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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RE RR, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 459 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORE GIOVANNA giusta procura in atti e domiciliato in Airola presso il suo studio
-appellante-
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avvocato CAMILLERI BRUNO giusta procura in atti e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-appellato-
Controparte_2
-appellata contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pce di Airola n.
870/2022 depositata in data 30 giugno 2022.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti per l'udienza del 28 maggio
2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 8- Con atto di appello notificato ad entrambi gli appellati, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di
[...]
Pace di Airola n. 870/22 pubblicata in data 30 giugno 2022 chiedendone la riforma integrale.
Ha dedotto a sostegno della propria domanda:
- che l'appellante, conducente dell'Opel Astra tg. CN779CN, di proprietà del padre aveva convenuto in Persona_1 primo grado la e Controparte_1 [...]
(proprietaria della Renault Clio tg. EV327GX, CP_3 veicolo antagonista nel sinistro di cui è causa), chiedendone la condanna di questi ultimi al ristoro dei danni da lesioni personali riportati nel sinistro del 13 febbraio 2020 all'incrocio Via G. Agnelli/Via Ferrari in Paolisi, allegando la responsabilità esclusiva del conducente della Clio
( ); Controparte_4
- che l' nel costituirsi aveva eccepito l'infondatezza CP_1 della domanda nell'an e nel quantum, valorizzando in particolare il modello CAI con doppia firma e la mancata osservanza del segnale di stop da parte dell'attore odierno appellante;
- che il Giudice di Pace, acquisita la documentazione e le copie conformi dei verbali del connesso giudizio R.G.
383/2021, in cui erano stati sentiti i testimoni oculari del sinistro, con sentenza n. 870/2022, aveva rigettato la domanda con condanna alle spese;
- che la sentenza era errata e veniva impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità per il sinistro a carico dell'appellante, laddove lo stesso si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente della
Renault Clio targata EV327GX;
- che, quale primo motivo di appello, il giudice di pace aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie, tenuto conto che dal materiale istruttorio risultava che era stato il
-2 di 8- conducente della a non avvedersi dell'auto Opel Astra Pt_2 targata CN779CN tagliandole la strada;
- che quale secondo motivo di appello, la sentenza era errata laddove aveva ritenuto che il modello CAI avesse valore di confessione stragiudiziale, tenuto conto che lo stesso non poteva essere utilizzato in quanto dalle dichiarazioni testimoniali era risultato che lo stesso era stato fatto sottoscrivere in bianco a parte appellante, mentre era in ambulanza;
- che infine la sentenza era erronea per essere stati ritenuti i testimoni non attendibili, anche perché indicati solo all'udienza, tenuto conto che le dichiarazioni dagli stessi rese erano invece da ritenersi precise e genuine.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_5 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348‑bis c.p.c. e chiedendo comunque nel merito, il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata, stante il rigoroso ragionamento del giudice di pace nella sentenza impugnata e l'infondatezza dei motivi di appello.
nonostante la regolare notifica della citazione Controparte_3 in appello, non si è costituita e pertanto in via preliminare ne va dichiarata la contumacia.
Sempre in via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua l'ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Nel merito, l'appello è infondato.
I motivi di appello, tutti volti a contestare l'erronea valutazione delle prove raccolte in primo grado, possono essere congiuntamente affrontati.
Incontestato è che:
-3 di 8- -il sinistro di cui è causa è avvenuto in Paolisi, all'intersezione tra via Giovannino Agnelli, percorsa dall'attore,
e via Ferrari, percorsa dalla vettura di proprietà della convenuta contumace;
-alla via Giovannino Agnelli vi è un segnale di STOP.
L'attore odierno appellante ha rappresentato di essersi fermato allo STOP, di aver ispezionato la sede stradale e poi di essere partito, per attraversare perpendicolarmente via Ferrari e di essere a quel punto stato colpito nella parte anteriore dalla vettura antagonista proveniente da via Ferrari, sulla destra rispetto alla propria direttrice di marcia.
La compagnia assicuratrice, nel contestare la detta dinamica, ha prodotto agli atti modulo di contestazione amichevole di sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti. Lo stesso, oltre a riportare la posizione dei veicoli al momento dell'urto – pacifica tra le parti- contiene l'assunzione di responsabilità dell'attore odierno opponente e la dichiarazione del conducente della Renault di avere ragione.
