Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 05/05/2026, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02865/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3225 del 2025, proposto da
UI ET US, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena US, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, n. 2527/2024 pubblicata il 20/11/2024, nel ricorso RG n. 4359/2021, notificata il 14.02.2025, non impugnata e costituente giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
La ricorrente ha chiesto condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro, n. 2527/2024, pubblicata il 20/11/2024, notificata il 14.02.2025, e costituente giudicato, con la quale si è accertato il suo diritto “ alla percezione della retribuzione professionale docenti maturata in relazione al servizio prestato nell’a.s. 2020/2021 ” e per l’effetto il Ministero è stato condannato a corrispondere alla ricorrente l’importo di € 1.286,22 oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo.
La sentenza è stata notificata ai fini dell’esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c. in data 14.02.2025 ed, è dunque, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Parte ricorrente, inoltre, chiede la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. e la nomina, fin d’ora, di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di infruttuoso decorso del predetto termine.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di stile.
Pervenuta alla udienza pubblica del 9 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Alla luce della documentazione versata in atti sussistono, invero, tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nulla è stato provato, inoltre, dal Ministero resistente circa il pagamento delle spettanze dovute.
Il ricorso, quindi, deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato.
Si nomina sin da ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), o funzionario dallo stesso delegato, munito delle adeguate competenze tecniche, che provvederà su istanza dell’istante, alla scadenza del termine suindicato, nella ipotesi di ulteriore inadempienza della Amministrazione.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.; tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza.
Va invece respinta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes non ritenendosi equa l’applicazione di detta misura nel caso di specie, anche tenuto conto del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza.
Le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza -sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), o funzionario dallo stesso delegato, munito delle adeguate competenze tecniche, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
TA LU, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| TA LU | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO