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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/08/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2261/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Montanaro, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentata e difesa dall' avv. Veronica Montefusco, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.5.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 27.9.2017; di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 2.6.2017 e in data 30.11.2022;
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.7.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. I ricorrenti vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Affidamento, collocazione, residenza anagrafica dei figli minori e frequentazione:
⚫ I figli minori della coppia sono affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e gli stessi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale;
le decisioni a carattere ordinario potranno essere assunte dai genitori in autonomia nel tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, mentre avuto riguardo alle decisioni di maggiore importanza, i genitori si impegnano ad intrattenere rapporti distesi finalizzati a condurre confronti sereni e pacifici volti alla ricerca concordata della miglior decisione da assumere nell'interesse esclusivo dei figli minori.
• I minori verranno collocati prevalentemente presso la madre, Sig.ra IA EC, con la quale convivranno nell'immobile di esclusiva proprietà di quest'ultima, già adibito a casa familiare, e sito in Vernole alla via Principe di Piemonte n. 25, dove manterranno la residenza anagrafica.
⚫ Quanto al diritto di visita, il padre prenderà e terrà con sé i minori per tre pomeriggi infrasettimanali e i fine settimana alternati, con previsione di pernotto,
attualmente, solo per AN, in ragione della tenera età di DA. Gli orari dei tre giorni infrasettimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), in cui il Sig. RA potrà tenere presso di sé i minori, sono da intendersi dalle ore 18 e sino alle ore 20.00, allorquando li riaccompagnerà dalla madre nei periodi scolastici, mentre nei periodi in cui non è
prevista la frequenza scolastica, li riaccompagnerà alle ore 22.00. Gli orari da osservare, invece, nei fine settimana di spettanza del padre, sono dalle ore 17.30 del sabato e sino alle ore 20.00 nei periodi scolastici (ore 22.00 allorquando non è prevista la frequenza scolastica) della domenica, con previsione di pernotto la notte del sabato solo avuto riguardo ad AN, mentre, per DA, il pernotto verrà posticipato al futuro e, medio tempore, verrà riaccompagnato dal padre presso la madre alle ore 23.
Il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore in occasione delle festività,
ovvero per tali intendendosi 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1
gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto, Pasqua e lunedì
dell'Angelo, verrà ripartito secondo il principio dell'alternanza.
• Quanto alle ferie estive, i genitori concordano che i minori trascorreranno una settimana consecutiva nel mese di luglio e una settimana consecutiva nel mese di agosto con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di maggio. In tali periodi di ferie, verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, ma saranno comunque garantiti contatti telefonici giornalieri. Sino a quando non avranno avvio i pernotti di DA, anche nel periodo di ferie, il padre riaccompagnerà il secondogenito a casa alle ore 23.
I genitori si impegnano sin da ora a festeggiare insieme gli eventi più importanti riguardanti la vita dei figli (a titolo esemplificativo, prima comunione, cresima, feste di fine anno scolastico, saggi, feste di compleanno dei minori). Ove non sia possibile trascorrere insieme le predette giornate, i minori permarranno all'ora di pranzo e sino alle 16.30 con un genitore e dalle ore 16.30 alle 23.30 con l'altro.
I figli minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del Sig. RA,
nonché il giorno della festa del papà e, con la madre, il giorno del compleanno della
Sig.ra EC e il giorno della festa della mamma. Nelle succitate occasioni, il diritto di visita dell'altro genitore deve intendersi sospeso.
E' fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione, in particolare, delle reciproche esigenze lavorative e sempre tenuto conto dei desideri e degli impegni dei figli minori, nel loro primario interesse.
3. Contributo al mantenimento dei minori:
Il padre sarà tenuto a concorrere al mantenimento dei figli minori nella misura concordata di € 300,00 a figlio, € 600,00 omnia, da corrispondere mensilmente entro il giorno 5 alla madre a mezzo bonifico bancario, oltre al concorso nella misura dell'80%
alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed individuate secondo il
Protocollo del Tribunale Lecce e ciò limitatamente al primo anno, mentre dal secondo anno in poi le spese straordinarie saranno in ragione del 60% a carico del padre e del 40% 1
a carico della madre;
per quanto riguarda l'assegno unico universale per i figli, questo sarà interamente richiesto e riscosso dalla madre;
01 ด 4. Contributo al mantenimento dei coniugi
I coniugi rinunciano reciprocamente a contributi per il loro mantenimento.
PIANO GENITORIALE:
AN frequenta la seconda elementare presso l'Istituto Comprensivo di Vernole "A. Diaz"
con orario di entrata 8.15 e uscita 16.15. Il minore viene accompagnato e ripreso dalla mamma.
AN frequenta il catechismo il giorno del sabato dalle 15.30 alle ore 16.30.
AN frequenta la scuola calcio il giorno di martedì e giovedì dalle 17.15 alle 18.15 con retta annuale per € 190,00.
AN è in carico presso il pediatra di libera scelta dott. Pedaci e non ha patologie né
allergie.
DA frequenta l'asilo nido dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con retta pari ad € 130,00. Viene
accompagnato e ripreso da scuola dalla mamma.