Fatte tali precisazioni occorre preliminarmente rilevare che la circostanza della firma in bianco del modulo di constatazione amichevole del sinistro da parte dell'attore, poi successivamente riempito da terzi neppure indicati, è stata sollevata solo in grado di appello da parte dell'appellante, in quanto dalla lettura dei verbali di udienza del giudizio dinanzi al giudice di pace non si evince né che la detta circostanza era stata dedotta dall'attore, né che la stessa fosse stata oggetto di specifica richiesta di prova da parte del medesimo, essendosi lo stesso limitato a chiedere l'acquisizione dei verbali del giudizio connesso o comunque a chiedere la prova per testi con i medesimi testimoni sulle circostanze articolate in citazione, non aventi alcun riferimento alla vicenda relativa alla sottoscrizione del modulo.
-4 di 8- Occorre premetter, per una corretta disamina delle questioni giuridiche da esaminare, che nel caso in cui le parti di un sinistro abbiano sottoscritto il modello di constatazione amichevole dell'incidente, si presume, fino a valida prova contraria, che lo stesso si è verificato con le modalità ivi indicate (sul punto cfr. ex multis Cass. ord. 29146/2017).
La deduzione solo in appello della sottoscrizione in bianco del modello di constatazione amichevole del sinistro, per inficiarne la validità, è tardiva. Per mera completezza si rileva poi che comunque le dichiarazioni rese dal testimone Testimone_1 unico testimone che ha fatto riferimento alla sottoscrizione in bianco del modello CAI da parte dell'attore, sono, per la loro genericità, l'utilizzo di una espressione dubitativa ( “non ho visto quando è stato compilato, forse dopo”) e la mancanza di riscontri estrinseci, inidonee ad inficiare l'efficacia probatoria del documento, nei limiti prima indicati, anche tenuto conto che il riempimento di foglio in bianco- senza che neppure sia stato dedotto che vi fosse una pattuizione tra i firmatari in ordine al contenuto da inserire nel documento- doveva essere oggetto di querela di falso (sul punto cfr. Cass. ord. 11422/2024), nel caso di specie neppure proposta.
Occorre pertanto, stante la sottoscrizione del modello CAI da parte delle parti, verificare se nel corso del giudizio è stata fornita dall'attore la prova contraria di una dinamica del sinistro diversa da quella indicata dalle parti firmatarie nel modulo.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta posto che le dichiarazioni dei due testi -neppure indicati nel modello di constatazione amichevole del sinistro, che presenta una apposita casella per l'indicazione dei testimoni- per la loro genericità e la mancanza di riscontri estrinseci, anzi per l'esistenza di elementi estrinseci di segno contrario, non consentono di ritenere provata una diversa dinamica.
-5 di 8- In particolare il teste ha dichiarato che seguiva con Tes_2 la sua autovettura quella dell'appellante e di aver visto che lo stesso si era fermato allo stop, aveva verificato che non veniva nessuno e da entrambi i lati e piano piano aveva cominciato ad attraversare la strada, quando una Clio scura, a velocità sostenuta gli aveva tagliato la strada. Occorre però sottolineare che la posizione dell'autovettura del testimone ( che seguiva quella dell'appellante) e l'ora serale del sinistro, rendono inverosimile la circostanza che egli potè verificare che l'automobile della Renault non era presente al momento in cui l'attore aveva impegnato l'incrocio, dopo essersi fermato allo stop, per essersi materializzata subito dopo.
L'altro testimone, circolante sul lato opposto della strada, ha addirittura dichiarato una circostanza neppure dedotta da parte attrice, né risultante dal modello di constatazione amichevole del sinistro, ossia che esisteva un segnale di stop anche a carico dell'autovettura Renault, oltre che a proprio carico, rendendo pertanto una dichiarazione testimoniale del tutto inverosimile.
Occorre inoltre sottolineare che quanto dichiarato da entrambi i testi -per cui l'autovettura dell'attore, dopo essersi fermata allo STOP e aver verificato che non vi era nessuno, aveva poi impegnato l'incrocio, quando era all'improvviso sopravvenuta la
Renault- si pone in contrasto con i danni al veicolo condotto dall'attore, risultanti dalla documentazione fotografica in atti: lo stesso ha infatti riportato rilevanti danni alla parte anteriore, incompatibili con la dinamica descritta dall'attore per cui l'incrocio era stato già da lui abbondantemente, impegnato, circostanza questa che avrebbe richiesto che i danni fossero presenti nella parte laterale e non anteriore dell'autovettura da lui guidata.
