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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/11/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2872/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Arcoleo Antonella;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Maniscalco Basile Alessandra;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso e verbale dell'udienza del
20/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 10/06/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
2238/2019 emessa da questo Tribunale il 06/05/2019 nei seguenti termini:
“1) Le parti seguiteranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
Ognuno sarà libero di fissare la propria residenza dove vuole con l'obbligo di darne immediata comunicazione all'altro.
2) Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1
1 seguiteranno ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni del figlio. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinchè i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per lo stesso relative anche all'istruzione e scelta di cure sanitarie.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la potestà sul minore.
3) Concordano espressamente i genitori che, salvo diverso e preventivo accordo, il padre avrà la facoltà di tenere con sè il figlio minore per due fine settimana al mese, dal sabato - allorquando preleverà il figlio da scuola - sino alla domenica sera;
inoltre vista la età, potrà vedere il padre, previo Per_1 accordo con lo stesso e compatibilmente con le esigenze lavorative del sig. CP_1
e quelle scolastiche e sportive di ogniqualvolta lo desideri. Entrambi i Per_1 genitori, nel periodo compreso tra l'1 luglio ed il 30 agosto di ogni anno, avranno la facoltà di prelevare e tenere con sé il figlio minore per 15 giorni consecutivi durante i quali resterà sospeso il diritto di incontri con l'altro genitore. A tal fine i genitori stabiliranno preventivamente entro il 15 giugno di ciascun anno in quali date trascorrere con il figlio le vacanze estive ed, in mancanza di accordo, resta inteso che il figlio trascorrerà con il padre i 15 giomi consecutivi compresi tra il giorno 1 ed il giorno15 del mese di agosto di ogni anno.
Entrambi i genitori si autorizzano reciprocamente, al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio.
Le festività natalizie, di fine anno e pasquali saranno così regolate: il minore trascorterà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro secondo il criterio dell'alternanza annuale, e, sempre seguendo il criterio dell'alternanza, un periodo di 5 giorni in corrispondenza del
Capodanno e 5 giorni in corrispondenza della Pasqua con ognuno dei genitori.
I genitori sono consapevoli che, vista l'età, i tempi di permanenza di ciascuno con il figlio potranno essere determinati anche diversamente da quanto sopra pattuito ed in accordo con gli stessi.
- 2 - 4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare pertanto, ad ogni forma di mantenimento reciproco.
5)I1 sig. si obbliga entro i primi 5 giorni di ogni mese a versare alla CP_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Pt_1 Per_1 somma complessiva di euro 500,00. Tale somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla omologazione del presente atto.
Le spese straordinarie nell'interesse di da individuarsi e suddividersi Per_1 secondo il protocollo approvato da COA di Palermo restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% perciascuno. Concordano, tuttavia, le parti che saranno a carico dell'ing. nella misura del 100% le spese relative al CP_1 calcetto praticato dal figlio le spese scolastiche necessarie (materiale Per_1 scolastico di inizio d'anno, libri, ecc...) per la frequentazione di un istituto di istruzione pubblica;
5) l'ing. si obbliga, inoltre, a corrispondere direttamente alla figlia CP_1
una somma pari ad € 450,00 mensili per il di lei mantenimento a Per_2
Milano. Le eventuali spese straordinarie relative a verranno suddivise Per_2 al 50% a carico di ognuno dei genitori con i criteri di cui al protocollo COA.
6) per ciò che attiene al figlio CE, afflitto da gravissima ed invalidante patologia (schizofrenia paranoide), i genitori concordano che entrambi si cureranno di lui, ma che la concreta organizzazione della di lui esistenza e le spese ordinarie e straordinarie resteranno a carico del padre. Ed ancora, il Sig.
, si impegna ad accogliere il figlio CE, laddove fosse necessario, CP_1 presso la propria abitazione o in altro posto dallo stesso individuato.
