Articolo 21 del Codice di giustizia contabile
Articolo 20Articolo 22
Versione
7 ottobre 2016
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Versione
31 ottobre 2019

Art. 21

(Astensione)


1. Al giudice contabile ((...)) si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dall' articolo 51 del codice di procedura civile . L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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