Si ritiene pertanto che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il sinistro si verificò per esclusiva responsabilità dell'attore che, come risultante dal modello di constatazione amichevole del sinistro, cagionò il sinistro per non aver dato la
-6 di 8- precedenza al veicolo Renault, conformemente al segnale di stop posto sulla strada da lui percorsa all'intersezione con via
Ferrari, in violazione dell'art. 145 C.d.S., senza che sia possibile, tenuto conto della posizione dei danni al veicolo dell'attore (parte anteriore) ritenere esistente neppure un minimale concorso del conducente della Renault, dovendosi ritenere che il veicolo dell'attore sbucò dalla via Agnelli su via Ferrari, mentre il conducente della passava in prossimità CP_6 dell'incrocio, senza che quest'ultimo potesse fare alcunchè per evitare l'evento.
Alla luce delle ragioni addotte, non essendo stata fornita la prova del verificarsi del sinistro in una dinamica diversa da quella indicata dai conducenti coinvolti nel modello di constatazione amichevole, l'appello deve essere rigettato.
L'appellante, soccombente, deve essere condannato a rifondere all'appellato costituito le spese di lite, liquidate nel dispositivo.
Occorre altresì attestare che con la presente sentenza si è proceduto all'integrale rigetto dell'appello, alla luce di quanto disposto dall'art. . 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente il contributo unificato iniziale. Sul punto si rinvia a Cass.
SS.UU. 4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
P.Q.M.
-7 di 8- Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa RE
RR, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- rigetto l'appello confermando la sentenza n. 870/2022 del giudice di pace di Airola;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato costituito le spese di lite del giudizio di appello, liquidate nella complessiva somma di € 1278,00 oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;
- -dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, 4 dicembre 2025
Il Giudice
RE RR
-8 di 8-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RE RR, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 459 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. MIGLIORE GIOVANNA giusta procura in atti e domiciliato in Airola presso il suo studio
-appellante-
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avvocato CAMILLERI BRUNO giusta procura in atti e domiciliata in Benevento presso il suo studio
-appellato-
Controparte_2
-appellata contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pce di Airola n.
870/2022 depositata in data 30 giugno 2022.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti per l'udienza del 28 maggio
2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
-1 di 8- Con atto di appello notificato ad entrambi gli appellati, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di
[...]
Pace di Airola n. 870/22 pubblicata in data 30 giugno 2022 chiedendone la riforma integrale.
Ha dedotto a sostegno della propria domanda:
- che l'appellante, conducente dell'Opel Astra tg. CN779CN, di proprietà del padre aveva convenuto in Persona_1 primo grado la e Controparte_1 [...]
(proprietaria della Renault Clio tg. EV327GX, CP_3 veicolo antagonista nel sinistro di cui è causa), chiedendone la condanna di questi ultimi al ristoro dei danni da lesioni personali riportati nel sinistro del 13 febbraio 2020 all'incrocio Via G. Agnelli/Via Ferrari in Paolisi, allegando la responsabilità esclusiva del conducente della Clio
( ); Controparte_4
- che l' nel costituirsi aveva eccepito l'infondatezza CP_1 della domanda nell'an e nel quantum, valorizzando in particolare il modello CAI con doppia firma e la mancata osservanza del segnale di stop da parte dell'attore odierno appellante;
- che il Giudice di Pace, acquisita la documentazione e le copie conformi dei verbali del connesso giudizio R.G.
