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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3629 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 506/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 506 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 18.09.2025, avente ad oggetto:
Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Cardito Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Nuova Belvedere 70, presso lo studio dell'Avv. Angela D'Agostino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 18-09-2025, il Giudice, esaminate le note delle parti con cui chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservava la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 17.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 22.01.2025, il sig. Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano in data 18.7.1981 con la sig.ra
[...]
e, che da questa unione sono nati tre figli , ed CP_1 Persona_1 Per_2 Per_3 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che, con sentenza di questo tribunale n. 2880/2023, recante n.r.g. 6398/2022 veniva pronunciata sentenza di separazione giudiziale;
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto depositato in data 27.01.2025, il Giudice fissava udienza di comparizione in data 17.06.2025, invitando le parti a depositare • la qualificazione professionale e l'attività lavorativa svolta da ogni membro del nucleo familiare;
• le entrate nette mensili di cui gode ogni membro del nucleo familiare, con indicazione delle relative fonti (retribuzioni con produzione integrale delle buste paga, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione, rendite finanziarie, compensi anche se saltuari e di fatto, pensioni, canoni da locazione, redditi da titoli ovvero da altre forme di investimento, quote sociali, reddito di cittadinanza ecc.); • le proprietà immobiliari e altri diritti reali immobiliari di ciascun membro del nucleo familiare elencate singolarmente con indicazione della tipologia
(abitazioni, uffici, negozi, terreni, ecc.), dell'ubicazione, della superficie, dell'anno di acquisto e del reddito che se ne trae (se rimasto nella disponibilità, se concesso in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) ovvero proprietà di beni mobili registrati;
• le proprietà mobiliari (partecipazioni societarie, automobili, motociclette, barche, ecc.) di ogni membro del nucleo familiare, con indicazione del tipo, dell'anno di acquisto e del valore;
• gli eventuali collaboratori domestici e la retribuzione loro corrisposta;
• l'iscrizione dei figli presso istituti scolastici o università private, con indicazione delle relative rette;
• gli istituti bancari con i quali ciascun membro della famiglia intrattiene rapporti, con indicazione dei valori ivi depositati in qualsiasi forma e del numero dei conti correnti accesi nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi con i relativi saldi degli ultimi tre anni;
• le passività che gravano sul bilancio familiare per mutui o finanziamenti, con indicazione dell'obbligato, dell'anno di erogazione, della durata e dell'importo mensile della rata di rimborso.
2 Con nota di deposito del 16.06.2025, parte ricorrente depositava copia del ricorso notificato alla sig.ra . CP_1
Alla predetta udienza, compariva personalmente unicamente il sig. assistito dal Pt_1 proprio avvocato, innanzi al Giudice, il quale dopo aver sentito parte ricorrente, preso atto della cancellazione dall'anagrafe di Caivano per irreperibilità della sig.ra , della CP_1 scomparsa della sig.ra dal 2012 e della volontà di non volersi riconciliare;
onerava al deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e dell'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione e, rinviava all'udienza del
17-9-2025, disponendo la modalità della trattazione scritta.
Con provvedimento del 18.09.2025, il Giudice, avendo la parte ottemperato a quanto richiesto e, preso atto delle note depositate in conformità al decreto, rinviava la causa al
Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il visto il 17.10.2025.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi i termini di legge (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla separazione conclusa con accordo dinanzi a questo tribunale n.2880/2023, pubblicata in data 5-7-2023; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I rapporti tra le parti in assenza di pattuizioni accessorie (essendo i figli della coppia maggiorenni ed indipendenti ed essendo la sig.ra contumace) devono intendersi limitate allo status. CP_1
Deve, inoltre, precisarsi che dall'esame dell'atto di matrimonio il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caivano al n. 141 parte I anno
1981.
Orbene, osserva il tribunale che ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 r.d. 1238/1939
“- Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente.”.
In ragione di ciò, essendo il matrimonio trascritto nella parte prima deve esserne dichiarato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili.
