TAR Catania, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 1096
TAR
Decreto cautelare 13 novembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 36 cod. nav., art. 97 Cost., art. 1 L. 241/1990, art. 1 L.R. 7/2019; Eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio dell'affidamento

    La presenza del cancello era prevista fin dall'origine dalla concessione demaniale. L'ordine di rimozione è illegittimo perché non è stato preceduto da un provvedimento in autotutela sul titolo concessorio. La circolare regionale non ha valore normativo o provvedimentale e non può produrre effetti lesivi diretti. L'amministrazione non ha seguito il corretto iter per la modifica o revoca della concessione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione artt. 41 e 42 Cost., art. 832 c.c.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; Eccesso di potere per erroneità dei presupposti; Violazione del principio del legittimo affidamento

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 36 cod. nav., art. 24 reg. cod. nav.; Eccesso di potere per sviamento di procedura e contraddittorietà

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione ed errore nei presupposti in relazione alla nota della AP di porto

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 21-quinquies L. 241/1990; Eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente accolto dalla decisione generale.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 21-quinquies L. 241/1990; Eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti; Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni e difetto di motivazione; Violazione del principio di proporzionalità

    La revoca è illegittima perché i presupposti addotti (moletto non accessibile, circolare regionale, impedimento ai servizi operativi della AP) non sono fondati o non sono applicabili alla AP. L'ordinanza del 2010 bilanciava già gli interessi e la revoca non era necessaria, essendo l'ordine di rimozione del cancello (ora annullato) l'unico elemento che ne giustificava l'inefficacia.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 36 cod. nav., art. 97 Cost., art. 1 L. 241/1990, art. 1 L.R. 7/2019; Eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio dell'affidamento

    La presenza del cancello era prevista fin dall'origine dalla concessione demaniale. L'ordine di rimozione è illegittimo perché non è stato preceduto da un provvedimento in autotutela sul titolo concessorio. La circolare regionale non ha valore normativo o provvedimentale e non può produrre effetti lesivi diretti. L'amministrazione non ha seguito il corretto iter per la modifica o revoca della concessione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 36 cod. nav., art. 97 Cost., art. 1 L. 241/1990, art. 1 L.R. 7/2019; Eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio dell'affidamento

    La presenza del cancello era prevista fin dall'origine dalla concessione demaniale. L'ordine di rimozione è illegittimo perché non è stato preceduto da un provvedimento in autotutela sul titolo concessorio. La circolare regionale non ha valore normativo o provvedimentale e non può produrre effetti lesivi diretti. L'amministrazione non ha seguito il corretto iter per la modifica o revoca della concessione.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione art. 36 cod. nav., art. 97 Cost., art. 1 L. 241/1990, art. 1 L.R. 7/2019; Eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio dell'affidamento

    La presenza del cancello era prevista fin dall'origine dalla concessione demaniale. L'ordine di rimozione è illegittimo perché non è stato preceduto da un provvedimento in autotutela sul titolo concessorio. La circolare regionale non ha valore normativo o provvedimentale e non può produrre effetti lesivi diretti. L'amministrazione non ha seguito il corretto iter per la modifica o revoca della concessione. La circolare è stata impugnata ma non sono stati formulati specifici motivi di ricorso nei suoi riguardi, pertanto non si estende l'effetto demolitorio.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 36 cod. nav., art. 97 Cost., art. 1 L. 241/1990, art. 1 L.R. 7/2019; Eccesso di potere per errore nei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, violazione del principio dell'affidamento

    La presenza del cancello era prevista fin dall'origine dalla concessione demaniale. L'ordine di rimozione è illegittimo perché non è stato preceduto da un provvedimento in autotutela sul titolo concessorio. La circolare regionale non ha valore normativo o provvedimentale e non può produrre effetti lesivi diretti. L'amministrazione non ha seguito il corretto iter per la modifica o revoca della concessione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 21-quinquies L. 241/1990; Eccesso di potere per difetto e travisamento dei presupposti; Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti manifestazioni e difetto di motivazione; Violazione del principio di proporzionalità

    La revoca è illegittima perché i presupposti addotti (moletto non accessibile, circolare regionale, impedimento ai servizi operativi della AP) non sono fondati o non sono applicabili alla AP. L'ordinanza del 2010 bilanciava già gli interessi e la revoca non era necessaria, essendo l'ordine di rimozione del cancello (ora annullato) l'unico elemento che ne giustificava l'inefficacia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 1096
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1096
    Data del deposito : 16 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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