7) L'ing. si obbliga a corrispondere al condominio di Via Ausonia n. 31 CP_1 le somme che sono allo stesso dovute a titolo di quote ordinarie e straordinarie e che risultano insolute sino a giugno 2025, senza facoltà di rivalsa sulla sig.ra a condizione che la stessa rilasci nella piena disponibilità dell'ing. Pt_1 Pt_1
la casa familiare sita in Via Ausonia 31 entro il 18 di giugno 2025. Con la CP_1 presente scrittura le parti concordano che con la sottoscrizione del presente accordo viene meno l'assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1
Resta inteso tra le parti che laddove il trasferimento della signora non Pt_1 avverrà entro il 18 giugno la stessa resterà obbligata al pagamento e/o Pt_1
- 3 - al rimborso di tutte le rate di condominio relative al periodo nel quale ha abitato la casa familiare in forza dell'assegnazione, a meno che il ritardo non dipenda dall'ing. . CP_1
8) L'ing. si occuperà di organizzare e pagare il trasloco dei seguenti beni CP_1 presso la nuova abitazione della signora e precisamente: Pt_1
- frigorifero
- forno
- lavastoviglie
- lavatrice
- tavolo di vetro con sedie con seduta in tessuto e credenza della cucina stile inglese
- vetrina plexigalss
- puff nero
- specchio antico grande
- tavolino basso con pietre laviche
- divano
- consolle bianca antica
- tavolino del balcone nero con sedie
- letto ad una piazza e mezza concordano le parti che la signora darà incarico a tecnici per smontare Pt_1
i condizionatori sussistenti
9) spese legali compensate.”
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti, ribadite all'udienza del
20/10/2025, possono essere recepite, atteso che non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e tutelano adeguatamente la prole.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate
- 4 - in motivazione - concordate fra e - delle condizioni Parte_1 CP_1 del divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2238/2019 emessa il 06/05/2019;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2872/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Arcoleo Antonella;
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per CP_1 mandato in atti dall'Avv. Maniscalco Basile Alessandra;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano ricorso e verbale dell'udienza del
20/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 10/06/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni del divorzio pronunciato con sentenza n.
2238/2019 emessa da questo Tribunale il 06/05/2019 nei seguenti termini:
“1) Le parti seguiteranno a vivere separate con l'obbligo del reciproco rispetto.
Ognuno sarà libero di fissare la propria residenza dove vuole con l'obbligo di darne immediata comunicazione all'altro.
2) Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1
1 seguiteranno ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni del figlio. Entrambi i genitori creeranno le condizioni affinchè i minori mantengano rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il minore, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per lo stesso relative anche all'istruzione e scelta di cure sanitarie.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la potestà sul minore.
3) Concordano espressamente i genitori che, salvo diverso e preventivo accordo, il padre avrà la facoltà di tenere con sè il figlio minore per due fine settimana al mese, dal sabato - allorquando preleverà il figlio da scuola - sino alla domenica sera;
inoltre vista la età, potrà vedere il padre, previo Per_1 accordo con lo stesso e compatibilmente con le esigenze lavorative del sig. CP_1
e quelle scolastiche e sportive di ogniqualvolta lo desideri. Entrambi i Per_1 genitori, nel periodo compreso tra l'1 luglio ed il 30 agosto di ogni anno, avranno la facoltà di prelevare e tenere con sé il figlio minore per 15 giorni consecutivi durante i quali resterà sospeso il diritto di incontri con l'altro genitore. A tal fine i genitori stabiliranno preventivamente entro il 15 giugno di ciascun anno in quali date trascorrere con il figlio le vacanze estive ed, in mancanza di accordo, resta inteso che il figlio trascorrerà con il padre i 15 giomi consecutivi compresi tra il giorno 1 ed il giorno15 del mese di agosto di ogni anno.
Entrambi i genitori si autorizzano reciprocamente, al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio.
Le festività natalizie, di fine anno e pasquali saranno così regolate: il minore trascorterà il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro secondo il criterio dell'alternanza annuale, e, sempre seguendo il criterio dell'alternanza, un periodo di 5 giorni in corrispondenza del
Capodanno e 5 giorni in corrispondenza della Pasqua con ognuno dei genitori.