Alla luce di quanto esposto ed osservato deve esser pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3 Nulla per le spese in ragione della natura della pronuncia e stante la contumacia
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caivano in data
18-7-1981 (atto n. 141, parte I, serie A, anno 1981), tra , c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...]; C.F._1 CP_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 21.10.25
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Cristiana Satta dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 506 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 18.09.2025, avente ad oggetto:
Divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Cardito Parte_1 C.F._1
(NA) alla via Nuova Belvedere 70, presso lo studio dell'Avv. Angela D'Agostino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 18-09-2025, il Giudice, esaminate le note delle parti con cui chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, riservava la causa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 17.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 22.01.2025, il sig. Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano in data 18.7.1981 con la sig.ra
[...]
e, che da questa unione sono nati tre figli , ed CP_1 Persona_1 Per_2 Per_3 tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che, con sentenza di questo tribunale n. 2880/2023, recante n.r.g. 6398/2022 veniva pronunciata sentenza di separazione giudiziale;
chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto depositato in data 27.01.2025, il Giudice fissava udienza di comparizione in data 17.06.2025, invitando le parti a depositare • la qualificazione professionale e l'attività lavorativa svolta da ogni membro del nucleo familiare;
• le entrate nette mensili di cui gode ogni membro del nucleo familiare, con indicazione delle relative fonti (retribuzioni con produzione integrale delle buste paga, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione, rendite finanziarie, compensi anche se saltuari e di fatto, pensioni, canoni da locazione, redditi da titoli ovvero da altre forme di investimento, quote sociali, reddito di cittadinanza ecc.); • le proprietà immobiliari e altri diritti reali immobiliari di ciascun membro del nucleo familiare elencate singolarmente con indicazione della tipologia
(abitazioni, uffici, negozi, terreni, ecc.), dell'ubicazione, della superficie, dell'anno di acquisto e del reddito che se ne trae (se rimasto nella disponibilità, se concesso in godimento a terzi e l'eventuale corrispettivo mensile) ovvero proprietà di beni mobili registrati;
• le proprietà mobiliari (partecipazioni societarie, automobili, motociclette, barche, ecc.) di ogni membro del nucleo familiare, con indicazione del tipo, dell'anno di acquisto e del valore;
• gli eventuali collaboratori domestici e la retribuzione loro corrisposta;
• l'iscrizione dei figli presso istituti scolastici o università private, con indicazione delle relative rette;
• gli istituti bancari con i quali ciascun membro della famiglia intrattiene rapporti, con indicazione dei valori ivi depositati in qualsiasi forma e del numero dei conti correnti accesi nonché gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi con i relativi saldi degli ultimi tre anni;
• le passività che gravano sul bilancio familiare per mutui o finanziamenti, con indicazione dell'obbligato, dell'anno di erogazione, della durata e dell'importo mensile della rata di rimborso.
2 Con nota di deposito del 16.06.2025, parte ricorrente depositava copia del ricorso notificato alla sig.ra . CP_1
Alla predetta udienza, compariva personalmente unicamente il sig. assistito dal Pt_1 proprio avvocato, innanzi al Giudice, il quale dopo aver sentito parte ricorrente, preso atto della cancellazione dall'anagrafe di Caivano per irreperibilità della sig.ra , della CP_1 scomparsa della sig.ra dal 2012 e della volontà di non volersi riconciliare;
onerava al deposito dell'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione e dell'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione e, rinviava all'udienza del
17-9-2025, disponendo la modalità della trattazione scritta.
Con provvedimento del 18.09.2025, il Giudice, avendo la parte ottemperato a quanto richiesto e, preso atto delle note depositate in conformità al decreto, rinviava la causa al
Collegio per la decisione.
Il PM apponeva il visto il 17.10.2025.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi i termini di legge (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla separazione conclusa con accordo dinanzi a questo tribunale n.2880/2023, pubblicata in data 5-7-2023; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I rapporti tra le parti in assenza di pattuizioni accessorie (essendo i figli della coppia maggiorenni ed indipendenti ed essendo la sig.ra contumace) devono intendersi limitate allo status. CP_1
Deve, inoltre, precisarsi che dall'esame dell'atto di matrimonio il matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Caivano al n. 141 parte I anno
1981.
Orbene, osserva il tribunale che ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 r.d. 1238/1939
“- Nella prima parte dei registri di matrimonio l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui, eccetto quelli indicati nel comma quarto dell'articolo seguente.”.
In ragione di ciò, essendo il matrimonio trascritto nella parte prima deve esserne dichiarato lo scioglimento e non la cessazione degli effetti civili.
Alla luce di quanto esposto ed osservato deve esser pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e . Parte_1 CP_1
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3 Nulla per le spese in ragione della natura della pronuncia e stante la contumacia
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato in Caivano in data
18-7-1981 (atto n. 141, parte I, serie A, anno 1981), tra , c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...]; C.F._1 CP_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge
1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 21.10.25
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Cristiana Satta dott.ssa Alessandra Tabarro
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