Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 20/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.P.U. 65-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Serrao Presidente dott.ssa Valentina Lisi Giudice dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 65/2024 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Siena (SI), viale Parte_1 C.F._1
Cavour n. 130, presso lo studio dell'avv. Angelo Greco del foro di Siena, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
creditore ricorrente nei confronti di
(C.F.: e P.IVA: Controparte_1 C.F._2
, con sede in Siena, Viale Cavour n. 154, elettivamente domiciliata in Siena (SI), P.IVA_1
Strada Massetana Romana n. 54, presso lo studio dell'avv. Nicolò Carnemolla, che la rappresenta e difende, come da procura allegata alla memoria di costituzione;
resistente
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1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 2.10.2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla debitrice, a chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale Controparte_1
, rappresentando di vantare un credito pari a € 6.258,30, oltre
[...]
rivalutazione monetaria e interessi e oltre spese di procedura, in forza di decreto ingiuntivo n.
178/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data 15.9.2022, notificato unitamente ad atto di precetto e soltanto parzialmente pagato per il minore importo di € 400,00.
A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto il mancato pagamento di parte del debito, nonché
l'infruttuosità dei tentativi di recupero del proprio credito;
quanto ai requisiti dimensionali ha evidenziato che, in assenza di obbligo di deposito, la debitrice non ha depositato alcun bilancio e che, anche in assenza dei requisiti dimensionali, in ogni caso, l'introduzione del ricorso si è resa necessaria anche ai fini dell'accesso al Fondo di Garanzia.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
Dopo un primo rinvio dell'udienza a fronte della richiesta della debitrice e un secondo rinvio, con ordinanza collegiale del 11-12.12.2024, al fine di consentire la regolare costituzione della stessa, la resistente, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione per l'udienza del 20.11.2024 sottoscritto dalla giudice delegata alla trattazione del procedimento (notifica effettuata sia a cura della cancelleria tramite inserimento in area web, come da certificato di avvenuta notifica a seguito del decorso di tre giorni dall'inserimento nella suddetta area web avvenuto in data
8.10.2024, sia a cura del ricorrente a mani proprie in data 18.10.2024), si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 7.1.2025, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre l'anno dalla cessazione dell'attività di impresa e, in ogni caso, il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2025 dinanzi alla giudice delegata, il ricorrente ha eccepito l'irritualità della costituzione tardiva della resistente e ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando l'irrilevanza della mera
Pag. 2 di 10 cessazione dell'attività e la totale assenza di documentazione da cui desumere la sussistenza dei requisiti dimensionali per la qualificazione quale impresa minore, mentre la resistente ha chiesto il rigetto dell'istanza riportandosi alle deduzioni contenute nella memoria di costituzione.
La giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della ditta individuale , ricorrendone tutti i Controparte_1
presupposti.
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3
CCII, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice è sito in Siena (SI).
Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 178/2022 (R.G. n. 622/2022) emesso dal Tribunale di Siena in data
15.9.2022 (v. decreto ingiuntivo e atto di precetto in atti).
Ciò posto, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dalla resistente, per essere decorso il termine annuale di cui all'art. 33 CCII.
Sul punto, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 33 CCII, in continuità con quanto previsto dalla previgente disciplina, la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. La richiamata disposizione normativa precisa, poi, che per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa
(comma 2), salvo, in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine annuale (comma 3). Ebbene, la cessazione di fatto dell'attività, nel caso di imprenditori iscritti, non può essere desunta da circostanze diverse dalla cancellazione dal registro delle imprese, quali, nel caso in esame e alla luce di quanto dedotto dalla debitrice, il rilascio dell'immobile condotto in locazione sin dal novembre 2021 e la mancanza di unità locali secondarie, nonché la mancata presentazione
Pag. 3 di 10 delle dichiarazioni dei redditi successive all'anno 2021, atteso che il termine annuale di cui all'art. 33 CCII decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore individuale di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (v. in termini, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio da ritenersi applicabile anche alla luce dell'art. 33 CCII, Cass., sez. 1, ord. n. 6374 del 5.3.2019 e i precedenti ivi richiamati, Cass., sez. 1, n. 8092 del 21.4.2016 e n. 24549 del 1.12.2016; v. nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Corte d'Appello Catania, sent. 2219/2022; Corte d'Appello
Ancora, sent. n. 1661/2023), ciò al fine di non vanificare la ratio di tutela dell'affidamento dei terzi perseguita (v. altresì Cass., sez. 1, ord. n. 3026 del 10.2.2020, in motivazione: “In realtà, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata (cfr. Sez. 1, Sez. 6,
Ordinanza n. 27288 del 26/10/2018)”) e facendo la legge salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione soltanto per il creditore e il Pubblico Ministero, non anche per l'imprenditore.
In definitiva, poiché l'impresa non risulta cancellata dal Registro delle Imprese e risulta ancora attiva (v. visura camerale aggiornata al 9.10.2024), la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere esaminata nel merito.
Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale, invero non contestata, in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto l'attività di “vendita prodotti di gastronomia e da asporto” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, l'impresa debitrice, sulla quale grava l'onere di provare il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, pur costituitasi in giudizio, non ha idoneamente dimostrato il possesso congiunto dei requisiti ivi previsti, limitandosi ad eccepire la propria iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese con la qualifica di “piccolo imprenditore” e per ciò solo definibile come “impresa minore”, senza tuttavia allegare documentazione a supporto di tale assunto.
Invero, la sussistenza dei requisiti dimensionali non può essere desunta dalla mera iscrizione presso il Registro delle Imprese quale piccolo imprenditore, atteso che grava sul debitore l'onere di provare di essere esente dalla procedura di liquidazione giudiziale attraverso la
Pag. 4 di 10 dimostrazione del non superamento congiunto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2 CCII (e prima dall'art. 1, co. 2 l.f.), con esclusione dunque della possibilità di ricorrere al criterio stabilito dalla norma sostanziale di cui all'art. 2083 c.c., che contiene la definizione di “piccolo imprenditore” (v. già nella vigenza della legge fallimentare ma con principi da ritenersi applicabili anche al d.lgs. 14/2019, stante la sovrapponibilità delle relative previsioni in merito,
Cass. sez. 1, sent. n. 5096 del 15.3.2016: “Parimenti, è stato affermato che l'art. 1, co.2 1.f., aderendo ora al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 cod. civ., il cui richiamo da parte dell'art. 2221 cod. civ. (che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza, salve le esenzioni ivi previste), non spiega alcuna rilevanza;
il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell'“imprenditore fallibile" affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro (Cass. 13086/2010, 23052/2010)”; ma v. anche Cass., sez. 1, ord. n. 5480 del
22.2.2023: “Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l. fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083
c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore"”), essendo venuta meno peraltro l'aporia precedentemente costituita dall'art. 2221 c.c., oggi abrogato dal d.lgs. 14/2019.
Ebbene, nel caso di specie la resistente è un'impresa individuale esclusa dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, come evidenziato dal medesimo ricorrente, la quale tuttavia non ha offerto alcun elemento idoneo a comprovare la sussistenza delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1 lett. d) CCII con riferimento ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, risolvendosi in danno dell'imprenditore l'omesso deposito di documentazione idonea a comprovarne lo status di imprenditore minore
(v. tra le altre Cass., 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017; nella giurisprudenza di merito nella vigenza della normativa attuale, Tribunale di Milano, sent. 413/2024, Tribunale di
Busto Arsizio sent. 82/2024).
Pag. 5 di 10 Di conseguenza, l'onere della prova gravante sull'odierna resistente non può ritenersi assolto, non emergendo peraltro elementi in tal senso neppure dalle informative acquisite d'ufficio.
Infatti, mentre non vi è alcuna evidenza documentale con riferimento agli esercizi 2022 e 2023, risultano presenti in atti le dichiarazioni dei redditi soltanto relativamente agli anni di imposta
2019, 2020 e 2021 (anno in cui la resistente ha dato atto di aver rilasciato l'immobile condotto in locazione per l'esercizio della propria attività), in cui tuttavia non risultano neppure rappresentate le rilevanti passività emerse dall'istruttoria svolta, con particolare riferimento all'esposizione debitoria derivante dai carichi già affidati all'agente della riscossione e che non possono in definitiva ritenersi idonee a rappresentare la complessiva situazione economico- reddituale nel triennio rilevante e, quanto all'esposizione debitoria, al momento attuale.
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez. 1, sent. 29913/2018).
Ebbene, nel caso di specie, l'insussistenza di attivo sufficiente a far fronte alle obbligazioni e al pagamento dei debiti risultanti dagli atti deve ritenersi desumibile dal quadro indiziario emergente dall'istruttoria ed è reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti del ricorrente, da ritenersi particolarmente sintomatico per la natura e per l'epoca di insorgenza del medesimo (relativo a debito da TFR, per cui il lavoratore ha ottenuto un decreto ingiuntivo sin dal settembre 2022), ma anche dal protratto inadempimento delle obbligazioni CP_ verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali (v. debiti comunicati dall' per € 96.382,21 e già passati a ruolo), nonché dalla rilevante entità dell'esposizione debitoria risultante dai carichi complessivamente già affidati all' per Controparte_3
complessivi € 331.369,53, tenuto conto anche dell'epoca risalente dell'insorgenza di taluni debiti (v. informative acquisite d'ufficio). A ciò si aggiunga l'esito negativo del tentativo di pignoramento presso terzi effettuato dal ricorrente (v. doc. 3 e 4), nonché l'introduzione di un'ulteriore procedura esecutiva mobiliare presso terzi (R.G. 665/2024) promossa in virtù di
Pag. 6 di 10 altro titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 1123/2022 per ulteriori € 19.202,35) ottenuto da un altro creditore (v. informative acquisite d'ufficio).
Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la dott.ssa la quale allo stato appare Persona_1
in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritta all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale
[...]
(C.F.: e P.IVA.: , Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1
con sede in Siena (SI), Viale Cavour n. 154;
nomina giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
Pag. 7 di 10 curatrice la dott.ssa invitandola a procedere all'accettazione della nomina Persona_1
entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 8 maggio 2025 alle ore 10:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
Pag. 8 di 10 segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza il curatore nominato:
Pag. 9 di 10 - a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2025, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell'Unto.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
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