DA è in carico presso il pediatra di libera scelta dott. Pedaci e non ha patologie né
allergie.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.9.2017 in
Vernole (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 4 parte I anno 2017, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 29.7.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 2261/2025 V.G., avente ad oggetto "separazione consensuale”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Federica Montanaro, come da mandato in atti e Parte 1
rappresentata e difesa dall' avv. Veronica Montefusco, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 16.7.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.5.2025 le parti esponevano: di aver contratto matrimonio in data 27.9.2017; di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 2.6.2017 e in data 30.11.2022;
-
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 16.7.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. I ricorrenti vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Affidamento, collocazione, residenza anagrafica dei figli minori e frequentazione:
⚫ I figli minori della coppia sono affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e gli stessi eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale;
le decisioni a carattere ordinario potranno essere assunte dai genitori in autonomia nel tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di essi, mentre avuto riguardo alle decisioni di maggiore importanza, i genitori si impegnano ad intrattenere rapporti distesi finalizzati a condurre confronti sereni e pacifici volti alla ricerca concordata della miglior decisione da assumere nell'interesse esclusivo dei figli minori.
• I minori verranno collocati prevalentemente presso la madre, Sig.ra IA EC, con la quale convivranno nell'immobile di esclusiva proprietà di quest'ultima, già adibito a casa familiare, e sito in Vernole alla via Principe di Piemonte n. 25, dove manterranno la residenza anagrafica.
⚫ Quanto al diritto di visita, il padre prenderà e terrà con sé i minori per tre pomeriggi infrasettimanali e i fine settimana alternati, con previsione di pernotto,
attualmente, solo per AN, in ragione della tenera età di DA. Gli orari dei tre giorni infrasettimanali (lunedì, mercoledì e venerdì), in cui il Sig. RA potrà tenere presso di sé i minori, sono da intendersi dalle ore 18 e sino alle ore 20.00, allorquando li riaccompagnerà dalla madre nei periodi scolastici, mentre nei periodi in cui non è
prevista la frequenza scolastica, li riaccompagnerà alle ore 22.00. Gli orari da osservare, invece, nei fine settimana di spettanza del padre, sono dalle ore 17.30 del sabato e sino alle ore 20.00 nei periodi scolastici (ore 22.00 allorquando non è prevista la frequenza scolastica) della domenica, con previsione di pernotto la notte del sabato solo avuto riguardo ad AN, mentre, per DA, il pernotto verrà posticipato al futuro e, medio tempore, verrà riaccompagnato dal padre presso la madre alle ore 23.
Il tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore in occasione delle festività,
ovvero per tali intendendosi 24 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1
gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto, Pasqua e lunedì
dell'Angelo, verrà ripartito secondo il principio dell'alternanza.
• Quanto alle ferie estive, i genitori concordano che i minori trascorreranno una settimana consecutiva nel mese di luglio e una settimana consecutiva nel mese di agosto con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di maggio. In tali periodi di ferie, verrà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, ma saranno comunque garantiti contatti telefonici giornalieri. Sino a quando non avranno avvio i pernotti di DA, anche nel periodo di ferie, il padre riaccompagnerà il secondogenito a casa alle ore 23.
I genitori si impegnano sin da ora a festeggiare insieme gli eventi più importanti riguardanti la vita dei figli (a titolo esemplificativo, prima comunione, cresima, feste di fine anno scolastico, saggi, feste di compleanno dei minori). Ove non sia possibile trascorrere insieme le predette giornate, i minori permarranno all'ora di pranzo e sino alle 16.30 con un genitore e dalle ore 16.30 alle 23.30 con l'altro.
I figli minori trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del Sig. RA,
nonché il giorno della festa del papà e, con la madre, il giorno del compleanno della
Sig.ra EC e il giorno della festa della mamma. Nelle succitate occasioni, il diritto di visita dell'altro genitore deve intendersi sospeso.
E' fatto salvo ogni diverso accordo fra i genitori in merito alla gestione dei periodi sopra disciplinati, in considerazione, in particolare, delle reciproche esigenze lavorative e sempre tenuto conto dei desideri e degli impegni dei figli minori, nel loro primario interesse.
3. Contributo al mantenimento dei minori:
Il padre sarà tenuto a concorrere al mantenimento dei figli minori nella misura concordata di € 300,00 a figlio, € 600,00 omnia, da corrispondere mensilmente entro il giorno 5 alla madre a mezzo bonifico bancario, oltre al concorso nella misura dell'80%
alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed individuate secondo il
Protocollo del Tribunale Lecce e ciò limitatamente al primo anno, mentre dal secondo anno in poi le spese straordinarie saranno in ragione del 60% a carico del padre e del 40% 1
a carico della madre;
per quanto riguarda l'assegno unico universale per i figli, questo sarà interamente richiesto e riscosso dalla madre;
01 ด 4. Contributo al mantenimento dei coniugi
I coniugi rinunciano reciprocamente a contributi per il loro mantenimento.
PIANO GENITORIALE:
AN frequenta la seconda elementare presso l'Istituto Comprensivo di Vernole "A. Diaz"
con orario di entrata 8.15 e uscita 16.15. Il minore viene accompagnato e ripreso dalla mamma.
AN frequenta il catechismo il giorno del sabato dalle 15.30 alle ore 16.30.
AN frequenta la scuola calcio il giorno di martedì e giovedì dalle 17.15 alle 18.15 con retta annuale per € 190,00.
AN è in carico presso il pediatra di libera scelta dott. Pedaci e non ha patologie né
allergie.
DA frequenta l'asilo nido dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con retta pari ad € 130,00. Viene
accompagnato e ripreso da scuola dalla mamma.
DA è in carico presso il pediatra di libera scelta dott. Pedaci e non ha patologie né
allergie.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 27.9.2017 in
Vernole (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 4 parte I anno 2017, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 29.7.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo