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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7807 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6185 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del giorno 15.12.2025 e vertente TRA (C.F. ), C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'avvocato Gabriele Balice PARTE APPELLANTE E C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA contumace E (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
l'avvocato Alessia de Ambrosiis INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C. OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma-sezione specializzata in materia di impresa, n. 10787/2024. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.09.2020 gli attori convenivano in giudizio l'Istituto di credito deducendo di aver rilasciato garanzia fideiussoria a garanzia del mutuo fondiario (rep. 9798 racc.2450), concesso dalla ex CA BLS spa, oggi , in favore della CP_3 Controparte_4
con sede in Loreto Aprutino, (PE) C.da San Pellegrino (doc 1) e che nel
[...] contratto di mutuo, all'art 6 ter, venivano disciplinate le condizioni della fideiussione.
1 Sostenevano che dall'analisi delle clausole inserite nel rapporto risulta facilmente riscontrabile l'applicazione uniforme delle tre clausole sanzionate dalla CA d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, la cui presenza determina la nullità della fideiussione per violazione dell'art 2 Legge n. 287/1990 -normativa antitrust ed eccepivano la nullità totale per violazione di tale normativa ed in subordine la nullità parziale e l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. Parte convenuta regolarmente citata non si costituiva. Esperiti gli incombenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente ed all'udienza del 10.04.2024, svoltasi in modalità cartolare, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «- rigetta la domanda;
- dichiara che nulla è dovuto per le spese di lite».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «Declaratoria di contumacia della convenuta Va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte convenuta, la quale, regolarmente citata, non si è costituita. Rigetto della domanda nel merito – Qualificazione della garanzia come fideiussione specifica – Diniego della nullità fondata sul provvedimento CA d'Italia n. 55/2005 Nel merito, risulta documentalmente provato che gli attori si sono costituiti fideiussori a garanzia del rapporto di mutuo fondiario, concesso dalla ex CA BLS spa, oggi in favore della CP_3 Controparte_4
. La domanda di nullità della fideiussione contenuta nel contratto di mutuo (art.
[...]
5) per violazione dell'art.2 della L.n.287/1990 è infondata. Va innanzitutto osservato che la fideiussione prestata dagli attori non può qualificarsi come fideiussione omnibus essendo ossia stata prestata a garanzia di una determinata obbligazione ma, quindi, come una fideiussione specifica. Non lascia alcun dubbio, infatti, il tenore letterale della clausola contrattuale in cui gli attori hanno garantito tutte le obbligazioni assunte dalla parte finanziata
“derivanti dal presente finanziamento e dalle sue eventuali proroghe” (v. art.6 ter). Ciò posto, la questione posta afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica” della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia. Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento
2 della CA d'Italia n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale. L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la CA d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022). Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla CA d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020). Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla CA d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie. Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della CA d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste. Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata
3 nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quella prestata dagli opponenti nel 2014. Non può pertanto predicarsi la nullità della fideiussione specifica. Spese Stante la contumacia di parte convenuta nulla è dovuto per le spese.».
§ 3. — Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 [...] ed hanno così concluso: “Voglia Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_3 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: a) Nel merito
- accogliere i seguenti motivi di appello e, per l'effetto, previo accertamento dell'applicazione uniforme delle tre clausole lesive della libera concorrenza n. 2,6,8, Schema ABI 2003 riportate nel contratto di fideiussione specifica anno 2006, dichiarare la nullità parziale delle medesime per violazione dell'art 2 legge n. 287/90;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'istituto di credito di poter richiedere la somma al fideiussore, poiché trascorso abbondantemente il termine di sei mesi previsto dall'art 1957 cc dal mancato pagamento dell'esposizione esistente e maturata dalla Società;
- condannare l'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno per un importo di € 5.000,00 o quella maggiore o minore somma che l'On. le Giudicante vorrà equitativamente disporre, sempre nei limiti del contributo versato, in favore delle parti istanti.
- Condannare l'appellata alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con conseguente riforma anche del capo delle spese relative alla sentenza di primo grado. d) In via istruttoria,
- per le motivazioni dette si chiede ai sensi dell'art 3 del Decreto lgs n. 3/2017 di ordinare alle principali banche italiane, tramite la CA d'Italia l'esibizione delle fideiussioni omnibus utilizzate in un arco temporale post 2005 e/o nell'anno di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa”. La non si è costituita nonostante la Controparte_1 regolare citazione e va, pertanto, dichiarata contumace. intervenuta ex art. 111 CP_2 Controparte_2
c.p.c. ha così concluso: “
1. in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale e risarcitoria, rivenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione, per i motivi spiegati in premessa;
3. nel merito, rigettare in ogni caso totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e, per l'effetto,
4 confermare la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Imprese n. 10787/2024, pubblicata il 25.06.2024, per i motivi spiegati in premessa;
4. sempre nel merito, rigettare la domanda di nullità parziale della fideiussione e la pretesa decadenza ex art. 1957 c.c., per i motivi spiegati in premessa;
