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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/12/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4985/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA SA DI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4985/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LISO CELESTE, avv. SERNIA SABINO Parte_1 ricorrente
E
, dott.ssa LOTITO Controparte_1
GIUSEPPINA ex art. 417bis c.p.c. resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 31.06.2025 la parte ricorrente esponeva:
• di aver lavorato come docente a tempo determinato alle dipendenze del nell'A.S. 2020-21; Controparte_2
• che non riceveva la retribuzione professionale docenti pur svolgendo un'attività di docenza equiparabile a quella dei docenti di ruolo sostituiti in forza di diversi contratti a termine;
• che tale disciplina è discriminatoria per violazione della direttiva n.
1999/70/CE nonché per violazione dell' articolo 7 del CCNL di categoria.
Tanto esposto chiedeva di condannare il al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di € 1.177,87.a titolo di retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2020-21. Cont Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda ed, in subordine,
l'erroneità dei conteggi.
1 Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
3) L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma). L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
Tale previsione determina una irragionevole disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato che non si trovino nelle condizioni previste dalla citata disposizione contrattuale, considerato anche che la finalità di tale voce retributiva è, come emerge dalla stessa previsione del CCNL
Comparto scuola, quella di valorizzare professionalmente i docenti.
4) Con riferimento a tale questione la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
20015/2018, ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il
2 successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Da tale condivisibile opzione interpretativa, perché maggiormente in linea con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la parte ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di
“valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001.
5) Nel caso di specie deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporanea, seppure per coprire periodi di assenza di altri docenti per i giorni di cui ai contratti a termine allegati al ricorso, in quanto assunta per ragioni sostitutive, non abbia svolto prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
E infatti anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione
3 della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato non solo dalla Suprema Corte, ma anche dalla giurisprudenza di merito e da questo Tribunale, con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate
4 attività poste in essere. Ne consegue, quindi, che non potrebbe giustificarsi una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
6) Quanto ai periodi in cui la parte ricorrente ha prestato servizio, in base ai contratti in atti ed agli effettivi giorni utili ai fini della retribuzione professionale docenti, come chiarito dal , risultano provati 231 giorni. CP_1
Ne consegue, quindi, che considerando il numero di giorni di lavoro effettivi svolti nell'A.S. 2020-21 dalla parte ricorrente (231), le ore settimanali svolte
(15 alla scuola secondaria rispetto ad un orario pieno di 18) e l'importo della retribuzione professionale docenti (€ 164,00 al mese aumentato di € 10,50 come previsto dal CCNL comparto scuola 2018-2020), in conformità con quanto previsto dall' articolo 25 del CCNI del 1999 - che assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo
“retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio – sussiste il credito della parte ricorrente per €
1.118,04 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
7) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento, ridotti alla luce della limitata attività processuale svolta, fase istruttoria esclusa, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2020-21 per 231 giorni in relazione a 15 ore settimanali svolte alla scuola secondaria;
5 • condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2020-21 nella misura di
€ 1.118,04 oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
• condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93
c.p.c., che liquida per onorari in € 1.030,00, oltre accessori di legge
(IVA, CPA e spese al 15%) ed in € 49,00 per esborsi.
Trani, 14/12/2025 Il Giudice del Lavoro
MA SA DI
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro MA SA DI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4985/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LISO CELESTE, avv. SERNIA SABINO Parte_1 ricorrente
E
, dott.ssa LOTITO Controparte_1
GIUSEPPINA ex art. 417bis c.p.c. resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato il 31.06.2025 la parte ricorrente esponeva:
• di aver lavorato come docente a tempo determinato alle dipendenze del nell'A.S. 2020-21; Controparte_2
• che non riceveva la retribuzione professionale docenti pur svolgendo un'attività di docenza equiparabile a quella dei docenti di ruolo sostituiti in forza di diversi contratti a termine;
• che tale disciplina è discriminatoria per violazione della direttiva n.
1999/70/CE nonché per violazione dell' articolo 7 del CCNL di categoria.