I genitori sono consapevoli che, vista l'età, i tempi di permanenza di ciascuno con il figlio potranno essere determinati anche diversamente da quanto sopra pattuito ed in accordo con gli stessi.
- 2 - 4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunziare pertanto, ad ogni forma di mantenimento reciproco.
5)I1 sig. si obbliga entro i primi 5 giorni di ogni mese a versare alla CP_1 sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Pt_1 Per_1 somma complessiva di euro 500,00. Tale somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT. La prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla omologazione del presente atto.
Le spese straordinarie nell'interesse di da individuarsi e suddividersi Per_1 secondo il protocollo approvato da COA di Palermo restano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% perciascuno. Concordano, tuttavia, le parti che saranno a carico dell'ing. nella misura del 100% le spese relative al CP_1 calcetto praticato dal figlio le spese scolastiche necessarie (materiale Per_1 scolastico di inizio d'anno, libri, ecc...) per la frequentazione di un istituto di istruzione pubblica;
5) l'ing. si obbliga, inoltre, a corrispondere direttamente alla figlia CP_1
una somma pari ad € 450,00 mensili per il di lei mantenimento a Per_2
Milano. Le eventuali spese straordinarie relative a verranno suddivise Per_2 al 50% a carico di ognuno dei genitori con i criteri di cui al protocollo COA.
6) per ciò che attiene al figlio CE, afflitto da gravissima ed invalidante patologia (schizofrenia paranoide), i genitori concordano che entrambi si cureranno di lui, ma che la concreta organizzazione della di lui esistenza e le spese ordinarie e straordinarie resteranno a carico del padre. Ed ancora, il Sig.
, si impegna ad accogliere il figlio CE, laddove fosse necessario, CP_1 presso la propria abitazione o in altro posto dallo stesso individuato.
7) L'ing. si obbliga a corrispondere al condominio di Via Ausonia n. 31 CP_1 le somme che sono allo stesso dovute a titolo di quote ordinarie e straordinarie e che risultano insolute sino a giugno 2025, senza facoltà di rivalsa sulla sig.ra a condizione che la stessa rilasci nella piena disponibilità dell'ing. Pt_1 Pt_1
la casa familiare sita in Via Ausonia 31 entro il 18 di giugno 2025. Con la CP_1 presente scrittura le parti concordano che con la sottoscrizione del presente accordo viene meno l'assegnazione della casa familiare alla signora Pt_1
Resta inteso tra le parti che laddove il trasferimento della signora non Pt_1 avverrà entro il 18 giugno la stessa resterà obbligata al pagamento e/o Pt_1
- 3 - al rimborso di tutte le rate di condominio relative al periodo nel quale ha abitato la casa familiare in forza dell'assegnazione, a meno che il ritardo non dipenda dall'ing. . CP_1
8) L'ing. si occuperà di organizzare e pagare il trasloco dei seguenti beni CP_1 presso la nuova abitazione della signora e precisamente: Pt_1
- frigorifero
- forno
- lavastoviglie
- lavatrice
- tavolo di vetro con sedie con seduta in tessuto e credenza della cucina stile inglese
- vetrina plexigalss
- puff nero
- specchio antico grande
- tavolino basso con pietre laviche
- divano
- consolle bianca antica
- tavolino del balcone nero con sedie
- letto ad una piazza e mezza concordano le parti che la signora darà incarico a tecnici per smontare Pt_1
i condizionatori sussistenti
9) spese legali compensate.”
2. Le superiori condizioni concordate dalle parti, ribadite all'udienza del
20/10/2025, possono essere recepite, atteso che non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e tutelano adeguatamente la prole.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale come sopra composto, uditi i procuratori della parti e il Pubblico
Ministero, definitivamente pronunciando così provvede:
1) prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., delle modifiche indicate
- 4 - in motivazione - concordate fra e - delle condizioni Parte_1 CP_1 del divorzio pronunziato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 2238/2019 emessa il 06/05/2019;
2) nulla sulle spese.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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