5. sempre nel merito, rigettare la pretesa domanda di risarcimento del danno nella misura indicata di € 5.000,00 in via equitativa, in quanto inammissibile, infondata e sfornita di prova;
6. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di ammissione dei mezzi di prova già rigettati in primo grado per i motivi spiegati in premessa”. A seguito di quest'ultimo intervento, gli appellanti hanno integrato le proprie richieste all'interno della comparsa conclusionale, richiedendo:
“In via preliminare [di] dichiarare il difetto di legittimazione della per CP_2 omessa prova della titolarità del credito e della prova di tutta la catena di trasferimenti precedenti” L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno data decisione.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: Difetto di legittimazione di CP_2
In via preliminare, gli appellanti deducono il difetto di legittimazione di CP_2 la quale non avrebbe a loro avviso assolto l'onere della prova sulla cessione del credito nei propri confronti. In particolare, stante l'insufficienza probatoria della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco, il cessionario dei crediti ex art. 58 T.U.B. sarebbe onerato di dimostrare non solo che i crediti contestati fossero inclusi nel perimetro di quelli ceduti, ma anche la validità di tutti i trasferimenti intermedi e precedenti. ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA NON APPLICAZIONE DELLA NULLITA' PARZIALE DELLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE. La parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la sanzione della nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI 2003 (artt. 2, 6 e 8) inserite in fideiussioni specifiche quali quella in oggetto. Più specificamente, ad avviso della parte, a produrre tale sanzione sarebbe qualsivoglia violazione della L. n. 287/1990, integrata dall'aderenza al suddetto schema ABI, poiché la distorsione del mercato si produrrebbe a prescindere dalla qualifica della fideiussione come omnibus oppure specifica. Come conseguenza, andrebbe quindi dichiarata la decadenza della garanzia prestata, non avendo il soggetto appellato agito nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. II MOTIVO. MANCATA AMMISSIONE DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART 3 DECRETO LEGISLATIVO N. 3/2017 COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 210 C.P.C. Gli appellanti denunciano altresì un'omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione all'ordine di esibizione ex art. 3 del D. Lgs. n. 3/2017, richiesto con la seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c.. Tale richiesta sarebbe stata ammissibile in quanto sussistevano, ad avviso della parte, i seri indizi di fondatezza della domanda
5 prescritti dalla normativa in tema di disclosure, volta precipuamente a tutelare il privato cittadino nel giudizio antitrust c.d. stand-alone. Stando a quanto ritenuto dagli appellanti, tali documenti avrebbero infatti dimostrato la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale anche successivamente al 2005. III MOTIVO SULLE SPESE LEGALI. Come conseguenza della eventuale riforma della sentenza di primo grado, l'appellante domanda altresì che la controparte sia condannata alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
§ 5. — L'appello è infondato. Sull'intervento di AMCO A seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di gli appellanti hanno CP_2 eccepito l'inammissibilità dell'intervento della , per difetto di prova circa CP_2
l'avvenuta e valida cessione del rapporto oggetto di causa da parte della
[...] in favore della , che a sua volta ha ceduto in blocco i crediti CP_3 CP_5 ad come da estratto della G.U. prodotto dalla intervenuta. Tale difetto di prova CP_2 sarebbe confermato dalla mancata dimostrazione dell'inclusione del rapporto controverso nel contratto di cessione del 31 luglio 2019, richiamato genericamente nella Gazzetta Ufficiale, la quale non può assolvere alla funzione di prova piena della titolarità del rapporto. Osserva in proposito la Corte che in allegato all'atto di intervento, ha CP_2 prodotto l'estratto della G.U.
8.8.2019 nel quale è contenuta la comunicazione della cessione di crediti pro soluto ex art. 58 TUB e L. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018 n. 101, in data 31 luglio 2019, da CP_3 in favore di
[...] Controparte_6
ha prodotto estratto della G.U. del 20.12.2022 nel quale è contenuta la
[...] comunicazione della cessione in data 5 agosto 2022 di crediti pro soluto ex art. 58 TUB corredato dall'informativa ai sensi degli articoli13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR ) e del provvedimento dell'autorità' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, da in favore di in Controparte_5 CP_2 relazione ai crediti pervenuti a in forza della precedente cessione. Controparte_5
Ha inoltre prodotto la seguente dichiarazione in data 2 aprile 2025 sottoscritta digitalmente:
“Estrazione di dati risultanti da atto di deposito Certifico io sottoscritto, dottor notaio in Milano, iscritto nel CP_7 ruolo del Distretto Notarile di Milano, che i seguenti dati: NOME DEL DEBITORE NDG ID RAPPORTO G. E P. DI E PIERO CP_4 CP_4 P.IVA_3
11/700/20380601 G. E P. DI E CP_4 CP_4 CP_4 P.IVA_3
11/700/20380602 G. E P. E Controparte_4 CP_4 P.IVA_3
11/700/20380603
6 sono contenuti nel documento allegato al Verbale di Deposito (come oltre individuato) recante la lista dei crediti (contenente l'indicazione dei codici interni del soggetto cedente identificativi dei debitori (NDG) e della denominazione di ciascuno di essi unitamente ai codici interni del cedente identificativi dei crediti) ceduti, per effetto del Contratto di Cessione di Crediti (come oltre individuato), dalla Parte Cedente (come oltre individuata) alla Parte Cessionaria (come oltre individuata):
● Verbale di Deposito: effettuato in data 17 gennaio 2023, rep. n. 57303/26759, registrato a Milano il 27 gennaio 2023 al n. 5436;
● Contratto di Cessione di Crediti: in data 5 agosto 2022 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 20 dicembre 2022);
● Parte Cedente: , con sede legale in Bologna (BO), Piazza Controparte_5
Sergio Vieira de Mello n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: ; P.IVA_4
● Parte Cessionaria: " , Controparte_2 con sede in Napoli (NA), Via Santa Brigida n. 39 e direzione generale in Milano (MI), Via Del Lauro n. 5/7, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Napoli: ”. P.IVA_2
In proposito, si osservano le ulteriori circostanze:
- il giudizio di primo grado è stato introdotto contro la
[...]
