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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1405/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3337/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14202/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20230002127391043783232 TRIBUTI REGION 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3337/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 14202/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso il sollecito di pagamento n. 20230002127391043783232 del 28 novembre 2023, notificato il 10 gennaio 2024, emesso dalla Municipia S.p.A., quale concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie della Regione Campania.
A sostegno del ricorso di primo grado, la contribuente ha contestato la validità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, sostenendo la nullità dell'atto per omesso ricevimento e chiedendo l'annullamento della richiesta di pagamento.
Municipia Spa ha prodotto documenti attestanti la notifica diretta e corretta dell'ingiunzione, avvenuta in data
27.12.2019, con riconsegna dell'avviso di ricevimento da parte della destinataria
2.- Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondate le doglianze della contribuente, accertando che la resistente aveva fornito prova documentale dell'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 000751375/2019, atto presupposto del sollecito impugnato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ritirata personalmente dalla destinataria in data 27 dicembre 2019, come risultante dalla documentazione prodotta in atti.
3.- Avverso tale decisione la contribuente ha proposto appello, deducendo la mancata o invalida notifica dell'ingiunzione di pagamento, la conseguente nullità del sollecito di pagamento, nonché l'erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto idonea la documentazione prodotta dalla resistente, oggetto di disconoscimento ex art. 2719 c.c.
Si è costituita in giudizio Municipia spa, resistendo all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la resistente ha ritualmente assolto all'onere probatorio in ordine alla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 000751375/2019, producendo in giudizio:
.- copia dell'atto notificato;
.- avviso di ricevimento della raccomandata, dal quale risulta il ritiro personale da parte della contribuente in data 27 dicembre 2019, con indicazione del numero identificativo della spedizione, coincidente con quello riportato sull'ingiunzione.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, la riferibilità dell'avviso di ricevimento all'ingiunzione si desume inequivocabilmente dalla corrispondenza del numero della raccomandata, elemento sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica.
Il disconoscimento delle copie documentali effettuato dall'appellante è generico e, pertanto, inefficace.
Secondo la giurisprudenza consolidata, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere formale;
specifico ed idoneo a indicare gli elementi di difformità tra la copia e l'originale.
In difetto, il giudice può liberamente apprezzare l'efficacia probatoria della copia prodotta.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia fotostatica deve essere specifico e circostanziato;
in mancanza, il giudice può ritenere la copia attendibile e utilizzabile ai fini della decisione”
(Cass., ord. 20 giugno 2019, n. 16557).
Nel caso specifico, l'appellante non ha indicato alcuna concreta difformità, né ha disconosciuto la propria firma apposta sull'avviso di ricevimento, contestabile solo mediante querela di falso, non proposta.
Accertata la rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento, ogni censura relativa al contenuto formale o sostanziale di tale atto risulta tardiva, non essendo stata proposta nei termini di legge mediante tempestiva impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 2000.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, AT
DE MARCO MAURIZIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3337/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14202/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
29 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20230002127391043783232 TRIBUTI REGION 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 203/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 3337/2025 la sig.ra Ricorrente_1 ha appellato la sentenza n. 14202/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa avverso il sollecito di pagamento n. 20230002127391043783232 del 28 novembre 2023, notificato il 10 gennaio 2024, emesso dalla Municipia S.p.A., quale concessionario per la riscossione coattiva delle entrate tributarie della Regione Campania.
A sostegno del ricorso di primo grado, la contribuente ha contestato la validità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, sostenendo la nullità dell'atto per omesso ricevimento e chiedendo l'annullamento della richiesta di pagamento.
Municipia Spa ha prodotto documenti attestanti la notifica diretta e corretta dell'ingiunzione, avvenuta in data
27.12.2019, con riconsegna dell'avviso di ricevimento da parte della destinataria
2.- Il Giudice di primo grado ha ritenuto infondate le doglianze della contribuente, accertando che la resistente aveva fornito prova documentale dell'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 000751375/2019, atto presupposto del sollecito impugnato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ritirata personalmente dalla destinataria in data 27 dicembre 2019, come risultante dalla documentazione prodotta in atti.
3.- Avverso tale decisione la contribuente ha proposto appello, deducendo la mancata o invalida notifica dell'ingiunzione di pagamento, la conseguente nullità del sollecito di pagamento, nonché l'erroneità della sentenza di primo grado per avere ritenuto idonea la documentazione prodotta dalla resistente, oggetto di disconoscimento ex art. 2719 c.c.
Si è costituita in giudizio Municipia spa, resistendo all'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la resistente ha ritualmente assolto all'onere probatorio in ordine alla notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 000751375/2019, producendo in giudizio:
.- copia dell'atto notificato;
.- avviso di ricevimento della raccomandata, dal quale risulta il ritiro personale da parte della contribuente in data 27 dicembre 2019, con indicazione del numero identificativo della spedizione, coincidente con quello riportato sull'ingiunzione.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, la riferibilità dell'avviso di ricevimento all'ingiunzione si desume inequivocabilmente dalla corrispondenza del numero della raccomandata, elemento sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica.
Il disconoscimento delle copie documentali effettuato dall'appellante è generico e, pertanto, inefficace.
Secondo la giurisprudenza consolidata, il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve essere formale;
specifico ed idoneo a indicare gli elementi di difformità tra la copia e l'originale.
In difetto, il giudice può liberamente apprezzare l'efficacia probatoria della copia prodotta.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “Il disconoscimento della conformità all'originale di una copia fotostatica deve essere specifico e circostanziato;
in mancanza, il giudice può ritenere la copia attendibile e utilizzabile ai fini della decisione”
(Cass., ord. 20 giugno 2019, n. 16557).
Nel caso specifico, l'appellante non ha indicato alcuna concreta difformità, né ha disconosciuto la propria firma apposta sull'avviso di ricevimento, contestabile solo mediante querela di falso, non proposta.
Accertata la rituale notifica dell'ingiunzione di pagamento, ogni censura relativa al contenuto formale o sostanziale di tale atto risulta tardiva, non essendo stata proposta nei termini di legge mediante tempestiva impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese che liquida in euro 2000.