383/2021, in cui erano stati sentiti i testimoni oculari del sinistro, con sentenza n. 870/2022, aveva rigettato la domanda con condanna alle spese;
- che la sentenza era errata e veniva impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità per il sinistro a carico dell'appellante, laddove lo stesso si era verificato per esclusiva responsabilità del conducente della
Renault Clio targata EV327GX;
- che, quale primo motivo di appello, il giudice di pace aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie, tenuto conto che dal materiale istruttorio risultava che era stato il
-2 di 8- conducente della a non avvedersi dell'auto Opel Astra Pt_2 targata CN779CN tagliandole la strada;
- che quale secondo motivo di appello, la sentenza era errata laddove aveva ritenuto che il modello CAI avesse valore di confessione stragiudiziale, tenuto conto che lo stesso non poteva essere utilizzato in quanto dalle dichiarazioni testimoniali era risultato che lo stesso era stato fatto sottoscrivere in bianco a parte appellante, mentre era in ambulanza;
- che infine la sentenza era erronea per essere stati ritenuti i testimoni non attendibili, anche perché indicati solo all'udienza, tenuto conto che le dichiarazioni dagli stessi rese erano invece da ritenersi precise e genuine.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_5 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348‑bis c.p.c. e chiedendo comunque nel merito, il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata, stante il rigoroso ragionamento del giudice di pace nella sentenza impugnata e l'infondatezza dei motivi di appello.
nonostante la regolare notifica della citazione Controparte_3 in appello, non si è costituita e pertanto in via preliminare ne va dichiarata la contumacia.
Sempre in via preliminare va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua l'ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Nel merito, l'appello è infondato.
I motivi di appello, tutti volti a contestare l'erronea valutazione delle prove raccolte in primo grado, possono essere congiuntamente affrontati.
Incontestato è che:
-3 di 8- -il sinistro di cui è causa è avvenuto in Paolisi, all'intersezione tra via Giovannino Agnelli, percorsa dall'attore,
e via Ferrari, percorsa dalla vettura di proprietà della convenuta contumace;
-alla via Giovannino Agnelli vi è un segnale di STOP.
L'attore odierno appellante ha rappresentato di essersi fermato allo STOP, di aver ispezionato la sede stradale e poi di essere partito, per attraversare perpendicolarmente via Ferrari e di essere a quel punto stato colpito nella parte anteriore dalla vettura antagonista proveniente da via Ferrari, sulla destra rispetto alla propria direttrice di marcia.
La compagnia assicuratrice, nel contestare la detta dinamica, ha prodotto agli atti modulo di contestazione amichevole di sinistro sottoscritto da entrambi i conducenti. Lo stesso, oltre a riportare la posizione dei veicoli al momento dell'urto – pacifica tra le parti- contiene l'assunzione di responsabilità dell'attore odierno opponente e la dichiarazione del conducente della Renault di avere ragione.
Fatte tali precisazioni occorre preliminarmente rilevare che la circostanza della firma in bianco del modulo di constatazione amichevole del sinistro da parte dell'attore, poi successivamente riempito da terzi neppure indicati, è stata sollevata solo in grado di appello da parte dell'appellante, in quanto dalla lettura dei verbali di udienza del giudizio dinanzi al giudice di pace non si evince né che la detta circostanza era stata dedotta dall'attore, né che la stessa fosse stata oggetto di specifica richiesta di prova da parte del medesimo, essendosi lo stesso limitato a chiedere l'acquisizione dei verbali del giudizio connesso o comunque a chiedere la prova per testi con i medesimi testimoni sulle circostanze articolate in citazione, non aventi alcun riferimento alla vicenda relativa alla sottoscrizione del modulo.
-4 di 8- Occorre premetter, per una corretta disamina delle questioni giuridiche da esaminare, che nel caso in cui le parti di un sinistro abbiano sottoscritto il modello di constatazione amichevole dell'incidente, si presume, fino a valida prova contraria, che lo stesso si è verificato con le modalità ivi indicate (sul punto cfr. ex multis Cass. ord. 29146/2017).
La deduzione solo in appello della sottoscrizione in bianco del modello di constatazione amichevole del sinistro, per inficiarne la validità, è tardiva. Per mera completezza si rileva poi che comunque le dichiarazioni rese dal testimone Testimone_1 unico testimone che ha fatto riferimento alla sottoscrizione in bianco del modello CAI da parte dell'attore, sono, per la loro genericità, l'utilizzo di una espressione dubitativa ( “non ho visto quando è stato compilato, forse dopo”) e la mancanza di riscontri estrinseci, inidonee ad inficiare l'efficacia probatoria del documento, nei limiti prima indicati, anche tenuto conto che il riempimento di foglio in bianco- senza che neppure sia stato dedotto che vi fosse una pattuizione tra i firmatari in ordine al contenuto da inserire nel documento- doveva essere oggetto di querela di falso (sul punto cfr. Cass. ord. 11422/2024), nel caso di specie neppure proposta.