titolare del rapporto controverso in data 7.9.2020, e, Controparte_1 dunque, successivamente alla cessione in data 31 luglio 2019, da Controparte_3 in favore di di cui all'estratto della G.U. in data . 8.8.2019; Controparte_5
- la non si è costituita nel giudizio Controparte_1 di primo grado, nonostante la regolare citazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 d.lvo 385/1993, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020 e 4116/2016). Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, oltre alle più recenti Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025). E', quindi, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, solo allorché sia possibile individuare senza
7 incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass.13289/2024), restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. 4277/2023). Orbene, nel caso in questione, i crediti inclusi nella prima cessione, da
[...] in favore di erano così individuati: CP_3 CP_5
“tutti i crediti (i "Crediti ") derivanti da finanziamenti ipotecari e/o CP_3 chirografari (i "Finanziamenti ”) vantati verso debitori classificati da a CP_3 CP_3 sofferenza, o altre esposizioni generate da , che soddisfino alle ore 00.01 del CP_3
30settembre 2018 (la "Data di Individuazione dei Crediti") (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), i seguenti criteri (i "Criteri del Portafoglio "): CP_3
(a) finanziamenti o altre esposizioni denominati in Euro;
E (b) finanziamenti o altre esposizioni derivanti da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
E (c) finanziamenti e altre esposizioni vantati nei confronti debitori ceduti ai quali le Banche Cedenti abbiano inviato entro la data del 31 luglio 2019, una comunicazione contenente l'attribuzione del seguente codice identificativo: "PROJECT EMILIA" (il "Codice Identificativo"); E (d) finanziamenti identificati tramite il Codice Identificativo indicato nell'elenco depositato in data 31 luglio 2019, presso il Notaio con Persona_1 studio in Via Galliera n. 8, 40121Bologna, Repertorio 65612, Raccolta 42276; E (e) finanziamenti o altre esposizioni, che sono state classificate dalla CA Cedente come in sofferenza in conformita' con le istruzioni di vigilanza tra il 7 maggio 1979 ed il 25 settembre 2018e riportati come in sofferenza alla Centrale dei Rischi della CA d'Italia entro la data del 31 luglio 2019; E (f) crediti derivanti da finanziamenti o altre esposizioni i cui debitori fossero residenti o domiciliati in Italia alla data in cui il relativo prestito o esposizione e' venuto in essere;
E (g) crediti derivanti da finanziamenti o altre esposizioni che, se assistiti da garanzia reale, siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
esclusi i crediti derivanti da: a) finanziamenti o altre esposizioni derivanti da contratti di locazione finanziaria;
O b) finanziamenti o altre esposizioni garantiti a banche e/o altri istituti finanziari. Sono stati altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, tutti i Crediti CP_3 derivanti dall'escussione di garanzie personali prestate in favore di che siano CP_3 vantati verso i debitori ceduti dei Finanziamenti che rispettino tutti i Criteri del CP_3
Portafoglio di cui sopra”. CP_3
Nel caso in questione il rapporto al quale accede la fideiussione è un mutuo fondiario garantito da ipoteca, di talché il rapporto rientra nell'elencazione dei crediti ceduti da ad , anche se manca la prova che il rapporto sia stato CP_3 CP_5
8 classificato da a sofferenza, stante la contumacia di in primo grado e CP_3 CP_3
l'assenza di deduzioni da parte degli attori sul punto. Tuttavia, come si è visto, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, la cessione dei crediti tra ed era già avvenuta, di talché il disinteresse CP_3 CP_5 di ben può spiegarsi con la perdita della titolarità del credito derivante dal CP_3 rapporto e relative garanzie, in quanto oggetto di precedente cessione in favore di
CP_5
A riprova dell'inclusione del rapporto in questione tra i crediti ceduti da CP_3 ed va considerato che il nome del debitore CP_5 Parte_4 CP_4
, ossia la parte mutuataria del rapporto di mutuo al quale accedono
[...] le fideiussioni di cui è oggi è giudizio, è attestato quale parte debitrice del rapporto oggetto della successiva cessione di credito tra ed come da CP_5 CP_2 dichiarazione del notaio del 2 aprile 2025 sopra menzionata. CP_7
Ed allora, siccome risulta dall'avviso della G.U. del 20 dicembre 2022 che ha ceduto ad tutti i crediti oggetto della precedente cessione tra CP_5 CP_2
ed di cui all'avviso di cessione (TX19AAB9121) pubblicato nel CP_3 CP_5
Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019 sopra menzionato, ecco che risulta provata la cessione del credito relativa al rapporto oggetto del giudizio, sia tra ed CP_3
e sia tra ed CP_5 CP_5 CP_2
In conclusione, ritiene il Collegio che sia sufficientemente provata la titolarità della società intervenuta del credito derivante dalla fideiussione rilasciata dagli odierni appellanti nel rapporto oggetto del giudizio.
Quanto ai motivi sul merito Muovendo al merito, ritiene il Collegio che la motivazione oggetto di censura sia, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, del tutto conforme allo sviluppo giurisprudenziale successivo alla sentenza delle S.U. n. 41994 del 30/12/2021, che, si ricorda, ha affermato il principio secondo il quale: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; lo schema unilaterale al quale si riferisce la pronuncia riguarda il modello predisposto dall'ABI di fideiussione omnibus dichiarato parzialmente nullo nelle clausole 2, 6 e 8 con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 dalla CA d'Italia perché restrittivo della concorrenza.
