Articolo 5 della Legge 21 dicembre 1977, n. 985
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 gennaio 1978
Art. 5.
La Societa' aeroporti di Roma e' tenuta a predisporre, senza alcun diritto a compenso, piani di ammodernamento e sviluppo degli impianti in concessione, a breve, medio e lungo termine, che fara' pervenire al Ministero dei trasporti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Nei casi in cui l'amministrazione dello Stato decida la realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento o ammodernamento degli impianti o delle infrastrutture del sistema aeroportuale della capitale, la Societa' aeroporti di Roma e' tenuta a sviluppare i relativi progetti di massima ed i progetti operativi nei tempi e secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dei trasporti.
Ove i progetti di cui al comma precedente vengano approvati con decreto del Ministro per i trasporti, la approvazione equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilita', di indifferibilita' e di urgenza delle opere, e deve contenere l'indicazione della spesa autorizzata.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1978