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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 23/02/2026, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2780/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11808/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00211554 73 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1803/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella n. 097 2025 00211554 73 000 notificata in data 11 aprile 2025, mediante la quale l'Amministrazione finanziaria - a seguito di controllo effettuato ex- articolo 36 ter del DPR 600/73 sul modello 730/2021 anno di imposta 2020 - ha chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 3.768,00, che sarebbe dovuta a titolo di recupero di parte delle detrazioni liquidate a credito in dichiarazione per euro 2.611,00, oltre sanzioni per euro 783,30 ed interessi di mora per euro 313,90 e 59,80.
A sostegno della opposizione la ricorrente ha eccepito la nullità della cartella esattoriale per carenza di motivazione.
Ha altresì rilevato che, pur a fronte del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del d.p.r. n. 600/1973, non aveva mai ricevuto l'avviso bonario.
Ha infine sostenuto di aver prodotto tutta la documentazione a sostegno del proprio diritto alle detrazioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate concludendo da ultimo (con atto del 30.9.2025) per la cessazione della materia del contendere alla luce dell'intervenuta adozione del provvedimento di sgravio totale 2025S519450 convalidato in data 29.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio integrale degli importi iscritti a ruolo determina l'effettiva cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
In ordine al regime delle spese deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale (Corte
Costituzionale, sentenza 274/2005).
Tali spese devono essere sopportate dall'Ente impositore considerando che le somme richieste in cartella sarebbero dovute a seguito di “controllo formale effettuato ai sensi dell'art.36 ter del dPR 600/1973”.
E' quindi da rilevare che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, dispone che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria provvedono.al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministero delle finanze e che nel caso in cui ci siano differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene invitato, ai sensi del comma 3 dall'Ufficio
a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.
Al quarto comma, poi è previsto che l'esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte...per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale (entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione parole aggiunte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, comma 1, lett. b)).
E' quindi da rilevare che nel caso in esame nessun avviso o comunicazione risulta inviato alla contribuente dovendo al riguardo essere rilevare che la comunicazione citata in cartella - anche a fronte di specifica contestazione sul punto - non risulta notificata.
Ne deriva la "sanzione" della invalidità dell'atto conclusivo del procedimento, dovendo al riguardo essere considerato (Cass.15312/2014) che “nel procedimento prescritto ex art. 36 ter, rispetto all'ipotesi dell'art. 36 bis, la pregnanza della garanzia connessa alla previsione dell'invio di comunicazione quale momento di instaurazione di un contraddittorio anteriore all'iscrizione a ruolo” e che “la funzione di garanzia svolta dalla comunicazione, quale atto attraverso cui si realizza compiutamente la necessaria interlocuzione tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, appare evidente per il soggetto passivo, il quale, avendo conoscenza dei motivi, può, sia regolarizzare il contenuto della dichiarazione in rettifica, sia esercitare i propri diritti di difesa in sede contenziosa, o addirittura interrompere la procedura segnalando dati ed elementi non comunicati o valutati erroneamente nella fase di controllo;
infatti in caso di errore da parte della
Amministrazione finanziaria, la stessa potrà eventualmente esercitare il proprio potere di autotutela attraverso l'eventuale rinuncia all'imposizione in caso si accerti l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione”.
Le spese poste a carico della parte resistente seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore Difensore_1 che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte,
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 70,00 per spese ed in euro 800,00 euro per compensi da distrarsi in favore del difensore Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
(RE TE)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11808/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00211554 73 000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1803/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella n. 097 2025 00211554 73 000 notificata in data 11 aprile 2025, mediante la quale l'Amministrazione finanziaria - a seguito di controllo effettuato ex- articolo 36 ter del DPR 600/73 sul modello 730/2021 anno di imposta 2020 - ha chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 3.768,00, che sarebbe dovuta a titolo di recupero di parte delle detrazioni liquidate a credito in dichiarazione per euro 2.611,00, oltre sanzioni per euro 783,30 ed interessi di mora per euro 313,90 e 59,80.
A sostegno della opposizione la ricorrente ha eccepito la nullità della cartella esattoriale per carenza di motivazione.
Ha altresì rilevato che, pur a fronte del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 ter del d.p.r. n. 600/1973, non aveva mai ricevuto l'avviso bonario.
Ha infine sostenuto di aver prodotto tutta la documentazione a sostegno del proprio diritto alle detrazioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate concludendo da ultimo (con atto del 30.9.2025) per la cessazione della materia del contendere alla luce dell'intervenuta adozione del provvedimento di sgravio totale 2025S519450 convalidato in data 29.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio integrale degli importi iscritti a ruolo determina l'effettiva cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.
In ordine al regime delle spese deve essere applicato il principio della soccombenza virtuale (Corte
Costituzionale, sentenza 274/2005).
Tali spese devono essere sopportate dall'Ente impositore considerando che le somme richieste in cartella sarebbero dovute a seguito di “controllo formale effettuato ai sensi dell'art.36 ter del dPR 600/1973”.
E' quindi da rilevare che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter, dispone che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria provvedono.al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministero delle finanze e che nel caso in cui ci siano differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente viene invitato, ai sensi del comma 3 dall'Ufficio
a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.
Al quarto comma, poi è previsto che l'esito del controllo formale è comunicato al contribuente con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte...per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale (entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione parole aggiunte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, comma 1, lett. b)).
E' quindi da rilevare che nel caso in esame nessun avviso o comunicazione risulta inviato alla contribuente dovendo al riguardo essere rilevare che la comunicazione citata in cartella - anche a fronte di specifica contestazione sul punto - non risulta notificata.
Ne deriva la "sanzione" della invalidità dell'atto conclusivo del procedimento, dovendo al riguardo essere considerato (Cass.15312/2014) che “nel procedimento prescritto ex art. 36 ter, rispetto all'ipotesi dell'art. 36 bis, la pregnanza della garanzia connessa alla previsione dell'invio di comunicazione quale momento di instaurazione di un contraddittorio anteriore all'iscrizione a ruolo” e che “la funzione di garanzia svolta dalla comunicazione, quale atto attraverso cui si realizza compiutamente la necessaria interlocuzione tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, appare evidente per il soggetto passivo, il quale, avendo conoscenza dei motivi, può, sia regolarizzare il contenuto della dichiarazione in rettifica, sia esercitare i propri diritti di difesa in sede contenziosa, o addirittura interrompere la procedura segnalando dati ed elementi non comunicati o valutati erroneamente nella fase di controllo;
infatti in caso di errore da parte della
Amministrazione finanziaria, la stessa potrà eventualmente esercitare il proprio potere di autotutela attraverso l'eventuale rinuncia all'imposizione in caso si accerti l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione”.
Le spese poste a carico della parte resistente seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore Difensore_1 che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte,
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 70,00 per spese ed in euro 800,00 euro per compensi da distrarsi in favore del difensore Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
(RE TE)