.E' ben vero che recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III Ord. n. 27243/2024), ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione
9 omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia” … “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”. Senonché la stessa Suprema Corte, con sentenza n. 21841 del 02/08/2024 ha affermato l'opposto principio secondo il quale:
“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. In questa scia, è stato ulteriormente riaffermato che: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della CA d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” Cass. n. 26847 del 16/10/2024. Quest'ultima tesi appare meritevole di accoglimento, ove si consideri che il provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005 focalizza la sua attenzione sullo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, osservando come proprio tale tipologia contrattuale abbia larga applicazione da parte degli istituti di credito -favorendo così l'accesso al credito- in quanto diretta a garantire i rapporti in essere e i rapporti futuri con il solo limite del massimale, ma proprio per la sua diffusione derivante dall'applicazione del modello uniforme proposto dall'ABI determina condizioni troppo gravose per i fideiussori con conseguente effetto restrittivo della concorrenza, in considerazione della compresenza delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c. In questo senso ha motivato la S.C. nell'ordinanza n. 1170/2025, laddove ha ritenuto che: “il provvedimento della CA d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
10 l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”. Ed allora, non può estendersi il giudizio formulato dalla CA d'Italia nel provvedimento n. 55/2025, ed il conseguente corollario del valore di prova privilegiata, ai rapporti non riguardanti la fideiussione omnibus, quali ad esempio la fideiussione specifica ad un determinato finanziamento, come nel caso in questione. Peraltro, anche ove volesse accogliersi il minoritario orientamento che ritiene l'estensione della nullità parziale alle fideiussioni di qualsiasi natura conformi allo schema ABI, una simile tutela non troverebbe applicazione al caso di specie. Ciò, in quanto la recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha escluso che il richiamato provvedimento della CA d'Italia possa de plano produrre effetti anche rispetto alle fideiussioni concluse in un periodo seguente a quello oggetto di accertamento, che si estende dall'ottobre 2002 al maggio 2005. Sul punto, la Suprema Corte, nell'individuare le intese “a valle” di quella oggetto del provvedimento sanzionatorio della CA d'Italia n. 55/2025, è chiara nel sancire che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. n. 30383/2024; Cass. n. 1170/2025). Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può allora che prendersi atto che la fideiussione rilasciata dagli appellanti risale a periodo successivo, ossia all'anno 2006, a quello preso in esame dal provvedimento della CA d'Italia. Peraltro, l'atto di impugnazione medesimo ha qualificato la causa come “stand- alone”, senza tuttavia offrire specifica prova della attività anticoncorrenziale dell'istituto di credito. A tale carenza di prova, si ritiene non si possa sopperire neppure mediante un generico ricorso all'ordine di esibizione ex art. 210 c.c., come effettuato nel caso de quo. Difatti, dall'esibizione dei moduli contrattuali non potrebbe ricavarsi automaticamente un impiego capillare sul territorio nazionale della pratica anticoncorrenziale, per via della mancanza del presupposto della standardizzazione dell'intesa “a monte”, i) in un ambito temporale successivo al provvedimento CA d'Italia, ii) per di più con riguardo alle fideiussioni specifiche, escluse dal suddetto accertamento. Si consideri, infatti, che nel caso in questione, il contratto di mutuo fondiario del 12.12.2006 è stato stipulato con atto notarile a rogito dell'Avv. Grazia Buta, Notaio in Penne, Rep. 9798 – Racc. 2450, registrato a Pescara il 13.12.2006 al n. 11220, al quale sono intervenuti, in qualità di garanti fideiussori della parte mutuataria, gli odierni appellanti. E' rilevate osservare che, mentre con riguardo al contratto di mutuo, l'atto notarile contiene in allegato le condizioni generali di contratto e la scheda di sintesi
11 predisposte dalla CA finanziatrice, con riguardo alla fideiussione è dedicato l'art. 6 ter, compreso nel testo redatto dal notaio. Ed allora, proprio perché trattasi di fideiussione specifica, stipulata con atto notarile, non può per definizione trattarsi di “moduli contrattuali” valevoli indistintamente per le fideiussioni specifiche, con la conseguenza che l'istanza ex art. 210 c.p.c. dovrebbe, a pena di inammissibilità, indicare con precisione gli estremi di tutti gli atti notarili contenenti l'assunzione delle obbligazioni fideiussorie in relazione a specifici finanziamenti concessi alla parte mutuataria nel periodo considerato, ossia nell'anno 2006, in tutto il territorio italiano, atteso che la contestazione della restrizione della concorrenza implica la prova che il garante (ed il mutuatario) non aveva la possibilità di sottrarsi al dettato contrattuale contenente le tre clausole oggi contestate, in quanto applicate, “senza via di scampo”, in tutti i contratti stipulati per atto pubblico nel territorio dello Stato. Ne consegue, altresì, che, dovendosi escludere la nullità delle clausole relative alla fideiussione per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi, va esclusa la fondatezza della eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto espressamente e validamente derogata dalle parti.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile-complessità media), ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore della parte intervenuta.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti della Parte_2 Parte_3 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
intervenuta, contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra
[...] conclusione disattesa, così provvede: 1. — dichiara la contumacia della Controparte_1
2. — rigetta l'appello;
3. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore della parte intervenuta, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, IVA e CPA,
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 15.12.2025. Il presidente estensore
12
), (C.F. con C.F._2 Parte_3 C.F._3
l'avvocato Gabriele Balice PARTE APPELLANTE E C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA contumace E (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2
l'avvocato Alessia de Ambrosiis INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C. OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma-sezione specializzata in materia di impresa, n. 10787/2024. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.09.2020 gli attori convenivano in giudizio l'Istituto di credito deducendo di aver rilasciato garanzia fideiussoria a garanzia del mutuo fondiario (rep. 9798 racc.2450), concesso dalla ex CA BLS spa, oggi , in favore della CP_3 Controparte_4
con sede in Loreto Aprutino, (PE) C.da San Pellegrino (doc 1) e che nel
[...] contratto di mutuo, all'art 6 ter, venivano disciplinate le condizioni della fideiussione.
1 Sostenevano che dall'analisi delle clausole inserite nel rapporto risulta facilmente riscontrabile l'applicazione uniforme delle tre clausole sanzionate dalla CA d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, la cui presenza determina la nullità della fideiussione per violazione dell'art 2 Legge n. 287/1990 -normativa antitrust ed eccepivano la nullità totale per violazione di tale normativa ed in subordine la nullità parziale e l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c. Parte convenuta regolarmente citata non si costituiva. Esperiti gli incombenti preliminari e concessi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente ed all'udienza del 10.04.2024, svoltasi in modalità cartolare, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «- rigetta la domanda;
- dichiara che nulla è dovuto per le spese di lite».
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «Declaratoria di contumacia della convenuta Va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte convenuta, la quale, regolarmente citata, non si è costituita. Rigetto della domanda nel merito – Qualificazione della garanzia come fideiussione specifica – Diniego della nullità fondata sul provvedimento CA d'Italia n. 55/2005 Nel merito, risulta documentalmente provato che gli attori si sono costituiti fideiussori a garanzia del rapporto di mutuo fondiario, concesso dalla ex CA BLS spa, oggi in favore della CP_3 Controparte_4
. La domanda di nullità della fideiussione contenuta nel contratto di mutuo (art.
[...]
