CTU del presente giudizio di appello gravano in via definitiva sulla parte appellata.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale
P.Q.M.
21 In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo che è tenuta a pagare in Controparte_2 favore di e nell'importo di 47.500,00 ciascuno, e in Parte_1 Parte_2 favore di e di nell'importo di euro 16.000,00 Parte_3 Parte_4 ciascuno in valuta attuale, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
-rigetta l'appello incidentale condizionato proposto da Controparte_2
-condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti Controparte_2 delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in euro 12.000,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa da liquidarsi in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti
ON DR e ZO IO;
-conferma nel resto la sentenza impugnata;
-condanna l'appellata al pagamento in favore degli appellanti Controparte_2 delle spese di lite del giudizio di secondo grado che liquida in euro 16.000,00, oltre spese forfetizzate, iva e cpa da liquidarsi in favore dei Difensori dichiaratisi antistatari Avv.ti
ON DR e ZO IO;
-pone in via definitiva a carico della parte appellata le spese di CTU svolte in questo grado di appello.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello incidentale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 a carico dell'appellante incidentale.
NO, 4/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. Valeria Albino
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