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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/05/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2685 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2685/ 2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto messo in data 2.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE BASENTO N.
16/A, presso lo studio dell'avv. MICCICHE' ELISA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
Via Avola n. 44, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/N, presso lo studio dell'avv. DANIELE BOSCO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 3.2.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 01/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
15.2.2001.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito civile in data 15.2.2001 in Comune di SIRACUSA;
- che dall'unione nascevano i figli (il 6.11.2006) e (il 2.5.2001), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 984/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 22.05.2023, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato in data 26.2.2024 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Siracusa, tra la SInora Parte_2
ed il SInor , con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1
di Siracusa al n. 23, parte I, Anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
b) Dare atto che il SI. si obblighi a versare entro giorno 5 di ogni mese –la somma Parte_1 di € 450,00 in favore di a titolo di contributo di mantenimento di entrambi i figli, da Parte_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come disposto in sede di separazione personale dei coniugi;
c) Dare atto che il SI. si impegna a contribuire, nella misura della somma di euro Parte_1
200,00(duecento/00 ) a titolo di partecipazione per il canone di locazione che la SI.ra dovrà Pt_2
sopportare per la nuova abitazione ove risiederà unitamente al figlio minore a seguito della vendita della casa coniugale di cui alle premesse;
tale somma verrà versata alla SI.ra , entro Parte_2
il giorno 5 di ogni mese.
d) Le parti rinunciano reciprocamente ad un sostegno economico e dichiarano di non aver reciprocamente null'altro a pretendere.
All'esito dell'udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e pagina 2 di 3 irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni d'ordine economico concordate dalle parti, relative al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 15.2.2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 2001 (Anno 2001 – n. 23
– Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 8.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2685/ 2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione con decreto messo in data 2.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE BASENTO N.
16/A, presso lo studio dell'avv. MICCICHE' ELISA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
Via Avola n. 44, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 136/N, presso lo studio dell'avv. DANIELE BOSCO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 3.2.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 01/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato il giorno
15.2.2001.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito civile in data 15.2.2001 in Comune di SIRACUSA;
- che dall'unione nascevano i figli (il 6.11.2006) e (il 2.5.2001), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 984/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 22.05.2023, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato in data 26.2.2024 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Siracusa, tra la SInora Parte_2
ed il SInor , con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune Parte_1
di Siracusa al n. 23, parte I, Anno 2001, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
b) Dare atto che il SI. si obblighi a versare entro giorno 5 di ogni mese –la somma Parte_1 di € 450,00 in favore di a titolo di contributo di mantenimento di entrambi i figli, da Parte_2
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come disposto in sede di separazione personale dei coniugi;
c) Dare atto che il SI. si impegna a contribuire, nella misura della somma di euro Parte_1
200,00(duecento/00 ) a titolo di partecipazione per il canone di locazione che la SI.ra dovrà Pt_2
sopportare per la nuova abitazione ove risiederà unitamente al figlio minore a seguito della vendita della casa coniugale di cui alle premesse;
tale somma verrà versata alla SI.ra , entro Parte_2
il giorno 5 di ogni mese.
d) Le parti rinunciano reciprocamente ad un sostegno economico e dichiarano di non aver reciprocamente null'altro a pretendere.
All'esito dell'udienza del 29.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e pagina 2 di 3 irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni d'ordine economico concordate dalle parti, relative al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 15.2.2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Siracusa dell'anno 2001 (Anno 2001 – n. 23
– Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Siracusa di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 8.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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