5) per violazione dell'art.2 della L.n.287/1990 è infondata. Va innanzitutto osservato che la fideiussione prestata dagli attori non può qualificarsi come fideiussione omnibus essendo ossia stata prestata a garanzia di una determinata obbligazione ma, quindi, come una fideiussione specifica. Non lascia alcun dubbio, infatti, il tenore letterale della clausola contrattuale in cui gli attori hanno garantito tutte le obbligazioni assunte dalla parte finanziata
“derivanti dal presente finanziamento e dalle sue eventuali proroghe” (v. art.6 ter). Ciò posto, la questione posta afferente all'applicabilità alla “fideiussione specifica” della nullità parziale per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto a seguito del citato arresto delle Sezioni unite della Suprema Corte con cui è stata predicata la nullità parziale dei “contratti a valle” dell'intesa illecita di cui al provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005, quindi la relativa soluzione postula un'approfondita analisi degli orientamenti in materia. Invero, l'indirizzo attualmente prevalente in giurisprudenza non ritiene sussumibili le fideiussioni specifiche nell'ambito di applicazione del provvedimento
2 della CA d'Italia n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus, da intendersi come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale. L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la CA d'Italia ha ritenuto che le clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022). Il contrario orientamento minoritario valorizza, invece, in via esclusiva l'elemento oggettivo della corrispondenza delle clausole contrattuali allo schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI e sottoposto alla CA d'Italia, che lo ha ritenuto parzialmente invalido limitatamente agli artt. 2, 6 e 8, in quanto applicati in modo uniforme, per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990, ritenendo applicabile la sanzione della nullità parziale, limitatamente alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, anche alle fideiussioni specifiche (cfr. Trib. Prato 16/1/2021; Trib, Matera 6/7/2020). Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ermeneutico prevalente in giurisprudenza, non sussumibili le fideiussioni specifiche tra i contratti a valle dell'intesa illecita sanzionata dalla CA d'Italia. Ed invero, dal citato provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005 emerge che l'istruttoria dell'organo di vigilanza ha avuto ad oggetto due schemi di “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, c.d. fideiussione omnibus, senza in alcun modo occuparsi della c.d. fideiussione specifica, ossia quella prestata a garanzia di una specifica operazione creditizia, quale ricorre nella fattispecie. Deve, quindi, ritenersi che l'accertamento della CA d'Italia sull'esistenza di un'intesa illecita sfociata nell'adozione dello schema di contratto dichiarato parzialmente nullo, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, per contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 si riferisca alle sole fideiussioni omnibus, la cui caratteristica ontologica è quella di essere prestate per garantire un numero indeterminato di operazioni creditizie. L'organo di vigilanza ha, invero, valutato l'essenza ontologica e funzionale della fideiussione omnibus ed ha compiuto una satisfattiva valutazione dell'effetto distorsivo della concorrenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 del relativo schema predisposto dall'ABI nel 2002 e nel 2003, alla luce della completa valutazione delle pattuizioni ivi previste. Ne consegue che il contratto a valle di cui la Suprema Corte, con la citata sentenza pronunciata a sezioni unite, ha predicato la nullità parziale, limitatamente alle clausole nn. 2, 6 e 8 del citato schema negoziale, in quanto interamente o parzialmente riproduttivo dell'«intesa» a monte dichiarata
3 nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, sia la sola fideiussione omnibus, rimanendo fuori dal perimetro di tale invalidità la fideiussione specifica, come quella prestata dagli opponenti nel 2014. Non può pertanto predicarsi la nullità della fideiussione specifica. Spese Stante la contumacia di parte convenuta nulla è dovuto per le spese.».
§ 3. — Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 [...] ed hanno così concluso: “Voglia Ill.ma Corte di Appello adita, Parte_3 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare: a) Nel merito
- accogliere i seguenti motivi di appello e, per l'effetto, previo accertamento dell'applicazione uniforme delle tre clausole lesive della libera concorrenza n. 2,6,8, Schema ABI 2003 riportate nel contratto di fideiussione specifica anno 2006, dichiarare la nullità parziale delle medesime per violazione dell'art 2 legge n. 287/90;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza da parte dell'istituto di credito di poter richiedere la somma al fideiussore, poiché trascorso abbondantemente il termine di sei mesi previsto dall'art 1957 cc dal mancato pagamento dell'esposizione esistente e maturata dalla Società;
- condannare l'istituto di credito convenuto al risarcimento del danno per un importo di € 5.000,00 o quella maggiore o minore somma che l'On. le Giudicante vorrà equitativamente disporre, sempre nei limiti del contributo versato, in favore delle parti istanti.
- Condannare l'appellata alla refusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con conseguente riforma anche del capo delle spese relative alla sentenza di primo grado. d) In via istruttoria,
- per le motivazioni dette si chiede ai sensi dell'art 3 del Decreto lgs n. 3/2017 di ordinare alle principali banche italiane, tramite la CA d'Italia l'esibizione delle fideiussioni omnibus utilizzate in un arco temporale post 2005 e/o nell'anno di sottoscrizione delle fideiussioni per cui è causa”. La non si è costituita nonostante la Controparte_1 regolare citazione e va, pertanto, dichiarata contumace. intervenuta ex art. 111 CP_2 Controparte_2
c.p.c. ha così concluso: “
1. in via preliminare accertare e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello per violazione degli artt. 345 e 348 bis e segg. c.p.c. per i motivi spiegati in premessa;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della cessionaria in ordine alle pretese ed eventuali responsabilità di natura patrimoniale e risarcitoria, rivenienti da atti e/o fatti anteriori alla data di cessione, per i motivi spiegati in premessa;
3. nel merito, rigettare in ogni caso totalmente il presente gravame e le conclusioni tutte ivi formulate, perché inammissibili ed infondate e, per l'effetto,
4 confermare la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Imprese n. 10787/2024, pubblicata il 25.06.2024, per i motivi spiegati in premessa;