Tanto esposto chiedeva di condannare il al pagamento in proprio CP_1 favore della somma di € 1.177,87.a titolo di retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2020-21. Cont Si costituiva il eccependo l'infondatezza della domanda ed, in subordine,
l'erroneità dei conteggi.
1 Acquisita la documentazione, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è fondato.
3) L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti
“Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma). L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
Tale previsione determina una irragionevole disparità di trattamento dei docenti assunti a tempo determinato che non si trovino nelle condizioni previste dalla citata disposizione contrattuale, considerato anche che la finalità di tale voce retributiva è, come emerge dalla stessa previsione del CCNL
Comparto scuola, quella di valorizzare professionalmente i docenti.
4) Con riferimento a tale questione la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
20015/2018, ha affermato che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il
2 successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Ciò, del resto, appare in linea con il tenore letterale dell'art. 7, che rinvia all'art. 24 del CCNI del 31.08.1999 solo per quanto concerne i criteri di calcolo del compenso accessorio nonché con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del
18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che prevede:
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Da tale condivisibile opzione interpretativa, perché maggiormente in linea con il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito e con il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro consegue, quindi, che non sussistono ragioni per applicare un trattamento deteriore sul piano economico ai docenti che, come la parte ricorrente, hanno svolto incarichi che non coincidono con l'intera durata dell'anno scolastico o con la durata delle attività scolastiche, non potendosi ravvisare alcuna diversità nelle mansioni svolte con gli altri docenti e sussistendo, anche in questo caso, la medesima finalità di
“valorizzazione professionale della funzione docente” che è alla base della previsione della c.d. retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del
CCNL del 15.03.2001.
5) Nel caso di specie deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporanea, seppure per coprire periodi di assenza di altri docenti per i giorni di cui ai contratti a termine allegati al ricorso, in quanto assunta per ragioni sostitutive, non abbia svolto prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
E infatti anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione
3 della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato non solo dalla Suprema Corte, ma anche dalla giurisprudenza di merito e da questo Tribunale, con valutazioni che si condividono, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è CP_1 incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018, n. 20015).
L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate
4 attività poste in essere. Ne consegue, quindi, che non potrebbe giustificarsi una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito.
6) Quanto ai periodi in cui la parte ricorrente ha prestato servizio, in base ai contratti in atti ed agli effettivi giorni utili ai fini della retribuzione professionale docenti, come chiarito dal , risultano provati 231 giorni. CP_1
Ne consegue, quindi, che considerando il numero di giorni di lavoro effettivi svolti nell'A.S. 2020-21 dalla parte ricorrente (231), le ore settimanali svolte
(15 alla scuola secondaria rispetto ad un orario pieno di 18) e l'importo della retribuzione professionale docenti (€ 164,00 al mese aumentato di € 10,50 come previsto dal CCNL comparto scuola 2018-2020), in conformità con quanto previsto dall' articolo 25 del CCNI del 1999 - che assume rilievo ai soli fini del calcolo della misura dell'indennità che, ovviamente, non può non tenere conto della durata effettiva degli incarichi svolti;
infatti, poiché l'importo
“retribuzione professionale docenti” è parametrato sui 30 giorni lavorativi, in relazione ai periodi inferiori al mese l'importo va liquidato nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio – sussiste il credito della parte ricorrente per €
1.118,04 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
7) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, con valori medi in relazione allo scaglione di riferimento, ridotti alla luce della limitata attività processuale svolta, fase istruttoria esclusa, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, pronunciandosi definitivamente sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni istanza contraria, così provvede:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2020-21 per 231 giorni in relazione a 15 ore settimanali svolte alla scuola secondaria;
5 • condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docenti per l'A.S. 2020-21 nella misura di
€ 1.118,04 oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
• condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93
c.p.c., che liquida per onorari in € 1.030,00, oltre accessori di legge
(IVA, CPA e spese al 15%) ed in € 49,00 per esborsi.
Trani, 14/12/2025 Il Giudice del Lavoro
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