Occorre pertanto, stante la sottoscrizione del modello CAI da parte delle parti, verificare se nel corso del giudizio è stata fornita dall'attore la prova contraria di una dinamica del sinistro diversa da quella indicata dalle parti firmatarie nel modulo.
Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta posto che le dichiarazioni dei due testi -neppure indicati nel modello di constatazione amichevole del sinistro, che presenta una apposita casella per l'indicazione dei testimoni- per la loro genericità e la mancanza di riscontri estrinseci, anzi per l'esistenza di elementi estrinseci di segno contrario, non consentono di ritenere provata una diversa dinamica.
-5 di 8- In particolare il teste ha dichiarato che seguiva con Tes_2 la sua autovettura quella dell'appellante e di aver visto che lo stesso si era fermato allo stop, aveva verificato che non veniva nessuno e da entrambi i lati e piano piano aveva cominciato ad attraversare la strada, quando una Clio scura, a velocità sostenuta gli aveva tagliato la strada. Occorre però sottolineare che la posizione dell'autovettura del testimone ( che seguiva quella dell'appellante) e l'ora serale del sinistro, rendono inverosimile la circostanza che egli potè verificare che l'automobile della Renault non era presente al momento in cui l'attore aveva impegnato l'incrocio, dopo essersi fermato allo stop, per essersi materializzata subito dopo.
L'altro testimone, circolante sul lato opposto della strada, ha addirittura dichiarato una circostanza neppure dedotta da parte attrice, né risultante dal modello di constatazione amichevole del sinistro, ossia che esisteva un segnale di stop anche a carico dell'autovettura Renault, oltre che a proprio carico, rendendo pertanto una dichiarazione testimoniale del tutto inverosimile.
Occorre inoltre sottolineare che quanto dichiarato da entrambi i testi -per cui l'autovettura dell'attore, dopo essersi fermata allo STOP e aver verificato che non vi era nessuno, aveva poi impegnato l'incrocio, quando era all'improvviso sopravvenuta la
Renault- si pone in contrasto con i danni al veicolo condotto dall'attore, risultanti dalla documentazione fotografica in atti: lo stesso ha infatti riportato rilevanti danni alla parte anteriore, incompatibili con la dinamica descritta dall'attore per cui l'incrocio era stato già da lui abbondantemente, impegnato, circostanza questa che avrebbe richiesto che i danni fossero presenti nella parte laterale e non anteriore dell'autovettura da lui guidata.
Si ritiene pertanto che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che il sinistro si verificò per esclusiva responsabilità dell'attore che, come risultante dal modello di constatazione amichevole del sinistro, cagionò il sinistro per non aver dato la
-6 di 8- precedenza al veicolo Renault, conformemente al segnale di stop posto sulla strada da lui percorsa all'intersezione con via
Ferrari, in violazione dell'art. 145 C.d.S., senza che sia possibile, tenuto conto della posizione dei danni al veicolo dell'attore (parte anteriore) ritenere esistente neppure un minimale concorso del conducente della Renault, dovendosi ritenere che il veicolo dell'attore sbucò dalla via Agnelli su via Ferrari, mentre il conducente della passava in prossimità CP_6 dell'incrocio, senza che quest'ultimo potesse fare alcunchè per evitare l'evento.
Alla luce delle ragioni addotte, non essendo stata fornita la prova del verificarsi del sinistro in una dinamica diversa da quella indicata dai conducenti coinvolti nel modello di constatazione amichevole, l'appello deve essere rigettato.
L'appellante, soccombente, deve essere condannato a rifondere all'appellato costituito le spese di lite, liquidate nel dispositivo.
Occorre altresì attestare che con la presente sentenza si è proceduto all'integrale rigetto dell'appello, alla luce di quanto disposto dall'art. . 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente il contributo unificato iniziale. Sul punto si rinvia a Cass.
SS.UU. 4315/2020 che ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; l'accertamento del secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
P.Q.M.
-7 di 8- Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa RE
RR, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- rigetto l'appello confermando la sentenza n. 870/2022 del giudice di pace di Airola;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato costituito le spese di lite del giudizio di appello, liquidate nella complessiva somma di € 1278,00 oltre spese generali al 15% ed oneri di legge;
- -dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello, agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, 4 dicembre 2025
Il Giudice
RE RR
-8 di 8-