4. sempre nel merito, rigettare la domanda di nullità parziale della fideiussione e la pretesa decadenza ex art. 1957 c.c., per i motivi spiegati in premessa;
5. sempre nel merito, rigettare la pretesa domanda di risarcimento del danno nella misura indicata di € 5.000,00 in via equitativa, in quanto inammissibile, infondata e sfornita di prova;
6. condannare la parte appellante alla rifusione delle competenze legali. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta di ammissione dei mezzi di prova già rigettati in primo grado per i motivi spiegati in premessa”. A seguito di quest'ultimo intervento, gli appellanti hanno integrato le proprie richieste all'interno della comparsa conclusionale, richiedendo:
“In via preliminare [di] dichiarare il difetto di legittimazione della per CP_2 omessa prova della titolarità del credito e della prova di tutta la catena di trasferimenti precedenti” L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno data decisione.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi: Difetto di legittimazione di CP_2
In via preliminare, gli appellanti deducono il difetto di legittimazione di CP_2 la quale non avrebbe a loro avviso assolto l'onere della prova sulla cessione del credito nei propri confronti. In particolare, stante l'insufficienza probatoria della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco, il cessionario dei crediti ex art. 58 T.U.B. sarebbe onerato di dimostrare non solo che i crediti contestati fossero inclusi nel perimetro di quelli ceduti, ma anche la validità di tutti i trasferimenti intermedi e precedenti. ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA NON APPLICAZIONE DELLA NULLITA' PARZIALE DELLE FIDEIUSSIONI SPECIFICHE. La parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la sanzione della nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI 2003 (artt. 2, 6 e 8) inserite in fideiussioni specifiche quali quella in oggetto. Più specificamente, ad avviso della parte, a produrre tale sanzione sarebbe qualsivoglia violazione della L. n. 287/1990, integrata dall'aderenza al suddetto schema ABI, poiché la distorsione del mercato si produrrebbe a prescindere dalla qualifica della fideiussione come omnibus oppure specifica. Come conseguenza, andrebbe quindi dichiarata la decadenza della garanzia prestata, non avendo il soggetto appellato agito nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. II MOTIVO. MANCATA AMMISSIONE DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART 3 DECRETO LEGISLATIVO N. 3/2017 COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 210 C.P.C. Gli appellanti denunciano altresì un'omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione all'ordine di esibizione ex art. 3 del D. Lgs. n. 3/2017, richiesto con la seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c.. Tale richiesta sarebbe stata ammissibile in quanto sussistevano, ad avviso della parte, i seri indizi di fondatezza della domanda
5 prescritti dalla normativa in tema di disclosure, volta precipuamente a tutelare il privato cittadino nel giudizio antitrust c.d. stand-alone. Stando a quanto ritenuto dagli appellanti, tali documenti avrebbero infatti dimostrato la permanenza dell'intesa anticoncorrenziale anche successivamente al 2005. III MOTIVO SULLE SPESE LEGALI. Come conseguenza della eventuale riforma della sentenza di primo grado, l'appellante domanda altresì che la controparte sia condannata alle spese per entrambi i gradi di giudizio.
§ 5. — L'appello è infondato. Sull'intervento di AMCO A seguito dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di gli appellanti hanno CP_2 eccepito l'inammissibilità dell'intervento della , per difetto di prova circa CP_2
l'avvenuta e valida cessione del rapporto oggetto di causa da parte della
[...] in favore della , che a sua volta ha ceduto in blocco i crediti CP_3 CP_5 ad come da estratto della G.U. prodotto dalla intervenuta. Tale difetto di prova CP_2 sarebbe confermato dalla mancata dimostrazione dell'inclusione del rapporto controverso nel contratto di cessione del 31 luglio 2019, richiamato genericamente nella Gazzetta Ufficiale, la quale non può assolvere alla funzione di prova piena della titolarità del rapporto. Osserva in proposito la Corte che in allegato all'atto di intervento, ha CP_2 prodotto l'estratto della G.U.
8.8.2019 nel quale è contenuta la comunicazione della cessione di crediti pro soluto ex art. 58 TUB e L. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.10 agosto 2018 n. 101, in data 31 luglio 2019, da CP_3 in favore di
[...] Controparte_6
ha prodotto estratto della G.U. del 20.12.2022 nel quale è contenuta la
[...] comunicazione della cessione in data 5 agosto 2022 di crediti pro soluto ex art. 58 TUB corredato dall'informativa ai sensi degli articoli13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR ) e del provvedimento dell'autorità' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, da in favore di in Controparte_5 CP_2 relazione ai crediti pervenuti a in forza della precedente cessione. Controparte_5
Ha inoltre prodotto la seguente dichiarazione in data 2 aprile 2025 sottoscritta digitalmente:
“Estrazione di dati risultanti da atto di deposito Certifico io sottoscritto, dottor notaio in Milano, iscritto nel CP_7 ruolo del Distretto Notarile di Milano, che i seguenti dati: NOME DEL DEBITORE NDG ID RAPPORTO G. E P. DI E PIERO CP_4 CP_4 P.IVA_3
11/700/20380601 G. E P. DI E CP_4 CP_4 CP_4 P.IVA_3
11/700/20380602 G. E P. E Controparte_4 CP_4 P.IVA_3
11/700/20380603
6 sono contenuti nel documento allegato al Verbale di Deposito (come oltre individuato) recante la lista dei crediti (contenente l'indicazione dei codici interni del soggetto cedente identificativi dei debitori (NDG) e della denominazione di ciascuno di essi unitamente ai codici interni del cedente identificativi dei crediti) ceduti, per effetto del Contratto di Cessione di Crediti (come oltre individuato), dalla Parte Cedente (come oltre individuata) alla Parte Cessionaria (come oltre individuata):
● Verbale di Deposito: effettuato in data 17 gennaio 2023, rep. n. 57303/26759, registrato a Milano il 27 gennaio 2023 al n. 5436;
● Contratto di Cessione di Crediti: in data 5 agosto 2022 (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 20 dicembre 2022);
● Parte Cedente: , con sede legale in Bologna (BO), Piazza Controparte_5
Sergio Vieira de Mello n. 6, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: ; P.IVA_4
● Parte Cessionaria: " , Controparte_2 con sede in Napoli (NA), Via Santa Brigida n. 39 e direzione generale in Milano (MI), Via Del Lauro n. 5/7, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Napoli: ”. P.IVA_2
In proposito, si osservano le ulteriori circostanze:
- il giudizio di primo grado è stato introdotto contro la
[...]
titolare del rapporto controverso in data 7.9.2020, e, Controparte_1 dunque, successivamente alla cessione in data 31 luglio 2019, da Controparte_3 in favore di di cui all'estratto della G.U. in data . 8.8.2019; Controparte_5
- la non si è costituita nel giudizio Controparte_1 di primo grado, nonostante la regolare citazione.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, spetta alla parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 d.lvo 385/1993, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. n. 24798/2020 e 4116/2016). Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (cfr. Cass. 17944/2023, 5478/2024 28790/2024, oltre alle più recenti Cass. 841, 9073 e 15088 del 2025). E', quindi, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, solo allorché sia possibile individuare senza
7 incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass.13289/2024), restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. 4277/2023). Orbene, nel caso in questione, i crediti inclusi nella prima cessione, da
[...] in favore di erano così individuati: CP_3 CP_5
“tutti i crediti (i "Crediti ") derivanti da finanziamenti ipotecari e/o CP_3 chirografari (i "Finanziamenti ”) vantati verso debitori classificati da a CP_3 CP_3 sofferenza, o altre esposizioni generate da , che soddisfino alle ore 00.01 del CP_3
30settembre 2018 (la "Data di Individuazione dei Crediti") (o alla specifica data indicata in relazione al relativo Criterio), i seguenti criteri (i "Criteri del Portafoglio "): CP_3
(a) finanziamenti o altre esposizioni denominati in Euro;
E (b) finanziamenti o altre esposizioni derivanti da contratti di finanziamento regolati dalla legge italiana;
E (c) finanziamenti e altre esposizioni vantati nei confronti debitori ceduti ai quali le Banche Cedenti abbiano inviato entro la data del 31 luglio 2019, una comunicazione contenente l'attribuzione del seguente codice identificativo: "PROJECT EMILIA" (il "Codice Identificativo"); E (d) finanziamenti identificati tramite il Codice Identificativo indicato nell'elenco depositato in data 31 luglio 2019, presso il Notaio con Persona_1 studio in Via Galliera n. 8, 40121Bologna, Repertorio 65612, Raccolta 42276; E (e) finanziamenti o altre esposizioni, che sono state classificate dalla CA Cedente come in sofferenza in conformita' con le istruzioni di vigilanza tra il 7 maggio 1979 ed il 25 settembre 2018e riportati come in sofferenza alla Centrale dei Rischi della CA d'Italia entro la data del 31 luglio 2019; E (f) crediti derivanti da finanziamenti o altre esposizioni i cui debitori fossero residenti o domiciliati in Italia alla data in cui il relativo prestito o esposizione e' venuto in essere;
E (g) crediti derivanti da finanziamenti o altre esposizioni che, se assistiti da garanzia reale, siano garantiti da ipoteche su beni immobili situati in Italia;
esclusi i crediti derivanti da: a) finanziamenti o altre esposizioni derivanti da contratti di locazione finanziaria;
O b) finanziamenti o altre esposizioni garantiti a banche e/o altri istituti finanziari. Sono stati altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, tutti i Crediti CP_3 derivanti dall'escussione di garanzie personali prestate in favore di che siano CP_3 vantati verso i debitori ceduti dei Finanziamenti che rispettino tutti i Criteri del CP_3
Portafoglio di cui sopra”. CP_3
Nel caso in questione il rapporto al quale accede la fideiussione è un mutuo fondiario garantito da ipoteca, di talché il rapporto rientra nell'elencazione dei crediti ceduti da ad , anche se manca la prova che il rapporto sia stato CP_3 CP_5
8 classificato da a sofferenza, stante la contumacia di in primo grado e CP_3 CP_3
l'assenza di deduzioni da parte degli attori sul punto. Tuttavia, come si è visto, alla data di introduzione del giudizio di primo grado, la cessione dei crediti tra ed era già avvenuta, di talché il disinteresse CP_3 CP_5 di ben può spiegarsi con la perdita della titolarità del credito derivante dal CP_3 rapporto e relative garanzie, in quanto oggetto di precedente cessione in favore di
CP_5
A riprova dell'inclusione del rapporto in questione tra i crediti ceduti da CP_3 ed va considerato che il nome del debitore CP_5 Parte_4 CP_4
, ossia la parte mutuataria del rapporto di mutuo al quale accedono
[...] le fideiussioni di cui è oggi è giudizio, è attestato quale parte debitrice del rapporto oggetto della successiva cessione di credito tra ed come da CP_5 CP_2 dichiarazione del notaio del 2 aprile 2025 sopra menzionata. CP_7
Ed allora, siccome risulta dall'avviso della G.U. del 20 dicembre 2022 che ha ceduto ad tutti i crediti oggetto della precedente cessione tra CP_5 CP_2
ed di cui all'avviso di cessione (TX19AAB9121) pubblicato nel CP_3 CP_5
Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019 sopra menzionato, ecco che risulta provata la cessione del credito relativa al rapporto oggetto del giudizio, sia tra ed CP_3
e sia tra ed CP_5 CP_5 CP_2
In conclusione, ritiene il Collegio che sia sufficientemente provata la titolarità della società intervenuta del credito derivante dalla fideiussione rilasciata dagli odierni appellanti nel rapporto oggetto del giudizio.
Quanto ai motivi sul merito Muovendo al merito, ritiene il Collegio che la motivazione oggetto di censura sia, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, del tutto conforme allo sviluppo giurisprudenziale successivo alla sentenza delle S.U. n. 41994 del 30/12/2021, che, si ricorda, ha affermato il principio secondo il quale: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”; lo schema unilaterale al quale si riferisce la pronuncia riguarda il modello predisposto dall'ABI di fideiussione omnibus dichiarato parzialmente nullo nelle clausole 2, 6 e 8 con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 dalla CA d'Italia perché restrittivo della concorrenza.
.E' ben vero che recente Giurisprudenza di Legittimità (Cass. Sez. III Ord. n. 27243/2024), ha così affermato: “la nullità dei contratti di fideiussione “a valle di intese” dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41944 del 2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione
9 omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello Abi dichiarate nulle. Pertanto, se è vi è la clausola nulla del modello Abi il contratto è viziato in parte qua in quanto a valle dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex artt. 1341 e 1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano cointeressati alla prestazione della garanzia” … “la conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c. c. in quanto riproduttiva dello schema Abi dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”. Senonché la stessa Suprema Corte, con sentenza n. 21841 del 02/08/2024 ha affermato l'opposto principio secondo il quale:
“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla CA d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. In questa scia, è stato ulteriormente riaffermato che: “In tema di tutela della concorrenza e del mercato, il provvedimento n. 55 del 2005 della CA d'Italia, concernendo le sole fideiussioni omnibus, non può essere utilizzato per ricavare la nullità di un'intesa restrittiva atta a incidere su contratti di garanzia di diverso contenuto, rispetto ai quali chi eccepisce la nullità è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata” Cass. n. 26847 del 16/10/2024. Quest'ultima tesi appare meritevole di accoglimento, ove si consideri che il provvedimento della CA d'Italia n. 55/2005 focalizza la sua attenzione sullo schema ABI relativo alla fideiussione omnibus, osservando come proprio tale tipologia contrattuale abbia larga applicazione da parte degli istituti di credito -favorendo così l'accesso al credito- in quanto diretta a garantire i rapporti in essere e i rapporti futuri con il solo limite del massimale, ma proprio per la sua diffusione derivante dall'applicazione del modello uniforme proposto dall'ABI determina condizioni troppo gravose per i fideiussori con conseguente effetto restrittivo della concorrenza, in considerazione della compresenza delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c. In questo senso ha motivato la S.C. nell'ordinanza n. 1170/2025, laddove ha ritenuto che: “il provvedimento della CA d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione CAria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
10 l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”. Ed allora, non può estendersi il giudizio formulato dalla CA d'Italia nel provvedimento n. 55/2025, ed il conseguente corollario del valore di prova privilegiata, ai rapporti non riguardanti la fideiussione omnibus, quali ad esempio la fideiussione specifica ad un determinato finanziamento, come nel caso in questione. Peraltro, anche ove volesse accogliersi il minoritario orientamento che ritiene l'estensione della nullità parziale alle fideiussioni di qualsiasi natura conformi allo schema ABI, una simile tutela non troverebbe applicazione al caso di specie. Ciò, in quanto la recente giurisprudenza di merito e di legittimità ha escluso che il richiamato provvedimento della CA d'Italia possa de plano produrre effetti anche rispetto alle fideiussioni concluse in un periodo seguente a quello oggetto di accertamento, che si estende dall'ottobre 2002 al maggio 2005. Sul punto, la Suprema Corte, nell'individuare le intese “a valle” di quella oggetto del provvedimento sanzionatorio della CA d'Italia n. 55/2025, è chiara nel sancire che la fideiussione “deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della CA d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. n. 30383/2024; Cass. n. 1170/2025). Così richiamati i suddetti ormai consolidati principi della S.C., non può allora che prendersi atto che la fideiussione rilasciata dagli appellanti risale a periodo successivo, ossia all'anno 2006, a quello preso in esame dal provvedimento della CA d'Italia. Peraltro, l'atto di impugnazione medesimo ha qualificato la causa come “stand- alone”, senza tuttavia offrire specifica prova della attività anticoncorrenziale dell'istituto di credito. A tale carenza di prova, si ritiene non si possa sopperire neppure mediante un generico ricorso all'ordine di esibizione ex art. 210 c.c., come effettuato nel caso de quo. Difatti, dall'esibizione dei moduli contrattuali non potrebbe ricavarsi automaticamente un impiego capillare sul territorio nazionale della pratica anticoncorrenziale, per via della mancanza del presupposto della standardizzazione dell'intesa “a monte”, i) in un ambito temporale successivo al provvedimento CA d'Italia, ii) per di più con riguardo alle fideiussioni specifiche, escluse dal suddetto accertamento. Si consideri, infatti, che nel caso in questione, il contratto di mutuo fondiario del 12.12.2006 è stato stipulato con atto notarile a rogito dell'Avv. Grazia Buta, Notaio in Penne, Rep. 9798 – Racc. 2450, registrato a Pescara il 13.12.2006 al n. 11220, al quale sono intervenuti, in qualità di garanti fideiussori della parte mutuataria, gli odierni appellanti. E' rilevate osservare che, mentre con riguardo al contratto di mutuo, l'atto notarile contiene in allegato le condizioni generali di contratto e la scheda di sintesi
11 predisposte dalla CA finanziatrice, con riguardo alla fideiussione è dedicato l'art. 6 ter, compreso nel testo redatto dal notaio. Ed allora, proprio perché trattasi di fideiussione specifica, stipulata con atto notarile, non può per definizione trattarsi di “moduli contrattuali” valevoli indistintamente per le fideiussioni specifiche, con la conseguenza che l'istanza ex art. 210 c.p.c. dovrebbe, a pena di inammissibilità, indicare con precisione gli estremi di tutti gli atti notarili contenenti l'assunzione delle obbligazioni fideiussorie in relazione a specifici finanziamenti concessi alla parte mutuataria nel periodo considerato, ossia nell'anno 2006, in tutto il territorio italiano, atteso che la contestazione della restrizione della concorrenza implica la prova che il garante (ed il mutuatario) non aveva la possibilità di sottrarsi al dettato contrattuale contenente le tre clausole oggi contestate, in quanto applicate, “senza via di scampo”, in tutti i contratti stipulati per atto pubblico nel territorio dello Stato. Ne consegue, altresì, che, dovendosi escludere la nullità delle clausole relative alla fideiussione per le ragioni esposte con riferimento ai precedenti motivi, va esclusa la fondatezza della eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto espressamente e validamente derogata dalle parti.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile-complessità media), ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, IVA e CPA in favore della parte intervenuta.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti della Parte_2 Parte_3 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
intervenuta, contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Roma, ogni altra
[...] conclusione disattesa, così provvede: 1. — dichiara la contumacia della Controparte_1
2. — rigetta l'appello;
3. — condanna gli appellanti al rimborso, in favore della parte intervenuta, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 12.156 oltre a spese generali, IVA e CPA,
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, fatti salvi i successivi controlli da parte della Amministrazione, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 15.12.2025. Il presidente estensore
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